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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1025/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3166/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Indirizzo_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 357/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 2 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420239000836265000 SENTENZA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2206/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'appellante, Sig.ra Ricorrente_1, impugna la sentenza n. 357/02/24 – pubblicata in data 17.06.2024, con cui la C.G.T. di primo grado di Enna ha respinto il suo ricorso, proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Enna e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n.
29420239000836265/000, notificata il 31 maggio 2023, limitatamente alla sottesa intimazione n.
TYUIPPN00046/2017, notificata in data 15/09/2017 dell'importo residuo di € 39.118,97, successiva all'avviso di accertamento n. TYU03A700091/2016, notificato il 13/06/2016, rilevando che sia l'avviso di accertamento n. TYU03A700091/2016, quanto la successiva intimazione di pagamento TYUIPPN00046/2017, notificata in data 15/09/2017, riguardavano la società “Società_1 srl”, di cui la ricorrente è stata rappresentante legale fino al 22/01/2018, data in cui la stessa è stata messa in liquidazione.
Si sono costituite sia l'AdE che l'AdER..
L'appellante ha successivamente depositato breve replica.
2.- All'udienza camerale dell'1 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
4.- La C.G.T. di primo di Enna ha respinto il ricorso, così statuendo: “Il ricorso sostanzialmente si basa su un unico motivo di impugnazione, ovvero sulla censura secondo la quale l'intimazione di pagamento oggetto di impugnativa, in quanto notificata personalmente all'odierna ricorrente ma per debiti attinenti alla società di capitale della quale era stata rappresentate e che risulta posta in liquidazione dalla data del 22 gennaio
2018, sarebbe perciò illegittima, posto che prima di tale notificazione, alla ricorrente non era stato notificato alcuno degli atti sottesi all'intimazione di pagamento, ossia l'avviso di accertamento n. TYU03A700091/2016, notificato il 13/06/2016 direttamente alla società, e l'intimazione a pagare n. TYUIPPN00046/2017, anch'essa notificata in data 15/09/2017 direttamente alla società “Società_1 s.r.l.” Non vengono, quindi, contestati né la sussistenza dei debiti in capo alla società, né tantomeno il fatto che i precedenti atti fossero stati a quest'ultima notificati, viene invece rappresentata l'estraneità dell'odierna ricorrente al rapporto tributario che avrebbe riguardato esclusivamente la società di cui era rappresentante legale, posto che nei suoi confronti non le è stato notificato mai alcun atto di addebito. Il motivo è infondato. Atteso che nell'intestazione dell'avviso di accertamento notificato nel 2016 pur essendo indicata, quale destinataria, la persona giuridica della società, nondimeno era indicato il nominativo del rappresentante legale, ossia quello dell'odierna ricorrente nella veste di rappresentante della società nei rapporti con i terzi tra cui ovviamente anche l'Erario e considerato altresì che tale notifica era avvenuta quando la società era ancora di là dall'essere messa in liquidazione, il problema che occorre affrontare è se, una volta estinta la società, la successiva intimazione notificata direttamente alla sig.ra Ricorrente_1, che della società Società_1 s.r.l. era anche socia (come dimostrato dalla certificazione camerale in atti) possa considerarsi legittima o se, diversamente, possano valere i profili di censura prospettati con l'atto introduttivo del presente giudizio sul rilievo che la notificazione dell'atto impugnato non è stata preceduta dalla notifica di alcun atto ad esso prodromico. Il problema non può che essere risulto in modo contrario alle aspettative di parte ricorrente. In proposito non ci si può che rifare alla giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di cassazione e in particolare all'ordinanza n. 20840 del 18 luglio 2023. Con tale pronuncia, la Corte di legittimità ha affrontato il problema della successione del socio alla società ormai cancellata dal registro delle imprese, nonché quello se, stante l'art. 2495 c.c., il socio in ipotesi obbligato per i debiti erariali dopo la messa in liquidazione della società lo si debba considerare onerato solo nei limiti della sua partecipazione agli utili societari. Al riguardo, l'indicata ordinanza n.
20840/2023 ha chiaramente evidenziato che secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, l'utile partecipazione alla distribuzione dell'attivo liquidato non costituisce presupposto costitutivo della successione del socio, pertanto la tesi contraria enunciata in alcune pronunce (Cassazione n. 13259/2015, n. 23916/2016, n. 2444/2017, n. 15474/2017), si pone in realtà non in linea con l'insegnamento impartito in primis con le sentenze n. 5988/2017 e n. 9094/2017, nelle quali si puntualizzava sia che il socio era comunque destinato a subentrare nella posizione debitoria, sia che la mancata partecipazione agli utili non avrebbe potuto costituire un impedimento alla pretesa del creditore sociale (si veda anche Cassazione n. 20358/2015: il fenomeno successorio non può essere escluso in base al solo esame del bilancio di liquidazione;
vedi anche Cassazione n. 15035/2017, n. 9672/2018; n. 14446/2018; n. 897/2019; n. 12758/2020 e, da ultimo, a sezioni unite, pronunce n. 619/2021, n. 31904/2021, n. 10337/2021 e n. 10678/2022). In precedenza, le
Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 6071/2013, avevano tra l'altro affermato che “quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione (...) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione”. Il fenomeno successorio che involge la persona del socio dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese toglie consistenza al profilo concernente la notifica al socio stesso del precedente avviso di accertamento, soprattutto quando sia avvenuto che, come nel caso di specie, detta notificazione era stata ritualmente effettuata alla società prima della sua cessazione e nelle mani dell'odierna ricorrente, quale legale rappresentante e socia. Riguardo, poi, al problema al quantum dell'onere fiscale che deve gravare sul socio di una società di capitali a ristretta base partecipativa quale quella di specie, con la sentenza n. 2752 del 30 gennaio 2024, dando continuità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la Suprema Corte ha chiarito che in materia di imposte sui redditi, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (cfr., ex multis, Cass. n. 26171 del 2023). In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con spese a carico del soccombente, come di seguito statuito”.
5.- Parte appellante ha chiesto la riforma della predetta decisione, contestandone la motivazione sopra riportata, che questo Collegio, tuttavia, condivide e fa propria.
6.- Con sentenza n. 776/01/17 depositata in data 08.05.2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Enna, rendendo pronuncia favorevole all'Ufficio finanziario, rigettava il ricorso e confermava la legittimità dell'avviso di accertamento n. TYU03A700091-16 per l'anno 2012. La pronuncia veniva confermata in secondo grado con la sentenza n. 11052/07/21, depositata il 14.12.2021, della Commissione Tributaria Regionale per la
Sicilia.
A seguito della sentenza di primo grado, l'Ufficio emetteva l'intimazione di pagamento n.
TYUIPPN000462017, notificata il 15.09.2017.
La sig.ra Ric._1, in quanto rappresentante legale e socia della società Società_1 s.r.l., era perfettamente edotta circa i presupposti del debito, il consolidamento di esso e, naturalmente, l'esistenza dell'avviso di accertamento.
La contribuente lamenta il proprio coinvolgimento per il debito della s.r.l., lamentando nello specifico che la pregressa intimazione le sarebbe stata notificata esclusivamente nella qualità di rappresentante legale e non personalmente.
6.1.- Tale circostanza è da ritenere del tutto irrilevante, alla luce del costante orientamento della Suprema
Corte di Cassazione che, in numerose decisioni, ha avuto modo di enunciare che “In tema di società di capitali, la disciplina dettata dall'art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano "ex lege" i soci, sicché il fisco, ove le proprie ragioni nei confronti dell'ente collettivo siano state definitivamente accertate (ad esempio, per mancata tempestiva impugnazione dell'atto impositivo, ovvero per intervenuta estinzione del relativo giudizio, o infine per intervenuto giudicato sostanziale) può procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia a nome dei soci (pro quota, in relazione ai relativi titoli di partecipazione), e ciò ai sensi degli artt. 12, comma
3, e 14, lett, b), del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché azionare comunque il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all'emissione di autonomo avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.P.R. cit., relativo al diverso titolo di responsabilità di cui al precedente comma 3 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2014), di natura civilistica e sussidiaria. Ne discende che con l'impugnazione della cartella di pagamento conseguentemente loro notificata, i soci - ferma la definitività dell'accertamento nei confronti della società e la sua incontestabilità nel merito - possono lamentare l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, oppure contestare il fondamento della propria responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione” (cfr., ex plurimis, Cass. Ordinanza n. 2021 del 5 novembre 2021).
Ne discende che, una volta risultando pacifico essersi innanzi a soci, rappresentanti, liquidatori o amministratori, possa avanzarsi, da parte dell'Ente impositore e di riscossione, una doverosa pretesa
(tributaria, nel caso di specie) presso i suddetti (a meno che, appunto, siano essi ad opporre cause escludenti o limitanti), sulla scorta della riconosciuta successione in occasione dell'estinzione societaria.
Pertanto, se è vero che la responsabilità nel succedere alla società avviene entro i limiti dell'art. 2495 c.c.,
è innegabile come la successione sia pressoché automatica, a meno che il socio/responsabile adduca l'assenza delle circostanze che lo impegnino legittimamente.
Si può dunque concludere che la ricorrente e odierna appellante, in quanto socia – e rappresentante legale –
è soggetto passivo, ai sensi dell'art. 2495 c.c., in relazione ai debiti della società estinta o in liquidazione, anche verso il Fisco. Non necessitava alcun avviso che, notificato al suddetto socio, esprimesse il debito presso la ricorrente, essendo la soggettività passiva – di matrice successoria – ex lege ed essendo tale soggettività incardinata su un debito della società cristallizzato, per di più nella piena consapevolezza del socio stesso. Così la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 31904/2021: “Ne deriva, quale ulteriore corollario, che non occorresse nella specie far ricorso alla sequenza procedimentale di cui all'art. 36, comma 5, cit., con l'emissione di autonomo avviso di accertamento nei confronti del socio, giacché il credito erariale definitivamente accertato nei confronti della società estinta ben può essere iscritto a ruolo - nei confronti della società stessa o, in alternativa, dei soci - … come effettivamente avvenuto” .
6.2.- Appare, così, infondata l'eccezione della contribuente circa l'omessa notifica di un atto prodromico personalmente alla ricorrente e non nella qualità di rappresentante legale della Società_1 s.r.l.
6.3.- Per effetto della piena conoscenza della situazione debitoria della società, da parte della contribuente, nessun difetto di motivazione si evidenzia, infine, nell'atto impositivo impugnato.
7.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, l'appello della contribuente deve essere respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
8.-Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di entrambe le parti pubbliche costituite, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII rigetta il ricorso in epigrafe, e per l'effetto conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 5.592,00, oltre accessori, in favore dell'AdER, da distrarre al suo difensore, ed € 4.473,60, oltre accessori, in favore dell'AdE.
Così deciso a Caltanissetta, l'01.12.2025.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Mirabelli Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3166/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Indirizzo_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 357/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 2 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420239000836265000 SENTENZA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2206/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'appellante, Sig.ra Ricorrente_1, impugna la sentenza n. 357/02/24 – pubblicata in data 17.06.2024, con cui la C.G.T. di primo grado di Enna ha respinto il suo ricorso, proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Enna e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n.
29420239000836265/000, notificata il 31 maggio 2023, limitatamente alla sottesa intimazione n.
TYUIPPN00046/2017, notificata in data 15/09/2017 dell'importo residuo di € 39.118,97, successiva all'avviso di accertamento n. TYU03A700091/2016, notificato il 13/06/2016, rilevando che sia l'avviso di accertamento n. TYU03A700091/2016, quanto la successiva intimazione di pagamento TYUIPPN00046/2017, notificata in data 15/09/2017, riguardavano la società “Società_1 srl”, di cui la ricorrente è stata rappresentante legale fino al 22/01/2018, data in cui la stessa è stata messa in liquidazione.
Si sono costituite sia l'AdE che l'AdER..
L'appellante ha successivamente depositato breve replica.
2.- All'udienza camerale dell'1 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
4.- La C.G.T. di primo di Enna ha respinto il ricorso, così statuendo: “Il ricorso sostanzialmente si basa su un unico motivo di impugnazione, ovvero sulla censura secondo la quale l'intimazione di pagamento oggetto di impugnativa, in quanto notificata personalmente all'odierna ricorrente ma per debiti attinenti alla società di capitale della quale era stata rappresentate e che risulta posta in liquidazione dalla data del 22 gennaio
2018, sarebbe perciò illegittima, posto che prima di tale notificazione, alla ricorrente non era stato notificato alcuno degli atti sottesi all'intimazione di pagamento, ossia l'avviso di accertamento n. TYU03A700091/2016, notificato il 13/06/2016 direttamente alla società, e l'intimazione a pagare n. TYUIPPN00046/2017, anch'essa notificata in data 15/09/2017 direttamente alla società “Società_1 s.r.l.” Non vengono, quindi, contestati né la sussistenza dei debiti in capo alla società, né tantomeno il fatto che i precedenti atti fossero stati a quest'ultima notificati, viene invece rappresentata l'estraneità dell'odierna ricorrente al rapporto tributario che avrebbe riguardato esclusivamente la società di cui era rappresentante legale, posto che nei suoi confronti non le è stato notificato mai alcun atto di addebito. Il motivo è infondato. Atteso che nell'intestazione dell'avviso di accertamento notificato nel 2016 pur essendo indicata, quale destinataria, la persona giuridica della società, nondimeno era indicato il nominativo del rappresentante legale, ossia quello dell'odierna ricorrente nella veste di rappresentante della società nei rapporti con i terzi tra cui ovviamente anche l'Erario e considerato altresì che tale notifica era avvenuta quando la società era ancora di là dall'essere messa in liquidazione, il problema che occorre affrontare è se, una volta estinta la società, la successiva intimazione notificata direttamente alla sig.ra Ricorrente_1, che della società Società_1 s.r.l. era anche socia (come dimostrato dalla certificazione camerale in atti) possa considerarsi legittima o se, diversamente, possano valere i profili di censura prospettati con l'atto introduttivo del presente giudizio sul rilievo che la notificazione dell'atto impugnato non è stata preceduta dalla notifica di alcun atto ad esso prodromico. Il problema non può che essere risulto in modo contrario alle aspettative di parte ricorrente. In proposito non ci si può che rifare alla giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di cassazione e in particolare all'ordinanza n. 20840 del 18 luglio 2023. Con tale pronuncia, la Corte di legittimità ha affrontato il problema della successione del socio alla società ormai cancellata dal registro delle imprese, nonché quello se, stante l'art. 2495 c.c., il socio in ipotesi obbligato per i debiti erariali dopo la messa in liquidazione della società lo si debba considerare onerato solo nei limiti della sua partecipazione agli utili societari. Al riguardo, l'indicata ordinanza n.
20840/2023 ha chiaramente evidenziato che secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, l'utile partecipazione alla distribuzione dell'attivo liquidato non costituisce presupposto costitutivo della successione del socio, pertanto la tesi contraria enunciata in alcune pronunce (Cassazione n. 13259/2015, n. 23916/2016, n. 2444/2017, n. 15474/2017), si pone in realtà non in linea con l'insegnamento impartito in primis con le sentenze n. 5988/2017 e n. 9094/2017, nelle quali si puntualizzava sia che il socio era comunque destinato a subentrare nella posizione debitoria, sia che la mancata partecipazione agli utili non avrebbe potuto costituire un impedimento alla pretesa del creditore sociale (si veda anche Cassazione n. 20358/2015: il fenomeno successorio non può essere escluso in base al solo esame del bilancio di liquidazione;
vedi anche Cassazione n. 15035/2017, n. 9672/2018; n. 14446/2018; n. 897/2019; n. 12758/2020 e, da ultimo, a sezioni unite, pronunce n. 619/2021, n. 31904/2021, n. 10337/2021 e n. 10678/2022). In precedenza, le
Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 6071/2013, avevano tra l'altro affermato che “quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione (...) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione”. Il fenomeno successorio che involge la persona del socio dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese toglie consistenza al profilo concernente la notifica al socio stesso del precedente avviso di accertamento, soprattutto quando sia avvenuto che, come nel caso di specie, detta notificazione era stata ritualmente effettuata alla società prima della sua cessazione e nelle mani dell'odierna ricorrente, quale legale rappresentante e socia. Riguardo, poi, al problema al quantum dell'onere fiscale che deve gravare sul socio di una società di capitali a ristretta base partecipativa quale quella di specie, con la sentenza n. 2752 del 30 gennaio 2024, dando continuità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la Suprema Corte ha chiarito che in materia di imposte sui redditi, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (cfr., ex multis, Cass. n. 26171 del 2023). In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con spese a carico del soccombente, come di seguito statuito”.
5.- Parte appellante ha chiesto la riforma della predetta decisione, contestandone la motivazione sopra riportata, che questo Collegio, tuttavia, condivide e fa propria.
6.- Con sentenza n. 776/01/17 depositata in data 08.05.2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Enna, rendendo pronuncia favorevole all'Ufficio finanziario, rigettava il ricorso e confermava la legittimità dell'avviso di accertamento n. TYU03A700091-16 per l'anno 2012. La pronuncia veniva confermata in secondo grado con la sentenza n. 11052/07/21, depositata il 14.12.2021, della Commissione Tributaria Regionale per la
Sicilia.
A seguito della sentenza di primo grado, l'Ufficio emetteva l'intimazione di pagamento n.
TYUIPPN000462017, notificata il 15.09.2017.
La sig.ra Ric._1, in quanto rappresentante legale e socia della società Società_1 s.r.l., era perfettamente edotta circa i presupposti del debito, il consolidamento di esso e, naturalmente, l'esistenza dell'avviso di accertamento.
La contribuente lamenta il proprio coinvolgimento per il debito della s.r.l., lamentando nello specifico che la pregressa intimazione le sarebbe stata notificata esclusivamente nella qualità di rappresentante legale e non personalmente.
6.1.- Tale circostanza è da ritenere del tutto irrilevante, alla luce del costante orientamento della Suprema
Corte di Cassazione che, in numerose decisioni, ha avuto modo di enunciare che “In tema di società di capitali, la disciplina dettata dall'art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano "ex lege" i soci, sicché il fisco, ove le proprie ragioni nei confronti dell'ente collettivo siano state definitivamente accertate (ad esempio, per mancata tempestiva impugnazione dell'atto impositivo, ovvero per intervenuta estinzione del relativo giudizio, o infine per intervenuto giudicato sostanziale) può procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia a nome dei soci (pro quota, in relazione ai relativi titoli di partecipazione), e ciò ai sensi degli artt. 12, comma
3, e 14, lett, b), del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché azionare comunque il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all'emissione di autonomo avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.P.R. cit., relativo al diverso titolo di responsabilità di cui al precedente comma 3 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2014), di natura civilistica e sussidiaria. Ne discende che con l'impugnazione della cartella di pagamento conseguentemente loro notificata, i soci - ferma la definitività dell'accertamento nei confronti della società e la sua incontestabilità nel merito - possono lamentare l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, oppure contestare il fondamento della propria responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione” (cfr., ex plurimis, Cass. Ordinanza n. 2021 del 5 novembre 2021).
Ne discende che, una volta risultando pacifico essersi innanzi a soci, rappresentanti, liquidatori o amministratori, possa avanzarsi, da parte dell'Ente impositore e di riscossione, una doverosa pretesa
(tributaria, nel caso di specie) presso i suddetti (a meno che, appunto, siano essi ad opporre cause escludenti o limitanti), sulla scorta della riconosciuta successione in occasione dell'estinzione societaria.
Pertanto, se è vero che la responsabilità nel succedere alla società avviene entro i limiti dell'art. 2495 c.c.,
è innegabile come la successione sia pressoché automatica, a meno che il socio/responsabile adduca l'assenza delle circostanze che lo impegnino legittimamente.
Si può dunque concludere che la ricorrente e odierna appellante, in quanto socia – e rappresentante legale –
è soggetto passivo, ai sensi dell'art. 2495 c.c., in relazione ai debiti della società estinta o in liquidazione, anche verso il Fisco. Non necessitava alcun avviso che, notificato al suddetto socio, esprimesse il debito presso la ricorrente, essendo la soggettività passiva – di matrice successoria – ex lege ed essendo tale soggettività incardinata su un debito della società cristallizzato, per di più nella piena consapevolezza del socio stesso. Così la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 31904/2021: “Ne deriva, quale ulteriore corollario, che non occorresse nella specie far ricorso alla sequenza procedimentale di cui all'art. 36, comma 5, cit., con l'emissione di autonomo avviso di accertamento nei confronti del socio, giacché il credito erariale definitivamente accertato nei confronti della società estinta ben può essere iscritto a ruolo - nei confronti della società stessa o, in alternativa, dei soci - … come effettivamente avvenuto” .
6.2.- Appare, così, infondata l'eccezione della contribuente circa l'omessa notifica di un atto prodromico personalmente alla ricorrente e non nella qualità di rappresentante legale della Società_1 s.r.l.
6.3.- Per effetto della piena conoscenza della situazione debitoria della società, da parte della contribuente, nessun difetto di motivazione si evidenzia, infine, nell'atto impositivo impugnato.
7.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, l'appello della contribuente deve essere respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
8.-Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di entrambe le parti pubbliche costituite, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII rigetta il ricorso in epigrafe, e per l'effetto conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 5.592,00, oltre accessori, in favore dell'AdER, da distrarre al suo difensore, ed € 4.473,60, oltre accessori, in favore dell'AdE.
Così deciso a Caltanissetta, l'01.12.2025.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Mirabelli Dr. Dauno Trebastoni