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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/07/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4895/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4895/2025 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F.: ) residente in Parte_1 C.F._1 Bologna, via San Tommaso del Mercato n. 1, rappresentato e difeso, dall'Avv. Maura Landi del Foro di Lucca con studio sito in Piano di Coreglia (Lu), Via di Coreglia n. 84 ove è elettivamente domiciliato e nata il [...] a [...] residente in [...] San Tommaso del Mercato n. 1 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
Angiola Vancini, (C.F.: ) presso il cui studio in Bologna, via Rubbiani n. 3, ha C.F._3 eletto domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 07/04/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli oggi tutti maggiorenni: (nato il [...] Per_1 Per_ a Monza - MI) nonché e (entrambe nate il 29.10.2000, a Monza - MI); CP_2 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata il [...] a [...], uniti in matrimonio CP_1
celebrato ad ALPIGNANO il 05/09/1987 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ALPIGNANO al n. 38 parte 2 Serie A anno 1987;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, così come già di fatto avviene da qualche tempo, avendo il marito lasciato il domicilio coniugale nel mese di Marzo 2024 per trasferirsi altrove;
2) assegna la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Bologna, Via San Tommaso del
Mercato n. 1, alla sig.ra - fino a che i figli non siano divenuti economicamente CP_1
autosufficienti - unitamente ai mobili e alle suppellettili che la completano, ovvero a quanto arreda ed è in dotazione dell'abitazione familiare, dando atto le parti aver il marito già in parte asportato i propri effetti personali, essendo rimasto il residuo in scatoloni riposti nel garage di proprietà dello stesso, garage che resterà nella esclusiva disponibilità del signor non essendo ricompreso Pt_1
nell'assegnazione;
3) prende atto che le parti, dichiarano che all'interno della ex casa coniugale sono situati beni mobili ed arredi sia di proprietà comune, sia di proprietà esclusiva di ciascun coniuge, e convengono fin d'ora che provvederanno all'eventuale divisione di tali beni, a semplice richiesta di una delle due parti, una volta venuto meno il diritto di assegnazione. Tutte le utenze (a titolo esemplificativo gas, luce, acqua, telefonia e internet) della ex casa coniugale, così come i relativi oneri condominiali ordinari, graveranno integralmente sulla sig.ra Quest'ultima si CP_1
pagina 2 di 6 impegna a volturare a suo nome tutte le utenze entro trenta giorni dall'omologa del presente accordo domiciliandole su conto corrente a lei intestato in modo che le parti possano poi provvedere a chiudere il conto corrente n. [...] cointestato ai coniugi ed acceso presso la Unicredit Banca, filiale di Rizzoli, Bologna;
4) dispone, data l'autosufficienza economica del figlio , che il signor versi alla madre Per_1 Pt_1
collocataria, con cui le figlie studentesse convivono, a titolo di contributo per il loro mantenimento ordinario, fino a quando le stesse non siano divenute economicamente autosufficienti, l'importo annuo di € 14.400 (quattordici mila quattro cento euro) da intendersi € 7.200 (settemila due cento euro) per ciascuna figlia, da corrispondersi alla moglie mediante la somma mensile di € 1.200
(mille duecento euro) da intendersi € 600,00 (sei cento euro) per ciascuna figlia per 12 mensilità; tale importo, dal mese di aprile 2025, sarà versato dal padre mediante bonifico bancario sul conto corrente della moglie - alle coordinate che gli saranno indicate - in via anticipata mensile entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese. Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata sulla base degli indici Istat, con rivalutazione da calcolarsi sulla somma così come via via rivalutatasi, con prima rivalutazione da effettuarsi nel mese di aprile del 2026;
5) dispone che il padre verserà inoltre alla madre collocataria il 60% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal “Protocollo sulle Spese Straordinarie nei procedimenti in materia familiare” datato 9.8.2017 e adottato dal Tribunale adito che, per comodità del Giudicante e delle parti, viene di seguito testualmente riportato:
-] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e per i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreative-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc..), non offre tempestive alternative modalità; c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi pagina 3 di 6 di trasposto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza.
II] spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o email), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o email) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi
.II] Modalità di rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente alla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparti delle spese straordinarie.
6) prende atto che le parti stabiliscono fin d'ora, in parziale deroga a quanto previsto nel suddetto
Protocollo, che le spese mediche non urgenti e non eseguite tramite Servizio Sanitario Nazionale (e dunque visite specialistiche private di qualsiasi natura, cure dentistiche, spese oculistiche, spese psicoterapiche ecc. che non rientrino tra quelle corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori come già previsto nel Protocollo sub punto a) debbano essere previamente concordate di volta in volta dai genitori secondo le “modalità di rimborso” indicate nel suddetto Protocollo. Le spese per semplici farmaci “da banco” devono considerarsi rientranti nel mantenimento ordinario. Le spese per il bollo ed assicurazione dell'automobile Toyota Aygo targata FY613FK intestata alla figlia si ritengono incluse nel mantenimento ordinario già versato dal padre in favore delle figlie, CP_2 restando inteso doversi ripartire le altre spese relative all'auto nella misura del 60% in capo al padre e il restante 40% in capo alla madre;
6) dispone che il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo nel di lei mantenimento, la somma annua di € 4.800 (quattro mila ottocento euro) e così per un importo mensile di euro € 400
(quattro cento euro). Tale importo sarà corrisposto dal Signor a far tempo dal mese di aprile Pt_1
2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente della moglie - alle coordinate che gli saranno pagina 4 di 6 indicate - in via anticipata mensile entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese. Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata sulla base degli indici Istat, con rivalutazione da calcolarsi sulla somma così come via via rivalutatasi, con prima rivalutazione da effettuarsi nel mese di aprile del
2026;
7) prende atto che le parti dichiarano che detenga e sia intestatario di somme Parte_1 riconducibili alla sola per un importo pari a € 110.000 (cento dieci mila euro), di cui CP_1
il marito si impegna comunque alla restituzione. Il marito provvederà alla restituzione della somma complessiva di € 110.000 (cento dieci mila euro) di cui è debitore nei confronti della moglie ex art. 6 del presente atto secondo le seguenti modalità:
A) la somma di € 35.000,00 (trenta cinque mila euro) sarà restituita dal signor alla moglie Pt_1
entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo mediante bonifico - avente come causale “restituzione somme” - alle coordinate bancarie che gli saranno indicate
B) (premesso essere stato contratto un mutuo con per l'acquisto dell'attuale casa Controparte_3 familiare in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno), l'ulteriore somma di € 75.000,00 (settanta cinque mila euro) sarà restituita dal Signor alla Prof. mediante il pagamento ad Pt_1 CP_1
della quota parte di mutuo riconducibile alla moglie così come calcolato al marzo Controparte_3
2024, fermo l'impegno ed obbligo di di altresì corrispondere pure la propria quota di Parte_1
mutuo, così pervenendo alla completa estinzione dell'intero debito residuo ad oggi sussistente nei confronti del suddetto istituto di credito per il titolo di cui sopra. Resta inteso che -) il Signor Pt_1 si impegna a richiedere l'integrale estinzione del mutuo contratto con entro 30 Controparte_3
(trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
-) eventuali spese bancarie accessorie alla chiusura saranno ripartite in parti uguali tra i coniugi;
-) trattandosi di mere restituzioni di somme già prima d'ora dovute dal Signor a con l'estinzione integrale del mutuo i Pt_1 CP_1
coniugi si intendono comproprietari in pari quota della casa coniugale, non residuando qualsivoglia ragione di reciproco debito/credito riconducibile all'abitazione familiare e al relativo mutuo.
Resta inteso essere tale complessivo accordo separativo sospensivamente condizionato alla restituzione, da parte di nei confronti di della somma di € 110.000 Parte_1 CP_1
(cento dieci mila euro), ex condizione n. 7 di cui sopra;
8) pende atto che le parti dichiarano altresì di avere, con la sottoscrizione del presente accordo e con l'adempimento di quanto ivi previsto, definito ogni loro reciproca pretesa di dare/avere e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro in ordine al passato rapporto di coniugio;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di ALPIGNANO di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di pagina 5 di 6 legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .25.6. 2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4895/2025 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F.: ) residente in Parte_1 C.F._1 Bologna, via San Tommaso del Mercato n. 1, rappresentato e difeso, dall'Avv. Maura Landi del Foro di Lucca con studio sito in Piano di Coreglia (Lu), Via di Coreglia n. 84 ove è elettivamente domiciliato e nata il [...] a [...] residente in [...] San Tommaso del Mercato n. 1 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
Angiola Vancini, (C.F.: ) presso il cui studio in Bologna, via Rubbiani n. 3, ha C.F._3 eletto domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 07/04/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli oggi tutti maggiorenni: (nato il [...] Per_1 Per_ a Monza - MI) nonché e (entrambe nate il 29.10.2000, a Monza - MI); CP_2 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata il [...] a [...], uniti in matrimonio CP_1
celebrato ad ALPIGNANO il 05/09/1987 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ALPIGNANO al n. 38 parte 2 Serie A anno 1987;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, così come già di fatto avviene da qualche tempo, avendo il marito lasciato il domicilio coniugale nel mese di Marzo 2024 per trasferirsi altrove;
2) assegna la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Bologna, Via San Tommaso del
Mercato n. 1, alla sig.ra - fino a che i figli non siano divenuti economicamente CP_1
autosufficienti - unitamente ai mobili e alle suppellettili che la completano, ovvero a quanto arreda ed è in dotazione dell'abitazione familiare, dando atto le parti aver il marito già in parte asportato i propri effetti personali, essendo rimasto il residuo in scatoloni riposti nel garage di proprietà dello stesso, garage che resterà nella esclusiva disponibilità del signor non essendo ricompreso Pt_1
nell'assegnazione;
3) prende atto che le parti, dichiarano che all'interno della ex casa coniugale sono situati beni mobili ed arredi sia di proprietà comune, sia di proprietà esclusiva di ciascun coniuge, e convengono fin d'ora che provvederanno all'eventuale divisione di tali beni, a semplice richiesta di una delle due parti, una volta venuto meno il diritto di assegnazione. Tutte le utenze (a titolo esemplificativo gas, luce, acqua, telefonia e internet) della ex casa coniugale, così come i relativi oneri condominiali ordinari, graveranno integralmente sulla sig.ra Quest'ultima si CP_1
pagina 2 di 6 impegna a volturare a suo nome tutte le utenze entro trenta giorni dall'omologa del presente accordo domiciliandole su conto corrente a lei intestato in modo che le parti possano poi provvedere a chiudere il conto corrente n. [...] cointestato ai coniugi ed acceso presso la Unicredit Banca, filiale di Rizzoli, Bologna;
4) dispone, data l'autosufficienza economica del figlio , che il signor versi alla madre Per_1 Pt_1
collocataria, con cui le figlie studentesse convivono, a titolo di contributo per il loro mantenimento ordinario, fino a quando le stesse non siano divenute economicamente autosufficienti, l'importo annuo di € 14.400 (quattordici mila quattro cento euro) da intendersi € 7.200 (settemila due cento euro) per ciascuna figlia, da corrispondersi alla moglie mediante la somma mensile di € 1.200
(mille duecento euro) da intendersi € 600,00 (sei cento euro) per ciascuna figlia per 12 mensilità; tale importo, dal mese di aprile 2025, sarà versato dal padre mediante bonifico bancario sul conto corrente della moglie - alle coordinate che gli saranno indicate - in via anticipata mensile entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese. Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata sulla base degli indici Istat, con rivalutazione da calcolarsi sulla somma così come via via rivalutatasi, con prima rivalutazione da effettuarsi nel mese di aprile del 2026;
5) dispone che il padre verserà inoltre alla madre collocataria il 60% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal “Protocollo sulle Spese Straordinarie nei procedimenti in materia familiare” datato 9.8.2017 e adottato dal Tribunale adito che, per comodità del Giudicante e delle parti, viene di seguito testualmente riportato:
-] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e per i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreative-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc..), non offre tempestive alternative modalità; c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi pagina 3 di 6 di trasposto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza.
II] spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o email), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o email) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi
.II] Modalità di rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente alla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparti delle spese straordinarie.
6) prende atto che le parti stabiliscono fin d'ora, in parziale deroga a quanto previsto nel suddetto
Protocollo, che le spese mediche non urgenti e non eseguite tramite Servizio Sanitario Nazionale (e dunque visite specialistiche private di qualsiasi natura, cure dentistiche, spese oculistiche, spese psicoterapiche ecc. che non rientrino tra quelle corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori come già previsto nel Protocollo sub punto a) debbano essere previamente concordate di volta in volta dai genitori secondo le “modalità di rimborso” indicate nel suddetto Protocollo. Le spese per semplici farmaci “da banco” devono considerarsi rientranti nel mantenimento ordinario. Le spese per il bollo ed assicurazione dell'automobile Toyota Aygo targata FY613FK intestata alla figlia si ritengono incluse nel mantenimento ordinario già versato dal padre in favore delle figlie, CP_2 restando inteso doversi ripartire le altre spese relative all'auto nella misura del 60% in capo al padre e il restante 40% in capo alla madre;
6) dispone che il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo nel di lei mantenimento, la somma annua di € 4.800 (quattro mila ottocento euro) e così per un importo mensile di euro € 400
(quattro cento euro). Tale importo sarà corrisposto dal Signor a far tempo dal mese di aprile Pt_1
2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente della moglie - alle coordinate che gli saranno pagina 4 di 6 indicate - in via anticipata mensile entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese. Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata sulla base degli indici Istat, con rivalutazione da calcolarsi sulla somma così come via via rivalutatasi, con prima rivalutazione da effettuarsi nel mese di aprile del
2026;
7) prende atto che le parti dichiarano che detenga e sia intestatario di somme Parte_1 riconducibili alla sola per un importo pari a € 110.000 (cento dieci mila euro), di cui CP_1
il marito si impegna comunque alla restituzione. Il marito provvederà alla restituzione della somma complessiva di € 110.000 (cento dieci mila euro) di cui è debitore nei confronti della moglie ex art. 6 del presente atto secondo le seguenti modalità:
A) la somma di € 35.000,00 (trenta cinque mila euro) sarà restituita dal signor alla moglie Pt_1
entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo mediante bonifico - avente come causale “restituzione somme” - alle coordinate bancarie che gli saranno indicate
B) (premesso essere stato contratto un mutuo con per l'acquisto dell'attuale casa Controparte_3 familiare in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno), l'ulteriore somma di € 75.000,00 (settanta cinque mila euro) sarà restituita dal Signor alla Prof. mediante il pagamento ad Pt_1 CP_1
della quota parte di mutuo riconducibile alla moglie così come calcolato al marzo Controparte_3
2024, fermo l'impegno ed obbligo di di altresì corrispondere pure la propria quota di Parte_1
mutuo, così pervenendo alla completa estinzione dell'intero debito residuo ad oggi sussistente nei confronti del suddetto istituto di credito per il titolo di cui sopra. Resta inteso che -) il Signor Pt_1 si impegna a richiedere l'integrale estinzione del mutuo contratto con entro 30 Controparte_3
(trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
-) eventuali spese bancarie accessorie alla chiusura saranno ripartite in parti uguali tra i coniugi;
-) trattandosi di mere restituzioni di somme già prima d'ora dovute dal Signor a con l'estinzione integrale del mutuo i Pt_1 CP_1
coniugi si intendono comproprietari in pari quota della casa coniugale, non residuando qualsivoglia ragione di reciproco debito/credito riconducibile all'abitazione familiare e al relativo mutuo.
Resta inteso essere tale complessivo accordo separativo sospensivamente condizionato alla restituzione, da parte di nei confronti di della somma di € 110.000 Parte_1 CP_1
(cento dieci mila euro), ex condizione n. 7 di cui sopra;
8) pende atto che le parti dichiarano altresì di avere, con la sottoscrizione del presente accordo e con l'adempimento di quanto ivi previsto, definito ogni loro reciproca pretesa di dare/avere e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro in ordine al passato rapporto di coniugio;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di ALPIGNANO di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di pagina 5 di 6 legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .25.6. 2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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