Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00455/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01342/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2025, proposto da
IO LO, IN Verrengia, Azienda Agricola LO IO, rappresentati e difesi dall'avvocato Elisa Burlamacchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via degli Artisti n. 20;
contro
Comune di Pistoia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Paci, Claudia Galigani, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Comune di Pistoia – Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio del 10/03/2025 n. 305, recante “ripristino alla conformità urbanistica ai sensi dell’art. 196 l.r. 65/2014 da eseguirsi a Pistoia in via dei Campisanti (id. catast. f. n. 206 partt. 643-644). Rinnovo dell’ordinanza di demolizione n. 617 dell''08/06/2022 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 08126/2024”, notificata in data 11/03/2025;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, se lesivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. IO LO e gli altri ricorrenti, premesso: 1) di essere comproprietari di un terreno ubicato in Pistoia sul quale circa 40 anni fa sono state installate quattro serre per l’esercizio dell’attività florovivaistica di riproduzione e vendita di fiori e piante; 2) che il comune di Pistoia dopo aver nel corso degli anni lasciato intendere di ritenere legittima la installazione dei predetti manufatti nel 2022 ne ordinò la demolizione ritenendo che difettassero di titolo edilizio; 3) che l’ordine di demolizione, impugnato in sede giurisdizionale, è stato annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8126/2024; 4) che il Supremo consesso ha accertato la violazione da parte del comune del principio del legittimo affidamento ritenendo che la rimozione delle opere potesse essere ordinata solo previa comparazione dei contrapposti interessi; 5) che il comune di Pistoia ha rinnovato l’ordine di demolizione. Tutto ciò premesso i ricorrenti impugnano il nuovo provvedimento sanzionatorio per i motivi di cui appresso.
Con la prima censura viene dedotto che il comune di Pistoia, muovendo da un’errata lettura della sentenza d’appello, non avrebbe svolto alcuna istruttoria e non avrebbe operato alcuna valutazione comparativa dei contrapposti interessi.
I ricorrenti lamentano, inoltre, che il nuovo provvedimento sanzionatorio non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Il comune di Pistoia ha ritenuto che la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha annullato il precedente provvedimento imponesse la riadozione di un nuovo ordine di demolizione sebbene corredato da una più ampia motivazione in relazione agli interessi pubblici sottesi al ripristino della legalità.
In base a tale assunto, pur enucleando una serie di interessi pubblici di ordine sanitario ed idraulico che potrebbero astrattamente stare alla base del ripristino dell’ordine urbanistico violato, l’Ente non ha proceduto in contraddittorio ad una verifica concreta dell’impatto assunto dalle opere abusive sugli stessi e non ha effettuato alcuna comparazione degli stessi con quelli privati.
Tale modus procedendi non può ritenersi corretto.
Il giudice d’appello, infatti, pur accertando preliminarmente la natura abusiva delle serre, non ha affatto affermato che la loro rimozione costituisca un atto necessitato, prevedendo invece che l’eventuale riesercizio del potere sanzionatorio debba essere preceduto da un giudizio discrezionale avente ad oggetto la valutazione della sussistenza di un concreto ed attuale interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi e la sua comparazione con l’interesse oppositivo del privato a conservare l’integrità dell’assetto edilizio realizzato oramai da oltre quarant’anni.
Solo nell’eventualità che il giudizio comparativo si fosse concluso con la ritenuta prevalenza del pubblico interesse l’ordine di demolizione avrebbe potuto essere nuovamente adottato.
Pertanto, come affermano i ricorrenti, l’esercizio di tale potere discrezionale avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento non potendosi applicare al caso di specie il consolidato principio giurisprudenziale che in materia di sanzioni edilizie ritiene superabile l’omissione di tale adempimento procedimentale in ragione della loro natura vincolata in ossequio al dettato del secondo comma dell’art. 21 octies della L. 241 del 1990.
Nell’ambito di una valutazione complessa come quella che l’Ente era chiamato ad effettuare l’apporto dei privati non poteva, infatti, considerarsi superfluo sia ai fini di un esatto inquadramento della situazione di fatto, sia ai fini di fornire al Comune elementi di riflessione in ordine al concreto impatto delle opere realizzate sugli interessi pubblici che lo stesso intendeva tutelare e sulla consistenza dei contrapposti interessi oppositivi della parte privata.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il terzo (rubricato come 2.2) con il quale i ricorrenti deducono circostanze di fatto e di diritto relative alla compatibilità delle opere realizzate con i vincoli presenti sull’area.
Tali circostanze dovranno, infatti, essere preventivamente vagliate dall’Ente nell’ambito del riesercizio del potere secondo le modalità delineate nella superiore parte della motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono in primo luogo del fatto che il comune avrebbe qualificato le serre come opere abusive senza verificare se la legislazione vigente all’epoca della loro realizzazione imponesse il conseguimento del titolo edilizio per la realizzazione di tale tipologia di manufatti.
La censura è inammissibile in quanto la natura abusiva delle serre è stata definitivamente accertata dalla richiamata sentenza d’appello n. 8126/2024 che ha rigettato il motivo con cui i ricorrenti tendevano a dimostrarne la regolarità edilizia atteso che il giudicato (anche di rigetto) copre l'azione quale è stata concretamente esercitata sul fondamento dei fatti costitutivi allegati e di tutti quei fatti che, sia perché semplici o secondari e sia perché convergenti nel costituire un unico diritto o nel produrre il medesimo effetto giuridico, debbono intendersi implicitamente inclusi nella medesima causa petendi (Cons. Stato, V, 5070/2015).
I ricorrenti lamentano, inoltre, che il Comune avrebbe ordinato la rimozione di una passerella pedonale limitrofa alle serre nonostante il fatto che il Consiglio di Stato abbia accertato che la realizzazione della stessa fosse coperta da titolo edilizio.
Il motivo è fondato atteso che la sentenza del Giudice d’appello ha in effetti riconosciuto la legittimità della passerella in questione e limitato la possibilità del riesercizio del potere sanzionatorio alla sola eventuale rimozione delle serre, con ciò escludendo con forza di giudicato che il comune potesse vagliare la legittimità della predetta opera sotto profili diversi da quelli originariamente dedotti.
Il ricorso deve essere quindi accolto nei termini di cui sopra.
Le spese seguono la parziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il comune di Pistoia alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.000 oltre IVA e c.p.a. e al rimborso del c.u.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT MA CC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | RT MA CC |
IL SEGRETARIO