TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 460
TAR
Ordinanza cautelare 5 luglio 2024
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Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione dell'art. 6 L. 401/1989. Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria.

    Il Collegio ha ritenuto che l'autorità procedente abbia fatto corretta applicazione dell'art. 6 L. 401/1989, motivando adeguatamente sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del divieto. Il minore ha partecipato attivamente ad episodi di violenza nei confronti del direttore di gara, creando condizioni di pericolo per la sicurezza pubblica e turbativa dell'ordine pubblico.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 L. 401/1989. Violazione della libertà di circolazione. Difetto di proporzionalità.

    La durata di due anni del divieto si rivela proporzionata, considerando la natura della condotta complessiva dei giovani calciatori, cui ha partecipato anche l'interessato, contribuendo ad un'azione dai connotati violenti nei confronti del direttore di gara, in un contesto pregiudizievole per l'interesse pubblico e sintomatico di pericolosità sociale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto ed indeterminatezza dei presupposti.

    L'amministrazione ha compiutamente rappresentato gli eventi contestati ed esposto le ragioni per cui da essi si desume il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. La condotta del minore integra i presupposti per l'applicazione del divieto di cui all'art. 6 L. 401/1989, richiedendosi una dimostrazione fondata su 'elementi di fatto' gravi, precisi e concordanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 460
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 460
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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