Ordinanza cautelare 5 luglio 2024
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00460/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01016/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Porcelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, Questura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
- del provvedimento emesso dalla Questura di Vibo Valentia, Divisione anticrimine, prot. n. -OMISSIS- del 14 marzo 2024, con il quale è stato applicato al minore il divieto di accedere ai luoghi ove la squadra di calcio “-OMISSIS-” disputerà manifestazioni sportive di tipo calcistico per due anni, nonché del divieto di accedere all’interno degli stadi e impianti sportivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Questura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. OL CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, sono insorti avverso il provvedimento, emarginato in oggetto, con il quale il Questore della Provincia di Vibo Valentia, ha imposto al predetto, ai sensi dell’art.6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
2.1. “ Violazione ed errata applicazione dell’art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401. Eccesso di potere per difetto e difetto di motivazione ”, con il quale sono dedotti il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la mancanza dei presupposti per l’adozione della misura;
2.2. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art 6. l. 13 dicembre 1989, n. 401. Violazione della garanzia costituzione della libertà di circolazione. Difetto di proporzionalità del provvedimento impugnato rispetto alla condotta del ricorrente ”, ove si lamenta la violazione del principio di proporzionalità in relazione alla durata ed all’estensione del divieto imposto;
2.3. “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto ed indeterminatezza dei presupposti ”, con il quale sono ulteriormente contestati il difetto di istruttoria e l’assenza dei presupposti.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso, giacché infondato.
4. Con ordinanza cautelare pubblicata il -OMISSIS-, è stata motivatamente respinta l’istanza di tutela interinale formulata dai ricorrenti.
5. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
7. La misura contestata è stata adottata all’esito dei fatti avvenuti il -OMISSIS-, nel corso di una partita di calcio.
Secondo quanto riferito nel provvedimento, sulla base del referto arbitrale, il figlio dei ricorrenti, quale giocatore di una delle due squadre che si affrontavano nell’occasione, al termine dell’incontro, sospeso dall’arbitro per “ condotte violente ed antisportive ”, ha “ partecipa[to] attivamente alla contestazione di gruppo dei tesserati della squadra in cui milita rivolta nei confronti del direttore di gara, entrava in campo, rincorrendo e profferendo frasi gravemente offensive nei confronti del suddetto, contribuendo a provocare a quest’ultimo uno stato di confusione e malessere psico-fisico […]. Solo l’intervento delle Forze dell’Ordine ha impedito che l’episodio di cui si è reso protagonista potesse degenerare in più gravi conseguenze per l’ordine e la sicurezza pubblica, interrompendo le azioni violente rivolte all’Ufficiale di gara, che nella circostanza veniva finanche scortato primo presso gli spogliatoi e poi presso la propria abitazione ”.
8. Ciò posto, il primo ed il terzo motivo, che possono trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
L’esame del provvedimento e del referto arbitrale sul quale esso si fonda consentono di accertare che, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, il Questore ha fatto corretta applicazione della disposizione contenuta nell’art.6 della legge n.401/1989 e altrettanto correttamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione del divieto prescritto.
In particolare, l’Autorità procedente ha rilevato come il minore, partecipando a un episodio di violenza nel quale il direttore di gara è stato anche colpito fisicamente, abbia “ di fatto creato condizioni di pericolo per la sicurezza pubblica e di turbativa dell’ordine pubblico ”.
Né può rilevare, al riguardo, la circostanza per cui il predetto non ha usato violenza fisica nei confronti dell’arbitro, essendosi limitato a rivolgergli parole ingiuriose, ove si consideri che, anche al netto della oggettiva gravità e rilevanza che può comunque riconoscersi alla condotta di violenza verbale, l’art.6, co.1, della legge 13 dicembre 1989, n.401, consente espressamente l’adozione del divieto a chi abbia partecipato ad episodi di violenza.
Nel caso di specie, secondo quanto risulta dal referto arbitrale, il figlio dei ricorrenti si è unito ad altri compagni di squadra nella rincorsa al direttore di gara, che, nella occasione, oltre a ricevere insulti dal predetto, è stato anche fisicamente aggredito da alcuni degli altri giocatori, non riuscendo a raggiungere gli spogliatoi in virtù dell’ostacolo frapposto da tutti i presenti, compreso il suddetto.
Nemmeno poi può fondatamente sostenersi la mancanza di una valutazione “ in concreto ” della pericolosità dell’interessato, posto che l’amministrazione procedente ha compiutamente rappresentato gli eventi contestati ed adeguatamente esposto le ragioni per le quali da essi debba desumersi il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica che essa è chiamata a preservare.
La condotta del minore, come accertata dall’amministrazione, risulta presupposto necessario e sufficiente per legittimare l’adozione della misura di prevenzione adottata, giacché esprime, ex se , una natura violenta, sintomatica di pericolosità, nel corso di una manifestazione sportiva, che integra i presupposti per l’applicazione della disposizione di cui al citato art.6 legge n.401/1989.
Sotto questo profilo, occorre ricordare che quella ivi disciplinata è fattispecie “ tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi anche per questa misura amministrativa di prevenzione (al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia) la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, della lesione del bene giuridico della sicurezza e dell'ordine pubblico, ma, appunto, una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità ” (Consiglio di Stato, III Sez., 8 maggio 2024, n. 4141).
9. Deve, infine, dichiararsi l’infondatezza anche del secondo motivo, nella parte in cui i ricorrenti si dolgono della violazione del principio di proporzionalità in riferimento alla durata del daspo, quantificata nella misura di due anni.
Secondo quanto previsto dall’art.6, co.5, della legge n.401/1989 citata, il daspo non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.
Nel caso di specie, l’imposizione di una durata di due anni, seppur non precipuamente motivata, si rivela proporzionata, ove si consideri la natura della condotta complessiva dei giovani calciatori ascrivibile anche all’interessato, il quale pur non risultando autore di comportamenti tradottisi in forma di violenza fisica, come si è visto, ha nondimeno partecipato ad un’azione dai connotati “violenti” nei confronti del direttore di gara, nel contesto di un episodio oggettivamente pregiudizievole per l’interesse pubblico e dal chiaro connotato di pericolosità sociale.
10. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
11. La responsabilità non personale, esclusiva e diretta del minore nell’accaduto giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AS, Presidente
OL CI, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL CI | RD AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.