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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9569 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVLE
in persona del giudice onorario, dott. Vincenzo Giuliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N.R.G.73273/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza del
20.12.2024 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) residente in [...]ed Parte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Claudia Pellegrino in virtù di procura alle liti conferita in calce all'atto di citazione.
Attrice
E
(P.IVA: ), con sede in Roma in Via Anicio Controparte_1 P.IVA_1
Gallo n. 91/1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Grane ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta OGGETTO: vendita cose mobili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04 luglio 2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente Legge 18 giugno 2009 n. 69
(“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009
- Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n. 4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione “delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più anche “dello svolgimento del processo”.
Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz.
c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato alla CP_1
la Sig.ra adiva il Tribunale di Roma al fine di sentir
[...] Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: "in via principale accertare la gravità dell'inadempimento contrattuale anche solo parziale posto in essere dalla società
per le causali di cui in premessa, nell'ambito del contratto Controparte_1
stipulato in data 26.09.2017 e dichiarare risolto il predetto contratto e per l'effetto condannare la società a restituire l'importo pari ad euro 4.200,00 Controparte_1
versato dalla Sig.ra in relazione alla proposta contrattuale del Parte_1
26.09.2018, a risarcire la Sig.ra el maggiore importo emerso a seguito Parte_1
di istruttoria, stante che ad oggi, il costo sostenuto dall'attrice per il deposito della cucina è a cadenza mensile e continuerà a crescere , in mancanza di ritiro da parte della nonché a disporre che la società provveda Controparte_1 Controparte_1
a ritirare la cucina, custodita dall'attrice entro un termine giudizialmente stabilito.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Instauratosi, dunque il presente giudizio, si costituiva la al Controparte_1 fine di contestare le avverse domande e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione formulata, in via preliminare nel rito dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice adito per i motivi espressi in parte narrativa. In via principale previo accertamento e declaratoria occorrenda, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in parte narrativa. In via subordinata nel non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, previo accertamento e declaratoria occorrenda, voglia ritenere, dichiarare la società
[...]
tenuta al pagamento della minor somma per i danni pretesi dalla CP_1
parte attrice. In via ulteriormente gradata nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice e di rigetto della superiore domanda, previo accertamento e declaratoria occorrenda, voglia accertare, ritenere e dichiarare la percentuale di responsabilità da ascriversi alle parti in controversia e per l'effetto determinare le somme effettivamente dovute alla parte attrice”. Alla prima udienza di comparizione dell' 8 febbraio 2019, rilevata la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per la mancata osservanza dei termini di cui all'art 163 comma 1 c.p.c. veniva disposta la rinnovazione della citazione con rinvio della causa al 18 ottobre
2019. Nel corso della suddetta udienza di rinvio, parte attrice formulava a verbale domanda di rigetto dell'eccezione di parte convenuta sulla incompetenza per valore del Giudice adito sul presupposto che il valore della presente causa dovesse risultare comprensivo, sia del prezzo di acquisto della cucina, di euro 4,200,00,
(sorte capitale), che della somma di euro 3.567,28 (risultante dalle 17 mensilità di deposito versate a fronte di un costo mensile pari ad euro 209.84 nel periodo ricompreso da maggio 2018 ad ottobre 2019) a titolo di risarcimento del danno, quale esborso totale sostenuto dalla Sig.ra per il deposito di Parte_1
detto bene, e così per un ammontare complessivo dovuto di euro 7.777,28. Nella medesima udienza parte convenuta, di contro, insisteva sull'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito, chiedendo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni sulla questione di rito. All'esito di detta udienza veniva disposto il rinvio di udienza al 3 febbraio 2020 con concessione di termine per note e contestuale invito alle parti ad addivenire ad un accordo bonario ai fini della risoluzione della controversia.
Nel corso dell'udienza cartolare del 15 marzo 2021, questo Giudice con ordinanza statuiva per il rigetto dell'eccezione preliminare di rito sollevata dalla convenuta motivando tale decisione sulla circostanza che: “ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per il pagamento delle somme di denaro e beni mobili deve aversi riguardo in quanto in concreto richiesto dall'attrice e non all'oggetto dell'accertamento che il Giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda. Ebbene, nel caso di specie, al valore dichiarato dall'attrice nelle conclusioni dell'atto di citazione, va aggiunto in quanto anch'esso espressamente richiesto nelle conclusioni il costo del deposito della cucina presso la società che mensilmente grava CP_2
sull'attrice...quindi di valore eccedente la competenza del Giudice di Pace ai sensi dell'art . 7 c.p.c.” e rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, fissando l'udienza al 10 gennaio 2022 per il proseguo del giudizio nel rispetto del contradittorio di tutte le parti.
Con successivo provvedimento del 10.01.2022 venivano concessi alle parti i termini di cui alle memorie 183 c.p.c. comma 1, 2 e 3 e la causa veniva rinviata per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 30 maggio 2022.
La causa veniva istruita con la documentazione versata in atti, con l'espletamento dell'interrogatorio formale e delle prove testimoniali e successivamente rinviata all'udienza di decisione del 20 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I fatti alla base del presente procedimento.
La Sig.ra a sostegno della propria domanda deduce che in data Parte_1
26 settembre 2017, a seguito dell'avvenuto acquisto dalla ditta CP_1 di una cucina marca “Stosa” per il prezzo complessivo di euro 4.200,00, e
[...]
della successiva consegna della stessa presso la propria abitazione, notava in fase di montaggio che il bene venduto non era conforme a quanto da Lei acquistato, avendo riscontrato alcuni vizi dello stesso, come pure che la relativa installazione non era avvenuta a regola d'arte.
Parte attrice pertanto, con diffida del 15 gennaio 2018 segnalava dette problematiche alla ditta venditrice la quale, di contro, con missiva del 22 gennaio
2018, evidenziava come il mobilio cucina montato presso l'abitazione della Sig.ra corrispondeva esattamente a quanto riportato nell'ordine di acquisto Parte_2
sottoscritto dalla parte acquirente, rilevando che la cappa a motore nei modelli di cucina con i pensili è interna, mentre in quelli cosiddetti di design è a vista e che comunque non era possibile secondo normativa detenere un pensile cappa senza un motore di aspirazione. Concludeva pertanto la ditta sostenendo di poter intervenire per le problematiche concernenti le rifiniture in altezza e degli spazi della cucina, ma di non poter effettuare la sostituzione della cappa a motore interna al pensile, e ciò in quanto le aziende non producono cappe senza motore di aspirazione. La si rendeva, pertanto, disponibile ad Controparte_1 intervenire nell'immediatezza, considerati i tempi tecnici necessari, ai relativi ordini degli zoccoli e dei piedini da 10 cm e dei pezzi di laminato necessari a completare il montaggio della cucina ed eliminare così le lievi irregolarità riscontrate, così come descritte e segnalate nella sua diffida da parte attrice. La provvedeva infatti il 16 febbraio 2018 al montaggio degli Controparte_1
zoccoli e dei piedini ma non riusciva ad ultimare la sostituzione dei pezzi di laminato nella cucina acquistata dalla Sig.ra in quanto quest'ultima Parte_1
prima della consegna di detto materiale comunicava a parte convenuta di voler risolvere il contratto.
Per tutte le motivazioni di cui sopra, parte attrice avviava il presente giudizio, citando la ditta ritenendola responsabile, nella qualità di Controparte_1
venditrice, di averle consegnato un bene non conforme a quanto dalla stessa acquistato, chiedendo a questo giudice di pronunciarsi: sulla restituzione della somma versata per l'acquisto del bene oltre all'esborso sostenuto per la custodia dello stesso;
sulla risoluzione del contratto di acquisto per inadempimento contrattuale;
sul ritiro del bene da parte della società convenuta e sulla quantificazione del danno di natura non patrimoniale dalla medesima subito a fronte delle patologie asseritamente emerse a causa del disagio fisico patito per la scorretta postura che era stata costretta a tenere per mesi al fine di poter effettuare il lavaggio delle stoviglie dentro il box doccia.
In diritto.
Come sopra già chiarito nella vicenda che ci occupa trova applicazione la disciplina posta dal titolo III capo I del Dlgs. 206/05, con espresso richiamo a quanto statuito ai sensi dell' all'art. 130 comma 2 del Codice del Consumo, in forza del quale si statuisce che: il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese aggiuntive, della conformità del bene acquistato attraverso la sua riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3,4,5,6, qualora il prodotto presenti dei difetti di conformità rispetto a quanto previsto dal contratto di vendita, o in alternativa è legittimato ad ottenere una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto, ma ciò conformemente ai commi 7, 8, e 9. Con riferimento a tale articolo occorre sottolineare cosa si intende per difetto di conformità rispetto a quanto previsto dal contratto di compravendita.
Si procede, dunque, ad un necessario inquadramento normativo: in base all'art. 129, I° comma, è previsto che “il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita” ed accanto all'affermazione di detta specifica obbligazione, derivante direttamente dal contratto, sono state previste una serie di presunzioni di conformità del bene al contratto, da intendere come regole minime di integrazione della volontà contrattuale, ferma rimanendo la possibilità per le parti di individuare altri specifici elementi.
Richiamate le singole ipotesi da cui si presume la conformità del bene al contratto
( art. 129, 2° comma ) – schematicamente si può affermare che la conformità è determinata in relazione alla sussistenza e coesistenza di quattro circostanze, che se mancanti rendono il bene “difettoso” e segnatamente le seguenti: a) idoneità all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) conformità alla descrizione fatta dal venditore e possesso delle qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presenza delle qualità
e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante;
d) idoneità all'uso particolare voluto dal consumatore e portato, al momento della conclusione contratto, a conoscenza del venditore che lo ha accettato, anche per fatti concludenti -, va ribadito che il bene venduto presenta un difetto di conformità in tutti i casi in cui il bene stesso non presenti anche una sola delle caratteristiche, delle qualità o dei requisiti previsti dal contratto, a prescindere dalla gravità e dall'entità della violazione nonché da ogni profilo soggettivo quanto alla condotta del venditore, che in ipotesi potrebbe anche essere esente da colpa. Quindi assume rilievo il solo fatto oggettivo dell'esistenza di una non conformità del bene al contratto.
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi non sussistenti le sopra richiamate quattro circostanze e ciò in quanto preliminarmente si osserva che la cucina venduta alla Sig.ra era completa del relativo mobilio, risultava Parte_1
corrispondente a quanto riportato nell'ordine di acquisto sottoscritto dall'attrice con la Controparte_1
L'attrice nella proposta di acquisto ben avrebbe potuto far presente alla società venditrice prima della sottoscrizione del contratto di non voler acquistare la cappa munita di motore all'interno, di cui era dotata la cucina marca Stosa, modello
Alevè, come pure accorgersi, sempre al momento dell'acquisto, che detto bene era dotato di piedini aventi altezza 15 cm, che se aggiunti alla parte bassa dell'angolo cottura si raggiungeva una altezza complessiva di 95 cm, tale da impedirle di poter cucinare comodamente. Sempre con riguardo all'ulteriore contestazione inerente l'installazione dei piedini, che parte attrice sapeva essere in dotazione, prima della consegna della cucina, attesa la conoscenza del modello, della marca e delle misure della stessa, ben avrebbe potuto comunicare alla venditrice la necessità di dover installare la lavatrice, al fine di poter preventivamente calcolare, in vista di tale aggiunta, le nuove misure tra il top ed il coperchio della lavatrice ed evitare così di creare quello spazio, che ad oggi l'attrice ritiene essere un vizio del bene addebitabile alla Controparte_1
In secondo luogo, va rilevato che il mobilio della cucina seppur presentava alcune lievi irregolarità strutturali, che necessitavano di un semplice intervento di riallineamento o livellamento tramite una sostituzione dei pezzi di laminato, che risultavano peraltro già prontamente ordinati, detto bene, comunque, già in fase di montaggio risultava essere idoneo all'uso, poiché completo di tutti i necessari arredi. L'unica funzionalità compromessa era quella di aspirazione dell'aria, e ciò in quanto la cucina era dotata di una cappa il cui motore doveva essere installato internamente al pensile, ma che per mancanza di spazio non veniva montata nonostante tale elemento fosse in dotazione del bene acquistato.
Non vi è dubbio che tali accorgimenti in ordine all'altezza ed agli spazi dovevano essere segnalati preventivamente da parte attrice prima della consegna, senza addebito di una qualche responsabilità nei confronti della venditrice, la quale procedeva all'installazione della cucina acquistata dalla Sig.ra con Parte_1
tutte le caratteristiche del bene di consumo che la medesima attrice ben conosceva.
Agli atti non vi è alcuna prova, infatti, di segnalazioni dell'acquirente inoltrate per iscritto e prima della consegna alla parte venditrice e relative a tali problematiche ed irregolarità. Peraltro, nel momento in cui la veniva edotta di dette CP_1
criticità, e dunque solo in fase di montaggio, la stessa provvedeva a rendersi subito disponibile per la riparazione e sostituzione di quelle parti che risultavano non più di gradimento all'attrice, nonostante questa avesse consegnato il bene compravenduto conformemente a quanto descritto nella proposta di acquisto.
Alla luce delle considerazioni che precedono questo Giudice afferma la corrispondenza delle qualità e dei requisiti previsti dal contratto in questione e, dunque, la mancanza di difetto di conformità di tale bene compravenduto.
Riguardo alla disposizione normativa sopra richiamata, e più specificamente l'art. 130 comma 7 del Codice del Consumo, tale norma statuisce che la risoluzione contrattuale può essere richiesta ove ricorrono alcune delle seguenti situazioni: 1) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
2) il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; 3) la sostituzione o riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti.
Dalla lettura della succitata normativa emerge dunque che sussiste un ordine gerarchico tra i rimedi utilizzabili dal compratore in caso di difetto di conformità del bene. In buona sostanza il difetto di conformità consente al consumatore di esperire vari rimedi contemplati dall'art. 130 sopra menzionato, i quali però sono graduati per espressa volontà del legislatore secondo un ben preciso ordine che è il seguente: egli potrà proporre al venditore la riparazione ovvero la sostituzione del bene, quale rimedi primari, e solo in un secondo momento, e comunque, previa osservanza di quanto sancito al comma 7 potrà richiedere la risoluzione del contratto, quale rimedio secondario.
Sulla base di tale principio viene statuito che solo quando la sostituzione o la riparazione siano impossibili o eccessivamente onerose, oppure il venditore non abbia riparato o sostituito il bene in un congruo termine dalla richiesta, o da ultimo quando la sostituzione o la riparazione effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, questi può richiedere sempre a sua scelta, la risoluzione del contratto.
Da quanto sopra ne consegue che se il consumatore non rispetta l'ordine gerarchico dei rimedi, proponendo sin da subito la domanda di risoluzione, la conseguenza è l'inammissibilità della domanda proposta, ove eccepita dal convenuto (Trib. Di Roma , 22.02.2016; Trib. Di Piacenza 14.01.2014; Trib. Di
Prato 14.04.2014; Trib. Di Trani, 21.03.2017 n. 615; Trib. Di Savona 15.09.2018).
Sul punto si evidenzia come la provvedeva ad effettuare Controparte_1
alcune sostituzioni e si adoperava dunque per le riparazioni necessarie ad eliminare le irregolarità riscontrate nonché ad ordinare i pezzi di laminato per la loro tempestiva installazione nella cucina dell'istante. Come pure parimenti si rendeva disponibile alla sostituzione della cappa di aspirazione a motore che doveva essere montata internamente al pensile, nonostante non fosse tenuta a tale intervento poiché detto materiale era stato fornito conformemente a quanto richiesto nell'ordine di acquisto come emerge chiaramente dagli scambi epistolari intercorsi tra le parti.
Dalle comunicazioni intercorse tra le parti ed in particolare nella pec inoltrata in data 6 marzo 2018 dalla Sig. er il tramite del proprio legale di fiducia, Parte_1
emerge chiaramente non solo il breve lasso di tempo intercorso tra il primo intervento di riparazione e sostituzione, effettuato dalla ditta convenuta in data
16.02.2018, e detta comunicazione di parte attrice di immediata risoluzione del contratto, ma altresì la condotta posta in essere da quest'ultima del tutto contraria al dovere di buona fede ex art. 1375 c.c.
Parte attrice, infatti, attraverso la repentina interruzione del rapporto contrattuale non ha dato modo alla di portare a completamento gli Controparte_1
interventi come concordati anche in considerazione dei tempi tecnici necessari per poterli effettuare.
La dottrina sul punto chiarisce l'imposizione al consumatore di attendere prima la riparazione o la sostituzione e solo dopo poter esperire l'azione di risoluzione, a ben vedere si tratta di una specificazione del dovere di buona fede ex art. 1375
c.c.; ovvero se il compratore può comunque ottenere un bene non difettoso, proprio grazie ai rimedi speciali, non vi è alcuna valida ragione per cui questi debba sciogliere il contratto.
In buona sostanza il legislatore ha contemplato il ripristino della conformità come rimedio idoneo alla salvaguardia degli interessi di entrambe le parti, salvaguardia cui entrambe le parti sono tenute, nella misura in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio del proprio interesse contrattuale.
Da quanto sopra richiamato, ma anche da quanto si legge nella comunicazione di riscontro del 14 marzo 2018 inviata dalla ditta convenuta, questa, ribadiva che in data 16 marzo 2018 (e dunque a distanza di soli due mesi dalla denuncia dei vizi) sarebbe avvenuta la consegna di tutti i pezzi su misura da sostituire nella cucina,
e che i relativi ordini purtroppo avevano comportato dei tempi tecnici di attesa non dipesi dalla società venditrice.
E' chiara, dunque, la piena disponibilità della ditta convenuta a mettere in atto quei rimedi previsti dall'art. 130 del Codice del Consumo, ovvero ad effettuare la riparazione nonché sostituzione del materiale difettoso, ma è altresì evidente il comportamento posto in essere dall'attrice, la quale, seppur inizialmente ha mostrato di volersi attenere al sopra richiamato dettato normativo, successivamente, di fatto, non ha consentito a parte convenuta di provvedere a tali interventi in un congruo lasso di tempo, invocando sin da subito, l'estremo rimedio della risoluzione contrattuale. Dalle considerazioni di cui sopra, l'azione di risoluzione proposta da parte attrice
è inammissibile in quanto esercitata in violazione sostanziale della scansione dei rimedi previsti dall'art 130 cod. cons. Neppure ricorrono le condizioni di cui all'art 130 comma 7 del codice del Consumo in quanto non è dimostrato che la riparazione fosse impossibile, o comunque tale da arrecare un danno eccessivo al consumatore. Peraltro i difetti riscontrati, per quanto numericamente significativi non impediscono l'utilizzo della cucina.
Sulla domanda di restituzione della somma a titolo di prezzo d'acquisto della cucina, la stessa non trova accoglimento nel presente giudizio, in quanto si rileva che il bene di consumo oggetto di compravendita è stato debitamente consegnato da parte venditrice completo di tutte quegli accessori, mobilio e nonché delle caratteristiche proprie, come la marca il modello, le misure, così come descritte nella proposta di acquisto, e dunque ben conosciute dalla parte acquirente, e che le difformità sono dipese da eventi successivi alla sopra richiamata consegna e sono imputabili al consumatore.
Ne consegue il rigetto della domanda dell'attrice ivi compreso la richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale, che in ogni caso sarebbe stata rigettata poiché questo giudice non ritiene raggiunta la prova con la semplice allegazione di un certificato medico attestante la lombosciatalgia sn, cervicalgia e coxalgia sn.
, posto che la posizione supina che ha indotto l'attrice a piegarsi nel box doccia per il lavaggio delle stoviglie è dipeso esclusivamente da una sua scelta personale di non accettare il completamento dei lavori di riparazione e sostituzione che si sarebbero ultimati in data 16 marzo 2018, dopo un primo tempestivo intervento della ditta convenuta, occorso in data 16 febbraio 2018 con cui si era proceduto ad alcune delle sostituzioni richieste. Tali riscontrate patologie come afferma lo stesso medico sono compatibili con la posizione obbligatoria assunta. Non vi è prova , in sostanza, che ciò di cui parte attrice chiede il risarcimento altro non sia che costituito da dei semplici disagi, come tali non meritevoli di risarcimento, in quanto il danno di natura non patrimoniale è risarcibile nei singoli casi determinati dalla legge, e nelle altre ipotesi espressamente previste da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali, solo in caso di lesioni di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (v. Cass. 26972/08). Peraltro ammettere l'esperibilità dell'azione di risarcimento a prescindere dal previo tentativo di riparazione o di sostituzione del bene, significherebbe scardinare tutto l'impianto normativo di cui al citato art 130 del Codice del
Consumo, basato sulla rigorosa gerarchia dei rimedi di cui sopra si è ampiamente detto, dovendosi perseguire le esigenze di conservazione del contratto come statuito dal legislatore, il quale, evidentemente, intende salvaguardare il contratto originario, riportando il sinallagma in una posizione di equilibrio, optando, fin dove possibile, per azioni manutentive del contratto che ricostituiscono un equo rapporto di scambio, infatti, verrebbero evidentemente frustrate se si consentisse al consumatore, come nel caso della vendita in generale, di chiedere subito ed in via autonoma il risarcimento del danno subito, senza aver instato per la sostituzione o riparazione del bene.
Peraltro occorre sottolineare come la soluzione della sostituzione e la riparazione del bene non sono che una forma di risarcimento in forma specifica, con la diretta conseguenza che il consumatore non potrà derogare a questa gerarchia di rimedi, perchè nelle intenzioni del legislatore, la riparazione e la sostituzione (peraltro nel caso di specie già intervenuta parzialmente) dovrebbero già integralmente risarcirlo dei danni subiti per il difetto di conformità.
Per la ragione di cui sopra, cioè per tale identità funzionale tra i rimedi di cui all'art
130 del Cod. cons. ed il risarcimento, si deve ritenere che l'azione di risarcimento possa essere liberamente esperita, solo dopo la richiesta di sostituzione e riparazione, con gli stessi limiti dell'azione di risoluzione o in caso di danni persistenti in caso di riparazione e sostituzione, di ritardo o rifiuto da parte del debitore.( Trib. Di Trani 21 marzo 2017 n. 615).
Sulla domanda di pagamento degli esborsi sostenuti per il deposito mensile del bene, questo giudice rileva che i costi di smontaggio e di ricovero della cucina sarebbero stati evitati, ove fosse stata richiesta la riparazione o la sostituzione, in quanto sarebbero stati sostenuti direttamente dal venditore tenuto a provvedervi a prezzi più contenuti, ove si consideri che non avrebbe potuto lucrare su detto intervento. Peraltro, la scelta di optare per lo smontaggio ed il ricovero della cucina presso un deposito è stata del tutto arbitraria e volontaria ed ha vanificato altresì i primi interventi di installazione del bene di consumo, il cui montaggio completo sarebbe giunto a completamento a distanza di soli due mesi dalla denuncia dei vizi, con la riparazione e sostituzione di mere irregolarità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Sedicesima Civile, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti:
a) Respinge le domande attoree;
b) Condanna parte attrice a rifondere alla ditta convenuta le spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.552,00 oltre ad € 382,80, per spese generali al 15%, oltre iva e cassa avvocati, come per legge
Così deciso in Roma in data 23 giugno 2025.
Il Giudice Dott. Vincenzo Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVLE
in persona del giudice onorario, dott. Vincenzo Giuliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N.R.G.73273/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza del
20.12.2024 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) residente in [...]ed Parte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Claudia Pellegrino in virtù di procura alle liti conferita in calce all'atto di citazione.
Attrice
E
(P.IVA: ), con sede in Roma in Via Anicio Controparte_1 P.IVA_1
Gallo n. 91/1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Grane ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta OGGETTO: vendita cose mobili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04 luglio 2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente Legge 18 giugno 2009 n. 69
(“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009
- Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n. 4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione “delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più anche “dello svolgimento del processo”.
Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz.
c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato alla CP_1
la Sig.ra adiva il Tribunale di Roma al fine di sentir
[...] Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: "in via principale accertare la gravità dell'inadempimento contrattuale anche solo parziale posto in essere dalla società
per le causali di cui in premessa, nell'ambito del contratto Controparte_1
stipulato in data 26.09.2017 e dichiarare risolto il predetto contratto e per l'effetto condannare la società a restituire l'importo pari ad euro 4.200,00 Controparte_1
versato dalla Sig.ra in relazione alla proposta contrattuale del Parte_1
26.09.2018, a risarcire la Sig.ra el maggiore importo emerso a seguito Parte_1
di istruttoria, stante che ad oggi, il costo sostenuto dall'attrice per il deposito della cucina è a cadenza mensile e continuerà a crescere , in mancanza di ritiro da parte della nonché a disporre che la società provveda Controparte_1 Controparte_1
a ritirare la cucina, custodita dall'attrice entro un termine giudizialmente stabilito.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Instauratosi, dunque il presente giudizio, si costituiva la al Controparte_1 fine di contestare le avverse domande e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione formulata, in via preliminare nel rito dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice adito per i motivi espressi in parte narrativa. In via principale previo accertamento e declaratoria occorrenda, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in parte narrativa. In via subordinata nel non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, previo accertamento e declaratoria occorrenda, voglia ritenere, dichiarare la società
[...]
tenuta al pagamento della minor somma per i danni pretesi dalla CP_1
parte attrice. In via ulteriormente gradata nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice e di rigetto della superiore domanda, previo accertamento e declaratoria occorrenda, voglia accertare, ritenere e dichiarare la percentuale di responsabilità da ascriversi alle parti in controversia e per l'effetto determinare le somme effettivamente dovute alla parte attrice”. Alla prima udienza di comparizione dell' 8 febbraio 2019, rilevata la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per la mancata osservanza dei termini di cui all'art 163 comma 1 c.p.c. veniva disposta la rinnovazione della citazione con rinvio della causa al 18 ottobre
2019. Nel corso della suddetta udienza di rinvio, parte attrice formulava a verbale domanda di rigetto dell'eccezione di parte convenuta sulla incompetenza per valore del Giudice adito sul presupposto che il valore della presente causa dovesse risultare comprensivo, sia del prezzo di acquisto della cucina, di euro 4,200,00,
(sorte capitale), che della somma di euro 3.567,28 (risultante dalle 17 mensilità di deposito versate a fronte di un costo mensile pari ad euro 209.84 nel periodo ricompreso da maggio 2018 ad ottobre 2019) a titolo di risarcimento del danno, quale esborso totale sostenuto dalla Sig.ra per il deposito di Parte_1
detto bene, e così per un ammontare complessivo dovuto di euro 7.777,28. Nella medesima udienza parte convenuta, di contro, insisteva sull'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito, chiedendo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni sulla questione di rito. All'esito di detta udienza veniva disposto il rinvio di udienza al 3 febbraio 2020 con concessione di termine per note e contestuale invito alle parti ad addivenire ad un accordo bonario ai fini della risoluzione della controversia.
Nel corso dell'udienza cartolare del 15 marzo 2021, questo Giudice con ordinanza statuiva per il rigetto dell'eccezione preliminare di rito sollevata dalla convenuta motivando tale decisione sulla circostanza che: “ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per il pagamento delle somme di denaro e beni mobili deve aversi riguardo in quanto in concreto richiesto dall'attrice e non all'oggetto dell'accertamento che il Giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda. Ebbene, nel caso di specie, al valore dichiarato dall'attrice nelle conclusioni dell'atto di citazione, va aggiunto in quanto anch'esso espressamente richiesto nelle conclusioni il costo del deposito della cucina presso la società che mensilmente grava CP_2
sull'attrice...quindi di valore eccedente la competenza del Giudice di Pace ai sensi dell'art . 7 c.p.c.” e rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, fissando l'udienza al 10 gennaio 2022 per il proseguo del giudizio nel rispetto del contradittorio di tutte le parti.
Con successivo provvedimento del 10.01.2022 venivano concessi alle parti i termini di cui alle memorie 183 c.p.c. comma 1, 2 e 3 e la causa veniva rinviata per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 30 maggio 2022.
La causa veniva istruita con la documentazione versata in atti, con l'espletamento dell'interrogatorio formale e delle prove testimoniali e successivamente rinviata all'udienza di decisione del 20 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I fatti alla base del presente procedimento.
La Sig.ra a sostegno della propria domanda deduce che in data Parte_1
26 settembre 2017, a seguito dell'avvenuto acquisto dalla ditta CP_1 di una cucina marca “Stosa” per il prezzo complessivo di euro 4.200,00, e
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della successiva consegna della stessa presso la propria abitazione, notava in fase di montaggio che il bene venduto non era conforme a quanto da Lei acquistato, avendo riscontrato alcuni vizi dello stesso, come pure che la relativa installazione non era avvenuta a regola d'arte.
Parte attrice pertanto, con diffida del 15 gennaio 2018 segnalava dette problematiche alla ditta venditrice la quale, di contro, con missiva del 22 gennaio
2018, evidenziava come il mobilio cucina montato presso l'abitazione della Sig.ra corrispondeva esattamente a quanto riportato nell'ordine di acquisto Parte_2
sottoscritto dalla parte acquirente, rilevando che la cappa a motore nei modelli di cucina con i pensili è interna, mentre in quelli cosiddetti di design è a vista e che comunque non era possibile secondo normativa detenere un pensile cappa senza un motore di aspirazione. Concludeva pertanto la ditta sostenendo di poter intervenire per le problematiche concernenti le rifiniture in altezza e degli spazi della cucina, ma di non poter effettuare la sostituzione della cappa a motore interna al pensile, e ciò in quanto le aziende non producono cappe senza motore di aspirazione. La si rendeva, pertanto, disponibile ad Controparte_1 intervenire nell'immediatezza, considerati i tempi tecnici necessari, ai relativi ordini degli zoccoli e dei piedini da 10 cm e dei pezzi di laminato necessari a completare il montaggio della cucina ed eliminare così le lievi irregolarità riscontrate, così come descritte e segnalate nella sua diffida da parte attrice. La provvedeva infatti il 16 febbraio 2018 al montaggio degli Controparte_1
zoccoli e dei piedini ma non riusciva ad ultimare la sostituzione dei pezzi di laminato nella cucina acquistata dalla Sig.ra in quanto quest'ultima Parte_1
prima della consegna di detto materiale comunicava a parte convenuta di voler risolvere il contratto.
Per tutte le motivazioni di cui sopra, parte attrice avviava il presente giudizio, citando la ditta ritenendola responsabile, nella qualità di Controparte_1
venditrice, di averle consegnato un bene non conforme a quanto dalla stessa acquistato, chiedendo a questo giudice di pronunciarsi: sulla restituzione della somma versata per l'acquisto del bene oltre all'esborso sostenuto per la custodia dello stesso;
sulla risoluzione del contratto di acquisto per inadempimento contrattuale;
sul ritiro del bene da parte della società convenuta e sulla quantificazione del danno di natura non patrimoniale dalla medesima subito a fronte delle patologie asseritamente emerse a causa del disagio fisico patito per la scorretta postura che era stata costretta a tenere per mesi al fine di poter effettuare il lavaggio delle stoviglie dentro il box doccia.
In diritto.
Come sopra già chiarito nella vicenda che ci occupa trova applicazione la disciplina posta dal titolo III capo I del Dlgs. 206/05, con espresso richiamo a quanto statuito ai sensi dell' all'art. 130 comma 2 del Codice del Consumo, in forza del quale si statuisce che: il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese aggiuntive, della conformità del bene acquistato attraverso la sua riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3,4,5,6, qualora il prodotto presenti dei difetti di conformità rispetto a quanto previsto dal contratto di vendita, o in alternativa è legittimato ad ottenere una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto, ma ciò conformemente ai commi 7, 8, e 9. Con riferimento a tale articolo occorre sottolineare cosa si intende per difetto di conformità rispetto a quanto previsto dal contratto di compravendita.
Si procede, dunque, ad un necessario inquadramento normativo: in base all'art. 129, I° comma, è previsto che “il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita” ed accanto all'affermazione di detta specifica obbligazione, derivante direttamente dal contratto, sono state previste una serie di presunzioni di conformità del bene al contratto, da intendere come regole minime di integrazione della volontà contrattuale, ferma rimanendo la possibilità per le parti di individuare altri specifici elementi.
Richiamate le singole ipotesi da cui si presume la conformità del bene al contratto
( art. 129, 2° comma ) – schematicamente si può affermare che la conformità è determinata in relazione alla sussistenza e coesistenza di quattro circostanze, che se mancanti rendono il bene “difettoso” e segnatamente le seguenti: a) idoneità all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) conformità alla descrizione fatta dal venditore e possesso delle qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presenza delle qualità
e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante;
d) idoneità all'uso particolare voluto dal consumatore e portato, al momento della conclusione contratto, a conoscenza del venditore che lo ha accettato, anche per fatti concludenti -, va ribadito che il bene venduto presenta un difetto di conformità in tutti i casi in cui il bene stesso non presenti anche una sola delle caratteristiche, delle qualità o dei requisiti previsti dal contratto, a prescindere dalla gravità e dall'entità della violazione nonché da ogni profilo soggettivo quanto alla condotta del venditore, che in ipotesi potrebbe anche essere esente da colpa. Quindi assume rilievo il solo fatto oggettivo dell'esistenza di una non conformità del bene al contratto.
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi non sussistenti le sopra richiamate quattro circostanze e ciò in quanto preliminarmente si osserva che la cucina venduta alla Sig.ra era completa del relativo mobilio, risultava Parte_1
corrispondente a quanto riportato nell'ordine di acquisto sottoscritto dall'attrice con la Controparte_1
L'attrice nella proposta di acquisto ben avrebbe potuto far presente alla società venditrice prima della sottoscrizione del contratto di non voler acquistare la cappa munita di motore all'interno, di cui era dotata la cucina marca Stosa, modello
Alevè, come pure accorgersi, sempre al momento dell'acquisto, che detto bene era dotato di piedini aventi altezza 15 cm, che se aggiunti alla parte bassa dell'angolo cottura si raggiungeva una altezza complessiva di 95 cm, tale da impedirle di poter cucinare comodamente. Sempre con riguardo all'ulteriore contestazione inerente l'installazione dei piedini, che parte attrice sapeva essere in dotazione, prima della consegna della cucina, attesa la conoscenza del modello, della marca e delle misure della stessa, ben avrebbe potuto comunicare alla venditrice la necessità di dover installare la lavatrice, al fine di poter preventivamente calcolare, in vista di tale aggiunta, le nuove misure tra il top ed il coperchio della lavatrice ed evitare così di creare quello spazio, che ad oggi l'attrice ritiene essere un vizio del bene addebitabile alla Controparte_1
In secondo luogo, va rilevato che il mobilio della cucina seppur presentava alcune lievi irregolarità strutturali, che necessitavano di un semplice intervento di riallineamento o livellamento tramite una sostituzione dei pezzi di laminato, che risultavano peraltro già prontamente ordinati, detto bene, comunque, già in fase di montaggio risultava essere idoneo all'uso, poiché completo di tutti i necessari arredi. L'unica funzionalità compromessa era quella di aspirazione dell'aria, e ciò in quanto la cucina era dotata di una cappa il cui motore doveva essere installato internamente al pensile, ma che per mancanza di spazio non veniva montata nonostante tale elemento fosse in dotazione del bene acquistato.
Non vi è dubbio che tali accorgimenti in ordine all'altezza ed agli spazi dovevano essere segnalati preventivamente da parte attrice prima della consegna, senza addebito di una qualche responsabilità nei confronti della venditrice, la quale procedeva all'installazione della cucina acquistata dalla Sig.ra con Parte_1
tutte le caratteristiche del bene di consumo che la medesima attrice ben conosceva.
Agli atti non vi è alcuna prova, infatti, di segnalazioni dell'acquirente inoltrate per iscritto e prima della consegna alla parte venditrice e relative a tali problematiche ed irregolarità. Peraltro, nel momento in cui la veniva edotta di dette CP_1
criticità, e dunque solo in fase di montaggio, la stessa provvedeva a rendersi subito disponibile per la riparazione e sostituzione di quelle parti che risultavano non più di gradimento all'attrice, nonostante questa avesse consegnato il bene compravenduto conformemente a quanto descritto nella proposta di acquisto.
Alla luce delle considerazioni che precedono questo Giudice afferma la corrispondenza delle qualità e dei requisiti previsti dal contratto in questione e, dunque, la mancanza di difetto di conformità di tale bene compravenduto.
Riguardo alla disposizione normativa sopra richiamata, e più specificamente l'art. 130 comma 7 del Codice del Consumo, tale norma statuisce che la risoluzione contrattuale può essere richiesta ove ricorrono alcune delle seguenti situazioni: 1) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
2) il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; 3) la sostituzione o riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti.
Dalla lettura della succitata normativa emerge dunque che sussiste un ordine gerarchico tra i rimedi utilizzabili dal compratore in caso di difetto di conformità del bene. In buona sostanza il difetto di conformità consente al consumatore di esperire vari rimedi contemplati dall'art. 130 sopra menzionato, i quali però sono graduati per espressa volontà del legislatore secondo un ben preciso ordine che è il seguente: egli potrà proporre al venditore la riparazione ovvero la sostituzione del bene, quale rimedi primari, e solo in un secondo momento, e comunque, previa osservanza di quanto sancito al comma 7 potrà richiedere la risoluzione del contratto, quale rimedio secondario.
Sulla base di tale principio viene statuito che solo quando la sostituzione o la riparazione siano impossibili o eccessivamente onerose, oppure il venditore non abbia riparato o sostituito il bene in un congruo termine dalla richiesta, o da ultimo quando la sostituzione o la riparazione effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, questi può richiedere sempre a sua scelta, la risoluzione del contratto.
Da quanto sopra ne consegue che se il consumatore non rispetta l'ordine gerarchico dei rimedi, proponendo sin da subito la domanda di risoluzione, la conseguenza è l'inammissibilità della domanda proposta, ove eccepita dal convenuto (Trib. Di Roma , 22.02.2016; Trib. Di Piacenza 14.01.2014; Trib. Di
Prato 14.04.2014; Trib. Di Trani, 21.03.2017 n. 615; Trib. Di Savona 15.09.2018).
Sul punto si evidenzia come la provvedeva ad effettuare Controparte_1
alcune sostituzioni e si adoperava dunque per le riparazioni necessarie ad eliminare le irregolarità riscontrate nonché ad ordinare i pezzi di laminato per la loro tempestiva installazione nella cucina dell'istante. Come pure parimenti si rendeva disponibile alla sostituzione della cappa di aspirazione a motore che doveva essere montata internamente al pensile, nonostante non fosse tenuta a tale intervento poiché detto materiale era stato fornito conformemente a quanto richiesto nell'ordine di acquisto come emerge chiaramente dagli scambi epistolari intercorsi tra le parti.
Dalle comunicazioni intercorse tra le parti ed in particolare nella pec inoltrata in data 6 marzo 2018 dalla Sig. er il tramite del proprio legale di fiducia, Parte_1
emerge chiaramente non solo il breve lasso di tempo intercorso tra il primo intervento di riparazione e sostituzione, effettuato dalla ditta convenuta in data
16.02.2018, e detta comunicazione di parte attrice di immediata risoluzione del contratto, ma altresì la condotta posta in essere da quest'ultima del tutto contraria al dovere di buona fede ex art. 1375 c.c.
Parte attrice, infatti, attraverso la repentina interruzione del rapporto contrattuale non ha dato modo alla di portare a completamento gli Controparte_1
interventi come concordati anche in considerazione dei tempi tecnici necessari per poterli effettuare.
La dottrina sul punto chiarisce l'imposizione al consumatore di attendere prima la riparazione o la sostituzione e solo dopo poter esperire l'azione di risoluzione, a ben vedere si tratta di una specificazione del dovere di buona fede ex art. 1375
c.c.; ovvero se il compratore può comunque ottenere un bene non difettoso, proprio grazie ai rimedi speciali, non vi è alcuna valida ragione per cui questi debba sciogliere il contratto.
In buona sostanza il legislatore ha contemplato il ripristino della conformità come rimedio idoneo alla salvaguardia degli interessi di entrambe le parti, salvaguardia cui entrambe le parti sono tenute, nella misura in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio del proprio interesse contrattuale.
Da quanto sopra richiamato, ma anche da quanto si legge nella comunicazione di riscontro del 14 marzo 2018 inviata dalla ditta convenuta, questa, ribadiva che in data 16 marzo 2018 (e dunque a distanza di soli due mesi dalla denuncia dei vizi) sarebbe avvenuta la consegna di tutti i pezzi su misura da sostituire nella cucina,
e che i relativi ordini purtroppo avevano comportato dei tempi tecnici di attesa non dipesi dalla società venditrice.
E' chiara, dunque, la piena disponibilità della ditta convenuta a mettere in atto quei rimedi previsti dall'art. 130 del Codice del Consumo, ovvero ad effettuare la riparazione nonché sostituzione del materiale difettoso, ma è altresì evidente il comportamento posto in essere dall'attrice, la quale, seppur inizialmente ha mostrato di volersi attenere al sopra richiamato dettato normativo, successivamente, di fatto, non ha consentito a parte convenuta di provvedere a tali interventi in un congruo lasso di tempo, invocando sin da subito, l'estremo rimedio della risoluzione contrattuale. Dalle considerazioni di cui sopra, l'azione di risoluzione proposta da parte attrice
è inammissibile in quanto esercitata in violazione sostanziale della scansione dei rimedi previsti dall'art 130 cod. cons. Neppure ricorrono le condizioni di cui all'art 130 comma 7 del codice del Consumo in quanto non è dimostrato che la riparazione fosse impossibile, o comunque tale da arrecare un danno eccessivo al consumatore. Peraltro i difetti riscontrati, per quanto numericamente significativi non impediscono l'utilizzo della cucina.
Sulla domanda di restituzione della somma a titolo di prezzo d'acquisto della cucina, la stessa non trova accoglimento nel presente giudizio, in quanto si rileva che il bene di consumo oggetto di compravendita è stato debitamente consegnato da parte venditrice completo di tutte quegli accessori, mobilio e nonché delle caratteristiche proprie, come la marca il modello, le misure, così come descritte nella proposta di acquisto, e dunque ben conosciute dalla parte acquirente, e che le difformità sono dipese da eventi successivi alla sopra richiamata consegna e sono imputabili al consumatore.
Ne consegue il rigetto della domanda dell'attrice ivi compreso la richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale, che in ogni caso sarebbe stata rigettata poiché questo giudice non ritiene raggiunta la prova con la semplice allegazione di un certificato medico attestante la lombosciatalgia sn, cervicalgia e coxalgia sn.
, posto che la posizione supina che ha indotto l'attrice a piegarsi nel box doccia per il lavaggio delle stoviglie è dipeso esclusivamente da una sua scelta personale di non accettare il completamento dei lavori di riparazione e sostituzione che si sarebbero ultimati in data 16 marzo 2018, dopo un primo tempestivo intervento della ditta convenuta, occorso in data 16 febbraio 2018 con cui si era proceduto ad alcune delle sostituzioni richieste. Tali riscontrate patologie come afferma lo stesso medico sono compatibili con la posizione obbligatoria assunta. Non vi è prova , in sostanza, che ciò di cui parte attrice chiede il risarcimento altro non sia che costituito da dei semplici disagi, come tali non meritevoli di risarcimento, in quanto il danno di natura non patrimoniale è risarcibile nei singoli casi determinati dalla legge, e nelle altre ipotesi espressamente previste da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali, solo in caso di lesioni di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (v. Cass. 26972/08). Peraltro ammettere l'esperibilità dell'azione di risarcimento a prescindere dal previo tentativo di riparazione o di sostituzione del bene, significherebbe scardinare tutto l'impianto normativo di cui al citato art 130 del Codice del
Consumo, basato sulla rigorosa gerarchia dei rimedi di cui sopra si è ampiamente detto, dovendosi perseguire le esigenze di conservazione del contratto come statuito dal legislatore, il quale, evidentemente, intende salvaguardare il contratto originario, riportando il sinallagma in una posizione di equilibrio, optando, fin dove possibile, per azioni manutentive del contratto che ricostituiscono un equo rapporto di scambio, infatti, verrebbero evidentemente frustrate se si consentisse al consumatore, come nel caso della vendita in generale, di chiedere subito ed in via autonoma il risarcimento del danno subito, senza aver instato per la sostituzione o riparazione del bene.
Peraltro occorre sottolineare come la soluzione della sostituzione e la riparazione del bene non sono che una forma di risarcimento in forma specifica, con la diretta conseguenza che il consumatore non potrà derogare a questa gerarchia di rimedi, perchè nelle intenzioni del legislatore, la riparazione e la sostituzione (peraltro nel caso di specie già intervenuta parzialmente) dovrebbero già integralmente risarcirlo dei danni subiti per il difetto di conformità.
Per la ragione di cui sopra, cioè per tale identità funzionale tra i rimedi di cui all'art
130 del Cod. cons. ed il risarcimento, si deve ritenere che l'azione di risarcimento possa essere liberamente esperita, solo dopo la richiesta di sostituzione e riparazione, con gli stessi limiti dell'azione di risoluzione o in caso di danni persistenti in caso di riparazione e sostituzione, di ritardo o rifiuto da parte del debitore.( Trib. Di Trani 21 marzo 2017 n. 615).
Sulla domanda di pagamento degli esborsi sostenuti per il deposito mensile del bene, questo giudice rileva che i costi di smontaggio e di ricovero della cucina sarebbero stati evitati, ove fosse stata richiesta la riparazione o la sostituzione, in quanto sarebbero stati sostenuti direttamente dal venditore tenuto a provvedervi a prezzi più contenuti, ove si consideri che non avrebbe potuto lucrare su detto intervento. Peraltro, la scelta di optare per lo smontaggio ed il ricovero della cucina presso un deposito è stata del tutto arbitraria e volontaria ed ha vanificato altresì i primi interventi di installazione del bene di consumo, il cui montaggio completo sarebbe giunto a completamento a distanza di soli due mesi dalla denuncia dei vizi, con la riparazione e sostituzione di mere irregolarità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Sedicesima Civile, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti:
a) Respinge le domande attoree;
b) Condanna parte attrice a rifondere alla ditta convenuta le spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.552,00 oltre ad € 382,80, per spese generali al 15%, oltre iva e cassa avvocati, come per legge
Così deciso in Roma in data 23 giugno 2025.
Il Giudice Dott. Vincenzo Giuliano