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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/07/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Nr. 751/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Immigrazione e protezione internazionale
in composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente rel.
Luca Marzullo Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 751/2025 del registro generale degli affari contenziosi promosso da nato a [...], Costa D'Avorio, il giorno 01.01.1990, dimorante in Perugia Parte_1
(PG), Via Fumaiolo n. 37, (C.F. , codice ), rappresentato e C.F._1 C.F._2 difeso dall'avvocato Anna Lombardi Baiardini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Perugia (PG), via Campo di Marte 6/d
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede, in Perugia, via Degli Offici, è domiciliato ex lege
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 ter D.lvo 150/2011
Conclusioni delle parti: come da note depositate per l'udienza del 19.06.2025
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 1.Il ricorrente, proveniente da Daloa, Costa D'Avorio, e giunto in Italia il 17.06.2017, ha presentato una prima domanda di protezione internazionale, (formalizzata in data 20.09.2017), rigettata dalla di Firenze, sezione di Perugia, con Controparte_3 provvedimento del 26.04.2018. Impugnato in sede giurisdizionale, il provvedimento di diniego è stato confermato dal Tribunale di Perugia, (con ordinanza del 10.09.2019), e dalla Corte di Cassazione, (con ordinanza del 25.05.2021). Il ricorrente ha successivamente formalizzato autonoma istanza diretta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19 co.
1.2 del D.lvo 286/98, (in data
16.09.2022).
La Questura della Provincia di Perugia, con provvedimento emesso in data 14.10.2024, ( notificato in data 27.01.2025), ha rigettato l'istanza di concessione della richiesta protezione speciale, richiamando il parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Perugia ritenendo insussistenti i requisiti per la concessione del titolo di soggiorno.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorrente ha censurato la decisione della Questura sostenendo che sarebbe stata pretermessa ogni valutazione sulla sua permanenza in Italia, ormai, dal 2017, sull'assenza di precedenti penali e/o di polizia, sulla frequentazione di corsi di formazione e partecipazione ad attività di volontariato, sullo svolgimento di attività lavorativa in forza di contratto a tempo indeterminato a far data dal 31.9.2023 , attività già documentata in sede amministrativa a mezzo del deposito dei contratti di lavoro, delle buste paga, del
CUD. Ha chiesto in via preliminare la sospensiva del provvedimento.
Accolta l'istanza cautelare è stato instaurato il contraddittorio sul merito.
Si è costituito ( tardivamente) il che ha contestato la fondatezza della domanda Controparte_1 sostenendo l'insufficienza, ai fini della concessione dell'invocata misura, dello svolgimento di attività lavorativa e di una condizione di autosufficienza economica ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, istruita in via documentale, è stata, previo deposito di note conclusionali, rimessa al Collegio per la decisione.
2.In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti della Questura di
Perugia, e nei confronti della , difettando in entrambi i soggetti, la capacità Controparte_3 processuale nella materia de qua. Deve infatti osservarsi che la Questura di Terni è una mera articolazione periferica del , unico organo legittimato a rappresentare Controparte_1
l'amministrazione di cui costituisce l'organo apicale ed inoltre che la CT, nella materia de qua, ha funzione solo consultiva.
pagina 2 di 5 3.Alla controversia in esame è applicabile il DL 130/2020 che ha (aveva, essendo stato poi emanato il
DL 20/2023 convertito nella legge 50/23) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,
a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma
1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., ovvero il divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei pagina 3 di 5 diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. La Corte di Cassazione ha precisato che, in materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, T.U.I. (nel testo vigente “ratione temporis”, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, convertito nella L.
5.5.2023 n. 50), si deve “ .. attribuire diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa..” (Cass. n.
18455/2022; Cass. n. 5780/2024). Va inoltre tenuto conto che, il “vincolo familiare” del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto al suo inserimento socio-lavorativo, posto che il primo è inerente al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diritto al rispetto della vita privata. Pertanto, ne consegue che, ai fini del riconoscimento dell'effettivo radicamento del richiedente, non devono necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa i requisiti relativi all'integrazione sociale e a quella lavorativa (Cass. n. 3978/2024; Cass. n.
30736/2023 e Cass. n. 32851/2023).
Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che il ricorrente ha documentato, a far data dal
1.3.2023, lo svolgimento continuativo di attività lavorativa presso la con contratti a CP_4 termine varie volte prorogati e con rapporto di lavoro che oggi è stato trasformato a tempo indeterminato e che gli garantisce un reddito mensile medio che si attesta intorno a 1700,00 euro.
Ha documentato di avere, in passato, partecipato ad attività di volontariato, di aver tenuto nel centro di accoglienza ( cfr. relazione Arcisolidarietà ) una condotta collaborativa, partecipando anche CP_5 alle attività organizzate dal centro ( tra cui la frequenza a corso d'italiano).
Tali allegazioni evidenziano plurimi indici sintomatici di un percorso di integrazione sociale e lavorativa ormai stabile senza che siano emersi situazioni di pericolo per l'ordine o per la sicurezza pubblica.
All'attualità il rimpatrio del ricorrente nel paese di origine lo esporrebbe, alla luce delle sue attuali condizioni di vita, alla brusca interruzione del percorso integrativo con pregiudizio per la sua vita privata ( cfr. sul punto, tra le altre. Cass. Civ. 24036/2023), con evidente vulnus dunque del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
pagina 4 di 5 Il ricorso, conclusivamente, va accolto sussistendo i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia possono essere dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6°, 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo
285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020, applicabile ratione temporis alla presente controversia e dispone la trasmissione alla Questura della Provincia di Perugia per le sue determinazioni di competenza
2) Dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 2.7.2025 Il Presidente
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Immigrazione e protezione internazionale
in composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente rel.
Luca Marzullo Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 751/2025 del registro generale degli affari contenziosi promosso da nato a [...], Costa D'Avorio, il giorno 01.01.1990, dimorante in Perugia Parte_1
(PG), Via Fumaiolo n. 37, (C.F. , codice ), rappresentato e C.F._1 C.F._2 difeso dall'avvocato Anna Lombardi Baiardini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Perugia (PG), via Campo di Marte 6/d
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede, in Perugia, via Degli Offici, è domiciliato ex lege
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 ter D.lvo 150/2011
Conclusioni delle parti: come da note depositate per l'udienza del 19.06.2025
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 1.Il ricorrente, proveniente da Daloa, Costa D'Avorio, e giunto in Italia il 17.06.2017, ha presentato una prima domanda di protezione internazionale, (formalizzata in data 20.09.2017), rigettata dalla di Firenze, sezione di Perugia, con Controparte_3 provvedimento del 26.04.2018. Impugnato in sede giurisdizionale, il provvedimento di diniego è stato confermato dal Tribunale di Perugia, (con ordinanza del 10.09.2019), e dalla Corte di Cassazione, (con ordinanza del 25.05.2021). Il ricorrente ha successivamente formalizzato autonoma istanza diretta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19 co.
1.2 del D.lvo 286/98, (in data
16.09.2022).
La Questura della Provincia di Perugia, con provvedimento emesso in data 14.10.2024, ( notificato in data 27.01.2025), ha rigettato l'istanza di concessione della richiesta protezione speciale, richiamando il parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Perugia ritenendo insussistenti i requisiti per la concessione del titolo di soggiorno.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorrente ha censurato la decisione della Questura sostenendo che sarebbe stata pretermessa ogni valutazione sulla sua permanenza in Italia, ormai, dal 2017, sull'assenza di precedenti penali e/o di polizia, sulla frequentazione di corsi di formazione e partecipazione ad attività di volontariato, sullo svolgimento di attività lavorativa in forza di contratto a tempo indeterminato a far data dal 31.9.2023 , attività già documentata in sede amministrativa a mezzo del deposito dei contratti di lavoro, delle buste paga, del
CUD. Ha chiesto in via preliminare la sospensiva del provvedimento.
Accolta l'istanza cautelare è stato instaurato il contraddittorio sul merito.
Si è costituito ( tardivamente) il che ha contestato la fondatezza della domanda Controparte_1 sostenendo l'insufficienza, ai fini della concessione dell'invocata misura, dello svolgimento di attività lavorativa e di una condizione di autosufficienza economica ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, istruita in via documentale, è stata, previo deposito di note conclusionali, rimessa al Collegio per la decisione.
2.In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti della Questura di
Perugia, e nei confronti della , difettando in entrambi i soggetti, la capacità Controparte_3 processuale nella materia de qua. Deve infatti osservarsi che la Questura di Terni è una mera articolazione periferica del , unico organo legittimato a rappresentare Controparte_1
l'amministrazione di cui costituisce l'organo apicale ed inoltre che la CT, nella materia de qua, ha funzione solo consultiva.
pagina 2 di 5 3.Alla controversia in esame è applicabile il DL 130/2020 che ha (aveva, essendo stato poi emanato il
DL 20/2023 convertito nella legge 50/23) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,
a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma
1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., ovvero il divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei pagina 3 di 5 diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. La Corte di Cassazione ha precisato che, in materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, T.U.I. (nel testo vigente “ratione temporis”, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, convertito nella L.
5.5.2023 n. 50), si deve “ .. attribuire diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa..” (Cass. n.
18455/2022; Cass. n. 5780/2024). Va inoltre tenuto conto che, il “vincolo familiare” del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto al suo inserimento socio-lavorativo, posto che il primo è inerente al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diritto al rispetto della vita privata. Pertanto, ne consegue che, ai fini del riconoscimento dell'effettivo radicamento del richiedente, non devono necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa i requisiti relativi all'integrazione sociale e a quella lavorativa (Cass. n. 3978/2024; Cass. n.
30736/2023 e Cass. n. 32851/2023).
Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che il ricorrente ha documentato, a far data dal
1.3.2023, lo svolgimento continuativo di attività lavorativa presso la con contratti a CP_4 termine varie volte prorogati e con rapporto di lavoro che oggi è stato trasformato a tempo indeterminato e che gli garantisce un reddito mensile medio che si attesta intorno a 1700,00 euro.
Ha documentato di avere, in passato, partecipato ad attività di volontariato, di aver tenuto nel centro di accoglienza ( cfr. relazione Arcisolidarietà ) una condotta collaborativa, partecipando anche CP_5 alle attività organizzate dal centro ( tra cui la frequenza a corso d'italiano).
Tali allegazioni evidenziano plurimi indici sintomatici di un percorso di integrazione sociale e lavorativa ormai stabile senza che siano emersi situazioni di pericolo per l'ordine o per la sicurezza pubblica.
All'attualità il rimpatrio del ricorrente nel paese di origine lo esporrebbe, alla luce delle sue attuali condizioni di vita, alla brusca interruzione del percorso integrativo con pregiudizio per la sua vita privata ( cfr. sul punto, tra le altre. Cass. Civ. 24036/2023), con evidente vulnus dunque del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
pagina 4 di 5 Il ricorso, conclusivamente, va accolto sussistendo i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia possono essere dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6°, 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo
285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020, applicabile ratione temporis alla presente controversia e dispone la trasmissione alla Questura della Provincia di Perugia per le sue determinazioni di competenza
2) Dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 2.7.2025 Il Presidente
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