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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2198/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Mocci;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 24/01/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 15 febbraio 2024 Pt_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 4789/2022
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., sostenendo che quest'ultimo avrebbe sottostimato la gravità della sua condizione e non considerato il carattere
1 “irreversibile, cronico ed a carattere evolutivo” delle sue patologie (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 18 dicembre 2024 l ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le contestazioni della neppure supportate Pt_1 da una relazione di c.t.p., non meritano di essere condivise perché del tutto generiche ed apodittiche (basti pensare che con l'opposizione la ricorrente vorrebbe valorizzare il carattere “irreversibile, cronico e degenerativo” delle sue patologie, allorquando tale carattere inerisce all'evoluzione della malattia e non certo alla sua gravità attuale) a fronte di una valutazione peritale resa non soltanto in base alla documentazione medica versata in atti, ma anche all'esito dell'esame obiettivo della paziente (cfr. relazione: “Soggetto in discrete condizioni generali di salute. Dal punto di vista neuropsichico soggetto lucido, orientato nel tempo e nello spazio, umore modicamente deflesso con note ansiose, capacità intellettive superiori nella norma. Addome globoso, trattabile, organi ipocondriaci nella norma. PAO. 120/80, edemi assenti, varici arti inferiori. Rachide con lieve riduzione della fisiologica lordosi lombare, lieve aumento della cifosi dorsale, movimenti del rachide ridotti di 1/3 e dolenti, antiflessione del tronco al terzo medio delle gambe, deambulazione autonoma con appoggio cautelativo a stampella”).
D'altra parte, poi, va considerato che l'opponente non ha neppure illustrato perché la sua condizione necessiterebbe di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sua sfera individuale o di relazione, anziché un mero ostacolo alla piena ed effettiva partecipazione ai diversi contesti di vita (cfr. art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992).
Ciò detto, le valutazioni del c.t.u. meritano essere pienamente condivise, risultando del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il
2 medesimo esperto. Le stesse argomentazioni, inoltre, escludono la sussistenza di gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
Pertanto, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che la non ha i Pt_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Nonostante l'esito della lite la ricorrente, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c., va comunque esonerata dal pagamento sia delle spese di lite sostenute dall' che CP_1
delle spese di c.t.u. liquidate con separato decreto (che, dunque, vanno messe a carico dell' , sebbene, va detto, l'iniziativa ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. si ponga ai limiti CP_1 della colpa grave.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti della ricorrente;
CP_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 24/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2198/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Mocci;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 24/01/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 15 febbraio 2024 Pt_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 4789/2022
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., sostenendo che quest'ultimo avrebbe sottostimato la gravità della sua condizione e non considerato il carattere
1 “irreversibile, cronico ed a carattere evolutivo” delle sue patologie (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 18 dicembre 2024 l ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le contestazioni della neppure supportate Pt_1 da una relazione di c.t.p., non meritano di essere condivise perché del tutto generiche ed apodittiche (basti pensare che con l'opposizione la ricorrente vorrebbe valorizzare il carattere “irreversibile, cronico e degenerativo” delle sue patologie, allorquando tale carattere inerisce all'evoluzione della malattia e non certo alla sua gravità attuale) a fronte di una valutazione peritale resa non soltanto in base alla documentazione medica versata in atti, ma anche all'esito dell'esame obiettivo della paziente (cfr. relazione: “Soggetto in discrete condizioni generali di salute. Dal punto di vista neuropsichico soggetto lucido, orientato nel tempo e nello spazio, umore modicamente deflesso con note ansiose, capacità intellettive superiori nella norma. Addome globoso, trattabile, organi ipocondriaci nella norma. PAO. 120/80, edemi assenti, varici arti inferiori. Rachide con lieve riduzione della fisiologica lordosi lombare, lieve aumento della cifosi dorsale, movimenti del rachide ridotti di 1/3 e dolenti, antiflessione del tronco al terzo medio delle gambe, deambulazione autonoma con appoggio cautelativo a stampella”).
D'altra parte, poi, va considerato che l'opponente non ha neppure illustrato perché la sua condizione necessiterebbe di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sua sfera individuale o di relazione, anziché un mero ostacolo alla piena ed effettiva partecipazione ai diversi contesti di vita (cfr. art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992).
Ciò detto, le valutazioni del c.t.u. meritano essere pienamente condivise, risultando del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il
2 medesimo esperto. Le stesse argomentazioni, inoltre, escludono la sussistenza di gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
Pertanto, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che la non ha i Pt_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Nonostante l'esito della lite la ricorrente, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c., va comunque esonerata dal pagamento sia delle spese di lite sostenute dall' che CP_1
delle spese di c.t.u. liquidate con separato decreto (che, dunque, vanno messe a carico dell' , sebbene, va detto, l'iniziativa ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. si ponga ai limiti CP_1 della colpa grave.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti della ricorrente;
CP_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 24/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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