Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 04/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 893/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott. Emanuele Migliore Giudice dott.ssa Francesca Marchese Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, con gli avv.ti U. Pane e M. Stabile C.F._1
contro nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
con l'avv. M. Fiorina C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da verbale del 19 febbraio 2025 per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente. Si è costituita parte resistente e all'udienza del 19 febbraio 2025 le parti hanno concluso concordemente chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità all'accordo delle stesse a spese legali compensate.
Come risulta dalla documentazione in atti, i coniugi sono comparsi avanti al
Presidente del Tribunale di Ivrea in funzione della separazione personale in data
03.07.2015, pronunicata con decreto di omologa del 15.09.2015.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge.
Le spese di lite sono compensate fra le parti come da accordo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato ad Parte_1
Ivrea il 28.08.1964, C.F. e nata a C.F._1 Controparte_1
Rivarolo Canavese il 08.03.1968, C.F. celebrato nel C.F._2
Comune di Pavone Canavese in data 02.12.1990; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pavone Canavese di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti e per l'effetto: revoca l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne;
il marito verserà alla moglie a titolo di assegno divorzile una tantum la somma complessiva di euro 2.300,00 con rinuncia della moglie agli assegni di mantenimento pregressi. Tale somma sarà versata per metà entro 10 giorni da oggi e per la seconda metà dopo un mese, perciò entro 40 giorni da oggi;
spese compensate.
Biella, 19 febbraio 2025
Il Presidente est.