TAR
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01562/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 29/12/2025
N. 02488 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01562/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2025, proposto da
LE RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore
AS e DR AS, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza di accoglimento n. 154/2025 pubblicata il 19.02.2025 emessa dal
Tribunale Ordinario di Venezia - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 2109/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi N. 01562/2025 REG.RIC.
dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Venezia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. Alberto
MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente, esclusa dall'assegnazione della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 annui, si è rivolta al Tribunale di Venezia al fine di ottenere tale forma di contributo riconosciuta al personale di ruolo, con riferimento ad ogni anno scolastico in cui aveva prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero).
2. Con la sentenza in epigrafe descritta, il giudice ordinario ha accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente di usufruire del predetto beneficio economico e, per l'effetto, ha condannato il Ministero a mettere a disposizione della parte stessa l'importo nominale di € 1.500,00 tramite il rilascio della citata Carta elettronica.
3. In data 20 febbraio 2025, parte ricorrente ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione, quantomeno rispetto al capo condannatorio concernente il rilascio della Carta N. 01562/2025 REG.RIC.
elettronica, è stato proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa, onde ottenere l'attivazione della Carta con l'accredito della somma oggetto della condanna.
La parte ricorrente ha finanche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento e la fissazione della somma di denaro dovuta dal Ministero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
5. Il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All'esito della camera di consiglio del 12 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso dev'essere accolto.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. del 28 agosto 2025) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n.
669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulle sentenze del giudice ordinario.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui lo ha condannato al rilascio della Carta elettronica del docente, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza del contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precario. N. 01562/2025 REG.RIC.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di attivare, a favore della parte ricorrente, la Carta elettronica del docente e di rendere disponibile su tale strumento di pagamento la somma complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), come da richiesta attorea.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7.4. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa va respinta in considerazione innanzitutto dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione (§ 7.3).
Sul punto, occorre nondimeno evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che
“l'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato N. 01562/2025 REG.RIC.
della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»” (cfr. Consiglio di Stato,
Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr.
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2501; T.A.R. Lazio, Sez. III,
23 agosto 2018, n. 9022).
Peraltro, deve tenersi conto del fatto che l'esecuzione delle sentenze di condanna all'attivazione della Carta elettronica del docente comporta l'instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti, quali gli Uffici territoriali competenti per il pagamento delle spese di giudizio (non ricomprese nell'oggetto del presente giudizio) e le società SO.GE.I. e CONSAP di cui il Ministero si avvale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 per la predisposizione della suddetta
Carta in forma di applicazione web. Trattasi, quindi, di un procedimento articolato in più fasi, l'ultima delle quali (relativa all'attivazione della Carta) affidata a strutture centralizzate competenti per tutto il territorio nazionale. È dunque ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell'adempimento della sentenza di condanna sia riconducibile, innanzitutto, alla mole del tutto eccezionale di contenzioso seriale concernente il rilascio della Carta in esame.
Sicché, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora non può essere accolta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di € 800,00
(ottocento/00), in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali nella N. 01562/2025 REG.RIC.
misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00
(ottocento/00), oltre restituzione del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto MO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto MO ON AS N. 01562/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 29/12/2025
N. 02488 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01562/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2025, proposto da
LE RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore
AS e DR AS, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza di accoglimento n. 154/2025 pubblicata il 19.02.2025 emessa dal
Tribunale Ordinario di Venezia - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 2109/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi N. 01562/2025 REG.RIC.
dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Venezia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. Alberto
MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente, esclusa dall'assegnazione della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 annui, si è rivolta al Tribunale di Venezia al fine di ottenere tale forma di contributo riconosciuta al personale di ruolo, con riferimento ad ogni anno scolastico in cui aveva prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero).
2. Con la sentenza in epigrafe descritta, il giudice ordinario ha accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente di usufruire del predetto beneficio economico e, per l'effetto, ha condannato il Ministero a mettere a disposizione della parte stessa l'importo nominale di € 1.500,00 tramite il rilascio della citata Carta elettronica.
3. In data 20 febbraio 2025, parte ricorrente ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione, quantomeno rispetto al capo condannatorio concernente il rilascio della Carta N. 01562/2025 REG.RIC.
elettronica, è stato proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa, onde ottenere l'attivazione della Carta con l'accredito della somma oggetto della condanna.
La parte ricorrente ha finanche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento e la fissazione della somma di denaro dovuta dal Ministero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
5. Il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All'esito della camera di consiglio del 12 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso dev'essere accolto.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. del 28 agosto 2025) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n.
669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulle sentenze del giudice ordinario.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui lo ha condannato al rilascio della Carta elettronica del docente, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza del contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precario. N. 01562/2025 REG.RIC.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di attivare, a favore della parte ricorrente, la Carta elettronica del docente e di rendere disponibile su tale strumento di pagamento la somma complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), come da richiesta attorea.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7.4. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa va respinta in considerazione innanzitutto dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione (§ 7.3).
Sul punto, occorre nondimeno evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che
“l'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato N. 01562/2025 REG.RIC.
della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»” (cfr. Consiglio di Stato,
Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr.
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2501; T.A.R. Lazio, Sez. III,
23 agosto 2018, n. 9022).
Peraltro, deve tenersi conto del fatto che l'esecuzione delle sentenze di condanna all'attivazione della Carta elettronica del docente comporta l'instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti, quali gli Uffici territoriali competenti per il pagamento delle spese di giudizio (non ricomprese nell'oggetto del presente giudizio) e le società SO.GE.I. e CONSAP di cui il Ministero si avvale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 per la predisposizione della suddetta
Carta in forma di applicazione web. Trattasi, quindi, di un procedimento articolato in più fasi, l'ultima delle quali (relativa all'attivazione della Carta) affidata a strutture centralizzate competenti per tutto il territorio nazionale. È dunque ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell'adempimento della sentenza di condanna sia riconducibile, innanzitutto, alla mole del tutto eccezionale di contenzioso seriale concernente il rilascio della Carta in esame.
Sicché, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora non può essere accolta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di € 800,00
(ottocento/00), in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali nella N. 01562/2025 REG.RIC.
misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00
(ottocento/00), oltre restituzione del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto MO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto MO ON AS N. 01562/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO