Articolo 30 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Articolo 29Articolo 31
Versione
1 gennaio 1998
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Versione
18 maggio 1999
Art. 30. (Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa). 1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1997 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , puo', entro il 20 aprile 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1998, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto per gli immobili la cui cessione e' soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva e' aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. ((14)) 2. Per gli immobili, il valore normale e' quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell' articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
--------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 15, comma 5) che "Il termine del 20 aprile 1998, previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , concernente l'esclusione dei beni dal patrimonio d'impresa, e' fissato al 16 settembre 1999. "
Entrata in vigore il 18 maggio 1999
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