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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7170 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32357/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32357/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SPINAZZOLA ARTURO elettivamente domiciliato in VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO presso il difensore avv. SPINAZZOLA ARTURO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOGNANNI SIMONA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FICARRA SALVATORE ( ) VIA DELL'UNIONE EUROPEA, 6/A C.F._2 20097 SAN TO LA , elettivamente domiciliata in VIA DELL'UNIONE EUROPEA, 6/A 20097 SAN TO LA presso il difensore avv. BOGNANNI SIMONA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente Come da note depositate in data 17/02/2025 Per parte opposta Come da precisazione delle conclusioni depositate in data 14/3/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n 9090/2022 Rg CP_1
16638/2022 ingiungente a il pagamento dell'importo di euro 11805,73, oltre Parte_1 interessi, , euro 800,00 per compensi della procedura monitoria, euro 145,50 per spese, 15% spese forf, cpa e iva a fronte del mancato pagamento di n. 6 fatture emesse nel corso degli anni 2015,2016,2018 per prestazioni di servizi derivanti da contratto di fornitura di licenza d'uso e servizi opponeva il su indicato decreto chiedendo che il Tribunale di Milano dichiarasse Parte_1
pagina 1 di 5 il difetto di legittimazione di parte opposta ,la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di ex art 96 cpc CP_2
Deduceva parte opponente che in data 28-29/1/2015 veniva stipulato tra la ditta individuale di
AS IN e un contratto di fornitura licenza e servizi e che una clausola di CP_1 detto contratto prevedeva la possibilità di modificare il codice aziendale fino al 31/12/2015.
Deduceva di aver ricevuto comunicazione di cessione di credito da parte di parte opposta a favore di
, ma che il aveva contestato la cessione per inesistenza del credito Controparte_3 Parte_1
Deduceva che con nota del 21/11/2015 la ditta individuale comunicava il cambio di codice avendo in previsione di cessare l'attività in data 31/12/2015 , come poi è avvenuto e che , in tale data ,veniva sottoscritto altro contratto dalla società con diversa partita iva Parte_2
Deduceva quindi che dal 1/6/2016 nessun servizio doveva essere erogato alla ditta individuale di
, ma alla società ,avente ,peraltro ,P. Iva diversa Parte_1 Parte_3 rispetto alla ditta individuale
Deduceva che , in effetti, nessun servizio veniva erogato alla ditta individuale dal 1/1/2016 , ma solo alla società la quale aveva pagato le fatture ricevute . Parte_2
Deduceva l'inesistenza di prova in relazione ai servizi asseritamente erogati alla ditta individuale e la temerarietà delle pretese economiche del creditore sostanziale
Si costituiva in causa chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto o la CP_1 condanna di al pagamento di una somma ritenuta di giustizia o al pagamento Parte_1 dell'importo di euro 3.735,64 oltre interessi moratori relativo alle fatture n. 16443/15 e n. 13156/16.
Deduceva parte opposta che il credito di cui è causa non era mai stato ceduto a terzi
All'udienza del 13/4/2023 , a seguito dell'impossibilità per le parti di raggiungere un accordo conciliativo,il Giudice concedeva la parziale esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di euro 3.753,64, non essendo ,per detto importo ,l'opposizione fondata su prova scritta
Con ordinanza del 9/11/2023 emessa a seguito di celebrazione di udienza , mediante trattazione scritta, il Giudice rigettava le istanze di parte attrice in quanto superflue poiché a conferma di documenti prodotti in causa , rigettava la richiesta di revoca dell'ordinanza di concessione parziale della provvisoria esecutorietà e fissava udienza di precisazione delle conclusioni
All'udienza del 24/2/2025 il Gop tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art
190 cpc
******************
, attrice sostanziale ,ha svolto con rito monitorio un'azione contrattuale di CP_1 adempimento contro deducendo di essere creditrice di somme portate da Parte_1
n. 6 fatture a seguito di forniture di licenze e servizi forniti nel corso degli anni 2015-2016 e 2018 a pagina 2 di 5 seguito di contratto inter partes
Parte opponente si è difesa eccependo di nulla dovere in quanto le fatture prodotte in sede monitoria non erano idonee a provare il credito e che la ditta individuale di aveva cessato Parte_1
l'attività in data 31/12/2015 ,che era stata cancellata nell'ottobre 2016 e che il contratto del 28-
29/1/2015 era stato sostituito con altro contratto del novembre 2015 sottoscritto da CP_4
[...]
Sull'eccezione del difetto di legittimazione processuale di parte opposta
L'eccezione va disattesa in quanto fondata su mere allegazioni di parte opponente , peraltro contestate, senza offerta alcuna di prova della cessione del credito
Sulle pretese di CP_1
In diritto si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da è prevista dal combinato disposto degli art 1218 e 2967 cc e CP_1 dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al debitore provare di avere correttamente adempiuto o altri fattori idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cass civ ss uu 13533/2001)Tutto quanto precede, va coordinato con il principio di contestazione specifica ex art 115 cpc in virtù di cui la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab oneri probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato. In caso poi di eccezione di inadempimento svolta da ,circa la prestazione di cui alle fatture Parte_1 azionate spetta al debitore provare di avere esattamente adempiuto. CP_1
Ebbene, innanzi tutto risulta provato il rapporto commerciale tra le odierne parti instaurato con il contratto del 28-29 /1/2015 , ma risulta ,altresì, provato anche il contratto del 21/11/2015 stipulato dallo (doc 12 di parte opponente ) e non disconosciuto da parte Controparte_5 opposta.
Ora nel primo contratto parte opponente aveva riservato la richiesta di cambio del codice cliente, evidentemente avendo l'intenzione di mutare/trasformare il soggetto giuridico esercente l'attività in funzione della quale era stato stipulato il contratto.
Con comunicazione del 28/1/2016 (doc 12 di parte opponente) , comunicava il Parte_1
“cambio di intestazione” chiedendo l'assegnazione di nuovo codice cliente. Se è vero che non sussiste formale disdetta rispetto al precedente contratto, dalla suddetta comunicazione, non disconosciuta, emerge in modo inequivocabile che il rapporto contrattuale inter partes ,doveva proseguire esclusivamente con la società e non con lo studio individuale .
Risulta altresì provata la cancellazione della ditta individuale di nel corso del Parte_1
2016 avendo lo stesso costituito una società, in luogo dello studio individuale, per continuare la pagina 3 di 5 medesima attività
Parte opponente eccepisce l'inesistenza di servizi resi allo studio individuale a partire dal 1/1/2016.
Con comunicazione del 3/8/2016 (doc 4),inoltre, rilevava la mancanza di invio delle fatture Parte_1 intestate alla società sulla base del contratto del 21/11/2025, dando atto, evidentemente , che attività era intervenuta a favore della società e chiedeva lo storno delle fatture inviate allo studio individuale con l'emissione delle fatture corrette intestate alla società . Parte_1
Non è stata offerta ,in causa, alcuna prova di riscontro a detta richiesta, né ha CP_1 comunicato (né tantomeno provato) che era stata fornita attività sia allo studio AS individuale che alla Società
Risulta presumibile , quindi, che aveva prestato attività alla società , ma aveva CP_1 Parte_1 continuato ,erroneamente, a fatturare allo Studio individuale.
Il documento denominato TKT Assistenza prodotto da parte opposta non prova alcunchè in quanto di provenienza unilaterale e riportante riferimenti a date successive alla cancellazione della ditta individuale .
In conclusione , ed era suo onere ,non ha provato alcuna sua prestazione reale resa a CP_1 favore dello studio AS individuale , in data successiva al 1/1/2016
Dalla produzione ,di cui al doc 7 di parte opposta ,non risulta prova che l'attività prestata sia stata resa nei confronti dello studio individuale , ma appare più probabile che sia stata esperita nei confronti della società , la quale ,peraltro, lamentava la mancata assegnazione del nuovo codice cliente e la fatturazione corretta
Le fatture azionate dall'anno 2016 all'anno 2018 non hanno trovato fondamento nel presente giudizio
La fattura n. 16443/2015 , riferita al contributo amministrativo annuo, risulta contestata da parte opponente (doc 5) e parte opposta non ha allegato in causa, sulla base di quale clausola contrattuale ,il contributo trovava giustificazione e se detto contributo era riferito all'annualità 2015 o anticipato per l'annualità 2016 , con la conseguenza che anche quest'ultima fattura non appare dovuta
Si rileva ,altresì, che la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto era stata concessa sul presupposto della mancanza di prova scritta dell'opposizione in riferimento alle fatture relative. In realtà ,dal doc 4 di parte opponente del 3/8/2016, emerge l'invito “a stornare le fatture allegate”. Pur non essendo stato prodotto l'allegato , la comunicazione poteva solo riferirsi alle fatture n.16443/2015 (contestata anche con doc 5) e n.13156/2016 poiché le altre fatture azionate erano tutte di data successiva.A ben vedere quindi l'opposizione era fondata su prova scritta anche per queste due fatture
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 ACCOGLIE L'opposizione
REVOCA Il decreto ingiuntivo N.9090/2022 RG 16638 del Tribunale di Milano già dichiarato parzialmente provvisoriamente esecutivo
Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare a CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 5500 omnia , oltre c.p.a 4% Iva di legge se Parte_1 dovuta
Milano, 26 settembre 2025
Il Gop
Giovannina Riccardi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32357/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SPINAZZOLA ARTURO elettivamente domiciliato in VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO presso il difensore avv. SPINAZZOLA ARTURO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOGNANNI SIMONA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FICARRA SALVATORE ( ) VIA DELL'UNIONE EUROPEA, 6/A C.F._2 20097 SAN TO LA , elettivamente domiciliata in VIA DELL'UNIONE EUROPEA, 6/A 20097 SAN TO LA presso il difensore avv. BOGNANNI SIMONA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente Come da note depositate in data 17/02/2025 Per parte opposta Come da precisazione delle conclusioni depositate in data 14/3/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n 9090/2022 Rg CP_1
16638/2022 ingiungente a il pagamento dell'importo di euro 11805,73, oltre Parte_1 interessi, , euro 800,00 per compensi della procedura monitoria, euro 145,50 per spese, 15% spese forf, cpa e iva a fronte del mancato pagamento di n. 6 fatture emesse nel corso degli anni 2015,2016,2018 per prestazioni di servizi derivanti da contratto di fornitura di licenza d'uso e servizi opponeva il su indicato decreto chiedendo che il Tribunale di Milano dichiarasse Parte_1
pagina 1 di 5 il difetto di legittimazione di parte opposta ,la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di ex art 96 cpc CP_2
Deduceva parte opponente che in data 28-29/1/2015 veniva stipulato tra la ditta individuale di
AS IN e un contratto di fornitura licenza e servizi e che una clausola di CP_1 detto contratto prevedeva la possibilità di modificare il codice aziendale fino al 31/12/2015.
Deduceva di aver ricevuto comunicazione di cessione di credito da parte di parte opposta a favore di
, ma che il aveva contestato la cessione per inesistenza del credito Controparte_3 Parte_1
Deduceva che con nota del 21/11/2015 la ditta individuale comunicava il cambio di codice avendo in previsione di cessare l'attività in data 31/12/2015 , come poi è avvenuto e che , in tale data ,veniva sottoscritto altro contratto dalla società con diversa partita iva Parte_2
Deduceva quindi che dal 1/6/2016 nessun servizio doveva essere erogato alla ditta individuale di
, ma alla società ,avente ,peraltro ,P. Iva diversa Parte_1 Parte_3 rispetto alla ditta individuale
Deduceva che , in effetti, nessun servizio veniva erogato alla ditta individuale dal 1/1/2016 , ma solo alla società la quale aveva pagato le fatture ricevute . Parte_2
Deduceva l'inesistenza di prova in relazione ai servizi asseritamente erogati alla ditta individuale e la temerarietà delle pretese economiche del creditore sostanziale
Si costituiva in causa chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto o la CP_1 condanna di al pagamento di una somma ritenuta di giustizia o al pagamento Parte_1 dell'importo di euro 3.735,64 oltre interessi moratori relativo alle fatture n. 16443/15 e n. 13156/16.
Deduceva parte opposta che il credito di cui è causa non era mai stato ceduto a terzi
All'udienza del 13/4/2023 , a seguito dell'impossibilità per le parti di raggiungere un accordo conciliativo,il Giudice concedeva la parziale esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di euro 3.753,64, non essendo ,per detto importo ,l'opposizione fondata su prova scritta
Con ordinanza del 9/11/2023 emessa a seguito di celebrazione di udienza , mediante trattazione scritta, il Giudice rigettava le istanze di parte attrice in quanto superflue poiché a conferma di documenti prodotti in causa , rigettava la richiesta di revoca dell'ordinanza di concessione parziale della provvisoria esecutorietà e fissava udienza di precisazione delle conclusioni
All'udienza del 24/2/2025 il Gop tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art
190 cpc
******************
, attrice sostanziale ,ha svolto con rito monitorio un'azione contrattuale di CP_1 adempimento contro deducendo di essere creditrice di somme portate da Parte_1
n. 6 fatture a seguito di forniture di licenze e servizi forniti nel corso degli anni 2015-2016 e 2018 a pagina 2 di 5 seguito di contratto inter partes
Parte opponente si è difesa eccependo di nulla dovere in quanto le fatture prodotte in sede monitoria non erano idonee a provare il credito e che la ditta individuale di aveva cessato Parte_1
l'attività in data 31/12/2015 ,che era stata cancellata nell'ottobre 2016 e che il contratto del 28-
29/1/2015 era stato sostituito con altro contratto del novembre 2015 sottoscritto da CP_4
[...]
Sull'eccezione del difetto di legittimazione processuale di parte opposta
L'eccezione va disattesa in quanto fondata su mere allegazioni di parte opponente , peraltro contestate, senza offerta alcuna di prova della cessione del credito
Sulle pretese di CP_1
In diritto si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da è prevista dal combinato disposto degli art 1218 e 2967 cc e CP_1 dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al debitore provare di avere correttamente adempiuto o altri fattori idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cass civ ss uu 13533/2001)Tutto quanto precede, va coordinato con il principio di contestazione specifica ex art 115 cpc in virtù di cui la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab oneri probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato. In caso poi di eccezione di inadempimento svolta da ,circa la prestazione di cui alle fatture Parte_1 azionate spetta al debitore provare di avere esattamente adempiuto. CP_1
Ebbene, innanzi tutto risulta provato il rapporto commerciale tra le odierne parti instaurato con il contratto del 28-29 /1/2015 , ma risulta ,altresì, provato anche il contratto del 21/11/2015 stipulato dallo (doc 12 di parte opponente ) e non disconosciuto da parte Controparte_5 opposta.
Ora nel primo contratto parte opponente aveva riservato la richiesta di cambio del codice cliente, evidentemente avendo l'intenzione di mutare/trasformare il soggetto giuridico esercente l'attività in funzione della quale era stato stipulato il contratto.
Con comunicazione del 28/1/2016 (doc 12 di parte opponente) , comunicava il Parte_1
“cambio di intestazione” chiedendo l'assegnazione di nuovo codice cliente. Se è vero che non sussiste formale disdetta rispetto al precedente contratto, dalla suddetta comunicazione, non disconosciuta, emerge in modo inequivocabile che il rapporto contrattuale inter partes ,doveva proseguire esclusivamente con la società e non con lo studio individuale .
Risulta altresì provata la cancellazione della ditta individuale di nel corso del Parte_1
2016 avendo lo stesso costituito una società, in luogo dello studio individuale, per continuare la pagina 3 di 5 medesima attività
Parte opponente eccepisce l'inesistenza di servizi resi allo studio individuale a partire dal 1/1/2016.
Con comunicazione del 3/8/2016 (doc 4),inoltre, rilevava la mancanza di invio delle fatture Parte_1 intestate alla società sulla base del contratto del 21/11/2025, dando atto, evidentemente , che attività era intervenuta a favore della società e chiedeva lo storno delle fatture inviate allo studio individuale con l'emissione delle fatture corrette intestate alla società . Parte_1
Non è stata offerta ,in causa, alcuna prova di riscontro a detta richiesta, né ha CP_1 comunicato (né tantomeno provato) che era stata fornita attività sia allo studio AS individuale che alla Società
Risulta presumibile , quindi, che aveva prestato attività alla società , ma aveva CP_1 Parte_1 continuato ,erroneamente, a fatturare allo Studio individuale.
Il documento denominato TKT Assistenza prodotto da parte opposta non prova alcunchè in quanto di provenienza unilaterale e riportante riferimenti a date successive alla cancellazione della ditta individuale .
In conclusione , ed era suo onere ,non ha provato alcuna sua prestazione reale resa a CP_1 favore dello studio AS individuale , in data successiva al 1/1/2016
Dalla produzione ,di cui al doc 7 di parte opposta ,non risulta prova che l'attività prestata sia stata resa nei confronti dello studio individuale , ma appare più probabile che sia stata esperita nei confronti della società , la quale ,peraltro, lamentava la mancata assegnazione del nuovo codice cliente e la fatturazione corretta
Le fatture azionate dall'anno 2016 all'anno 2018 non hanno trovato fondamento nel presente giudizio
La fattura n. 16443/2015 , riferita al contributo amministrativo annuo, risulta contestata da parte opponente (doc 5) e parte opposta non ha allegato in causa, sulla base di quale clausola contrattuale ,il contributo trovava giustificazione e se detto contributo era riferito all'annualità 2015 o anticipato per l'annualità 2016 , con la conseguenza che anche quest'ultima fattura non appare dovuta
Si rileva ,altresì, che la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto era stata concessa sul presupposto della mancanza di prova scritta dell'opposizione in riferimento alle fatture relative. In realtà ,dal doc 4 di parte opponente del 3/8/2016, emerge l'invito “a stornare le fatture allegate”. Pur non essendo stato prodotto l'allegato , la comunicazione poteva solo riferirsi alle fatture n.16443/2015 (contestata anche con doc 5) e n.13156/2016 poiché le altre fatture azionate erano tutte di data successiva.A ben vedere quindi l'opposizione era fondata su prova scritta anche per queste due fatture
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 ACCOGLIE L'opposizione
REVOCA Il decreto ingiuntivo N.9090/2022 RG 16638 del Tribunale di Milano già dichiarato parzialmente provvisoriamente esecutivo
Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare a CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 5500 omnia , oltre c.p.a 4% Iva di legge se Parte_1 dovuta
Milano, 26 settembre 2025
Il Gop
Giovannina Riccardi
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