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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/11/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1995/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 5/11/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Nino Bizio n. 2, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Giuseppe Natale ( ed Enzo Idà (PEC: Email_1
che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono Email_2 giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 13/09/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. ROI-000100511 notificata il 7.8.2024, emessa a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2017, di importo pari a 9.222,89€, deducendo la decadenza dal potere dell'Ente di previdenza di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputata, l'omessa ricezione dell'atto di accertamento prodromico e, ad ogni modo, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “dichiarare la nullità o CP_ l'annullamento della suindicata Ordinanza ingiunzione n ROI – 000100511 emessa dall di Vibo
1 Valentia per la violazione accertata ( omessi contributi) anno 2017, importo € 9.222,89 per l'inefficacia e l'illegittimità delle stesse per i motivi di cui sopra;
- dichiarare la nullità o l'annullamento per difetto di notifica degli atti di Accertamento suindicati;
- l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione coattiva della sanzione amministrativa. - Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Secondo quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente, la notifica dell'ordinanza ingiunzione è avvenuta il 7.8.2024.
4. Poiché il ricorrente ha instaurato l'odierno giudizio solo il 13.9.2024, la deduzione di decadenza sollevata dall'Ente previdenziale merita di essere valorizzata, poiché l'azione della ricorrente è stata avanzata oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto, conformemente alle previsioni di cui all'art. 22 della L. n. 689/1981, come modificato dal D.Lgs. 1.9.2011, n. 150.
5. Inoltre, come dedotto e documentato dall'Ente di previdenza, l'atto impugnato è una rideterminazione dell'ordinanza ingiunzione ricevuta precedentemente ricevuta dal ricorrente medesimo.
6. Pertanto, poiché si tratta di un provvedimento in melius, emesso dall' di previdenza in CP_1 autotutela, non può soggiacere ad autonoma impugnazione.
6.1. Di tal senso, la Suprema Corte, con sent. n. 10947/2024, la quale ha affermato che «l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitiva, non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass.. Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15.04.2016; confr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16.11.2018)».
7. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso è inammissibile.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 5/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 5/11/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Nino Bizio n. 2, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Giuseppe Natale ( ed Enzo Idà (PEC: Email_1
che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono Email_2 giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 13/09/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. ROI-000100511 notificata il 7.8.2024, emessa a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2017, di importo pari a 9.222,89€, deducendo la decadenza dal potere dell'Ente di previdenza di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputata, l'omessa ricezione dell'atto di accertamento prodromico e, ad ogni modo, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “dichiarare la nullità o CP_ l'annullamento della suindicata Ordinanza ingiunzione n ROI – 000100511 emessa dall di Vibo
1 Valentia per la violazione accertata ( omessi contributi) anno 2017, importo € 9.222,89 per l'inefficacia e l'illegittimità delle stesse per i motivi di cui sopra;
- dichiarare la nullità o l'annullamento per difetto di notifica degli atti di Accertamento suindicati;
- l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione coattiva della sanzione amministrativa. - Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Secondo quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente, la notifica dell'ordinanza ingiunzione è avvenuta il 7.8.2024.
4. Poiché il ricorrente ha instaurato l'odierno giudizio solo il 13.9.2024, la deduzione di decadenza sollevata dall'Ente previdenziale merita di essere valorizzata, poiché l'azione della ricorrente è stata avanzata oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto, conformemente alle previsioni di cui all'art. 22 della L. n. 689/1981, come modificato dal D.Lgs. 1.9.2011, n. 150.
5. Inoltre, come dedotto e documentato dall'Ente di previdenza, l'atto impugnato è una rideterminazione dell'ordinanza ingiunzione ricevuta precedentemente ricevuta dal ricorrente medesimo.
6. Pertanto, poiché si tratta di un provvedimento in melius, emesso dall' di previdenza in CP_1 autotutela, non può soggiacere ad autonoma impugnazione.
6.1. Di tal senso, la Suprema Corte, con sent. n. 10947/2024, la quale ha affermato che «l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitiva, non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass.. Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15.04.2016; confr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16.11.2018)».
7. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso è inammissibile.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 5/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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