TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 5678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5678 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 13553/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa DE Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 13553/2024 R.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. Carlotta Galvan ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
con l'avv. Michela Verza resistente e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Separazione personale.
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 18 novembre 2025
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 05/07/2003, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Venezia al n. 2, parte I, Uff. 5, dell'anno 2003.
La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio dichiarando la sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza con il coniuge e ha concluso chiedendo: “1. Autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa;
2. disporsi che i figli minori nata a [...] il [...] e nato a [...]_1 Persona_2
(VE) il 24 aprile 2016 restino affidati in via esclusiva alla madre per i motivi esposti con collocamento e residenza anagrafica insieme alla stessa;
3. Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale su intestato, non condividendo la predetta argomentazione, ritenesse di disporre l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, reputandolo non contrario al loro interesse, in ogni caso, il prevalente collocamento e la residenza anagrafica di DE e dovranno rimanere Per_2
presso la madre.
4. In ogni caso, la signora , per le ragioni predette, dovrà essere autorizzata ad assumere, in autonomia e Parte_1
senza necessità del consenso del signor tutte le decisioni di maggior interesse per i figli minori DE e , con Per_2
particolare riferimento alle scelte medico-sanitarie e scolastiche.
5. Disporre che il signor genitore non prevalentemente convivente, contribuisca al mantenimento ordinario Controparte_1
dei figli DE e nella misura di Euro 500,00 (vale a dire Euro 250,00 per ciascun figlio) o in quella diversa Per_2
che sarà ritenuta di giustizia, importo rivalutabile secondo gli indici Istat, ferma la suddivisione tra i genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse degli stessi, così come individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
6. L'assegno unico dovrà essere percepito al 100% dalla madre convivente, signora . Parte_1
7. Vittoria di spese di lite.”
Si è costituita parte resistente che ha concluso chiedendo: “i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori i quali provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con i figli alle necessità quotidiane del minore. Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate. Sul punto non ci si discosta da quanto richiesto dal ricorrente, essendo l'affido condiviso la soluzione favorita dal legislatore e non sussistendo gli estremi di cui all'art. 155-bis c.p.c.; domicilio e collocazione prevalente dei figli minori presso la madre;
diritto di visita in favore del sig. con la seguente Controparte_1
cadenza: un fine settimana ogni due dal sabato mattino alle 9.00 sino alla domenica sera alle 21.30, un pomeriggio infrasettimanale (indicato nella giornata del mercoledì) dall'uscita della scuola di (o comunque dalle ore 14.00) Per_2
sino alle ore 21.30; una settimana con pernotto durante le vacanze natalizie comprensiva un anno del Natale e l'anno successivo del Capodanno, tre giorni con pernotto durante le vacanze Pasquali (comprensivi un anno della S. Pasqua e l'anno successivo estive;
contributo al mantenimento ordinario per i figli a carico del sig. fissato secondo una delle CP_1
seguenti due opzioni alternative che si propongono, secondo le determinazioni che riterrà di assumere il Tribunale:
a) Assegno Unico come per legge al 50% cadauno ai genitori, contributo mensile a carico del resistente di € 100,00 per di € 150,00 per DE sino al mese di aprile 2025, quanto la ragazza diventerà maggiorenne;
dal mese di Per_2
maggio 2025 in poi € 150,00 quale contributo in favore di;
Per_2
b) Assegno Unico percepito integralmente alla sig.ra . Pt_1
- Le spese straordinarie al 50% a carico di entrambi, con la precisazione che per spese superiori ai € 250,00 dovrà essere richiesto il preventivo assenso.
- Ordinare all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Venezia la trascrizione dell'emananda sentenza
- Refusione integrale di spese e compensi di causa”.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 17 dicembre 2024, confermando di non volersi riconciliare.
All'udienza del 17/12/2024, il Giudice delegato ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale del Comune di Venezia, concedendo termine per il deposito della relazione sociale e, ritenuto necessario disporre l'ascolto della minore ha rinviato per svolgere detto Persona_1
adempimento all'udienza del 23/01/2025, all'esito del quale ha disposto ulteriore rinvio all'udienza del
27/03/2025 per l'esame della relazione richiesta al Servizio Sociale del Comune di Venezia.
Con Ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/04/2025, il Giudice delegato ha così disposto: “1) Autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno;
2) Dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento Persona_2
prevalente e residenza anagrafica presso quest'ultima. 3) Dispone che il padre possa vedere il figlio secondo un calendario da individuarsi a cura del Servizio Sociale del Comune di Venezia nel migliore interesse del minore;
il Servizio dovrà continuare nell'incarico di monitoraggio e dovrà relazionare sull'attività svolta entro il 30.10.2025. 4) Dispone che il SERD dell'ULSS n. 3 proponga ad un percorso di valutazione al fine di verificare la problematica di dipendenza Controparte_1
da alcol, relazionando sull'attività svolta entro il 30.10.2025; 5) Dispone che l'Assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla sig.ra . 6) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 Pt_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli la somma di €250,00 mensili(€150
[...]
per ed €100 per DE), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del Per_2
ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019.”
All'udienza del 18 novembre 2025, la parte resistente ha proposto la consensualizzazione della separazione mediante la conferma dei provvedimenti provvisori disposti dal Giudice delegato con
Ordinanza del 29/04/2025, rinunciando alle ulteriori domande, a spese compensate.
La parte ricorrente ha aderito alla proposta già all'udienza del 18/11/2025 precisando che i rapporti padre-figlio possono continuare esclusivamente tramite videochiamata.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato domanda congiunta e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione sopra riportate, che appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
congiuntisi in matrimonio in data 05/07/2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia al n. 2, parte I, Uff. 5, dell'anno 2003; - Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Ratifica gli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 20/11/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 13553/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa DE Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 13553/2024 R.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. Carlotta Galvan ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
con l'avv. Michela Verza resistente e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Separazione personale.
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 18 novembre 2025
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 05/07/2003, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Venezia al n. 2, parte I, Uff. 5, dell'anno 2003.
La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio dichiarando la sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza con il coniuge e ha concluso chiedendo: “1. Autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa;
2. disporsi che i figli minori nata a [...] il [...] e nato a [...]_1 Persona_2
(VE) il 24 aprile 2016 restino affidati in via esclusiva alla madre per i motivi esposti con collocamento e residenza anagrafica insieme alla stessa;
3. Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale su intestato, non condividendo la predetta argomentazione, ritenesse di disporre l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, reputandolo non contrario al loro interesse, in ogni caso, il prevalente collocamento e la residenza anagrafica di DE e dovranno rimanere Per_2
presso la madre.
4. In ogni caso, la signora , per le ragioni predette, dovrà essere autorizzata ad assumere, in autonomia e Parte_1
senza necessità del consenso del signor tutte le decisioni di maggior interesse per i figli minori DE e , con Per_2
particolare riferimento alle scelte medico-sanitarie e scolastiche.
5. Disporre che il signor genitore non prevalentemente convivente, contribuisca al mantenimento ordinario Controparte_1
dei figli DE e nella misura di Euro 500,00 (vale a dire Euro 250,00 per ciascun figlio) o in quella diversa Per_2
che sarà ritenuta di giustizia, importo rivalutabile secondo gli indici Istat, ferma la suddivisione tra i genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse degli stessi, così come individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
6. L'assegno unico dovrà essere percepito al 100% dalla madre convivente, signora . Parte_1
7. Vittoria di spese di lite.”
Si è costituita parte resistente che ha concluso chiedendo: “i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori i quali provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con i figli alle necessità quotidiane del minore. Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate. Sul punto non ci si discosta da quanto richiesto dal ricorrente, essendo l'affido condiviso la soluzione favorita dal legislatore e non sussistendo gli estremi di cui all'art. 155-bis c.p.c.; domicilio e collocazione prevalente dei figli minori presso la madre;
diritto di visita in favore del sig. con la seguente Controparte_1
cadenza: un fine settimana ogni due dal sabato mattino alle 9.00 sino alla domenica sera alle 21.30, un pomeriggio infrasettimanale (indicato nella giornata del mercoledì) dall'uscita della scuola di (o comunque dalle ore 14.00) Per_2
sino alle ore 21.30; una settimana con pernotto durante le vacanze natalizie comprensiva un anno del Natale e l'anno successivo del Capodanno, tre giorni con pernotto durante le vacanze Pasquali (comprensivi un anno della S. Pasqua e l'anno successivo estive;
contributo al mantenimento ordinario per i figli a carico del sig. fissato secondo una delle CP_1
seguenti due opzioni alternative che si propongono, secondo le determinazioni che riterrà di assumere il Tribunale:
a) Assegno Unico come per legge al 50% cadauno ai genitori, contributo mensile a carico del resistente di € 100,00 per di € 150,00 per DE sino al mese di aprile 2025, quanto la ragazza diventerà maggiorenne;
dal mese di Per_2
maggio 2025 in poi € 150,00 quale contributo in favore di;
Per_2
b) Assegno Unico percepito integralmente alla sig.ra . Pt_1
- Le spese straordinarie al 50% a carico di entrambi, con la precisazione che per spese superiori ai € 250,00 dovrà essere richiesto il preventivo assenso.
- Ordinare all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Venezia la trascrizione dell'emananda sentenza
- Refusione integrale di spese e compensi di causa”.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 17 dicembre 2024, confermando di non volersi riconciliare.
All'udienza del 17/12/2024, il Giudice delegato ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale del Comune di Venezia, concedendo termine per il deposito della relazione sociale e, ritenuto necessario disporre l'ascolto della minore ha rinviato per svolgere detto Persona_1
adempimento all'udienza del 23/01/2025, all'esito del quale ha disposto ulteriore rinvio all'udienza del
27/03/2025 per l'esame della relazione richiesta al Servizio Sociale del Comune di Venezia.
Con Ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/04/2025, il Giudice delegato ha così disposto: “1) Autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno;
2) Dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento Persona_2
prevalente e residenza anagrafica presso quest'ultima. 3) Dispone che il padre possa vedere il figlio secondo un calendario da individuarsi a cura del Servizio Sociale del Comune di Venezia nel migliore interesse del minore;
il Servizio dovrà continuare nell'incarico di monitoraggio e dovrà relazionare sull'attività svolta entro il 30.10.2025. 4) Dispone che il SERD dell'ULSS n. 3 proponga ad un percorso di valutazione al fine di verificare la problematica di dipendenza Controparte_1
da alcol, relazionando sull'attività svolta entro il 30.10.2025; 5) Dispone che l'Assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla sig.ra . 6) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 Pt_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli la somma di €250,00 mensili(€150
[...]
per ed €100 per DE), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del Per_2
ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019.”
All'udienza del 18 novembre 2025, la parte resistente ha proposto la consensualizzazione della separazione mediante la conferma dei provvedimenti provvisori disposti dal Giudice delegato con
Ordinanza del 29/04/2025, rinunciando alle ulteriori domande, a spese compensate.
La parte ricorrente ha aderito alla proposta già all'udienza del 18/11/2025 precisando che i rapporti padre-figlio possono continuare esclusivamente tramite videochiamata.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato domanda congiunta e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione sopra riportate, che appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
congiuntisi in matrimonio in data 05/07/2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia al n. 2, parte I, Uff. 5, dell'anno 2003; - Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Ratifica gli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 20/11/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca