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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17040/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17040/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIA ETNEA 183 CATANIA;
Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LO PRESTI FABIO giusta procura in atti.
, (C.F. ), domiciliato in VIA ETNEA 183 CATANIA;
Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. LO PRESTI FABIO giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIA CONTE RUGGIERO, 4 (C/O ST. AVV. E. CP_1 P.IVA_1 DEL CAMPO) CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICI PIERLUIGI giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA BARBERINI 86 00187 ROMA;
CP_2 Parte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICI PIERLUIGI giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.3.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
************
Gli attori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo N.4248/2022 (R.G. n. 11298/2022) emesso dal Tribunale di Catania in data 27/09/2022 e notificato in data 16 Novembre 2022, con cui è stato ingiunto ai signori e in qualità di fideiussori della di Parte_1 Parte_2 Parte_4 pagare, in favore della , la somma di Euro 505.495,39 oltre interessi e spese del procedimento CP_1 monitorio, per sentire accogliere le conclusioni di seguito ritrascritte: 1) preliminarmente, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4248/2022 D.I. e n. 11298/2022 R.G. emesso dal Giudice designato in data 27 Settembre 2022 e notificato in data 16 Novembre 2022, non essendovi i presupposti per la concessione previsti dall'art. 642 c.p.c.; 2) sempre in via preliminare autorizzare, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., la citazione del terzo chiamato in causa Controparte_3
nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; 3) revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
[...]
pagina 1 di 4 4248/2022 D.I. e n. 11298/2022 R.G. provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice designato in data 27 Settembre 2022 e notificato in data 16 Novembre 2022, con cui è stato ingiunto ai signori
[...]
e in qualità di fideiussori della di pagare, in favore Parte_1 Parte_2 Parte_4 della la somma di Euro 505.495,39 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in CP_1 quanto non dovuta la somma ingiunta ed infondata è la pretesa;
4) in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.”; Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la convenuta rappresentata da CP_4 [...] controdeducendo su tutte le doglianze e richiedendo il rigetto dell'opposizione e CP_5 conferma del D.I. opposito nonché la concessione della provvisoria esecutività del decreto;
Con provvedimento del 24.04.2023 il G.I. cosi disponeva: “ rilevato che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta, né risulta essere di pronta e facile soluzione e che, di contro, non sussistono gravi motivi ostativi;
ritenuto conseguentemente che può essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuta, infine, l'integrità del contraddittorio e la regolare costituzione del rapporto processuale;
visti gli artt. 648 e 183 c.p.c.; P.T.M. - concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Catania;
- assegna a parte opposta termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione;
- rinvia all'udienza del 20.11.2023, ore 9”. Veniva introdotto da parte dell'opposta il procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo (mediazione n.1716/2023) sottoscritto digitalmente dalle parti e versato in atti. All'udienza del 20.11.2023 chiamata per la comparizione delle parti il GI rinviava al 14.10.2024 concedendo i termini 183 co. 6 c.p.c. e alla successiva udienza del 14.10.2024 constatato l'assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti il G.I. rinviava al 17.03.2025 per la precisazione delle conclusioni, per poi trattenere la causa in decisione e concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nelle more, in data 11.10.2024 in virtù del contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, concluso in data 26 febbraio 2024, ha CP_6 Parte_3 acquistato pro soluto da - con riferimento ai comparti di Controparte_7 CP_4 cartolarizzazione “Aporti 1”, “Aporti 2”, “Aporti 3”, “Aporti 4” e “Aporti 6” - e Controparte_8
un portafoglio di crediti pecuniari di natura performing, non performing o unlikely to Controparte_9 pay derivanti da contratti di finanziamento aventi diversa forma tecnica, inclusi mutui ipotecari e contratti di leasing vantati nei confronti di alcune persone fisiche e/o giuridiche, ai sensi dell'articolo 7.1 comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, individuati sulla base dei criteri identificativi specificati in G.U., parte II n. 25 del 29 febbraio 2024 (All. C) e successiva integrazione pubblicata in G.U., parte II n. 29 del 09 marzo 2024 (All. D in atti);
******** Tanto premesso, osserva il Giudicante che il credito azionato in via monitoria ha origine dai rapporti (finanziamento chirografario e conto corrente) intercorsi tra (dante causa di Controparte_10 CP_4 ora e la società a garanzia delle esposizioni della società
[...] Controparte_11 Parte_4
i OR e rilasciavano in data 26/02/2010 Parte_4 Parte_1 Parte_2 fidejussioni omnibus sino alla concorrenza di € 1.500.000,00 e fidejussione specifica sino alla concorrenza di € 500.000,00 per il finanziamento chirografario n. 408901414; a seguito dell'andamento anomalo del rapporto e del mancato rientro da parte della debitrice principale, procedeva alla CP_10 comunicazione di revoca in data 13/10/2011; successivamente, nella sua qualità di Controparte_5 procuratrice e mandataria di inviava messa in mora ai garanti in data 29/10/201916; CP_4 stante il permanere della situazione debitoria, veniva ottenuto il Decreto Ingiuntivo N. 4248/2022 per l'importo complessivo di € 505.495,39, oltre interessi e spese.
pagina 2 di 4 ******** Gli opponenti lamentano la non debenza delle somme, sostenendo che le stesse siano state pagate o avrebbero dovuto essere pagate da e chiedendo conseguentemente la Controparte_12 chiamata in causa di quest'ultimo. Orbene, per come dedotto dall'opposta, pur essendo vero che il finanziamento concesso a Parte_4 Contr fosse assistito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese gestito da la parte
[...] garantita era la società debitrice principale ( e non certo i OR i quali non Parte_4 Pt_1 erano parte di tale accordo. Non sussistono, pertanto, i presupposti per autorizzare la chiamata in Contr Contr causa di ai sensi dell'art. 106 c.p.c., in quanto non riveste in alcun modo la qualità di garante dei OR motivo per cui il GI non ha autorizzato alcuna chiamata. Pt_1 Contr Peraltro la garanzia l'importo da essa garantito era limitato ad € 400.000,00, ben inferiore rispetto all'entità delle fidejussioni rilasciate dai OR pari a € 1.500.000,00 (omnibus) e € Pt_1 Contr 500.000,00 (specifica sul mutuo chirografario). La garanzia di non inciderebbe, quindi, sulla validità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei OR quali fideiussori della debitrice Pt_1 principale. Venendo alla fondatezza della pretesa creditoria, parte opposta ha versato in atti:
• contratto di mutuo chirografario n. 4089014 del 26.02.2010 (doc. 4),
• estratti ex art. 50 TUB (doc. 11-12),
• fideiussioni omnibus e specifica rilasciate il 26.02.2010 (doc. 6-8),
• avviso di revoca rapporti e messa in mora fideiussori (doc. 9-10), documenti che dimostrano in modo univoco la legittimità della richiesta monitoria.
Quanto all'eccepita nullità delle fideiussioni, in prima istanza, si sostiene che le fideiussioni originarie del 2003 siano state sostituite prima da una fideiussione omnibus e poi dalla fideiussione specifica del 26/02/2010, e che solo quest'ultima, ritenuta priva di validità, sia stata posta a base del decreto ingiuntivo: in senso contrario va, però notato, in uno alle difese dell'opposta, dalla documentazione in atti non emerge alcuna clausola che abbia previsto una tale sostituzione, essendo la fideiussione del 26/02/2010 una garanzia specifica rilasciata per il mutuo chirografario, senza che possa predicarsi alcun effetto sostitutivo sortito dalla detta rispetto alle altre garanzie precedentemente prestate. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità per durata asseritamente “illimitata”, sul presupposto, nonostante la detta fideiussione omnibus prevedesse il tetto massimo di importo garantito, essendo connaturato all'istituto giuridico in esame la sua natura illimitata sotto il profilo temporale, mitigata dalla previsione del tetto massimo di importo garantito. Parimenti l'eccezione di violazione dei canoni di buona fede e correttezza da parte della banca è del tutto generica: come rileva l'opposta, la giurisprudenza di legittimità, pur riconoscendo un obbligo di correttezza della banca nei confronti del garante (Cass. n. 16827/2016), pone in capo al fideiussore l'onere di dimostrare che la banca abbia continuato a concedere credito nonostante il peggioramento delle condizioni del debitore e che abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza, senza la dovuta attenzione all'interesse del fideiussore. Gli opponenti, di contro, non solo non hanno adempiuto a tale onere probatorio, ma al momento della concessione dei crediti (2006 e 2010) non vi era alcun segnale di dissesto, e la banca ha anzi prontamente revocato le concessioni non appena rilevato un andamento anomalo. Infine, quanto alla eccezione di nullità della fideiussione poiché asseritamente conforme allo schema ABI del 2003, va osservato che per giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, conformemente a quanto ritenuto ormai dalla giurisprudenza nazionale, la nullità comminata dall'art. 2, comma 3, della pagina 3 di 4 L. n. 287/1990 riguarda esclusivamente le "intese" restrittive della concorrenza tra imprese (accordi "a monte"), non i singoli contratti stipulati "a valle" con i clienti. Perché una norma imperativa possa comportare la nullità di un contratto, essa deve disciplinare direttamente elementi intrinseci alla fattispecie negoziale o imporre condizioni di liceità della stipulazione. La normativa antitrust, imponendo regole di comportamento, non incide direttamente sulla validità dei contratti "a valle". La violazione di tali regole di comportamento può giustificare, al più, rimedi di natura risarcitoria, ma non la nullità del contratto. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass. n. 9384/2003, SS.UU. n. 2207/2005, SS.UU. n. 26724/2007, Tribunale di Treviso n. 1365/2020, Tribunale di Treviso n. 1623/2018), dalla declaratoria di nullità di un'intesa non discende automaticamente la nullità dei contratti posti in essere dalle imprese aderenti, che mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azioni risarcitorie nei confronti delle imprese da parte dei clienti. Inoltre, non è sufficiente affermare che la fideiussione sia stata modellata su uno schema oggetto di provvedimento Antitrust. Grava sull'opponente l'onere probatorio di dimostrare non solo l'intesa illecita (il provvedimento della Banca d'Italia è solo prova presuntiva qualificata, non esente dall'onere di allegazione e prova) ma soprattutto che la fideiussione sottoscritta sia stata effettivamente una conseguenza diretta dell'intesa, che vi sia stata un'applicazione uniforme (non occasionale) delle clausole contestate, e che vi sia stata una lesione della libertà contrattuale del garante e un danno subito.
************
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
• rigetta l'opposizione;
• condanna altresì gli opponenti a rimborsare in solido alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessive € 16.500, 00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 17 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17040/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIA ETNEA 183 CATANIA;
Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LO PRESTI FABIO giusta procura in atti.
, (C.F. ), domiciliato in VIA ETNEA 183 CATANIA;
Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. LO PRESTI FABIO giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIA CONTE RUGGIERO, 4 (C/O ST. AVV. E. CP_1 P.IVA_1 DEL CAMPO) CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICI PIERLUIGI giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA BARBERINI 86 00187 ROMA;
CP_2 Parte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICI PIERLUIGI giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.3.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
************
Gli attori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo N.4248/2022 (R.G. n. 11298/2022) emesso dal Tribunale di Catania in data 27/09/2022 e notificato in data 16 Novembre 2022, con cui è stato ingiunto ai signori e in qualità di fideiussori della di Parte_1 Parte_2 Parte_4 pagare, in favore della , la somma di Euro 505.495,39 oltre interessi e spese del procedimento CP_1 monitorio, per sentire accogliere le conclusioni di seguito ritrascritte: 1) preliminarmente, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4248/2022 D.I. e n. 11298/2022 R.G. emesso dal Giudice designato in data 27 Settembre 2022 e notificato in data 16 Novembre 2022, non essendovi i presupposti per la concessione previsti dall'art. 642 c.p.c.; 2) sempre in via preliminare autorizzare, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., la citazione del terzo chiamato in causa Controparte_3
nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; 3) revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
[...]
pagina 1 di 4 4248/2022 D.I. e n. 11298/2022 R.G. provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice designato in data 27 Settembre 2022 e notificato in data 16 Novembre 2022, con cui è stato ingiunto ai signori
[...]
e in qualità di fideiussori della di pagare, in favore Parte_1 Parte_2 Parte_4 della la somma di Euro 505.495,39 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in CP_1 quanto non dovuta la somma ingiunta ed infondata è la pretesa;
4) in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.”; Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la convenuta rappresentata da CP_4 [...] controdeducendo su tutte le doglianze e richiedendo il rigetto dell'opposizione e CP_5 conferma del D.I. opposito nonché la concessione della provvisoria esecutività del decreto;
Con provvedimento del 24.04.2023 il G.I. cosi disponeva: “ rilevato che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta, né risulta essere di pronta e facile soluzione e che, di contro, non sussistono gravi motivi ostativi;
ritenuto conseguentemente che può essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuta, infine, l'integrità del contraddittorio e la regolare costituzione del rapporto processuale;
visti gli artt. 648 e 183 c.p.c.; P.T.M. - concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Catania;
- assegna a parte opposta termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione;
- rinvia all'udienza del 20.11.2023, ore 9”. Veniva introdotto da parte dell'opposta il procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo (mediazione n.1716/2023) sottoscritto digitalmente dalle parti e versato in atti. All'udienza del 20.11.2023 chiamata per la comparizione delle parti il GI rinviava al 14.10.2024 concedendo i termini 183 co. 6 c.p.c. e alla successiva udienza del 14.10.2024 constatato l'assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti il G.I. rinviava al 17.03.2025 per la precisazione delle conclusioni, per poi trattenere la causa in decisione e concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nelle more, in data 11.10.2024 in virtù del contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, concluso in data 26 febbraio 2024, ha CP_6 Parte_3 acquistato pro soluto da - con riferimento ai comparti di Controparte_7 CP_4 cartolarizzazione “Aporti 1”, “Aporti 2”, “Aporti 3”, “Aporti 4” e “Aporti 6” - e Controparte_8
un portafoglio di crediti pecuniari di natura performing, non performing o unlikely to Controparte_9 pay derivanti da contratti di finanziamento aventi diversa forma tecnica, inclusi mutui ipotecari e contratti di leasing vantati nei confronti di alcune persone fisiche e/o giuridiche, ai sensi dell'articolo 7.1 comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, individuati sulla base dei criteri identificativi specificati in G.U., parte II n. 25 del 29 febbraio 2024 (All. C) e successiva integrazione pubblicata in G.U., parte II n. 29 del 09 marzo 2024 (All. D in atti);
******** Tanto premesso, osserva il Giudicante che il credito azionato in via monitoria ha origine dai rapporti (finanziamento chirografario e conto corrente) intercorsi tra (dante causa di Controparte_10 CP_4 ora e la società a garanzia delle esposizioni della società
[...] Controparte_11 Parte_4
i OR e rilasciavano in data 26/02/2010 Parte_4 Parte_1 Parte_2 fidejussioni omnibus sino alla concorrenza di € 1.500.000,00 e fidejussione specifica sino alla concorrenza di € 500.000,00 per il finanziamento chirografario n. 408901414; a seguito dell'andamento anomalo del rapporto e del mancato rientro da parte della debitrice principale, procedeva alla CP_10 comunicazione di revoca in data 13/10/2011; successivamente, nella sua qualità di Controparte_5 procuratrice e mandataria di inviava messa in mora ai garanti in data 29/10/201916; CP_4 stante il permanere della situazione debitoria, veniva ottenuto il Decreto Ingiuntivo N. 4248/2022 per l'importo complessivo di € 505.495,39, oltre interessi e spese.
pagina 2 di 4 ******** Gli opponenti lamentano la non debenza delle somme, sostenendo che le stesse siano state pagate o avrebbero dovuto essere pagate da e chiedendo conseguentemente la Controparte_12 chiamata in causa di quest'ultimo. Orbene, per come dedotto dall'opposta, pur essendo vero che il finanziamento concesso a Parte_4 Contr fosse assistito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese gestito da la parte
[...] garantita era la società debitrice principale ( e non certo i OR i quali non Parte_4 Pt_1 erano parte di tale accordo. Non sussistono, pertanto, i presupposti per autorizzare la chiamata in Contr Contr causa di ai sensi dell'art. 106 c.p.c., in quanto non riveste in alcun modo la qualità di garante dei OR motivo per cui il GI non ha autorizzato alcuna chiamata. Pt_1 Contr Peraltro la garanzia l'importo da essa garantito era limitato ad € 400.000,00, ben inferiore rispetto all'entità delle fidejussioni rilasciate dai OR pari a € 1.500.000,00 (omnibus) e € Pt_1 Contr 500.000,00 (specifica sul mutuo chirografario). La garanzia di non inciderebbe, quindi, sulla validità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei OR quali fideiussori della debitrice Pt_1 principale. Venendo alla fondatezza della pretesa creditoria, parte opposta ha versato in atti:
• contratto di mutuo chirografario n. 4089014 del 26.02.2010 (doc. 4),
• estratti ex art. 50 TUB (doc. 11-12),
• fideiussioni omnibus e specifica rilasciate il 26.02.2010 (doc. 6-8),
• avviso di revoca rapporti e messa in mora fideiussori (doc. 9-10), documenti che dimostrano in modo univoco la legittimità della richiesta monitoria.
Quanto all'eccepita nullità delle fideiussioni, in prima istanza, si sostiene che le fideiussioni originarie del 2003 siano state sostituite prima da una fideiussione omnibus e poi dalla fideiussione specifica del 26/02/2010, e che solo quest'ultima, ritenuta priva di validità, sia stata posta a base del decreto ingiuntivo: in senso contrario va, però notato, in uno alle difese dell'opposta, dalla documentazione in atti non emerge alcuna clausola che abbia previsto una tale sostituzione, essendo la fideiussione del 26/02/2010 una garanzia specifica rilasciata per il mutuo chirografario, senza che possa predicarsi alcun effetto sostitutivo sortito dalla detta rispetto alle altre garanzie precedentemente prestate. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità per durata asseritamente “illimitata”, sul presupposto, nonostante la detta fideiussione omnibus prevedesse il tetto massimo di importo garantito, essendo connaturato all'istituto giuridico in esame la sua natura illimitata sotto il profilo temporale, mitigata dalla previsione del tetto massimo di importo garantito. Parimenti l'eccezione di violazione dei canoni di buona fede e correttezza da parte della banca è del tutto generica: come rileva l'opposta, la giurisprudenza di legittimità, pur riconoscendo un obbligo di correttezza della banca nei confronti del garante (Cass. n. 16827/2016), pone in capo al fideiussore l'onere di dimostrare che la banca abbia continuato a concedere credito nonostante il peggioramento delle condizioni del debitore e che abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza, senza la dovuta attenzione all'interesse del fideiussore. Gli opponenti, di contro, non solo non hanno adempiuto a tale onere probatorio, ma al momento della concessione dei crediti (2006 e 2010) non vi era alcun segnale di dissesto, e la banca ha anzi prontamente revocato le concessioni non appena rilevato un andamento anomalo. Infine, quanto alla eccezione di nullità della fideiussione poiché asseritamente conforme allo schema ABI del 2003, va osservato che per giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, conformemente a quanto ritenuto ormai dalla giurisprudenza nazionale, la nullità comminata dall'art. 2, comma 3, della pagina 3 di 4 L. n. 287/1990 riguarda esclusivamente le "intese" restrittive della concorrenza tra imprese (accordi "a monte"), non i singoli contratti stipulati "a valle" con i clienti. Perché una norma imperativa possa comportare la nullità di un contratto, essa deve disciplinare direttamente elementi intrinseci alla fattispecie negoziale o imporre condizioni di liceità della stipulazione. La normativa antitrust, imponendo regole di comportamento, non incide direttamente sulla validità dei contratti "a valle". La violazione di tali regole di comportamento può giustificare, al più, rimedi di natura risarcitoria, ma non la nullità del contratto. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass. n. 9384/2003, SS.UU. n. 2207/2005, SS.UU. n. 26724/2007, Tribunale di Treviso n. 1365/2020, Tribunale di Treviso n. 1623/2018), dalla declaratoria di nullità di un'intesa non discende automaticamente la nullità dei contratti posti in essere dalle imprese aderenti, che mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azioni risarcitorie nei confronti delle imprese da parte dei clienti. Inoltre, non è sufficiente affermare che la fideiussione sia stata modellata su uno schema oggetto di provvedimento Antitrust. Grava sull'opponente l'onere probatorio di dimostrare non solo l'intesa illecita (il provvedimento della Banca d'Italia è solo prova presuntiva qualificata, non esente dall'onere di allegazione e prova) ma soprattutto che la fideiussione sottoscritta sia stata effettivamente una conseguenza diretta dell'intesa, che vi sia stata un'applicazione uniforme (non occasionale) delle clausole contestate, e che vi sia stata una lesione della libertà contrattuale del garante e un danno subito.
************
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
• rigetta l'opposizione;
• condanna altresì gli opponenti a rimborsare in solido alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessive € 16.500, 00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 17 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4