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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.Raffaele Sdino - Presidente-
Dottssa .Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1288 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a margine CP_1 del ricorso, dall'avv. ALBANESI MARCO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a margine Controparte_2 del ricorso, dall'avv. RUSSO ALBERTO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/01/2025 e , premettendo di CP_1 Controparte_2
aver contratto matrimonio in Napoli il 02/12/1992, dalla cui unione nasceva il figlio Persona_1
( nato a [...] il [...]) maggiorenne ed economicamente autosufficiente, riferendo
[...]
che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
16.01.2017, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 470/2017 del 23.01.2017, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio .
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ – La casa coniugale sita in Napoli alla Via Roma Verso Scampia n.33 rimarrà assegnata al sig. che la abita Controparte_2
unitamente al figlio;
- Nessun assegno divorzile viene stabilito a favore dei coniugi, Per_1
essendo questi economicamente autosufficienti così come nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto in favore del figlio in quanto quest'ultimo è divenuto, medio tempore, Per_1 maggiorenne ed autosufficiente economicamente;”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Evidenzia il Collegio che, attesa l'insussistenza dei presupposti della assegnazione della casa coniugale
-stante l'allegata autosufficienza economica del figlio maggiorenne - la disciplina riguardante l'abitazione familiare deve intendersi come comune volontà delle parti di lasciare la stessa nella disponibilità di . Controparte_2
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 02/12/1992 (atto n. 210, parte I s. , sez. D, reg. Atti Matrimonio anno 1992 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2 • prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.Raffaele Sdino
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