Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01615/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01673/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LOa
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Bisceglie, 76
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento
- del provvedimento di rideterminazione del canone di occupazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011 prot. n. -OMISSIS- del 27.03.2025 del Comando Truppe Alpine;
- della relazione esplicativa redatta dal Tecnico incaricato del 3° Reparto Infrastrutture di Milano in data 17 marzo 2025;
- del verbale di determinazione dei valori per la definizione del canone del 3° Reparto Infrastrutture;
- del provvedimento di decorrenza canone emanato dal 3° Reparto infrastrutture - provvedimento n. -OMISSIS- del 15 aprile 2025;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. RT LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2025, -OMISSIS-, sottufficiale dell’Esercito italiano collocato in “ausiliaria” per cessazione anticipata dal servizio a domanda dal 2013, ha chiesto l’annullamento dell’atto di rideterminazione del canone di occupazione inerente all’abitazione in cui vive (ex alloggio di servizio), ai sensi del d.m. 16 marzo 2011.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato di ritenere illegittima la rideterminazione per cui è causa per i seguenti motivi:
- errata applicazione dei criteri di calcolo di cui al decreto ministeriale del 16 marzo 2011, con particolare riferimento alla differenza e asserita contraddittorietà tra le relazioni esplicative del 2013 (quella che aveva portato al precedente ricalcolo del canone) e del 2025 (quella posta alla base dell’odierno ricalcolo), le quali, pur partendo dall’assunzione del medesimo criterio quanto alla “individuazione delle quotazioni OMI”, avrebbero poi proceduto ad indicare un diverso stato conservativo dell’immobile, con miglioramento del giudizio nel 2025, nonostante fossero trascorsi altri 12 anni dal 2013, e dunque l’immobile avrebbe dovuto considerarsi più vetusto;
- “confusione” tra la valutazione del coefficiente K1 e la valutazione dello stato conservativo di cui alle tabelle OMI;
- erroneità nell’attribuzione del coefficiente K4 pari a 1,05.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso, e la causa è stata definitivamente discussa e trattenuta in decisione, dopo l’accoglimento della proposta domanda cautelare, alla pubblica udienza del 18 marzo 2026.
Il Collegio deve preliminarmente osservare che nelle more della trattazione del processo l’amministrazione resistente ha depositato in atti nota del Comando territoriale Nord da cui si evince l’intervenuto annullamento in autotutela “della rideterminazione del canone e di tutti gli atti connessi”.
Ne deriva che il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del venir meno, allo stato, della pretesa impositiva da parte del Ministero procedente nei confronti del ricorrente, pur in assenza di una soluzione definitiva della complessa vicenda sottostante.
Sussistono gravi ragioni per compensare le spese del giudizio tra le parti, in considerazione della peculiarità della questione sottoposta all’esame del Collegio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la LOa (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’improcedibilità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AD SS, Presidente
RT LO, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT LO | MA AD SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.