TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/11/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1058/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
PO, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1058/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. DAVID SCARABICCHI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA MONTEFALCO 38 52100 AREZZO presso il difensore avv. DAVID SCARABICCHI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta C.F._1 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 2.9.2025, Parte_2 agisce nei confronti dell' avverso l'avviso di addebito
[...] CP_2
n. 397 2025 00051114 49 000 notificato in data 25 luglio 2025, portante l'intimazione di pagamento della complessiva somma di € 246.689,92, esponendo che con verbale unico di accertamento e notificazione n. AR00000/2022-228-01
l'ente ha rideterminato gli imponibili contributivi relativi ai rapporti di lavoro subordinato instaurati dall'odierna ricorrente a decorrere dal 1 gennaio 2017 sino al 31 gennaio 2022; che l'avviso di addebito impugnato sarebbe invalido in quanto violerebbe l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 18 della Legge
689/1981; che si occupa esclusivamente dell'allevamento di cavalli di razza araba, destinati a concorsi ippici e di endurance, ed è specializzata nell'assistenza all'attività riproduttiva e gestazionale degli stessi equini;
che si avvale di numerosi collaboratori esterni mentre gli operai agricoli ivi impiegati si occupano, esclusivamente, della pulizia delle stalle, del trasporto e della distribuzione del fieno e di quanto necessario per l'alimentazione degli animali, che viene acquistato da fornitori esterni;
che l'attività lavorativa viene svolta dai dipendenti secondo un regime di turnazione.
Chiede, pertanto, che venga accertata l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo contributivo posto a suo carico.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che durante l'accesso del 20.1.2022 sono stati trovati presso l'unità operativa dell'azienda in Cortona 14 dipendenti che sono stati anche sentiti spontaneamente;
che l'azienda avrebbe registrato per il personale un numero di ore/giornate inferiore al numero di giornate effettivamente lavorate;
che non vi sarebbe stagionalità, in quanto l'attività di allevamento per sua natura chiede un impegno quotidiano e costante nel tempo
(nutrizione e pulizia delle stalle, addestramento, allenamento); che è stata rilevata la mancata trasmissione dei dati di lavoro/retribuzione dei mesi: aprile 2020 – giugno 2021 – agosto 2021 – dicembre 2021; che alcuni lavoratori sentiti hanno dichiarato di svolgere l'attività lavorativa per almeno 5/6 giorni alla settimana, mentre altri di lavorare tutte le settimane anche se con un numero di giorni inferiore.
2 Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Orbene, in ordine ai crediti contributivi vantati dall' derivanti dalla CP_2
rideterminazione degli imponibili contributivi relativi ai rapporti di lavoro subordinato instaurati dall'odierna ricorrente, è noto come l'onere probatorio gravi sull'ente previdenziale, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa contributiva, e la prova da fornire deve essere piena e rigorosa.
La pretesa dell' resistente si basa sulle risultanze del verbale di CP_1
accertamento n. AR00000/2022-228-01 del 3 maggio 2022. Tuttavia, non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante in merito allo svolgimento di attività lavorativa quotidiana nei luoghi ispezionati.
Difatti, l'odierna ricorrente si occupa dell'allevamento di cavalli di razza araba, destinati a concorsi ippici e di endurance, ed è specializzata nell'assistenza all'attività riproduttiva e gestazionale degli stessi equini, avvalendosi di numerosi collaboratori esterni.
Seppur sia noto che le attività lavorative riguardanti l'allevamento e, in generale, la cura degli animali presentino caratteristiche peculiari che le distinguono da altre tipologie di prestazioni lavorative, e spesso richiedano un impegno continuativo e quotidiano durante tutto l'arco settimanale, in quanto gli animali necessitano di cure e alimentazione indipendentemente dai giorni festivi o dal calendario civile, appare plausibile – come prospettato da parte ricorrente – che l'attività lavorativa fosse organizzata con un regime di turnazione dei dipendenti, non essendo necessaria la compresenza di tutti negli stessi giorni e/o orari. A maggior ragione se si considerano le peculiarità della società ricorrente, specializzata nella riproduzione in vitro degli equini: appare più che plausibile che le attività inerenti non si svolgano nelle giornate di domenica e/o festivi, in quanto necessitano di personale veterinario e comunque specializzato.
Peraltro, dalle stesse dichiarazioni dei dipendenti emerge che gli stessi lavorino per 5/6 giorni alla settimana o anche con un numero inferiore di giorni.
Pur potendo ipotizzare che alcune attività lavorative siano state svolte
3 anche in giornate domenicali o festive, l' non allega, deduce, né dimostra, CP_2
né chiede di dimostrare elementi idonei a suffragare la propria prospettazione.
Non è pertanto possibile accertare se, da parte di chi ed eventualmente in quali giornate, i dipendenti abbiano effettivamente prestato la propria attività lavorativa.
Anche l'istruttoria articolata dall'istituto resistente appare carente e non idonea a provare tali asserzioni, in quanto tutti i capitoli formulati risultano generici, non essendo neanche riferibili al periodo temporale di cui al verbale.
Difatti, tutte le domande formulate da sono riferite al presente e, CP_2 dunque, alla situazione lavorativa attuale (“DCV lavoro tutte le settimane…”,
“DCV lavoro 8 ore giornaliere…”, “DCV lavoro tutti i giorni…”, etc.), e non già
– come invece sarebbe stato necessario – al periodo oggetto dell'accertamento ispettivo, non avendo alcuna rilevanza – ai fini della decisione della presente controversia – l'attuale organizzazione dell'attività lavorativa dei dipendenti.
Pertanto, anche ove in ipotesi fosse positivamente esperita l'istruttoria costituenda richiesta da parte resistente, questa risulterebbe del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA che nulla è dovuto dalla
[...]
a favore dell a titolo di Parte_2 CP_2
rideterminazione degli imponibili contributivi relativi ai rapporti di lavoro subordinato instaurati dall'odierna ricorrente a decorrere dal 1 gennaio 2017 sino
4 al 31 gennaio 2022, e per l'effetto DICHIARA nullo l'avviso di addebito n. 397
2025 00051114 49 000 notificato alla ricorrente in data 25.7.2025;
2. CONDANNA al pagamento – in favore di parte ricorrente – delle CP_2 spese di lite, che liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 04/11/2025
Il giudice
Giorgio PO
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
PO, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1058/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. DAVID SCARABICCHI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA MONTEFALCO 38 52100 AREZZO presso il difensore avv. DAVID SCARABICCHI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta C.F._1 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 2.9.2025, Parte_2 agisce nei confronti dell' avverso l'avviso di addebito
[...] CP_2
n. 397 2025 00051114 49 000 notificato in data 25 luglio 2025, portante l'intimazione di pagamento della complessiva somma di € 246.689,92, esponendo che con verbale unico di accertamento e notificazione n. AR00000/2022-228-01
l'ente ha rideterminato gli imponibili contributivi relativi ai rapporti di lavoro subordinato instaurati dall'odierna ricorrente a decorrere dal 1 gennaio 2017 sino al 31 gennaio 2022; che l'avviso di addebito impugnato sarebbe invalido in quanto violerebbe l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 18 della Legge
689/1981; che si occupa esclusivamente dell'allevamento di cavalli di razza araba, destinati a concorsi ippici e di endurance, ed è specializzata nell'assistenza all'attività riproduttiva e gestazionale degli stessi equini;
che si avvale di numerosi collaboratori esterni mentre gli operai agricoli ivi impiegati si occupano, esclusivamente, della pulizia delle stalle, del trasporto e della distribuzione del fieno e di quanto necessario per l'alimentazione degli animali, che viene acquistato da fornitori esterni;
che l'attività lavorativa viene svolta dai dipendenti secondo un regime di turnazione.
Chiede, pertanto, che venga accertata l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo contributivo posto a suo carico.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che durante l'accesso del 20.1.2022 sono stati trovati presso l'unità operativa dell'azienda in Cortona 14 dipendenti che sono stati anche sentiti spontaneamente;
che l'azienda avrebbe registrato per il personale un numero di ore/giornate inferiore al numero di giornate effettivamente lavorate;
che non vi sarebbe stagionalità, in quanto l'attività di allevamento per sua natura chiede un impegno quotidiano e costante nel tempo
(nutrizione e pulizia delle stalle, addestramento, allenamento); che è stata rilevata la mancata trasmissione dei dati di lavoro/retribuzione dei mesi: aprile 2020 – giugno 2021 – agosto 2021 – dicembre 2021; che alcuni lavoratori sentiti hanno dichiarato di svolgere l'attività lavorativa per almeno 5/6 giorni alla settimana, mentre altri di lavorare tutte le settimane anche se con un numero di giorni inferiore.
2 Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Orbene, in ordine ai crediti contributivi vantati dall' derivanti dalla CP_2
rideterminazione degli imponibili contributivi relativi ai rapporti di lavoro subordinato instaurati dall'odierna ricorrente, è noto come l'onere probatorio gravi sull'ente previdenziale, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa contributiva, e la prova da fornire deve essere piena e rigorosa.
La pretesa dell' resistente si basa sulle risultanze del verbale di CP_1
accertamento n. AR00000/2022-228-01 del 3 maggio 2022. Tuttavia, non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante in merito allo svolgimento di attività lavorativa quotidiana nei luoghi ispezionati.
Difatti, l'odierna ricorrente si occupa dell'allevamento di cavalli di razza araba, destinati a concorsi ippici e di endurance, ed è specializzata nell'assistenza all'attività riproduttiva e gestazionale degli stessi equini, avvalendosi di numerosi collaboratori esterni.
Seppur sia noto che le attività lavorative riguardanti l'allevamento e, in generale, la cura degli animali presentino caratteristiche peculiari che le distinguono da altre tipologie di prestazioni lavorative, e spesso richiedano un impegno continuativo e quotidiano durante tutto l'arco settimanale, in quanto gli animali necessitano di cure e alimentazione indipendentemente dai giorni festivi o dal calendario civile, appare plausibile – come prospettato da parte ricorrente – che l'attività lavorativa fosse organizzata con un regime di turnazione dei dipendenti, non essendo necessaria la compresenza di tutti negli stessi giorni e/o orari. A maggior ragione se si considerano le peculiarità della società ricorrente, specializzata nella riproduzione in vitro degli equini: appare più che plausibile che le attività inerenti non si svolgano nelle giornate di domenica e/o festivi, in quanto necessitano di personale veterinario e comunque specializzato.
Peraltro, dalle stesse dichiarazioni dei dipendenti emerge che gli stessi lavorino per 5/6 giorni alla settimana o anche con un numero inferiore di giorni.
Pur potendo ipotizzare che alcune attività lavorative siano state svolte
3 anche in giornate domenicali o festive, l' non allega, deduce, né dimostra, CP_2
né chiede di dimostrare elementi idonei a suffragare la propria prospettazione.
Non è pertanto possibile accertare se, da parte di chi ed eventualmente in quali giornate, i dipendenti abbiano effettivamente prestato la propria attività lavorativa.
Anche l'istruttoria articolata dall'istituto resistente appare carente e non idonea a provare tali asserzioni, in quanto tutti i capitoli formulati risultano generici, non essendo neanche riferibili al periodo temporale di cui al verbale.
Difatti, tutte le domande formulate da sono riferite al presente e, CP_2 dunque, alla situazione lavorativa attuale (“DCV lavoro tutte le settimane…”,
“DCV lavoro 8 ore giornaliere…”, “DCV lavoro tutti i giorni…”, etc.), e non già
– come invece sarebbe stato necessario – al periodo oggetto dell'accertamento ispettivo, non avendo alcuna rilevanza – ai fini della decisione della presente controversia – l'attuale organizzazione dell'attività lavorativa dei dipendenti.
Pertanto, anche ove in ipotesi fosse positivamente esperita l'istruttoria costituenda richiesta da parte resistente, questa risulterebbe del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA che nulla è dovuto dalla
[...]
a favore dell a titolo di Parte_2 CP_2
rideterminazione degli imponibili contributivi relativi ai rapporti di lavoro subordinato instaurati dall'odierna ricorrente a decorrere dal 1 gennaio 2017 sino
4 al 31 gennaio 2022, e per l'effetto DICHIARA nullo l'avviso di addebito n. 397
2025 00051114 49 000 notificato alla ricorrente in data 25.7.2025;
2. CONDANNA al pagamento – in favore di parte ricorrente – delle CP_2 spese di lite, che liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 04/11/2025
Il giudice
Giorgio PO
5