Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00400/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02654/2025 REG.RIC.
N. 03334/2025 REG.RIC.
N. 03349/2025 REG.RIC.
N. 03438/2025 REG.RIC.
N. 03442/2025 REG.RIC.
N. 03523/2025 REG.RIC.
N. 03524/2025 REG.RIC.
N. 03527/2025 REG.RIC.
N. 03541/2025 REG.RIC.
N. 03544/2025 REG.RIC.
N. 03546/2025 REG.RIC.
N. 03557/2025 REG.RIC.
N. 03566/2025 REG.RIC.
N. 03587/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2654 del 2025, proposto da
AH OU HA, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3334 del 2025, proposto da
ET La IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3349 del 2025, proposto da
LO AR QU, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3438 del 2025, proposto da
AL IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3442 del 2025, proposto da
NI OM, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3523 del 2025, proposto da
CE Di NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3524 del 2025, proposto da
ES RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3527 del 2025, proposto da
RT OV, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3541 del 2025, proposto da
SC RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3544 del 2025, proposto da
AH OU HA, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3546 del 2025, proposto da
IO ZE, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3557 del 2025, proposto da
AR AP, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3566 del 2025, proposto da
PP ED, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3587 del 2025, proposto da
MA FA, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 2654 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Verbania n. 147/2024, depositata e resa pubblica il 26.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 98/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 09.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 02.10.2025.
quanto al ricorso n. 3334 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Novara n. 12/2025, depositata e resa pubblica il 16.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 100/2024,munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025.
quanto al ricorso n. 3349 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO della sentenza del Tribunale di Novara n. 158/2024, depositata e resa pubblica il 06.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 780/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 01.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 14.01.2025.
quanto al ricorso n. 3438 del 2025:
della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 58/2024, depositata e resa pubblica il 08.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 750/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 31.10.2025.
quanto al ricorso n. 3442 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 185/2025, depositata e resa pubblica il 08.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 433/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 27.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16.10.2025.
quanto al ricorso n. 3523 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Novara n. 112/2025 depositata e resa pubblica il 06.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 390/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025.
quanto al ricorso n. 3524 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Novara n. 170/2024 depositata e resa pubblica il 13.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 823/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 07.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 11.03.2025.
quanto al ricorso n. 3527 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Novara n. 112/2025 depositata e resa pubblica il 06.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 390/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025.
quanto al ricorso n. 3541 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 227/2024 depositata e resa pubblica il 10.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1338/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.10.2025.
quanto al ricorso n. 3544 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 227/2024 depositata e resa pubblica il 10.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1338/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.10.2025.
quanto al ricorso n. 3546 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Novara n. 112/2025 depositata e resa pubblica il 06.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 390/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025.
quanto al ricorso n. 3557 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 227/2024, depositata e resa pubblica il 10.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1338/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.10.2025.
quanto al ricorso n. 3566 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 227/2024, depositata e resa pubblica il 10.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1338/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.10.2025.
quanto al ricorso n. 3587 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 227/2024, depositata e resa pubblica il 10.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1338/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.10.2025.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa SA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la documentazione depositata dalla difesa erariale in vista della odierna camera di consiglio, nella quale si da atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA ER, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA ER |
IL SEGRETARIO