CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/11/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. RO EZ Presidente
Dott. EM De RI Consigliere relatore
Dott. Marco Gaeta Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 337/2023 del R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
271/2023, resa nel procedimento iscritto al n. 1555/2019 R.G. del Tribunale civile di Caltanissetta, pubblicata in data 28.04.2023, promosso
DA
nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Caltanissetta in Viale Sicilia n. 87, presso lo studio dell'Avv. Antonella Pecoraro, C.F.:
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, che ha dichiarato di voler C.F._2 ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta certificata: o Email_1 al n. di fax: 0934/599630;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore (CF. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Giordano ( ), giusta Decreto C.F._3
Sindacale n. 8 del 22/02/2024, Determina Dirigenziale n. 310 del 23/02/2024 e di mandato in atti, domiciliato presso l'Avvocatura Comunale a Caltanissetta, Corso Umberto I, Palazzo di Città, altanissetta.it fax 0934/74233; Email_2 CP_1
APPELLATO
1 in persona dei suoi rappresentanti legali pro tempore, Dott. Controparte_2 [...]
n.q. di Amministratore Delegato e Direttore Generale, e , n.q. di CP_3 Controparte_4
Dirigente della Società, C.F. , P.I. del Gruppo IVA P.IVA_2 Controparte_5
con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, titolare del rapporto P.IVA_3 giuridico controverso a partire dal 1 luglio 2023, quale Successore della già
[...]
a seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria del Controparte_6 [...]
(autorizzato con provvedimento Ivass n. 0073646 del 28 marzo 2023), come da “Atto CP_7 unico di fusioni e scissione” del 21 giugno 2023, a Rogito Notaio Dott. di Milano, Persona_1
Repertorio n. 59.037, Raccolta n. 27.767, (all. n. 3), elettivamente domiciliata in Via Firenze, n.
172, 95128 Catania, presso lo studio dell'Avv. Gaspare Nolasco, del Foro di Gela, (Cod. Fisc.:
), che la rappresenta e difende giusta Procura Generale alle liti (Rogito del C.F._4
Dr. , Notaio in Treviso, del 18.12.2014, Rep. N. 186905, Racc. n. Persona_2
30367), in atti;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. – risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per , come da note per la trattazione scritta dell'udienza depositate in data Parte_1
21.10.2025 e come da atto di appello: “PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE D'APPELLO Reiectis
adversis; 1) in via preliminare, l'appellante insiste nell'ammissione della C.T.U. medico legale,
ritualmente formulata in primo grado, per le motivazioni espresse in narrativa;
2) nel merito, in
accoglimento di tutte le eccezioni e difese formulate nell'atto di appello, riformare la sentenza di
primo grado, dichiarando la esclusiva responsabilità del nella causazione Controparte_1
del sinistro del 01/11/2016, oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento integrale dei danni subiti dalla CP_1
RA , liquidandoli, come specificato in narrativa, in € 5.954,60, ed a quelle da Parte_1
sostenere eventualmente in futuro o a quelle altre somme maggiori o minori che risulteranno
dovute in esito alla espletanda istruttoria ed alla CTU medico legale, oltre rivalutazione monetaria
2 ed interessi sulla somma rivalutata, come per legge, dal dì del sinistro al soddisfo;
3) in subordine,
dichiarare la sussistenza di un concorso di colpa tra le parti nella causazione del sinistro del
01/11/2016, nella misura del 80% a carico del o nella misura che sarà quantificata dalla CP_1
Ecc.ma Corte. Si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio. Con vittoria di spese e compensi di
entrambi i gradi del giudizio”.
Per il , come da note per la trattazione scritta dell'udienza del Controparte_1
30.10.2025, depositate in data 10.10.2025: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
CALTANISSETTA in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la
Sentenza del Tribunale Civile di Caltanissetta, n. 271 del 2023; – sempre in via preliminare,
rigettare la richiesta della C.T.U. medico legale articolata dall'appellante perché inammissibile ed
irrilevante ai fini del decidere per le motivazioni espresse in narrativa;
dichiarare inammissibile,
infondato nel merito o, con qualsiasi diversa statuizione rigettare l'appello proposto avverso la
Sentenza del Tribunale Civile di Caltanissetta, n. 271 del 2023; in subordine, senza recesso, nel
caso di riforma della sentenza di primo grado: dichiarare che il concorre Controparte_1
minimamente nella causazione dell'evento, il quale è da addebitare al comportamento della
danneggiata e per l'effetto ricondurre la domanda di parte avversa al dovuto e provato;
– in caso
di accoglimento dell'impugnazione e di riconoscimento della responsabilità, totale o parziale, in
capo al , dichiarare che l'Ente convenuto è garantito dal terzo chiamato Controparte_1
Società Cattolica di Assicurazione-Società Cooperativa in forza del contratto di assicurazione
stipulato con la FA NI PA (ora Società Cattolica di Assicurazione) e, per l'effetto
condannare la predetta compagnia a tenere indenne il , in caso di Controparte_1
soccombenza, di quanto lo stesso dovrà a pagare all'odierno attore in forza e in dipendenza della
riforma della Sentenza di primo grado e per l'effetto condannare la Società di NI al
pagamento delle spese, competenze ed onorari di difesa sostenuti dal per Controparte_1
resistere in giudizio, ciò qualunque sia l'esito della lite. -Con vittoria di spese, competenze ed
onorari”.
3 Per la già come da note Controparte_2 Controparte_8
per la trattazione scritta dell'udienza del 30.10.2025, depositate in data 09.10.2025 e come da comparsa conclusionale depositata telematicamente in data 09.10.2025: “PIACCIA ALL'ECC.MA
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA, Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
previo rigetto delle richieste istruttorie ex adverso formulate: ritenere e dichiarare infondato in
fatto ed in diritto e non provato l'atto di citazione in appello;
per l'effetto, rigettarlo in toto,
confermando integralmente la Sentenza n. 271/2023, pubblicata il 28.04.2023, emessa tra le parti
in esito al procedimento civile n. 1555/2019, il Tribunale Civile di Caltanissetta nella persona del
G.O.P. Dr.ssa Elvira Gambino;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello,
oltre spese generali, cpa e iva come per legge;
in subordine, nella non temuta ipotesi di
accoglimento, anche parziale, dell'appello, e di riconoscimento di una qualsivoglia responsabilità,
sia pure minima, del nella causazione del sinistro de quo e per i danni Controparte_1
patiti dalla Sig.ra , ritenere e dichiarare tenuta Pt_1 Controparte_8
esclusivamente nei limiti fissati dalle Condizioni Generali e Particolari di Polizza, dai massimali
concordati e con l'applicazione della franchigia frontale di €.5.000,00 per sinistro ivi prevista,
ponendo tale somma a carico del;
- in ogni caso, rigettare qualsivoglia Controparte_1
richiesta di condanna formulata nei confronti della che non rientri nelle Parte_2
garanzie previste dalle condizioni di polizza e nei limiti dei massimali ivi previsti. -Con vittoria
di spese e compensi del giudizio di appello, oltre spese generali, cpa e iva come per legge”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 18 luglio 2019 conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, il per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate dall'attrice in data 1 novembre 2016,
allorquando, trovandosi all'interno del Cimitero di Caltanissetta, era caduta rovinosamente a terra a causa di una profonda buca presente sul manto di una strada interna all'area cimiteriale.
4 Parte attrice narrava che, nell'immediatezza del sinistro, era stata prontamente soccorsa dal marito e dagli astanti e che, a causa del persistere della sintomatologia dolorosa, era stata trasportata in autoambulanza presso i locali del Pronto soccorso dell'Ospedale “Sant'Elia” di Caltanissetta, ove,
sottopostasi agli esami strumentali del caso, le era stata diagnosticata una “discontinuità della
corticale del margine superiore della scapola destra sospetta per frattura”.
Tornata l'indomani al Pronto Soccorso, in data 2 novembre 2016, erano stati eseguiti ulteriori esami strumentali sull'infortunata, a seguito dei quali i sanitari le avevano diagnosticato un “trauma
contusivo spalla dx e mano sx da caduta accidentale con infrazione della base del VMTC mano sx
immobilizzata con stecca di Zimmer” e prescritto l'uso del tutore reggi braccio a destra per sette giorni.
L'attrice deduceva che, a seguito della caduta, aveva riportato un danno biologico del 3%, con una inabilità temporanea assoluta (ITA) di 30 giorni, una inabilità temporanea parziale (ITP) al 50% di
20 giorni, una ITP al 30% di 10 giorni, come da consulenza medico-legale di parte versata in atti.
Chiedeva, quindi, il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro, quantificati nella somma pari ad € 5.954,60, oltre al rimborso di tutte le spese mediche sostenute.
Si costituiva in giudizio il , deducendo l'infondatezza della domanda e Controparte_1
l'assenza del nesso causale ed imputando alla stessa danneggiata la responsabilità esclusiva dell'evento, sull'assunto che esso non potesse essere ricondotto alla fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. e che si fosse verificato per negligenza ed imprudenza della medesima. Chiedeva,
pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria proposta e, in subordine, il riconoscimento di un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.
In ogni caso il chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la CP_1 [...]
già FA Ass.ni S.p.A., al fine di essere manlevato da ogni pretesa attorea in forza CP_6
della polizza stipulata con detta Compagnia assicuratrice, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa, la si costituiva in giudizio e, aderendo Controparte_6
5 CP_ alle difese del negava la responsabilità dell' convenuto, ritenendo che la buca sul CP_1
manto stradale, causa della caduta, non configurasse alcuna insidia o trabocchetto, potendo essere facilmente individuata ed evitata dal pedone con l'ordinaria diligenza.
Riteneva, inoltre, non assolto l'onere probatorio incombente sulla parte attrice ai fini della applicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., tenuto conto dell'interruzione del nesso causale dovuta alla condotta imprudente della danneggiata, ex art. 1227 c.c..
La Compagnia assicuratrice contestava, quindi, la richiesta risarcitoria di parte attrice, ritenendola priva di adeguato supporto probatorio e, in ogni caso, eccessiva nel quantum rispetto alla entità delle lesioni subite.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della richiesta risarcitoria per come formulata, osservando che il danno non patrimoniale costituisce categoria unitaria che non ammette duplicazioni risarcitorie,
secondo consolidata giurisprudenza.
Chiedeva, in subordine, di essere chiamata a rispondere nei limiti delle garanzie prestate, entro i massimali di polizza e con l'applicazione della franchigia e/o scoperti ivi previsti, formulando espressa riserva di rivalsa nei confronti dell'Ente assicurato per le somme eventualmente corrisposte.
Nel giudizio di primo grado, l'istruttoria si svolgeva con l'acquisizione di documenti e con l'escussione di testimoni, mentre il Tribunale rigettava la richiesta di CTU medico-legale formulata dall'attrice.
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 271/2023, pubblicata in data 28 aprile 2023, rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla nei confronti del , ritenendo Pt_1 Controparte_1
che l'evento dannoso fosse riconducibile alla condotta negligente della danneggiata, tale da integrare il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Segnatamente, il giudice di primo grado rilevava che il sinistro si era verificato all'interno del cimitero comunale durante una giornata soleggiata, con buone condizioni di visibilità, e che la documentazione fotografica versata in atti dimostrava come la buca nella strada, indubbiamente
6 esistente e visibile e che aveva causato la caduta dell'attrice, fosse facilmente individuabile da un pedone accorto.
Evidenziava, inoltre, che il teste aveva confermato l'orario del sinistro, compatibile con Tes_1
condizioni di luce tali da consentire una visione chiara della strada interna al cimitero comunale teatro del sinistro.
Da tali elementi, valutati congiuntamente, il Tribunale desumeva che la avesse tenuto una Pt_1
condotta imprudente e disattenta, per non avere adottato le cautele minime esigibili da un pedone diligente. Richiamava l'art. 1227 c.c., evidenziando che, in base al principio di auto-responsabilità,
l'utente della strada è tenuto a comportarsi con ordinaria prudenza, onde evitare che una situazione di pericolo prevedibile si traduca in un danno.
Il giudice di prime cure riteneva, quindi, che la cosa in custodia del (la strada interna CP_1
al cimitero comunale) avesse rappresentato una mera occasione del danno, poiché l'incidente sarebbe stato evitabile con un comportamento cauto. Alla luce di ciò, escludeva la responsabilità
del rigettando la domanda risarcitoria dell'attrice e compensando integralmente le spese CP_1
di lite tra le parti in causa.
Avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 271/2023 ha proposto appello, Parte_1
affidato a tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di appello, la ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. Pt_1
2051 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il Tribunale nisseno, pur avendo riconosciuto la presenza di buche e sconnessioni sull'asfalto, abbia erroneamente escluso la responsabilità del e ritenuto integrato il caso fortuito. CP_1
L'appellante ha evidenziato che lo stato di dissesto del manto stradale del cimitero comunale e l'assenza di qualsiasi segnalazione del pericolo siano emersi inconfutabilmente dalla documentazione fotografica versata in atti e dalle deposizioni dei testi e . Inoltre ha Tes_2 Tes_1
contestato il giudizio negativo espresso dal giudice di prime cure sulla condotta del pedone,
ritenendo eccessivo che tale condotta sia stata qualificata come “azzardata”, per essersi
7 semplicemente limitato a percorrere una strada aperta al pubblico transito. Peraltro, recandosi occasionalmente al cimitero, non poteva conoscere bene lo stato dei luoghi teatro del sinistro.
L'appellante ha dedotto che, in ogni caso, la disattenzione del pedone non esclude la responsabilità
oggettiva del custode della strada, salvo che sia provato un caso fortuito caratterizzato da imprevedibilità ed eccezionalità, elemento che nella fattispecie il non avrebbe dimostrato. CP_1
Col secondo motivo di appello, la ha censurato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta Pt_1
per violazione ed erronea interpretazione degli artt. 2697 c.c., 115-116 c.p.c., 132 c.p.c., nonché per difetto di motivazione, con riferimento alla mancata ammissione della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale richiesta;
nonché per erronea ed omessa valutazione degli atti e dei documenti.
L' appellante ha dedotto che la CTU avrebbe costituito l'unico mezzo utile per accertare la natura e l'entità delle lesioni riportate e quindi sarebbe stato opportuno ammetterla;
il diniego del Tribunale
integrerebbe violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.. Inoltre ha richiamato taluni arresti della Corte di Cassazione secondo cui il mancato espletamento della CTU, a fronte di istanza motivata, determinerebbe vizio della sentenza per carenza istruttoria.
Col terzo motivo, infine, ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la disposta compensazione integrale delle spese di lite.
Segnatamente, ha dedotto che il Tribunale, a supporto della statuizione sulle spese, avrebbe richiamato un orientamento giurisprudenziale oramai superato e minoritario, e che, in caso di accoglimento dell'appello, l' dovrà essere condannato alla rifusione delle spese di CP_10
entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in appello il , insistendo nella domanda di garanzia già Controparte_1
proposta in primo grado nei confronti della Società Cattolica di Assicurazione ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per l'omessa indicazione degli estremi della sentenza impugnata.
Nel merito, il ha contestato integralmente le deduzioni avversarie, sostenendo CP_1
8 l'impossibilità di ascrivergli alcuna responsabilità nella causazione del sinistro, che, a suo avviso,
sarebbe, invece, esclusivamente riconducibile alla condotta disattenta della danneggiata, idonea a integrare il caso fortuito e ad interrompere, pertanto, il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
Il ha pure rilevato l'insussistenza di una situazione di pericolo, Controparte_1
evidenziando come la buca in questione non presentasse i caratteri della non visibilità e della non prevedibilità, e ha contestato, anche nel quantum, la pretesa risarcitoria, ritenendola eccessiva.
Il ha concluso, quindi, come indicato in epigrafe. CP_1
Si è costituita in qualità di successore della Controparte_2 Controparte_6
quale compagnia di assicurazione del , ribadendo le eccezioni e le difese Controparte_1
già svolte nel giudizio di primo grado e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi del grado.
La prima udienza di comparizione delle parti è stata celebrata in data 15.05.2024, in modalità
“cartolare”.
L'appellante, con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 02.05.2024, ha contestato le difese spiegate dalle parti appellate, con particolare riferimento all'eccezione di inammissibilità
dell'appello per omessa indicazione degli estremi della sentenza impugnata, formulata dal
[...]
ed ha insistito per l'espletamento di una CTU medico-legale, chiedendo, in Controparte_1
subordine, di trattenere la causa in decisione.
Il e la , con le rispettive note ex art. 127-ter c.p.c., si Controparte_1 Controparte_2
sono opposti alla richiesta di CTU medico-legale avanzata dall'appellante, insistendo nella declaratoria di inammissibilità dell'appello e nelle altre richieste formulate in comparsa di costituzione e risposta.
La Corte, con ordinanza depositata in data 24.5.2024, ha rigettato la richiesta di CTU medico
– legale e ha rinviato la causa per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
all'udienza del 30.10.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali fino a venti giorni prima.
9 L'udienza del 30.10.2025 è stata poi sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c.
che tutte le parti hanno depositato, concludendo come in atti.
All'udienza “cartolare” del 30 ottobre 2025 la Corte ha riservato la decisione ed il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni indicato dall'art. 281-sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In rito, è infondata l'eccezione del di inammissibilità dell'appello Controparte_1
per la mancata o erronea indicazione del numero della sentenza impugnata.
Infatti, non costituisce requisito di validità dell'atto di impugnazione l'indicazione della sentenza impugnata nei suoi estremi numerici e di data (surrogabili da specificazioni relative al contenuto della sentenza, in collegamento con i motivi di gravame), e considerato che ai fini dell'individuazione dell'oggetto del gravame riveste un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate, tanto che il mancato deposito dello stesso da parte dell'appellante- quando non sia rinvenibile in atti altra copia della sentenza- determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. Cass. Civ. n. 16921/2007).
La circostanza che la sentenza appellata sia proprio la sentenza del Tribunale di Caltanissetta
n. 271/2023, pubblicata in data 28.4.2023, si desume in maniera inequivoca oltre che dal tenore del gravame dal richiamo che l'atto di citazione in appello fa al documento n. 1
che è stato depositato col fascicolo telematico, cioè, appunto, la sentenza del Tribunale di
Caltanissetta n. 271/2023 cit.
Si esaminano, ora, i motivi di appello.
I primi due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.
In fatto, l'attrice ha provato, mediante la prova per testi espletata in prime cure (cfr.
quanto dichiarato dal teste , coniuge della , testimone diretto dell'accaduto), Tes_1 Pt_1
di essere rovinosamente caduta a terra il giorno 1/11/2016, alle ore 13:00 circa, mentre percorreva a piedi una strada asfaltata interna al cimitero comunale di Caltanissetta e ciò
10 a causa di una profonda buca presente nel manto stradale, bene rappresentata dalle stesse fotografie depositate dall'attrice.
E' ugualmente provata, tramite la prova testimoniale (cfr. dichiarazioni teste e la Tes_2
documentazione sanitaria versata in atti, la circostanza che la , a causa della caduta, Pt_1
abbia avuto necessità di essere soccorsa da operatori del Pronto Soccorso intervenuti sul posto.
E' significativa la circostanza che il teste operatore sanitario intervenuto poco dopo Tes_2
il sinistro, abbia riferito di avere constatato che nei pressi del luogo in cui soccorreva la era presente una “profonda buca”. Pt_1
Così ricostruita la dinamica del fatto, si tratta di accertare se il , Controparte_1
in quanto proprietario e custode della strada interna al cimitero comunale percorsa dalla
, debba rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni alla persona patiti da quest'ultima Pt_1
a causa della rovinosa caduta causata dalla buca presente nel manto stradale (la buca è
rappresentata nel compendio fotografico versato in atti).
Il Giudice di prime cure, in sintesi, ha ritenuto che la situazione di pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato e dunque deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta, pertanto, al rango di mera occasione dell'evento.
La Corte ritiene che una tale valutazione del giudice di primo grado sia corretta e meriti di essere confermata.
Nel caso di specie, la caduta a terra del pedone è stata indubbiamente causata dalla presenza di una profonda buca nel manto asfaltato della strada interna al cimitero di Caltanissetta.
Tuttavia la buca era perfettamente visibile, poiché ampia e profonda;
inoltre al momento del sinistro era pieno giorno e la buca non era occultata dalla presenza di materiali (ad esempio fogliame), come si vede dalla documentazione fotografica in atti.
Nelle fotografie in atti è possibile vedere la detta buca e, nei pressi, la distesa Pt_1
11 a terra durante le operazioni di soccorso condotte dai sanitari.
La Suprema Corte ha chiarito che “La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia,
essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale,
esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. 8450/2025).
Altro arresto della Suprema Corte ha chiarito che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme,
eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)”. (Cass.
14228/2023).
Sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218),
ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Nella specie, l'istruttoria svolta in primo grado ha provato che la ha perso Pt_1
l'equilibrio ed è caduta rovinosamente a terra, mentre percorreva a piedi una strada interna al cimitero di Caltanissetta, a causa di una buca presente nel manto stradale di apprezzabile ampiezza e profondità. La stessa buca risultava perfettamente visibile sia in ragione
12 dell'ora diurna (erano circa le ore 13:00 di una giornata soleggiata) sia in ragione del fatto che non era occultata da materiali (ad esempio, fogliame) che la rendesse non visibile.
Infine, la strada interna al cimitero comunale di Caltanissetta, percorsa a piedi dalla ed in cui era presente la buca nel manto di asfalto, come chiaramente emerge Pt_1
dalla visione della documentazione fotografica in atti, risultava di ampiezza tale che la buca, in sé agevolmente visibile per le sue dimensioni e per le condizioni di luce diurna,
era anche agevolmente evitabile dal pedone, in ragione della larghezza della strada.
In presenza di tale quadro probatorio, correttamente, ad avviso di questa Corte, il Tribunale
di Caltanissetta ha ritenuto che il fatto dannoso sia per intero da ascrivere al comportamento colposo del pedone, rilevabile anche d'ufficio ex art. 1227 c.c., sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del , custode Controparte_1
della strada.
Ciò rende superfluo e defatigatorio qualsivoglia ulteriore accertamento sul quantum del danno alla persona della , accertamento da effettuarsi mediante CTU medico-legale, che, Pt_1
tuttavia, in un tale quadro, non può essere ammessa (come già ritenuto dal Giudice di prime cure).
E' infondato pure il terzo motivo di appello, con cui la lamenta che il giudice Pt_1
di prime cure abbia compensato per intero tra le parti le spese processuali.
Premesso che la statuizione sulle spese di lite non forma oggetto di appello incidentale da parte degli odierni appellati, non è chiaro in base a quale norma del codice di rito la , interamente soccombente in prime cure, potrebbe aspirare ad una statuizione Pt_1
sulle spese per sé più favorevole. Si tratta, infatti, di una pretesa evidentemente infondata,
tenuto conto del combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis”.
In definitiva, l'appello deve essere interamente rigettato poiché infondato.
13 Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore del e della liquidate, Controparte_1 Controparte_2
in base agli atti, applicando i parametri del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, per ciascuna delle parti appellate, in euro 1.984,00 per compenso (valore dichiarato della controversia, da € 5.200 a € 26.000; grado di appello;
€ 567,00 per fase studio;
€ 461,00 per fase introduttiva del giudizio;
€ 956,00 per fase decisionale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Quanto al fatto che la (originaria attrice) venga condannata anche al pagamento Pt_1
delle spese del grado in favore della impresa assicuratrice, chiamata in causa dal
[...]
(originario convenuto), vale osservare che allorché il Controparte_1
convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore,
pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì
dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (cfr. Cass. 1123/2022).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 271/2023, pubblicata in data 28 aprile 2023, appellata da Parte_1
condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di appello,
[...] Parte_1
14 liquidate per ciascuna delle parti appellate in euro 1.984,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, nella camera di consiglio della sezione civile, il 7.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
EM De RI RO EZ
15