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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
INGINO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1327/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero della Giustizia Corte D'Appello Torino - Corso Vittorio Emanuele Ii 130 10138 Torino TO
Difeso da
Difensore_5 - CF_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso i signori Ricorrente_1 - anche per la minore Ricorrente_2
- Ricorrente_3 e Ricorrente_4 proponevano impugnazione avverso l'invito al pagamento emesso dalla cancelleria della Corte d'Appello di Torino in data 25/7/2025, ai sensi dell'art. 13, co.
1- sexies, D.P.R. 115/2002 (che nel testo modificato dalla Legge di Bilancio n. 207 del 31.12.2024 ha determinato il contributo unificato dovuto per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana instaurate a far data dall'1/1/2025 nella misura di euro 600,00 per ciascun soggetto, pure se la domanda viene proposta nello stesso giudizio da più parti in modo congiunto) per l'integrazione di quanto versato all'atto di iscrizione a ruolo del giudizio di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 22/01/2025, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana degli odierni ricorrenti - e adivano la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, in composizione monocratica, per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.
Lamentano i ricorrenti l'illegittimità della previsione, a partire dall'1/1/2025, per la domanda di riconoscimento della cittadinanza proposta in via giudiziale, di un contributo unificato in misura fissa per materia, anziché, come in precedenza, sul valore della controversia, denunciando la contrarietà del nuovo meccanismo introdotto con l'art. 13, co.
1-sexies DPR n. 115/2002 (così come da ultimo modificato dall'art. 1, co. 814, L. 30 dicembre 2024, n. 207 - Legge di bilancio 2025) agli artt. 3, 24 e 117, co. 1, Cost., per violazione degli artt. 6, 8 e 13 CEDU, nonché con l'art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Ue.
In particolare, secondo i ricorrenti l'art. 13, co.
1-sexies D.P.R. n. 115/2002 introdurrebbe un criterio di determinazione speciale del contributo unificato nelle controversie in materia di cittadinanza che sarebbe arbitrario e discriminatorio, nella parte in cui prevede che il c.u. è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio, nonché sproporzionato, in quanto non tiene in considerazione il valore della controversia e sarebbe dunque suscettibile di minare l'accesso alla giustizia e l'effettività della tutela giurisdizionale.
Si costituiva in giudizio la Cancelleria della Corte d'Appello di Torino la quale evidenziava che i ricorrenti avevano versato a titolo di contributo unificato la somma di euro 172,00 (euro 43,00 per ciascuna delle 4 parti), oltre ad euro 27,00 per anticipazioni forfettarie ex art. 30 dpr 115/2002, per il complessivo importo di euro 199,00 sicchè considerava legittima, alla luce della vigente normativa, la richiesta del maggiore importo contestato e concludeva per il rigetto del proposto ricorso.
All'udienza pubblica del 26/1/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Dispone l'art. 13, co.
1-sexies DPR. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 814, L. 30 dicembre 2024, n. 207
(Legge di bilancio 2025) che “per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo dovuto è pari a 600 euro. Il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda
è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio”. Il contributo unificato determinato nella misura di
€ 600,00 è dovuto sia quando il giudizio è introdotto in primo grado, sia in grado di impugnazione, in deroga al co.
1-bis dell'art. 13, d.P.R. 115/2002, in forza del quale “il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione”.
Le censure di illegittimità costituzionale della predetta norma sollevate dai ricorrenti – che la ritengono frutto di una scelta del legislatore arbitraria e discriminatoria sia per aver stabilito che le cause di riconoscimento della cittadinanza scontino un maggior contributo unificato rispetto agli altri giudizi di valore indeterminabile, sia per aver previsto che ciascun soggetto, seppure riconducibile ad unica parte processuale, debba pagare un autonomo contributo unificato – non colgono nel segno.
Non vi è dubbio che il contributo unificato abbia natura di entrata tributaria erariale (Corte Cost.. sent. 73 del 2005 e Cass. SS.UU. sent. 5 maggio 2011, n. 9840). La sua determinazione, peraltro, dipende da una pluralità di parametri quali il valore della causa, la materia (civile, amministrativa, tributaria), la tipologia del procedimento giudiziario (separazioni, divorzi, volontaria giurisdizione) o la fase processuale (primo grado, appello, cassazione), prevedendosi riduzioni o maggiorazioni specifiche per determinate tipologie di giudizio
(es. lavoro, appalti, societario).
Come già ha osservato la Corte Costituzionale con riferimento all'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (che aveva determinato in misura fissa il contributo unificato per i ricorsi innanzi al giudice amministrativo in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici nonché avverso atti delle Autorità amministrative indipendenti, a prescindere dall'effettivo valore della controversia), la pluralità delle soluzioni che possono essere offerte dal legislatore in una materia, quale quella della determinazione delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia ed altresì quella tributaria, nella quale vige il principio della sua discrezionalità e della insindacabilità delle opzioni legislative che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza, rende inammissibile la questione di legittimità costituzionale di tale determinazione con riferimento all'art. 3 della Costituzione (cfr. ord. n. 164 del 2010) Le parti ricorrenti, al di là dell'adozione di mere formule di stile e graziose affermazioni, non hanno fornito nessuna dimostrazione e/o giustificazione della propugnata tesi secondo la quale la determinazione di un contributo unificato pro capite incorrerebbe nel vizio dell'irragionevolezza che, peraltro, per potere rilevare ai fini del vaglio costituzionale, dovrebbe configurarsi addirittura come “manifesto”.
Né si rilevano profili di arbitrarietà o di discriminazione nel prevedere che nel procedimento per richiedere la cittadinanza il calcolo del contributo unificato avvenga individualmente “per teste”, non potendosi applicare a questo tipo di controversia il criterio di determinazione del valore della controversia attraverso la somma del valore delle singole domande.
La presunta irragionevolezza, infine, non può essere nemmeno individuata nel quantum del tributo, ben potendo il legislatore fissare discrezionalmente l'importo del contributo unificato in base alla tipologia del procedimento giudiziario con il solo limite dell'obbligo di assicurare a ciascuno la possibilità di accesso alla giustizia: accesso comunque assicurato, sussistendone i presupposti, dal patrocinio a spese dello Stato accessibile anche agli stranieri e agli apolidi, stante l'equiparazione di trattamento previsto proprio dal Testo unico in materia di spese di giustizia.
L'invito al pagamento impugnato deve pertanto essere confermato.
Considerata la novità della questione trattata, le spese di lite vengono interamente compensate.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
INGINO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1327/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero della Giustizia Corte D'Appello Torino - Corso Vittorio Emanuele Ii 130 10138 Torino TO
Difeso da
Difensore_5 - CF_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso i signori Ricorrente_1 - anche per la minore Ricorrente_2
- Ricorrente_3 e Ricorrente_4 proponevano impugnazione avverso l'invito al pagamento emesso dalla cancelleria della Corte d'Appello di Torino in data 25/7/2025, ai sensi dell'art. 13, co.
1- sexies, D.P.R. 115/2002 (che nel testo modificato dalla Legge di Bilancio n. 207 del 31.12.2024 ha determinato il contributo unificato dovuto per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana instaurate a far data dall'1/1/2025 nella misura di euro 600,00 per ciascun soggetto, pure se la domanda viene proposta nello stesso giudizio da più parti in modo congiunto) per l'integrazione di quanto versato all'atto di iscrizione a ruolo del giudizio di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 22/01/2025, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana degli odierni ricorrenti - e adivano la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, in composizione monocratica, per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.
Lamentano i ricorrenti l'illegittimità della previsione, a partire dall'1/1/2025, per la domanda di riconoscimento della cittadinanza proposta in via giudiziale, di un contributo unificato in misura fissa per materia, anziché, come in precedenza, sul valore della controversia, denunciando la contrarietà del nuovo meccanismo introdotto con l'art. 13, co.
1-sexies DPR n. 115/2002 (così come da ultimo modificato dall'art. 1, co. 814, L. 30 dicembre 2024, n. 207 - Legge di bilancio 2025) agli artt. 3, 24 e 117, co. 1, Cost., per violazione degli artt. 6, 8 e 13 CEDU, nonché con l'art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Ue.
In particolare, secondo i ricorrenti l'art. 13, co.
1-sexies D.P.R. n. 115/2002 introdurrebbe un criterio di determinazione speciale del contributo unificato nelle controversie in materia di cittadinanza che sarebbe arbitrario e discriminatorio, nella parte in cui prevede che il c.u. è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio, nonché sproporzionato, in quanto non tiene in considerazione il valore della controversia e sarebbe dunque suscettibile di minare l'accesso alla giustizia e l'effettività della tutela giurisdizionale.
Si costituiva in giudizio la Cancelleria della Corte d'Appello di Torino la quale evidenziava che i ricorrenti avevano versato a titolo di contributo unificato la somma di euro 172,00 (euro 43,00 per ciascuna delle 4 parti), oltre ad euro 27,00 per anticipazioni forfettarie ex art. 30 dpr 115/2002, per il complessivo importo di euro 199,00 sicchè considerava legittima, alla luce della vigente normativa, la richiesta del maggiore importo contestato e concludeva per il rigetto del proposto ricorso.
All'udienza pubblica del 26/1/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Dispone l'art. 13, co.
1-sexies DPR. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 814, L. 30 dicembre 2024, n. 207
(Legge di bilancio 2025) che “per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo dovuto è pari a 600 euro. Il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda
è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio”. Il contributo unificato determinato nella misura di
€ 600,00 è dovuto sia quando il giudizio è introdotto in primo grado, sia in grado di impugnazione, in deroga al co.
1-bis dell'art. 13, d.P.R. 115/2002, in forza del quale “il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione”.
Le censure di illegittimità costituzionale della predetta norma sollevate dai ricorrenti – che la ritengono frutto di una scelta del legislatore arbitraria e discriminatoria sia per aver stabilito che le cause di riconoscimento della cittadinanza scontino un maggior contributo unificato rispetto agli altri giudizi di valore indeterminabile, sia per aver previsto che ciascun soggetto, seppure riconducibile ad unica parte processuale, debba pagare un autonomo contributo unificato – non colgono nel segno.
Non vi è dubbio che il contributo unificato abbia natura di entrata tributaria erariale (Corte Cost.. sent. 73 del 2005 e Cass. SS.UU. sent. 5 maggio 2011, n. 9840). La sua determinazione, peraltro, dipende da una pluralità di parametri quali il valore della causa, la materia (civile, amministrativa, tributaria), la tipologia del procedimento giudiziario (separazioni, divorzi, volontaria giurisdizione) o la fase processuale (primo grado, appello, cassazione), prevedendosi riduzioni o maggiorazioni specifiche per determinate tipologie di giudizio
(es. lavoro, appalti, societario).
Come già ha osservato la Corte Costituzionale con riferimento all'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (che aveva determinato in misura fissa il contributo unificato per i ricorsi innanzi al giudice amministrativo in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici nonché avverso atti delle Autorità amministrative indipendenti, a prescindere dall'effettivo valore della controversia), la pluralità delle soluzioni che possono essere offerte dal legislatore in una materia, quale quella della determinazione delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia ed altresì quella tributaria, nella quale vige il principio della sua discrezionalità e della insindacabilità delle opzioni legislative che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza, rende inammissibile la questione di legittimità costituzionale di tale determinazione con riferimento all'art. 3 della Costituzione (cfr. ord. n. 164 del 2010) Le parti ricorrenti, al di là dell'adozione di mere formule di stile e graziose affermazioni, non hanno fornito nessuna dimostrazione e/o giustificazione della propugnata tesi secondo la quale la determinazione di un contributo unificato pro capite incorrerebbe nel vizio dell'irragionevolezza che, peraltro, per potere rilevare ai fini del vaglio costituzionale, dovrebbe configurarsi addirittura come “manifesto”.
Né si rilevano profili di arbitrarietà o di discriminazione nel prevedere che nel procedimento per richiedere la cittadinanza il calcolo del contributo unificato avvenga individualmente “per teste”, non potendosi applicare a questo tipo di controversia il criterio di determinazione del valore della controversia attraverso la somma del valore delle singole domande.
La presunta irragionevolezza, infine, non può essere nemmeno individuata nel quantum del tributo, ben potendo il legislatore fissare discrezionalmente l'importo del contributo unificato in base alla tipologia del procedimento giudiziario con il solo limite dell'obbligo di assicurare a ciascuno la possibilità di accesso alla giustizia: accesso comunque assicurato, sussistendone i presupposti, dal patrocinio a spese dello Stato accessibile anche agli stranieri e agli apolidi, stante l'equiparazione di trattamento previsto proprio dal Testo unico in materia di spese di giustizia.
L'invito al pagamento impugnato deve pertanto essere confermato.
Considerata la novità della questione trattata, le spese di lite vengono interamente compensate.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate