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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
NATALE GABRIELLA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 963/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21408 DEL 20.09.2024 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2214/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 marzo 2025 il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 21408 del 20 settembre 2024, relativo a IMU per l'anno 2019, a lui notificato il 17 gennaio 2025 per euro 1.704,00, con relativi interessi e sanzioni per un totale di Euro 2,366,27.
Deduceva, con unico motivo, che l'atto impugnato era stato notificato oltre i termini previsti dall'art. 1, comma 161, della L. n.296 del 2006, chiedendone l'annullamento.
Con controdeduzioni del 28 luglio 2025 si costituiva il Comune di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza del relativo motivo.
All'udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente ha dedotto che la notifica dell'avviso di accertamento impugnato sia avvenuta oltre il termine di decadenza.
L'eccezione non è condivisibile. L'art. 1, comma 161, della legge finanziaria 2007, fissa un termine unico di decadenza per la notifica degli atti impositivi relativi a tutte le entrate tributarie degli enti locali, stabilito nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti. Nel caso in esame il Comune convenuto aveva spedito l'avviso IMU n.
21408 per l'anno d'imposta 2019 in data 18 dicembre 2024, per cui entro i termini previsti dalla norma.
Al riguardo non rileva la circostanza che l'atto sia stato ricevuto nel successivo mese di gennaio, stante la scissione soggettiva degli effetti della notifica (cfr. Cass. SU 40543/21), dovendosi inoltre, tenere conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale per Covid 19.
Secondo il richiamato principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione;
ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune convenuto, delle spese giudiziali che liquida in € 200,00 oltre oneri di legge se dovuti. Così deciso a Palermo, il 18 settembre
2025 Il Giudice Gabriella Natale
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
NATALE GABRIELLA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 963/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21408 DEL 20.09.2024 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2214/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 marzo 2025 il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 21408 del 20 settembre 2024, relativo a IMU per l'anno 2019, a lui notificato il 17 gennaio 2025 per euro 1.704,00, con relativi interessi e sanzioni per un totale di Euro 2,366,27.
Deduceva, con unico motivo, che l'atto impugnato era stato notificato oltre i termini previsti dall'art. 1, comma 161, della L. n.296 del 2006, chiedendone l'annullamento.
Con controdeduzioni del 28 luglio 2025 si costituiva il Comune di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza del relativo motivo.
All'udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente ha dedotto che la notifica dell'avviso di accertamento impugnato sia avvenuta oltre il termine di decadenza.
L'eccezione non è condivisibile. L'art. 1, comma 161, della legge finanziaria 2007, fissa un termine unico di decadenza per la notifica degli atti impositivi relativi a tutte le entrate tributarie degli enti locali, stabilito nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti. Nel caso in esame il Comune convenuto aveva spedito l'avviso IMU n.
21408 per l'anno d'imposta 2019 in data 18 dicembre 2024, per cui entro i termini previsti dalla norma.
Al riguardo non rileva la circostanza che l'atto sia stato ricevuto nel successivo mese di gennaio, stante la scissione soggettiva degli effetti della notifica (cfr. Cass. SU 40543/21), dovendosi inoltre, tenere conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale per Covid 19.
Secondo il richiamato principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione;
ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune convenuto, delle spese giudiziali che liquida in € 200,00 oltre oneri di legge se dovuti. Così deciso a Palermo, il 18 settembre
2025 Il Giudice Gabriella Natale