Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1734 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Limbadi, via Primo Maggio snc, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Maria Assunta Pagano (PEC: che lo rappresenta e difende, giusta Email_1
procura in atti;
RICORRENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Poerio, n. 86, presso lo studio dell'avv. Teresa
Calfa (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura Email_2
in atti;
RESISTENTE
1
tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore
Triolo, Valeria Grandizio e Gianfranco Esposito (PEC: t) che Email_3
congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 31/07/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, per l'accertamento della non debenza delle somme riportate dall'intimazione di pagamento n.
13920229000676807000, notificatagli il 30.06.2022, a cui sono sottesi gli avvisi di addebito n.
43920120000375443000, 43920120001052929000, 43920130000130285000, relativi a contributi omessi, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. CP_2
Parte ricorrente, più nello specifico, deduceva l'estinzione delle poste di credito per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare, si chiede la sospensione dell'esecuzione, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta a ottenere le somme che risultano essere prescritte, stante l'espressa normativa;
si precisa che il ricorrente è affetta da gravi patologie, per le quali è titillare di pensione di inabilità al lavoro, per cui un'eventuale esecuzione arrecherebbe grave pregiudizio. Nel merito, si chiede di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato, nonché l'omessa notifica degli atti prodromici – cartelle di pagamento e avvisi di addebito - all'atto impugnato e la carenza di potere”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , che contestando le CP_3 CP_2 doglianze attoree, documentavano l'avvenuto sgravio ex lege delle pretese contributive.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. La domanda si espone a declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché, come sostenuto e dimostrato dall'Ente impositore, i crediti sono stati sottoposti a stralcio ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022).
2. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
3. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n.
22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
4. In ragione delle ragioni della decisione, le spese di lite sono possono essere compensate integralmente.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 23/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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