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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/08/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare dell'1.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6525/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi , vertente
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di mandato in Parte_1
atti dall'avv.to Daniele Carmine Gallo;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.11.2024, Parte_1
conveniva in giudizio l' onde sentire accertare l'illegittimità CP_1
della nota con cui l aveva riliquidato la prestazione n. 044- CP_1
510107402126 categoria invalidi civili per il periodo febbraio
2021 – luglio 2024 per un indebito pari ad euro 16.981,36.
Chiedeva pertanto la condanna dell' convenuto alla CP_2
restituzione di quanto trattenuto.
1 Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso .
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Premesso che trattasi nella specie di indebito assistenziale (cfr.
Cass. n. 18820 del 2021), viene in rilievo il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto
a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” .( cfr. tra le tante Cass. n. 28771 del 2018; Cass. n.
13223 del 2020 )
Nella specie, la ricorrente ha omesso di dichiarare nel modello
AP70 i redditi da lavoro del marito pari per l'anno di liquidazione della prestazione (2021) ad euro 15.301,00, dichiarando al contrario che sia lei che il coniuge erano privi di reddito.
Gli è che la discrasia tra la dichiarazione resa ed il dato reddituale effettivo è talmente significativo da rendere inequivocabile l'assenza di buona fede dell'accipiens.
2 Pertanto, deve ritenersi legittima la riliquidazione operata dall' per il periodo in contestazione. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidandole in complessivi €. 2700,00, oltre CP_1
rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 2.8.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare dell'1.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6525/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi , vertente
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di mandato in Parte_1
atti dall'avv.to Daniele Carmine Gallo;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.11.2024, Parte_1
conveniva in giudizio l' onde sentire accertare l'illegittimità CP_1
della nota con cui l aveva riliquidato la prestazione n. 044- CP_1
510107402126 categoria invalidi civili per il periodo febbraio
2021 – luglio 2024 per un indebito pari ad euro 16.981,36.
Chiedeva pertanto la condanna dell' convenuto alla CP_2
restituzione di quanto trattenuto.
1 Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso .
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Premesso che trattasi nella specie di indebito assistenziale (cfr.
Cass. n. 18820 del 2021), viene in rilievo il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto
a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” .( cfr. tra le tante Cass. n. 28771 del 2018; Cass. n.
13223 del 2020 )
Nella specie, la ricorrente ha omesso di dichiarare nel modello
AP70 i redditi da lavoro del marito pari per l'anno di liquidazione della prestazione (2021) ad euro 15.301,00, dichiarando al contrario che sia lei che il coniuge erano privi di reddito.
Gli è che la discrasia tra la dichiarazione resa ed il dato reddituale effettivo è talmente significativo da rendere inequivocabile l'assenza di buona fede dell'accipiens.
2 Pertanto, deve ritenersi legittima la riliquidazione operata dall' per il periodo in contestazione. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidandole in complessivi €. 2700,00, oltre CP_1
rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 2.8.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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