Art. 2. 1. L'art. 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - Sulla base delle risultanze dell'elaborazione dei dati di immissione al consumo ricavati dalle schede di cui all' art. 2 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217 , e di altre informazioni eventualmente disponibili, il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esenta i soggetti interessati dagli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217 , in relazione a settori, zone e sostanze attive che hanno mostrato situazioni di rilevanza marginale. Il primo provvedimento viene emanato entro il 31 luglio 1993; esso viene aggiornato periodicamente a seconda delle necessita'".
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 2 del D.M. n. 217/1991 si veda in nota alle premesse. Gli articoli 4 e 5 del medesimo decreto cosi' recitano:
"Art. 4. - 1. Le schede relative alla dichiarazione dei dati di acquisto e di utilizzazione, di cui all'allegato 3, da parte degli utilizzatori di presidi sanitari, devono essere trasmesse entro il 28 febbraio di ciascun anno successivo a quello cui i dati si riferiscono.
2. La prima dichiarazione di cui al comma 1 va effettuata entro il 28 febbraio del secondo anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Le schede di cui al comma 1 devono essere presentate in triplice esemplare alle unita' sanitarie locali territorialmente competenti, in relazione al luogo di utilizzazione dei prodotti.
4. Le unita' sanitarie locali trattengono un esemplare e trasmettono gli altri due rispettivamente, alla Regione e al 'Ministero dell'agricoltura e delle foreste - s.i.a.n.' entro il 31 maggio di ciascun anno.
5. Tale dichiarazione potra' essere sostituita da un supporto magnetico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3.
6. Ai fini della compilazione delle schede di cui al comma 1, gli utilizzatori conservano, per i presidi di prima e seconda classe tossicologica, la copia dei moduli d'acquisto di cui all' art. 22, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e, per gli acquisti di presidi delle altre classi, copia delle relative bolle di accompagnamento.
Art. 5. - 1. Sempre ai fini di cui all' art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 , gli utilizzatori effettuano le annotazioni sul registro di cui all'allegato 4, entro i quindici giorni successivi a ciascuna operazione di trattamento.
2. Il registro, sottoscritto dall'utilizzatore e preventivamente vidimato dall'unita' sanitaria locale competente, deve essere conservato a cura dell'utilizzatore stesso oppure presso i centri di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali di categoria, previa comunicazione all'unita' sanitaria locale, che puo' in ogni momento verificare la regolarita' della tenuta.
3. L'obbligo delle annotazioni sul registro di cui al comma 1 decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
"Art. 6. - Sulla base delle risultanze dell'elaborazione dei dati di immissione al consumo ricavati dalle schede di cui all' art. 2 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217 , e di altre informazioni eventualmente disponibili, il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esenta i soggetti interessati dagli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217 , in relazione a settori, zone e sostanze attive che hanno mostrato situazioni di rilevanza marginale. Il primo provvedimento viene emanato entro il 31 luglio 1993; esso viene aggiornato periodicamente a seconda delle necessita'".
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 2 del D.M. n. 217/1991 si veda in nota alle premesse. Gli articoli 4 e 5 del medesimo decreto cosi' recitano:
"Art. 4. - 1. Le schede relative alla dichiarazione dei dati di acquisto e di utilizzazione, di cui all'allegato 3, da parte degli utilizzatori di presidi sanitari, devono essere trasmesse entro il 28 febbraio di ciascun anno successivo a quello cui i dati si riferiscono.
2. La prima dichiarazione di cui al comma 1 va effettuata entro il 28 febbraio del secondo anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Le schede di cui al comma 1 devono essere presentate in triplice esemplare alle unita' sanitarie locali territorialmente competenti, in relazione al luogo di utilizzazione dei prodotti.
4. Le unita' sanitarie locali trattengono un esemplare e trasmettono gli altri due rispettivamente, alla Regione e al 'Ministero dell'agricoltura e delle foreste - s.i.a.n.' entro il 31 maggio di ciascun anno.
5. Tale dichiarazione potra' essere sostituita da un supporto magnetico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3.
6. Ai fini della compilazione delle schede di cui al comma 1, gli utilizzatori conservano, per i presidi di prima e seconda classe tossicologica, la copia dei moduli d'acquisto di cui all' art. 22, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e, per gli acquisti di presidi delle altre classi, copia delle relative bolle di accompagnamento.
Art. 5. - 1. Sempre ai fini di cui all' art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 , gli utilizzatori effettuano le annotazioni sul registro di cui all'allegato 4, entro i quindici giorni successivi a ciascuna operazione di trattamento.
2. Il registro, sottoscritto dall'utilizzatore e preventivamente vidimato dall'unita' sanitaria locale competente, deve essere conservato a cura dell'utilizzatore stesso oppure presso i centri di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali di categoria, previa comunicazione all'unita' sanitaria locale, che puo' in ogni momento verificare la regolarita' della tenuta.
3. L'obbligo delle annotazioni sul registro di cui al comma 1 decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".