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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/12/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
N. R.G. 5118/2024
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria
SA IU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5118 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2025 tenutasi nelle forme ex art. 127 ter c.p.c, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., e vertente:
TRA
C.F., P.IVA e n. iscr. nel Registro delle Imprese Parte_1
, con sede legale in (00162) Roma, Via Rodolfo Lanciani 67, P.IVA_1
in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, anche in via tra loro disgiuntiva, dall'avv. prof. Daniele Maffeis del Foro di Milano e dall'avv.
Andrea Caloni del Foro di Milano, C.F. , PEC C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
lo studio del primo, avv. prof. Daniele Maffeis, in (20122) Milano, Piazza
Duomo 16, fax 02-4690810, il quale dichiara, ai sensi degli artt. 125, 136 e ss., 176 cod. proc. civ. e dell'art. 16-bis, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di voler ricevere le comunicazioni di cui alle suindicate norme al numero di fax 02-4690810 o all'indirizzo PEC
giusta procura apposta in calce al Email_2
ricorso- ricorrente
E
, C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Trieste, C.F. , presso i cui Uffici in Piazza Dalmazia P.IVA_3
n. 3 è per legge domiciliato- resistente
OGGETTO: Domanda incidentale di remissione alla Corte costituzionale per la dichiarazione della illegittimità costituzionale delle seguenti norme: art. 3 comma 1 D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012 e le norme che ne hanno prorogato l'efficacia (art. 10 comma 7 D.L. 192/2014 conv. in L.
11/2015; art. 10 comma 6 D.L. n. 210/2015 conv. in L. 21/2016; art. 13 comma 3 D.L. 244/2016 conv. in L. 19/2017; art. 1 comma 1125 L.
205/2017; art. 1 comma 1133 lett. c) L. 8/2020; art. 3 comma 2 D.L.
183/2020 conv. in L. 21/2021; art. 3 comma 3 D.L. 198/2022 conv. in L.
14/2023), art. 3 comma 4 D. L. 95/2012 conv. in L. 135/2012; domanda, nel merito in via principale, di accertamento che l'importo dell'indennità di occupazione dovuta dal sia pari al valore del Controparte_1
canone di locazione comprensivo dell'aggiornamento relativo alle variazioni degli indici ISTAT e privo della riduzione del 15%, e quindi che sia condannato il a corrispondere la differenza tra le somme già CP_1
versate a titolo di indennità di occupazione e le maggiori somme rivalutate sulla base della variazione degli indici ISTAT e prive della diminuzione del
Pag. 2 di 18 15%, con riferimento al periodo intercorrente tra il 25 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, nonché con riferimento alle annualità 2021, 2022, 2023, ai primi tre semestri del 2024 e ad ogni futura annualità.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: A. previa rimessione con ordinanza alla Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 134 ss. Cost., dell'art. 1 L. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 L. 11 marzo 1953, n.
87, riferiti i termini ed i motivi dell'istanza di cui al presente ricorso, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, D.L. 6 luglio
2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135, 10, comma 7, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, conv. in L. 27 febbraio 2015, n. 11, 10, comma 6
D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, conv. in L. 25 febbraio 2016, n. 21, 13, comma 3, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, conv. in L. 27 febbraio 2017, n.
19, 1, comma 1125, L. 27 dicembre 2017, n. 205, 1, comma 1133, lett. c),
L. 30 dicembre 2018, n. 145, 4, comma 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in L. 28 febbraio 2020, n. 8, 3, comma 2, D.L. 31 dicembre 2020, n.
183, conv. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, 3, comma 3, D.L. 30 dicembre
2021, n. 228, conv. in L. 25 febbraio 2022, n. 15, 3, comma 4, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in L. 24 febbraio 2023, n. 14, in relazione agli artt. 3, 23, 42, 47, comma 2, 77, 117 Cost. e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU per le ragioni illustrate nel presente ricorso e per ogni ulteriore ragione che dovesse essere rilevata d'ufficio dall'Ill.mo Tribunale e previa trasmissione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, L. 11 marzo 1953, n. 87, degli
Pag. 3 di 18 atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio ai fini della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, D.L.
95/2012 e delle norme che, di anno in anno, ne hanno prorogato l'efficacia, accertare e dichiarare che il Ministero della è tenuto a CP_1
corrispondere a l'indennità di occupazione ai sensi dell'art. Parte_1
1591 cod. civ. comprensiva dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT per ciascun anno in riferimento al periodo intercorrente tra il 25 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 nonché con riferimento alle annualità 2021, 2022, 2023; nonché, e in ogni caso, anche in difetto di rimessione della questione di legittimità costituzionale, accertare e dichiarare che il Ministero della Giustizia è tenuto a corrispondere a
[...]
l'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. Pt_1
comprensiva dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici
ISTAT per ciascun anno in riferimento agli anni solari 2024 e 2025 e ad ogni futura annualità; B. accertare e dichiarare, occorrendo previa rimessione della questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale dell'art. 3, comma 4, D.L. 95/2012 in relazione agli artt. 3,
23, 42, 47, comma 2, 77, 117 Cost. e 1 del Protocollo addizionale alla
CEDU per le ragioni illustrate nel presente ricorso e per ogni ulteriore ragione che dovesse essere rilevata d'ufficio dall'Ill.mo Tribunale, disponendo ai sensi dell'art. 23, comma 2, L. 11 marzo 1953, n. 87, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio, che il Ministero è tenuto a corrispondere a Controparte_1
l'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. Parte_1
priva della decurtazione del 15 % per i suesposti motivi in riferimento al periodo intercorrente tra il 25 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 nonché
Pag. 4 di 18 con riferimento alle annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e all'anno solare
2025 e ad ogni futura annualità; e per l'effetto condannare il
[...]
a corrispondere a allo stato, la differenza tra Controparte_1 Parte_1
le indennità di occupazione comprensive dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT per ciascun anno di riferimento e prive della riduzione del 15 % e gli importi versati dal a Controparte_1
a titolo di indennità di occupazione in riferimento al Parte_1
periodo intercorrente tra il 25 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 nonché con riferimento alle annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e all'anno solare
2025, pari, allo stato, a complessivi Euro 339.205,21, oltre IVA ed interessi dalla domanda al saldo;
”.
Per la resistente:
“- in via preliminare, rigettare la richiesta di sollevare le questioni di costituzionalità perorate da parte attrice, siccome manifestamente infondate e irrilevanti, per i motivi tutti esposti negli atti difensivi;
- nel merito, in via principale, rigettare ogni domanda attorea, principale e subordinata;
- spese rifuse o, in subordine, compensate, in ragione della complessità e della novità della vertenza”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente agisce quale proprietario dell'unità immobiliare sita in Udine, Via Lovaria, n. 8, già locatore dello stesso, in
Pag. 5 di 18 relazione al contratto di locazione scaduto in data 31 marzo 2017 in essere con il convenuto , poi Controparte_1
occupante sine titulo dell'immobile destinato agli uffici della
Procura della Repubblica di Udine;
2. Il contratto di locazione dell'immobile sito in Udine, Via
Lovaria, n. 8 è stato stipulato in data 19 settembre 1997 tra l'originaria locatrice, Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l., e il Comune di Udine. Il contratto di locazione prevedeva una durata di nove anni con definitiva scadenza al 31 marzo
2017.
3. Nel 2015, in piena vigenza del contratto di locazione, il in base all'art. 1 della Legge n. Controparte_1
392/1941 - come modificato dall'art. 1, commi 526 e 527, Legge
n. 190/2014 - subentrava ex lege nel rapporto locatizio, con passaggio di gestione dal Comune di Udine al Ministero dal 1° settembre 2015.
4. il Ministero, a far data dal 1° aprile 2017 - e, dunque, a partire da un momento antecedente rispetto alla data in cui l'immobile è stato conferito in - occupa sine titulo l'immobile; Pt_1
5. Medio tempore, indatti, la proprietà dell'immobile era stata trasferita alla società che manteneva la qualità di CP_2
locatrice fino al 2020, anno in cui conferiva detto immobile a in liberazione della quota di ammissione quale Parte_1
nuovo membro del Gruppo.
Pag. 6 di 18 6. nella nota allegata (doc. 4) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, si esprimeva al la richiesta di un CP_1
parere favorevole alla stipulazione di un nuovo contratto di locazione reputando l'immobile idoneo in vista del futuro trasferimento degli uffici in una nuova sede.;.
- Il corrispettivo annuo pattuito nel contratto di locazione del 1997 era originariamente stabilito in Lire 340.000.000, IVA esclusa,(doc. 2, pag. 1). Il canone, dunque, ai sensi dell'articolo
3 del contratto di locazione, è stato aggiornato di anno in anno sulla base della variazione degli indici ISTAT sino al 2012. A partire dal 2012, con l'entrata in vigore della normativa di c.d. spending review di cui al D.L. 95/2012, il canone corrisposto nel
2012 ha subito una decurtazione del 15 % e non è più stato aggiornato sulla base della variazione degli indici ISTAT. A seguito della scadenza del contratto di locazione, il Ministero, a far data dal 1° aprile 2017 corrisponde, dapprima all'originaria locatrice e, in seguito, a , l'indennità di occupazione Pt_1
dell'immobile ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. (docc. 4 e 5).
, in data 6 ottobre 2021, ha richiesto l'aggiornamento di Pt_1
tale indennità sulla base della variazione degli indici ISTAT ma il ha respinto la richiesta richiedendo lo storno della CP_1
fattura emessa da . Pt_1
Assume la ricorrente che l'art. 3, comma 1, D.L. n. 95/2012 e le norme che ne hanno disposto, tempo per tempo, la proroga sono costituzionalmente illegittimi perché, trasformando una disposizione di legge, dichiaratamente eccezionale ed emergenziale, in una legge con effetti a tempo
Pag. 7 di 18 indeterminato, hanno modificato strutturalmente e durevolmente il contenuto del diritto di proprietà del locatore, in modo non proporzionato né ragionevole, in violazione degli artt. 3 e 42 Cost, nonché di quelle della convenzione EDU. La proroga annuale, ripetuta ed immotivata del blocco dell'aggiornamento all'indice ISTAT del canone di locazione e delle indennità di occupazione ha comportato dall'entrata in vigore delle norme di spending review sino al 2023 un vulnus grave al diritto di proprietà dei proprietari di immobili già concessi in locazione alle LI amministrazioni. Solo nel 2024, dodici anni dopo l'entrata in vigore del
D.L. 95/2012, il blocco dell'aggiornamento ISTAT non è stato rinnovato.
In particolare, si afferma che il comma 1 dell'art. 3, D.L. 95 del 2012, è costituzionalmente illegittimo in relazione agli artt. 3, 23, 42, 117 Cost. e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, perché dispone, a carico dei proprietari di immobili concessi in locazione passiva o per i quali è in essere un'occupazione sine titulo, prestazioni patrimoniali imposte non ragionevoli né proporzionate.
Inoltre, si è preso in considerazione l'art. 3, comma 4 del D.L. 95/2012 che, al quarto periodo, dispone la riduzione nella misura fissa del 15 % applicata ai canoni di locazione dovuti quale corrispettivo nei contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni interpretandolo nel senso che la riduzione non opererebbe per le occupazioni sine titulo di immobili che hanno avuto inizio in un momento successivo rispetto all'entrata in vigore della normativa di spending review. La riduzione fissa del 15 % operata sui canoni di locazione dovuti quale corrispettivo nei contratti di locazione passiva è, in sostanza, applicata - ai sensi del quarto comma - anche agli importi che le stesse amministrazioni versano a titolo di indennità di
Pag. 8 di 18 occupazione ai sensi dell'art. 1591 cod.civ. a condizione che gli utilizzi sine titulo fossero già in essere al momento di entrata in vigore del D.L.
95/2012. Il Ministero della Giustizia - intervenuta la scadenza contrattuale in data 31 marzo 2017 - occupa senza titolo l'immobile di Via Lovaria, n. 8
a far data dal 1° aprile 2017. L'occupazione da parte del ha avuto CP_1
pertanto inizio quasi cinque anni dopo rispetto al momento di entrata in vigore della normativa di spending review.
L'Avvocatura si è costituita per l'Amministrazione convenuta, contestando le domande della parte ricorrente, che poggiano su tesi non condivisibili in diritto e affermando che il secondo petitum “separato e distinto” dalla questione di legittimità costituzionale potrebbe sussistere solamente con riguardo alla seconda domanda formulata da al fine della condanna Pt_1
a pagare le indennità di occupazione prive della riduzione del 15%. Tale richiesta risulta immediatamente esaminabile dal Tribunale, perché la questione di legittimità costituzionale è posta in subordine rispetto al diretto esame delle censure proposte con riguardo all'applicabilità e all'interpretazione dell'art. 3 comma 4 D.L. 95/2012; in ogni caso, motivazioni totalmente inadeguate, poiché la compressione del diritto di proprietà lamentata dal ricorrente non è assolutamente viziata da carenza di ragionevolezza e proporzionalità, pertanto non rilevandosi alcuna violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice invitava le parti a individuare una soluzione transattiva apparendo comunque la volontà delle parti di proseguire nel rapporto di locazione: l'accordo non veniva raggiunto stante la scelta dell'Amministrazione di sistemare i locali della Procura della
Pag. 9 di 18 Repubblica in altri locali e, pertanto, la causa veniva discussa all'udienza dell'11 dicembre 2025, non necessitando di attività istruttoria.
La controversia verte sull'interpretazione e la delimitazione delle disposizioni di legge contenute nell'art. 3 D.L. 95/2012 (“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.
135 finalizzate al contenimento della spesa pubblica (c.d. spending review), che così recita:
“1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014 , 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ((2021, 2022 e 2023)), l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle TR centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di
Pag. 10 di 18 statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni: a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le TR dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle TR di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall , Controparte_3
ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di
Pag. 11 di 18 razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.”
Occorre delineare l'ambito applicativo dell'art. 3, comma 4, d.l. 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135 sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte, indicando che
“all'interno della previsione sono considerate tre diverse ipotesi, ad ognuna delle quali è dedicato un ben distinto periodo del testo” come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 163/2023, alle quali è applicabile la falcidia del 15% e contestualmente sono sottratte all'applicazione dell'aggiornamento Istat e dunque: a) “La prima riguarda
«i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle TR centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)». Per tali ipotesi la decorrenza della riduzione d'imperio è chiaramente e univocamente fissata al 1° luglio 2014;
b) “La seconda ipotesi riguarda i contratti di locazione «scaduti o rinnovati dopo la data dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 6 luglio 2012, n. 95»: ad essi, dice la norma, si applica «comunque» la riduzione di cui al periodo precedente, con decorrenza da tale data (ossia da
Pag. 12 di 18 quella di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 6 luglio 2012,
n. 95).”;
“La terza ipotesi attiene al caso di detenzione sine titulo da parte della pubblica amministrazione (la norma appare univoca in tal senso, nel riferirsi testualmente agli «utilizzi in essere in assenza di titolo»). Per essa la norma prevede l'applicazione di «analoga riduzione».”.
Preliminarmente, si prende dunque atto che la “riduzione del 15%, prevista dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135 del 2012 (come modificato dall'art. 24, comma 4, lett. a, del d.l. n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 89 del 2014), per le indennità dovute per l'utilizzo a fini istituzionali di immobili, in assenza di titolo, da parte delle TR centrali, come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009, nonché dalle
Autorità indipendenti (ivi inclusa la Consob), si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012” (cfr. Cass.
Sez. 3, sent. 4 gennaio 2023, n. 163, Rv. 666491-01).
La Corte di legittimità, con la sentenza 2023/29027, ha inoltre ribadito quanto già affermato con la sentenza 2018/6389, ovvero che “Quel che il legislatore persegue non è, infatti, l'interesse di chi è parte nel contratto in forza del quale il bene è nella disponibilità dell'ente pubblico, sia locatore sia conduttore, bensì -come espressamente viene indicato all'incipit della norma- il contenimento della spesa pubblica: contenimento che il legislatore intende raggiungere a prescindere dalla natura della fonte della disponibilità fattuale del bene. Ovvero, non rileva che il bene sia nella
Pag. 13 di 18 disponibilità dell'ente pubblico in forza di un sussistente titolo contrattuale,
o in forza di un titolo contrattuale fisiologicamente scaduto (secondo l'impostazione della corte territoriale), o, ancora, in forza di un titolo contrattuale patologicamente venuto meno, o, da ultimo, per una occupazione sine titulo, la quale a sua volta potrebbe essere derivata ab origine dalla mera assunzione di un potere di fatto sul bene o anche essere pervenuta -come è accaduto nell'ipotesi in esame- quale posterius della eliminazione giudiziale del titolo rappresentato da un originario contratto di locazione per inadempimento dell'occupante, eliminazione cui non ha fatto seguito il rilascio dell'immobile. Quel che il legislatore persegue non è, infatti, l'interesse di chi è parte nel contratto in forza del quale il bene è nella disponibilità dell'ente pubblico, sia locatore sia conduttore, bensì (...) il contenimento della spesa pubblica: contenimento che il legislatore intende raggiungere a prescindere dalla natura della fonte della disponibilità fattuale del bene". Dunque alla scadenza del contratto, successivamente all'entrata in vigore della suddetta norma, essendo proseguita l'occupazione dell'immobile in assenza di titolo, l'art. 3 risulta comunque operativo, con conseguente esclusione degli adeguamenti
ISTAT e necessità di calcolare l'indennità di occupazione facendo riferimento al canone dovuto alla data di entrata in vigore del D.L. 95/2012
(7.7.2012), da decurtare del 15%, alla luce del chiaro disposto dell'art. 3, comma 4, dello stesso, laddove afferma che il canone da ridurre è quello attualmente corrisposto (l'avverbio attualmente non può infatti che riferirsi al momento dell'entrata in vigore del D.L.).
Pertanto, scaduto il contratto, dovendosi applicare il canone in essere al momento della scadenza del contratto, si è correttamente continuato ad
Pag. 14 di 18 applicare il canone come già decurtato per legge rispetto alla previsione contrattuale.
In maniera non dissimile deve affermarsi circa l'inapplicabilità fino al 2023 dell'aggiornamento dei canoni secondo l'indice Istat.
Quanto alla paventata necessità di rimessione della norma alla Corte
Costituzionale, non si ravvisano gli estremi per sollevare quesiti con riferimento ad entrambe le previsioni.
Come già evidenziato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia Cass.
19/10/2023, n. 29027, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012, che, nell'ambito della cd. "spending review", impone la riduzione del 15% del canone dovuto dalle amministrazioni centrali, in quanto la scelta legislativa, dettata da necessari obiettivi di finanza pubblica, non è irragionevole, né determina alcuna lesione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, non costituendo un intervento legislativo di carattere improvviso e imprevedibile sui termini dei rapporti di durata. In particolare, non risulta leso né l'art. 41 Cost., ossia il diritto di proprietà pure nell'accezione più ampia del protocollo EDU, risultando lo stesso non svuotato né leso nel valore d'uso in misura significativa, ma semplicemente limitato e tra l'altro per un periodo, potendo, in ipotesi, il locatore decidere di interrompere il rapporto con l'Amministrazione alla scadenza del contratto;
nemmeno viene in rilievo l'art. 3 della Costituzione, non apparendo la norma irragionevole, non comportando un sacrificio eccessivo e sproporzionato rispetto allo scopo.
Pag. 15 di 18 Deve infatti rammentarsi che la legge Cost. 20 aprile 2012 n. 1 ha novellato l'art. 81 della Costituzione introducendo il principio dell'equilibrio di bilancio e, in particolare, al comma 1, si legge “Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”. La disciplina da ultimo menzionata, infatti, è il prodotto di un un momento di grave crisi economica, che ha richiesto di approntare con la massima urgenza misure di riduzione della spesa pubblica, nonché di coordinamento tra la spesa degli Enti territoriali.
Ad ulteriore conferma di ciò, si evidenzia l'orientamento costante della
Corte costituzionale in materia di legittimità costituzionale dei decreti- legge, in relazione al parametro costituzionale dell'art. 77 cost., secondo cui il principio sindacato in ordine alla mancanzadei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza è circoscritto “ai casi di evidente mancanza dei presupposti o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione” (ex plurimis, C. Cost. sent. nn. 122/2016,
22/2012, 93/2011, 83/2010, 355/2010).
Ancora bisogna evidenziare che parte ricorrente ha tralasciato di considerare che se è vero che l'inflazione negli ultimi anni ha raggiunto livelli preoccupanti in quasi tutti i settori, è pur vero che gli anni interessati dall'incremento del fenomeno inflattivo sono stati quelli della pandemia
(dal 2020 in poi), anni molto difficili dal punto di vista economico, nei quali lo Stato è stato chiamato a supportare l'economia a più riprese, anche con erogazioni dirette a fondo perduto: ciò rende dunque evidente la necessità di contenimento della spesa pubblica, circostanze che la legge, come è noto, non deve esplicitare.
Pag. 16 di 18 Inoltre, proprio il settore delle locazioni, in particolare, è stato al centro di un dibattito sociale prima ancora che giuridico nei medesimi anni, dal momento che molti immobili locati, per alcuni periodi di tempo (lock down) non hanno potuto essere utilizzati per lo scopo convenuto o esplicitato in contratto, mentre, terminato il lock down, la lenta ripresa dell'economia ha evidenziato la non sostenibilità dei canoni precedentemente pattuiti per le imprese che nei locali oggetto di contratto esercitavano un'attività. La questione, che non ha riguardato gli immobili locati a LI TR (e questo ha costituito un indubbio vantaggio per i locatori interessati ), ha dato un'accelerazione alle già preesistenti discussioni della necessità di deroghe al principio “il contratto
è legge fra le parti”, nei contratti di durata. Appare rispondere a indubbia opportunità, oltre che a buone fede, si è ormai affermato, individuare dei meccanismi di gestione delle sopravvenienze in termini di modificazione più che di cancellazione del contratto.
Il peggioramento delle condizioni economiche di una parte in un contesto generalizzato è ormai elemento che viene valutato anche in fase di esecuzione del regolamento contrattuale e anche laddove non sia intervenuta una legge e la parte da tutelare non sia la parte pubblica, che tutela il bene comune e l'economia nel suo complesso.
Poiché il blocco della rivalutazione ISTAT disposto dall'art. 3, comma 1,
D.L. 95/2012 non è stato esteso agli anni dal 2024 in poi, le indennità maturate dal 2024 in avanti devono essere rivalutate (anche in considerazione della domanda giudiziale di ), e ciò non richiede Pt_1
alcun vaglio di costituzionalità. La differenza tra le indennità rivalutate
ISTAT (Euro 447.493,10) e le minori somme corrisposte dal CP_1
Pag. 17 di 18 (Euro 370.041,44) in relazione agli anni solari 2024 e 2025, secondo il calcolo effettuato dalla ricorrente e non contestato dalla resistente, è pari, allo stato, a Euro 77.451,66. In tale misura può essere accolta la domanda della parte ricorrente.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo al netto della fase istruttoria, seguono la soccombenza nella misura di un quarto, stante il rigetto delle domande di parte ricorrente per la maggior misura. Debbono essere compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) In accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiara dovuto l'aggiornamento Istat per gli anni 2024 e 2025 e, per tale ragione, condanna il al pagamento in Controparte_1
favore della ricorrente della somma di € 77.451,66;
2) Rigetta le ulteriori domande;
3) Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite in favore di nella misura di un quarto, Parte_1
quota che liquida in € 1400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge ed € 190,00 per spese.
Trieste, 20 dicembre 2025
Il Giudice
Maria SA IU
Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
N. R.G. 5118/2024
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria
SA IU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5118 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2025 tenutasi nelle forme ex art. 127 ter c.p.c, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., e vertente:
TRA
C.F., P.IVA e n. iscr. nel Registro delle Imprese Parte_1
, con sede legale in (00162) Roma, Via Rodolfo Lanciani 67, P.IVA_1
in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, anche in via tra loro disgiuntiva, dall'avv. prof. Daniele Maffeis del Foro di Milano e dall'avv.
Andrea Caloni del Foro di Milano, C.F. , PEC C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
lo studio del primo, avv. prof. Daniele Maffeis, in (20122) Milano, Piazza
Duomo 16, fax 02-4690810, il quale dichiara, ai sensi degli artt. 125, 136 e ss., 176 cod. proc. civ. e dell'art. 16-bis, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di voler ricevere le comunicazioni di cui alle suindicate norme al numero di fax 02-4690810 o all'indirizzo PEC
giusta procura apposta in calce al Email_2
ricorso- ricorrente
E
, C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Trieste, C.F. , presso i cui Uffici in Piazza Dalmazia P.IVA_3
n. 3 è per legge domiciliato- resistente
OGGETTO: Domanda incidentale di remissione alla Corte costituzionale per la dichiarazione della illegittimità costituzionale delle seguenti norme: art. 3 comma 1 D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012 e le norme che ne hanno prorogato l'efficacia (art. 10 comma 7 D.L. 192/2014 conv. in L.
11/2015; art. 10 comma 6 D.L. n. 210/2015 conv. in L. 21/2016; art. 13 comma 3 D.L. 244/2016 conv. in L. 19/2017; art. 1 comma 1125 L.
205/2017; art. 1 comma 1133 lett. c) L. 8/2020; art. 3 comma 2 D.L.
183/2020 conv. in L. 21/2021; art. 3 comma 3 D.L. 198/2022 conv. in L.
14/2023), art. 3 comma 4 D. L. 95/2012 conv. in L. 135/2012; domanda, nel merito in via principale, di accertamento che l'importo dell'indennità di occupazione dovuta dal sia pari al valore del Controparte_1
canone di locazione comprensivo dell'aggiornamento relativo alle variazioni degli indici ISTAT e privo della riduzione del 15%, e quindi che sia condannato il a corrispondere la differenza tra le somme già CP_1
versate a titolo di indennità di occupazione e le maggiori somme rivalutate sulla base della variazione degli indici ISTAT e prive della diminuzione del
Pag. 2 di 18 15%, con riferimento al periodo intercorrente tra il 25 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, nonché con riferimento alle annualità 2021, 2022, 2023, ai primi tre semestri del 2024 e ad ogni futura annualità.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: A. previa rimessione con ordinanza alla Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 134 ss. Cost., dell'art. 1 L. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 L. 11 marzo 1953, n.
87, riferiti i termini ed i motivi dell'istanza di cui al presente ricorso, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, D.L. 6 luglio
2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135, 10, comma 7, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, conv. in L. 27 febbraio 2015, n. 11, 10, comma 6
D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, conv. in L. 25 febbraio 2016, n. 21, 13, comma 3, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, conv. in L. 27 febbraio 2017, n.
19, 1, comma 1125, L. 27 dicembre 2017, n. 205, 1, comma 1133, lett. c),
L. 30 dicembre 2018, n. 145, 4, comma 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in L. 28 febbraio 2020, n. 8, 3, comma 2, D.L. 31 dicembre 2020, n.
183, conv. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, 3, comma 3, D.L. 30 dicembre
2021, n. 228, conv. in L. 25 febbraio 2022, n. 15, 3, comma 4, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in L. 24 febbraio 2023, n. 14, in relazione agli artt. 3, 23, 42, 47, comma 2, 77, 117 Cost. e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU per le ragioni illustrate nel presente ricorso e per ogni ulteriore ragione che dovesse essere rilevata d'ufficio dall'Ill.mo Tribunale e previa trasmissione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, L. 11 marzo 1953, n. 87, degli
Pag. 3 di 18 atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio ai fini della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, D.L.
95/2012 e delle norme che, di anno in anno, ne hanno prorogato l'efficacia, accertare e dichiarare che il Ministero della è tenuto a CP_1
corrispondere a l'indennità di occupazione ai sensi dell'art. Parte_1
1591 cod. civ. comprensiva dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT per ciascun anno in riferimento al periodo intercorrente tra il 25 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 nonché con riferimento alle annualità 2021, 2022, 2023; nonché, e in ogni caso, anche in difetto di rimessione della questione di legittimità costituzionale, accertare e dichiarare che il Ministero della Giustizia è tenuto a corrispondere a
[...]
l'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. Pt_1
comprensiva dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici
ISTAT per ciascun anno in riferimento agli anni solari 2024 e 2025 e ad ogni futura annualità; B. accertare e dichiarare, occorrendo previa rimessione della questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale dell'art. 3, comma 4, D.L. 95/2012 in relazione agli artt. 3,
23, 42, 47, comma 2, 77, 117 Cost. e 1 del Protocollo addizionale alla
CEDU per le ragioni illustrate nel presente ricorso e per ogni ulteriore ragione che dovesse essere rilevata d'ufficio dall'Ill.mo Tribunale, disponendo ai sensi dell'art. 23, comma 2, L. 11 marzo 1953, n. 87, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio, che il Ministero è tenuto a corrispondere a Controparte_1
l'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. Parte_1
priva della decurtazione del 15 % per i suesposti motivi in riferimento al periodo intercorrente tra il 25 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 nonché
Pag. 4 di 18 con riferimento alle annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e all'anno solare
2025 e ad ogni futura annualità; e per l'effetto condannare il
[...]
a corrispondere a allo stato, la differenza tra Controparte_1 Parte_1
le indennità di occupazione comprensive dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT per ciascun anno di riferimento e prive della riduzione del 15 % e gli importi versati dal a Controparte_1
a titolo di indennità di occupazione in riferimento al Parte_1
periodo intercorrente tra il 25 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 nonché con riferimento alle annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e all'anno solare
2025, pari, allo stato, a complessivi Euro 339.205,21, oltre IVA ed interessi dalla domanda al saldo;
”.
Per la resistente:
“- in via preliminare, rigettare la richiesta di sollevare le questioni di costituzionalità perorate da parte attrice, siccome manifestamente infondate e irrilevanti, per i motivi tutti esposti negli atti difensivi;
- nel merito, in via principale, rigettare ogni domanda attorea, principale e subordinata;
- spese rifuse o, in subordine, compensate, in ragione della complessità e della novità della vertenza”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente agisce quale proprietario dell'unità immobiliare sita in Udine, Via Lovaria, n. 8, già locatore dello stesso, in
Pag. 5 di 18 relazione al contratto di locazione scaduto in data 31 marzo 2017 in essere con il convenuto , poi Controparte_1
occupante sine titulo dell'immobile destinato agli uffici della
Procura della Repubblica di Udine;
2. Il contratto di locazione dell'immobile sito in Udine, Via
Lovaria, n. 8 è stato stipulato in data 19 settembre 1997 tra l'originaria locatrice, Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l., e il Comune di Udine. Il contratto di locazione prevedeva una durata di nove anni con definitiva scadenza al 31 marzo
2017.
3. Nel 2015, in piena vigenza del contratto di locazione, il in base all'art. 1 della Legge n. Controparte_1
392/1941 - come modificato dall'art. 1, commi 526 e 527, Legge
n. 190/2014 - subentrava ex lege nel rapporto locatizio, con passaggio di gestione dal Comune di Udine al Ministero dal 1° settembre 2015.
4. il Ministero, a far data dal 1° aprile 2017 - e, dunque, a partire da un momento antecedente rispetto alla data in cui l'immobile è stato conferito in - occupa sine titulo l'immobile; Pt_1
5. Medio tempore, indatti, la proprietà dell'immobile era stata trasferita alla società che manteneva la qualità di CP_2
locatrice fino al 2020, anno in cui conferiva detto immobile a in liberazione della quota di ammissione quale Parte_1
nuovo membro del Gruppo.
Pag. 6 di 18 6. nella nota allegata (doc. 4) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, si esprimeva al la richiesta di un CP_1
parere favorevole alla stipulazione di un nuovo contratto di locazione reputando l'immobile idoneo in vista del futuro trasferimento degli uffici in una nuova sede.;.
- Il corrispettivo annuo pattuito nel contratto di locazione del 1997 era originariamente stabilito in Lire 340.000.000, IVA esclusa,(doc. 2, pag. 1). Il canone, dunque, ai sensi dell'articolo
3 del contratto di locazione, è stato aggiornato di anno in anno sulla base della variazione degli indici ISTAT sino al 2012. A partire dal 2012, con l'entrata in vigore della normativa di c.d. spending review di cui al D.L. 95/2012, il canone corrisposto nel
2012 ha subito una decurtazione del 15 % e non è più stato aggiornato sulla base della variazione degli indici ISTAT. A seguito della scadenza del contratto di locazione, il Ministero, a far data dal 1° aprile 2017 corrisponde, dapprima all'originaria locatrice e, in seguito, a , l'indennità di occupazione Pt_1
dell'immobile ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. (docc. 4 e 5).
, in data 6 ottobre 2021, ha richiesto l'aggiornamento di Pt_1
tale indennità sulla base della variazione degli indici ISTAT ma il ha respinto la richiesta richiedendo lo storno della CP_1
fattura emessa da . Pt_1
Assume la ricorrente che l'art. 3, comma 1, D.L. n. 95/2012 e le norme che ne hanno disposto, tempo per tempo, la proroga sono costituzionalmente illegittimi perché, trasformando una disposizione di legge, dichiaratamente eccezionale ed emergenziale, in una legge con effetti a tempo
Pag. 7 di 18 indeterminato, hanno modificato strutturalmente e durevolmente il contenuto del diritto di proprietà del locatore, in modo non proporzionato né ragionevole, in violazione degli artt. 3 e 42 Cost, nonché di quelle della convenzione EDU. La proroga annuale, ripetuta ed immotivata del blocco dell'aggiornamento all'indice ISTAT del canone di locazione e delle indennità di occupazione ha comportato dall'entrata in vigore delle norme di spending review sino al 2023 un vulnus grave al diritto di proprietà dei proprietari di immobili già concessi in locazione alle LI amministrazioni. Solo nel 2024, dodici anni dopo l'entrata in vigore del
D.L. 95/2012, il blocco dell'aggiornamento ISTAT non è stato rinnovato.
In particolare, si afferma che il comma 1 dell'art. 3, D.L. 95 del 2012, è costituzionalmente illegittimo in relazione agli artt. 3, 23, 42, 117 Cost. e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, perché dispone, a carico dei proprietari di immobili concessi in locazione passiva o per i quali è in essere un'occupazione sine titulo, prestazioni patrimoniali imposte non ragionevoli né proporzionate.
Inoltre, si è preso in considerazione l'art. 3, comma 4 del D.L. 95/2012 che, al quarto periodo, dispone la riduzione nella misura fissa del 15 % applicata ai canoni di locazione dovuti quale corrispettivo nei contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni interpretandolo nel senso che la riduzione non opererebbe per le occupazioni sine titulo di immobili che hanno avuto inizio in un momento successivo rispetto all'entrata in vigore della normativa di spending review. La riduzione fissa del 15 % operata sui canoni di locazione dovuti quale corrispettivo nei contratti di locazione passiva è, in sostanza, applicata - ai sensi del quarto comma - anche agli importi che le stesse amministrazioni versano a titolo di indennità di
Pag. 8 di 18 occupazione ai sensi dell'art. 1591 cod.civ. a condizione che gli utilizzi sine titulo fossero già in essere al momento di entrata in vigore del D.L.
95/2012. Il Ministero della Giustizia - intervenuta la scadenza contrattuale in data 31 marzo 2017 - occupa senza titolo l'immobile di Via Lovaria, n. 8
a far data dal 1° aprile 2017. L'occupazione da parte del ha avuto CP_1
pertanto inizio quasi cinque anni dopo rispetto al momento di entrata in vigore della normativa di spending review.
L'Avvocatura si è costituita per l'Amministrazione convenuta, contestando le domande della parte ricorrente, che poggiano su tesi non condivisibili in diritto e affermando che il secondo petitum “separato e distinto” dalla questione di legittimità costituzionale potrebbe sussistere solamente con riguardo alla seconda domanda formulata da al fine della condanna Pt_1
a pagare le indennità di occupazione prive della riduzione del 15%. Tale richiesta risulta immediatamente esaminabile dal Tribunale, perché la questione di legittimità costituzionale è posta in subordine rispetto al diretto esame delle censure proposte con riguardo all'applicabilità e all'interpretazione dell'art. 3 comma 4 D.L. 95/2012; in ogni caso, motivazioni totalmente inadeguate, poiché la compressione del diritto di proprietà lamentata dal ricorrente non è assolutamente viziata da carenza di ragionevolezza e proporzionalità, pertanto non rilevandosi alcuna violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice invitava le parti a individuare una soluzione transattiva apparendo comunque la volontà delle parti di proseguire nel rapporto di locazione: l'accordo non veniva raggiunto stante la scelta dell'Amministrazione di sistemare i locali della Procura della
Pag. 9 di 18 Repubblica in altri locali e, pertanto, la causa veniva discussa all'udienza dell'11 dicembre 2025, non necessitando di attività istruttoria.
La controversia verte sull'interpretazione e la delimitazione delle disposizioni di legge contenute nell'art. 3 D.L. 95/2012 (“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.
135 finalizzate al contenimento della spesa pubblica (c.d. spending review), che così recita:
“1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014 , 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ((2021, 2022 e 2023)), l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle TR centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di
Pag. 10 di 18 statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni: a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le TR dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle TR di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall , Controparte_3
ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di
Pag. 11 di 18 razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.”
Occorre delineare l'ambito applicativo dell'art. 3, comma 4, d.l. 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135 sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte, indicando che
“all'interno della previsione sono considerate tre diverse ipotesi, ad ognuna delle quali è dedicato un ben distinto periodo del testo” come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 163/2023, alle quali è applicabile la falcidia del 15% e contestualmente sono sottratte all'applicazione dell'aggiornamento Istat e dunque: a) “La prima riguarda
«i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle TR centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)». Per tali ipotesi la decorrenza della riduzione d'imperio è chiaramente e univocamente fissata al 1° luglio 2014;
b) “La seconda ipotesi riguarda i contratti di locazione «scaduti o rinnovati dopo la data dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 6 luglio 2012, n. 95»: ad essi, dice la norma, si applica «comunque» la riduzione di cui al periodo precedente, con decorrenza da tale data (ossia da
Pag. 12 di 18 quella di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 6 luglio 2012,
n. 95).”;
“La terza ipotesi attiene al caso di detenzione sine titulo da parte della pubblica amministrazione (la norma appare univoca in tal senso, nel riferirsi testualmente agli «utilizzi in essere in assenza di titolo»). Per essa la norma prevede l'applicazione di «analoga riduzione».”.
Preliminarmente, si prende dunque atto che la “riduzione del 15%, prevista dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135 del 2012 (come modificato dall'art. 24, comma 4, lett. a, del d.l. n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 89 del 2014), per le indennità dovute per l'utilizzo a fini istituzionali di immobili, in assenza di titolo, da parte delle TR centrali, come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009, nonché dalle
Autorità indipendenti (ivi inclusa la Consob), si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012” (cfr. Cass.
Sez. 3, sent. 4 gennaio 2023, n. 163, Rv. 666491-01).
La Corte di legittimità, con la sentenza 2023/29027, ha inoltre ribadito quanto già affermato con la sentenza 2018/6389, ovvero che “Quel che il legislatore persegue non è, infatti, l'interesse di chi è parte nel contratto in forza del quale il bene è nella disponibilità dell'ente pubblico, sia locatore sia conduttore, bensì -come espressamente viene indicato all'incipit della norma- il contenimento della spesa pubblica: contenimento che il legislatore intende raggiungere a prescindere dalla natura della fonte della disponibilità fattuale del bene. Ovvero, non rileva che il bene sia nella
Pag. 13 di 18 disponibilità dell'ente pubblico in forza di un sussistente titolo contrattuale,
o in forza di un titolo contrattuale fisiologicamente scaduto (secondo l'impostazione della corte territoriale), o, ancora, in forza di un titolo contrattuale patologicamente venuto meno, o, da ultimo, per una occupazione sine titulo, la quale a sua volta potrebbe essere derivata ab origine dalla mera assunzione di un potere di fatto sul bene o anche essere pervenuta -come è accaduto nell'ipotesi in esame- quale posterius della eliminazione giudiziale del titolo rappresentato da un originario contratto di locazione per inadempimento dell'occupante, eliminazione cui non ha fatto seguito il rilascio dell'immobile. Quel che il legislatore persegue non è, infatti, l'interesse di chi è parte nel contratto in forza del quale il bene è nella disponibilità dell'ente pubblico, sia locatore sia conduttore, bensì (...) il contenimento della spesa pubblica: contenimento che il legislatore intende raggiungere a prescindere dalla natura della fonte della disponibilità fattuale del bene". Dunque alla scadenza del contratto, successivamente all'entrata in vigore della suddetta norma, essendo proseguita l'occupazione dell'immobile in assenza di titolo, l'art. 3 risulta comunque operativo, con conseguente esclusione degli adeguamenti
ISTAT e necessità di calcolare l'indennità di occupazione facendo riferimento al canone dovuto alla data di entrata in vigore del D.L. 95/2012
(7.7.2012), da decurtare del 15%, alla luce del chiaro disposto dell'art. 3, comma 4, dello stesso, laddove afferma che il canone da ridurre è quello attualmente corrisposto (l'avverbio attualmente non può infatti che riferirsi al momento dell'entrata in vigore del D.L.).
Pertanto, scaduto il contratto, dovendosi applicare il canone in essere al momento della scadenza del contratto, si è correttamente continuato ad
Pag. 14 di 18 applicare il canone come già decurtato per legge rispetto alla previsione contrattuale.
In maniera non dissimile deve affermarsi circa l'inapplicabilità fino al 2023 dell'aggiornamento dei canoni secondo l'indice Istat.
Quanto alla paventata necessità di rimessione della norma alla Corte
Costituzionale, non si ravvisano gli estremi per sollevare quesiti con riferimento ad entrambe le previsioni.
Come già evidenziato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia Cass.
19/10/2023, n. 29027, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012, che, nell'ambito della cd. "spending review", impone la riduzione del 15% del canone dovuto dalle amministrazioni centrali, in quanto la scelta legislativa, dettata da necessari obiettivi di finanza pubblica, non è irragionevole, né determina alcuna lesione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, non costituendo un intervento legislativo di carattere improvviso e imprevedibile sui termini dei rapporti di durata. In particolare, non risulta leso né l'art. 41 Cost., ossia il diritto di proprietà pure nell'accezione più ampia del protocollo EDU, risultando lo stesso non svuotato né leso nel valore d'uso in misura significativa, ma semplicemente limitato e tra l'altro per un periodo, potendo, in ipotesi, il locatore decidere di interrompere il rapporto con l'Amministrazione alla scadenza del contratto;
nemmeno viene in rilievo l'art. 3 della Costituzione, non apparendo la norma irragionevole, non comportando un sacrificio eccessivo e sproporzionato rispetto allo scopo.
Pag. 15 di 18 Deve infatti rammentarsi che la legge Cost. 20 aprile 2012 n. 1 ha novellato l'art. 81 della Costituzione introducendo il principio dell'equilibrio di bilancio e, in particolare, al comma 1, si legge “Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”. La disciplina da ultimo menzionata, infatti, è il prodotto di un un momento di grave crisi economica, che ha richiesto di approntare con la massima urgenza misure di riduzione della spesa pubblica, nonché di coordinamento tra la spesa degli Enti territoriali.
Ad ulteriore conferma di ciò, si evidenzia l'orientamento costante della
Corte costituzionale in materia di legittimità costituzionale dei decreti- legge, in relazione al parametro costituzionale dell'art. 77 cost., secondo cui il principio sindacato in ordine alla mancanzadei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza è circoscritto “ai casi di evidente mancanza dei presupposti o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione” (ex plurimis, C. Cost. sent. nn. 122/2016,
22/2012, 93/2011, 83/2010, 355/2010).
Ancora bisogna evidenziare che parte ricorrente ha tralasciato di considerare che se è vero che l'inflazione negli ultimi anni ha raggiunto livelli preoccupanti in quasi tutti i settori, è pur vero che gli anni interessati dall'incremento del fenomeno inflattivo sono stati quelli della pandemia
(dal 2020 in poi), anni molto difficili dal punto di vista economico, nei quali lo Stato è stato chiamato a supportare l'economia a più riprese, anche con erogazioni dirette a fondo perduto: ciò rende dunque evidente la necessità di contenimento della spesa pubblica, circostanze che la legge, come è noto, non deve esplicitare.
Pag. 16 di 18 Inoltre, proprio il settore delle locazioni, in particolare, è stato al centro di un dibattito sociale prima ancora che giuridico nei medesimi anni, dal momento che molti immobili locati, per alcuni periodi di tempo (lock down) non hanno potuto essere utilizzati per lo scopo convenuto o esplicitato in contratto, mentre, terminato il lock down, la lenta ripresa dell'economia ha evidenziato la non sostenibilità dei canoni precedentemente pattuiti per le imprese che nei locali oggetto di contratto esercitavano un'attività. La questione, che non ha riguardato gli immobili locati a LI TR (e questo ha costituito un indubbio vantaggio per i locatori interessati ), ha dato un'accelerazione alle già preesistenti discussioni della necessità di deroghe al principio “il contratto
è legge fra le parti”, nei contratti di durata. Appare rispondere a indubbia opportunità, oltre che a buone fede, si è ormai affermato, individuare dei meccanismi di gestione delle sopravvenienze in termini di modificazione più che di cancellazione del contratto.
Il peggioramento delle condizioni economiche di una parte in un contesto generalizzato è ormai elemento che viene valutato anche in fase di esecuzione del regolamento contrattuale e anche laddove non sia intervenuta una legge e la parte da tutelare non sia la parte pubblica, che tutela il bene comune e l'economia nel suo complesso.
Poiché il blocco della rivalutazione ISTAT disposto dall'art. 3, comma 1,
D.L. 95/2012 non è stato esteso agli anni dal 2024 in poi, le indennità maturate dal 2024 in avanti devono essere rivalutate (anche in considerazione della domanda giudiziale di ), e ciò non richiede Pt_1
alcun vaglio di costituzionalità. La differenza tra le indennità rivalutate
ISTAT (Euro 447.493,10) e le minori somme corrisposte dal CP_1
Pag. 17 di 18 (Euro 370.041,44) in relazione agli anni solari 2024 e 2025, secondo il calcolo effettuato dalla ricorrente e non contestato dalla resistente, è pari, allo stato, a Euro 77.451,66. In tale misura può essere accolta la domanda della parte ricorrente.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo al netto della fase istruttoria, seguono la soccombenza nella misura di un quarto, stante il rigetto delle domande di parte ricorrente per la maggior misura. Debbono essere compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) In accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiara dovuto l'aggiornamento Istat per gli anni 2024 e 2025 e, per tale ragione, condanna il al pagamento in Controparte_1
favore della ricorrente della somma di € 77.451,66;
2) Rigetta le ulteriori domande;
3) Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite in favore di nella misura di un quarto, Parte_1
quota che liquida in € 1400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge ed € 190,00 per spese.
Trieste, 20 dicembre 2025
Il Giudice
Maria SA IU
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