Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 120 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via San Giovanni Bosco, Pal. Parte_1
Forum. n. 13, presso lo studio dell'avv. Silvio Primerano (PEC:
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2
rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Il ricorrente deduce l'estinzione delle pretese creditorie, in ragione dell'intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A. Accertare e dichiarare, per i CP_ motivi sopra esposti, la carenza del presupposto impositivo dell' relativamente gli avvisi di addebito n. 43920140001189357000 e n. 43920150000401062000 inerenti all'anno 2014, e per CP_ l'effetto annullarli. B. Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto dell' a richiedere il pagamento dei contributi pretesamente non versati dal contribuente per gli anni 2013 Controparte_2
e 2014 oggetto degli avvisi di addebito n. 43920140000836260000, n. 43920140001189357000, n.
43920150000401062000 notificati al ricorrente in data 27 dicembre 2023, e per Parte_1
l'effetto annullarli. C. Emettere ogni altro provvedimento utile e necessario. D. In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali oltre oneri di legge”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , preliminarmente eccependo CP_1 la decadenza del ricorrente dall'azione propositiva dell'opposizione, per tardività del deposito del ricorso, dichiarando, poi, l'avvenuto stralcio integrale delle somme pretese, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. Conformemente a quanto dichiarato e documentato dall'Ente previdenziale impositore, i crediti riportati dagli avvisi di addebito 4392014000083626000; 43920140001189357000 e
43920150000401062000 sono stati sottoposti a stralcio ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n.
197/2022).
3. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale,
2 interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
4. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n.
22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
6. In considerazione della richiesta congiunta dei procuratori le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 05/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3