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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione V Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 5256/2024 promossa da:
, cf. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma Via Tomaso Monicelli n. 4 presso lo studio dell'avv. Fulvio Rufini, rappresentannte e difensore come da procura in atti RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la ricorrente evocava in giudizio i sigg. e CP_1 CP_1 al fine di ottenere dagli stessi l'immediato rilascio dell'immobile di sua proprietà di Via Francesco Selmi n 51 in Roma, concesso ad essi in comodato gratuito a scopo abitativo senza termine come da scrittura privata del 14.7.21. registrata.
Deduceva a tal fine di avere formalizzato con lettera raccomandata la risoluzione del contratto in data 6.4.22 senza esito, in violazione dell'obbligo di riconsegna a semplice richiesta del comandante previsto nel contratto e dell'articolo 1810 c.c. Con conseguente attuale indebita occupazione senza titolo del cespite da parte dei resistenti.
I sig. e sebbene ritualmente evocati- sono rimasti contumaci. CP_1 CP_1
La causa istruita con la produzione documentale È stata infine rinviata ex articolo
429 c.p.c. alla udienza del 5.3.25 e trattata con note scritte.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
1 2
La ricorrente ha provato di aver concesso in comodato gratuito ai sig. e CP_1
l'immobile di via Francesco Selmi n 51 Foglio 74 particella 287 CP_1 subalterno 4 cat A/4, ad uso abitativo (art 1.3), con impegno degli stessi comodatari a restituirlo a semplice richiesta del comandante (art 2.1), richiamando le norme del codice civile per la disciplina negoziale di cui agli articoli 1803-1812
c.c, (art 4.1.). (cfr all.1 e 2 contratto registrato).
Ciò premesso in atti è stata depositata una missiva di disdetta rubricata come a.r. del 6.4.22 con la quale- in ossequio all'art 2.3 del contratto che prevede la possibilità di risolvere la presente scrittura in qualsiasi momento inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento- la sig. ha comunicato la Parte_2 volontà di risolvere il contratto a far data dal 31.10.22 per necessità di vendere l'immobile concedendo dunque un ampio preavviso. Ora, sebbene parte attrice non abbia prodotto la ricevuta di ritorno della raccomandata di tale disdetta, pur tuttavia rimanendo le controparti contumaci nulla hanno contestato circa il mancato ricevimento di guisa da doversi considerare allo stato come detta comunicazione sia loro pervenuta.
Nel merito la ricorrente ha impropriamente richiamato la disciplina di cui all'art 1810 cc, atteso che il comodato d'uso precario a scopo abitativo esige delle motivazioni di urgente bisogno del comodante ai fini risolutori.
Al riguardo la Suprema Corte con recente arresto n 27634/23 ha evidenziato come
-in presenza di due tipi di comodato ovvero precario senza durata ex art 1810 cc ed a tempo determinato o per un uso determinato da cui il termine possa evincersi ex art 1809 cc- quello destinato a soddisfare esigenze abitative della famiglia deve sussumersi nella seconda tipologia, richiamando la sentenza delle S.U. 13603/04 e successivamente le S.U. 20448/14.
Invero secondo la Corte di Cassazione il comodato di casa familiare è riconducibile allo schema del comodato a termine indeterminato, ma non è riconducibile al contratto senza determinazione di durata (cioè al precario cui all'art. 1810 c.c.), in quanto il comodato di casa familiare ha riguardo alla configurazione di un termine, che non è prefissato, ma è desumibile dall'uso convenuto. Applicandosi dunque l'art 1809 c.c. ed in considerazione della potenziale lunga durata del rapporto- legato alla famiglia- tuttavia non si esclude la possibilità di risolverlo motivatamente in caso di bisogno.
Spetta ai giudici di merito valutare la sussistenza della pattuizione di un termine finale di godimento del bene, e, d'altronde, la concessione per destinazione a casa familiare implica una scrupolosa verifica della intenzione delle parti, che tenga conto delle loro condizioni personali e sociali, della natura dei loro rapporti, degli interessi perseguiti.
Ora nel caso di specie le parti avevano expressis verbis previsto la possibilità di risoluzione in qualsiasi momento a semplice richiesta del comodante.
Per le considerazioni sovraesposte tuttavia non si ritiene questa clausola ex se idonea ad escludere l'applicabilità dell'articolo 1809 c.c. Infatti il termine del comodato e desumibile dall'uso della cosa, specificatamente indicato in abitativo a favore dei comodatari.
2 3
Bisogna però considerare come- spettando al giudice di merito valutare secondo le prove offerte quando la esigenza abitativa sia venuta meno ovvero se vi sia un'urgenza del comandante idonea a porre fine a rapporto negoziale- nel caso di specie da un lato la sig. ha addotto esigenze di vendere l'immobile Parte_1 per la sua famiglia e per suo figlio, dall'altro i convenuti non si sono costituiti e dunque non nulla hanno replicato al riguardo nè hanno rappresentato la necessità persistente all'attualità di abitare l'immobile in comodato (ad es. per presenza di figli minori etc).
Ne deriva che tra le due esigenze opposte, ovvero quella del comodante di riottenere l'immobile al fine di venderlo per esigenze familiari e di suo figlio e quella opposta abitativa dei resistenti di cui non si conoscono le necessità e le condizioni del nucleo familiare e che comunque avevano accettato contrattualmente la possibilità di ricevere una disdetta in qualsiasi momento, deve privilegiarsi allo stato quella dell'attrice.
Inoltre la stessa- proprio considerando la necessità eventuale dei resistenti di procedere alla ricerca di altra unità abitativa- ha comunicato la volontà di recedere ad aprile 2022, concedendo un termine di 6 mesi per il rilascio (31.10.22- all.- 3).
Per questi motivi
in accoglimento della domanda i sig. e Controparte_1 CP_1 devono essere condannati al rilascio immediato Controparte_1 dell'immobile di via Francesco Selmi n 51 Foglio 74 particella 287 subalterno 4 cat A/4, in favore della attrice.
Spese secondo soccombenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione il Tribunale:
-condanna e al rilascio Controparte_1 Controparte_1 dell'immobile di via Francesco Selmi n 51 Foglio 74 particella 287 subalterno 4 cat A/4, in favore di Parte_1
-condanna e in solido al Controparte_1 Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1
€2.000,00 per compensi ed €520,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Roma, 6.3.25
Il Giudice Maria Lavinia Fanelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione V Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 5256/2024 promossa da:
, cf. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma Via Tomaso Monicelli n. 4 presso lo studio dell'avv. Fulvio Rufini, rappresentannte e difensore come da procura in atti RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la ricorrente evocava in giudizio i sigg. e CP_1 CP_1 al fine di ottenere dagli stessi l'immediato rilascio dell'immobile di sua proprietà di Via Francesco Selmi n 51 in Roma, concesso ad essi in comodato gratuito a scopo abitativo senza termine come da scrittura privata del 14.7.21. registrata.
Deduceva a tal fine di avere formalizzato con lettera raccomandata la risoluzione del contratto in data 6.4.22 senza esito, in violazione dell'obbligo di riconsegna a semplice richiesta del comandante previsto nel contratto e dell'articolo 1810 c.c. Con conseguente attuale indebita occupazione senza titolo del cespite da parte dei resistenti.
I sig. e sebbene ritualmente evocati- sono rimasti contumaci. CP_1 CP_1
La causa istruita con la produzione documentale È stata infine rinviata ex articolo
429 c.p.c. alla udienza del 5.3.25 e trattata con note scritte.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
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La ricorrente ha provato di aver concesso in comodato gratuito ai sig. e CP_1
l'immobile di via Francesco Selmi n 51 Foglio 74 particella 287 CP_1 subalterno 4 cat A/4, ad uso abitativo (art 1.3), con impegno degli stessi comodatari a restituirlo a semplice richiesta del comandante (art 2.1), richiamando le norme del codice civile per la disciplina negoziale di cui agli articoli 1803-1812
c.c, (art 4.1.). (cfr all.1 e 2 contratto registrato).
Ciò premesso in atti è stata depositata una missiva di disdetta rubricata come a.r. del 6.4.22 con la quale- in ossequio all'art 2.3 del contratto che prevede la possibilità di risolvere la presente scrittura in qualsiasi momento inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento- la sig. ha comunicato la Parte_2 volontà di risolvere il contratto a far data dal 31.10.22 per necessità di vendere l'immobile concedendo dunque un ampio preavviso. Ora, sebbene parte attrice non abbia prodotto la ricevuta di ritorno della raccomandata di tale disdetta, pur tuttavia rimanendo le controparti contumaci nulla hanno contestato circa il mancato ricevimento di guisa da doversi considerare allo stato come detta comunicazione sia loro pervenuta.
Nel merito la ricorrente ha impropriamente richiamato la disciplina di cui all'art 1810 cc, atteso che il comodato d'uso precario a scopo abitativo esige delle motivazioni di urgente bisogno del comodante ai fini risolutori.
Al riguardo la Suprema Corte con recente arresto n 27634/23 ha evidenziato come
-in presenza di due tipi di comodato ovvero precario senza durata ex art 1810 cc ed a tempo determinato o per un uso determinato da cui il termine possa evincersi ex art 1809 cc- quello destinato a soddisfare esigenze abitative della famiglia deve sussumersi nella seconda tipologia, richiamando la sentenza delle S.U. 13603/04 e successivamente le S.U. 20448/14.
Invero secondo la Corte di Cassazione il comodato di casa familiare è riconducibile allo schema del comodato a termine indeterminato, ma non è riconducibile al contratto senza determinazione di durata (cioè al precario cui all'art. 1810 c.c.), in quanto il comodato di casa familiare ha riguardo alla configurazione di un termine, che non è prefissato, ma è desumibile dall'uso convenuto. Applicandosi dunque l'art 1809 c.c. ed in considerazione della potenziale lunga durata del rapporto- legato alla famiglia- tuttavia non si esclude la possibilità di risolverlo motivatamente in caso di bisogno.
Spetta ai giudici di merito valutare la sussistenza della pattuizione di un termine finale di godimento del bene, e, d'altronde, la concessione per destinazione a casa familiare implica una scrupolosa verifica della intenzione delle parti, che tenga conto delle loro condizioni personali e sociali, della natura dei loro rapporti, degli interessi perseguiti.
Ora nel caso di specie le parti avevano expressis verbis previsto la possibilità di risoluzione in qualsiasi momento a semplice richiesta del comodante.
Per le considerazioni sovraesposte tuttavia non si ritiene questa clausola ex se idonea ad escludere l'applicabilità dell'articolo 1809 c.c. Infatti il termine del comodato e desumibile dall'uso della cosa, specificatamente indicato in abitativo a favore dei comodatari.
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Bisogna però considerare come- spettando al giudice di merito valutare secondo le prove offerte quando la esigenza abitativa sia venuta meno ovvero se vi sia un'urgenza del comandante idonea a porre fine a rapporto negoziale- nel caso di specie da un lato la sig. ha addotto esigenze di vendere l'immobile Parte_1 per la sua famiglia e per suo figlio, dall'altro i convenuti non si sono costituiti e dunque non nulla hanno replicato al riguardo nè hanno rappresentato la necessità persistente all'attualità di abitare l'immobile in comodato (ad es. per presenza di figli minori etc).
Ne deriva che tra le due esigenze opposte, ovvero quella del comodante di riottenere l'immobile al fine di venderlo per esigenze familiari e di suo figlio e quella opposta abitativa dei resistenti di cui non si conoscono le necessità e le condizioni del nucleo familiare e che comunque avevano accettato contrattualmente la possibilità di ricevere una disdetta in qualsiasi momento, deve privilegiarsi allo stato quella dell'attrice.
Inoltre la stessa- proprio considerando la necessità eventuale dei resistenti di procedere alla ricerca di altra unità abitativa- ha comunicato la volontà di recedere ad aprile 2022, concedendo un termine di 6 mesi per il rilascio (31.10.22- all.- 3).
Per questi motivi
in accoglimento della domanda i sig. e Controparte_1 CP_1 devono essere condannati al rilascio immediato Controparte_1 dell'immobile di via Francesco Selmi n 51 Foglio 74 particella 287 subalterno 4 cat A/4, in favore della attrice.
Spese secondo soccombenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione il Tribunale:
-condanna e al rilascio Controparte_1 Controparte_1 dell'immobile di via Francesco Selmi n 51 Foglio 74 particella 287 subalterno 4 cat A/4, in favore di Parte_1
-condanna e in solido al Controparte_1 Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1
€2.000,00 per compensi ed €520,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Roma, 6.3.25
Il Giudice Maria Lavinia Fanelli
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