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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/11/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4547/2024 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa ET ER ha pronunciato ex art. 281 sexies,
ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4547/2024 R.G.
avente ad oggetto: querela di falso promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Discepolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito ad Ancona alla Via Matteotti n. 99, in virtù di procura speciale posta in calce all'atto di citazione
attore
contro rappresentata e difesa dall'avv. Vito Iorio ed elettivamente domiciliata presso CP_1
l'indirizzo digitale in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di Email_1
costituzione e risposta
COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO A N. 13 POSTI DI DIRIGENTE
NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Iorio ed elettivamente pagina 1 di 8 domiciliata presso l'indirizzo digitale in virtù di procura alle liti in calce Email_1
alla comparsa di costituzione e risposta
convenuti
nonché
CP_2
convenuto contumace
PROCURA DELLE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Parte attrice:
1) rinunciata.
2)che il verbale n. 9 redatto in data 31.3.2016 dalla Commissione Esaminatrice del concorso per 13
posti di dirigente nell'ambito della struttura organizzativa della giunta regionale, bandito con decreto
del Segretario Generale n. 23/sgg del 25.11.2013, è errato nella parte in cui è stato dichiarato che
all'interno della busta del candidato n. 11 è stata rinvenuta la busta n. 2A, la quale era stata in realtà
aperta in data 24.3.2016 e non conteneva alcun elaborato redatto dall' avv. Parte_1
3) che nella stesura del verbale n. 9 redatto in data 31.3.2016 dalla Commissione Esaminatrice del
concorso per 13 posti di dirigente nell'ambito della struttura organizzativa della giunta regionale,
bandito con decreto del Segretario Generale n. 23/sgg del 25.11.2013, è stato omesso di dichiarare che
la busta n. 11 presenta segni di manomissioni sul lembo di chiusura, e dunque non risulta integra;
4) che nella stesura del verbale n. 9 redatto in data 31.3.2016 dalla Commissione Esaminatrice del
concorso per 13 posti di dirigente nell'ambito della struttura organizzativa della giunta regionale,
bandito con decreto del Segretario Generale n. 23/sgg del 25.11.2013, è stato omesso di dichiarare
altresì che le buste nn. 11A e 11B, le quali dovrebbero avere contenuto gli elaborati della ricorrente,
presentano segni identificativi;
pagina 2 di 8 5) che nella stesura del verbale n. 9 redatto in data 31.3.2016 dalla Commissione Esaminatrice del
concorso per 13 posti di dirigente nell'ambito della struttura organizzativa della giunta regionale,
bandito con decreto del Segretario Generale n. 23/sgg del 25.11.2013, è stato omesso di dichiarare
inoltre che il lembo di chiusura della busta 11A, dove sarebbero stati reperiti i due piccoli foglietti sui
quali era fotocopiato l' art. 118 Cost., risulta parzialmente sollevato, per cui detta busta non risulta
integra;
6) che nella stesura del verbale n. 9 redatto in data 31.3.2016 dalla Commissione Esaminatrice del
concorso per 13 posti di dirigente nell'ambito della struttura organizzativa della giunta regionale,
bandito con decreto del Segretario Generale n. 23/sgg del 25.11.2013, è stato omesso di dichiarare che
la “fotocopia” asseritamente rinvenuta all' interno della busta 2A di cui al punto 2) che precede, era
in realtà costituita da n. 2 piccoli foglietti, i quali risultano parzialmente incollati tra loro, dove è
riprodotto l' art. 118 Cost. con scritture a mano quasi illeggibili, delle dimensioni di circa cm. 6 x 4.
Refuse le spese in caso di ingiustificata opposizione.
In via istruttoria, si chiede disporsi l'acquisizione degli originali degli elaborati redatti dalla
ricorrente e delle buste dove essi sarebbero stati contenuti, e comunque delle buste 2A, 11, 11A e 11B e
degli elaborati ivi contenuti, nonché dell'originale o di copia autentica dei verbali della procedura di
concorso, ed in particolare dei nn. 8, 9 e 19, nonché degli allegati 1 e 2 al verbale n. 19.
Parte convenuta e Commissione Esaminatrice: CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale:
-dichiarare inammissibile la querela di falso proposta;
-rigettare in ogni caso le domande attoree
perché infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con richiesta di
condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc di cui si chiede all'Ecc.mo Tribunale
la determinazione e liquidazione con modo equitativo”
Svolgimento del procedimento
L'avv. proponeva querela di falso, in via incidentale rispetto al ricorso pendente Parte_1
pagina 3 di 8 avanti al TAR rubricato al N. 493/2016 RG, al fine di far accertare i falsi commissivi ed CP_1
omissivi contenuti nel verbale n. 8 redatto in data 24.3.2016 e nel verbale n. 9 redatto in data 31.3.2016
dalla Commissione Esaminatrice del concorso per 13 posti di dirigente nell'ambito della struttura organizzativa della giunta regionale bandito con decreto del Segretario Generale n. 23/sgg del CP_1
25.11.2013, che avevano comportato l'esclusione dell'attrice.
Assumeva in particolare l'attrice quanto segue:
1) che il verbale n. 8 è errato nella parte in cui è stato dichiarato che all' interno di uno dei fogli protocollo contenuti nella busta 2A è stata rinvenuta la “fotocopia” in formato ridotto di due articoli del titolo V della Costituzione Italiana;
2) che il verbale n. 9 è errato nella parte in cui è stato dichiarato che all' interno della busta del candidato n. 11 è stata rinvenuta la busta n. 2A, la quale era stata in realtà aperta in data
24.3.2016 e non conteneva alcun elaborato redatto dall' avv. Parte_1
3) che nel verbale n. 9 è stato omesso di dichiarare che la busta n. 11 presenta segni di manomissioni sul lembo di chiusura, e dunque non risulta integra;
4) che nel verbale n. 9 è stato omesso di dichiarare altresì che le buste nn. 11A e 11B, le quali dovrebbero avere contenuto gli elaborati della ricorrente, presentano segni identificativi;
5) che nel verbale n. 9 è stato omesso di dichiarare che il lembo di chiusura della busta
11A, dove sarebbero stati reperiti i due piccoli foglietti sui quali era fotocopiato l'art. 118 Cost.,
risulta parzialmente sollevato, per cui detta busta non risulta integra;
6) che nel verbale n. 9 è stato omesso di dichiarare che la “fotocopia” asseritamente rinvenuta all' interno della busta 2A di cui al punto 2) che precede, era in realtà costituita da n.
2 piccoli foglietti, i quali risultano parzialmente incollati tra loro, dove è riprodotto l'art. 118
Cost. con scritture a mano quasi illeggibili, delle dimensioni di circa cm. 6 x 4.
pagina 4 di 8 La e la Commissione Esaminatrice si costituivano evidenziando, in via preliminare, CP_1
che l'azione esperita ai sensi dell'art. 221 c.p.c. è inammissibile in quanto fondata su illazioni e non assistita da una rigorosa prova della falsità del contenuto intrinseco dell'atto.
Sottolinea, altresì, parte convenuta che il procedimento de quo, avendo ad oggetto la falsità ideologica dell'atto, è inammissibile in quanto secondo un noto orientamento giurisprudenziale che “la querela di falso è esperibile solo nel caso di falsità materiale dell'atto, ma non quindi quando sia soltanto invocata la sua falsità ideologica, potendo il contenuto dell'atto essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità” (Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 16246/2022; Nello stesso senso:
Cass. civ. 25 maggio 2006 n. 12386; Cass., sez. V, sentenza n. 28060 del 24 novembre 2017)
Nel merito, parte convenuta contesta la domanda attrice punto per punto come di seguito indicato:
1) è inverosimile che la Commissione abbia dichiarato falsamente di aver rinvenuto nella busta attribuita all'attrice la “fotocopia” in formato ridotto di due articoli del titolo V della
Costituzione Italiana, al solo scopo di escludere dal concorso un candidato;
2) è un mero errore di battitura l'indicazione da parte della commissione nel verbale n. 9
del numero “2” davanti alla lettera A anziché del n.11/A; tale errore non ha in alcun modo inciso sul contenuto sostanziale del documento, che è stato formato sulla constatazione da parte dei commissari che nella busta numerata 11/A correttamente attribuita alla candidata, era contenuta la fotocopia in questione;
3) è inverosimile l'ipotesi secondo cui la Commissione avrebbe scientemente omesso di dichiarare che la busta contenente l'elaborato non fosse integra, in quanto scollata su di un lembo;
4) è palesemente infondata l'ipotesi secondo cui la commissione avrebbe scientemente omesso di dichiarare che la busta contenente l'elaborato dell'attrice presentasse segni identificativi;
i 'segni' di colore rosso presenti sulle buste sono, in realtà semplici ed involontarie macchie causate nella operazione di numerazione delle buste avvenuta appunto pagina 5 di 8 mediante apposizione del numero (2,3,6,11,18 etc.) con un pennarello di colore rosso.
Con provvedimento emesso dalla d.ssa Seccacini in data 14/02/2025, la causa veniva assegnata al GOP
che scrive.
Istauratosi il contraddittorio, le parti depositavano le memorie istruttorie ex art. 171 ter cpc.
Parte attrice nella prima memoria ex art. 171 ter cpc rinunciava alla domanda contenuta al punto 1).
La querela di falso veniva confermata dall'attrice in prima udienza ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.p.c.
Respinte le istanze istruttorie di parte attrice, la causa veniva rinviata all'udienza del 28/10/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Discussa oralmente la causa, il GOP si è riservato di pronunciare sentenza ai sensi del terzo comma del predetto art. 281-sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre tener presente che la principale caratteristica della querela di falso, e in particolare se proposta in via incidentale, è quella di essere l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che ad un documento debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702
c.c.
Il procedimento per querela di falso, per costante indirizzo della giurisprudenza, “ha il fine di privare”
un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. (Cfr Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 19626 del 18/09/2020).
Ne segue che, alla luce della superiore premessa, qualora non venga perseguito il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli dalla legge, la querela di falso è inammissibile. pagina 6 di 8 Nel caso di specie le censure formulate da parte attrice nelle domande contenute nei punti 2), 3), 4), 5)
e 6) sono inammissibili ed infondate.
Riguardo al punto 2), infatti, la querela di falso è inammissibile in quanto viene denunciato un mero errore materiale cagionato da svista o disattenzione nella redazione dell'atto che non ne vizia la sostanza (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19626 del 18/09/2020).
Riguardo alle censure di falso omissivo contenute nei punti 3), 4), 5) e 6), esse risultano prive di supporto probatorio, stante l'assenza di prova che dimostri lo stato delle buste al momento della verbalizzazione della Commissione Esaminatrice.
La descrizione delle buste n. 11-11A-11B fornita dall'attrice è successiva di circa cinque anni
(02/09/2021) rispetto alla redazione del verbale impugnato, e perciò irrilevante e inattendibile.
Per tutti i motivi sopra esposti la querela di falso deve essere rigettata.
Quanto, invece, alla richieste di condanna formulata da parte convenuta e al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., occorre precisare che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, I co., c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima,
nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza,
o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio. Ciò
posto, con riferimento alla fattispecie concreta deve, innanzitutto, evidenziarsi come nell'iniziativa assunta da parte attrice non è dato ravvisare quei profili di dolo o colpa grave richiesti ai fini dell'affermazione della responsabilità ex art. 96 c.p.c.; ad ogni buon conto parte convenuta pur gravata dall'onere di specifica allegazione e prova, non ha offerto elementi concreti da cui inferire che, per effetto dell'iniziativa e della condotta processuale della parte avversa, abbia sofferto un qualche pregiudizio risarcibile;
pregiudizio che, come noto, non può che essere diverso ed ulteriore rispetto pagina 7 di 8 all'onere economico sopportato per la difesa tecnica, atteso che quest'ultimo è coperto, invece, dalle previsioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. e dalla rifusione delle spese di lite contemplata a carico di parte soccombente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Occorre precisare che i compensi sono stati liquidati - in favore di parte convenuta e CP_1
unitariamente intesa per l'identità della posizione processuale e della difesa Controparte_3
tecnica - ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e calcolati con riguardo ai parametri previsti per le controversie di valore indeterminabile di complessità alta e nei valori medi applicando la riduzione della metà dell'importo previsto nella voce “istruttoria”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di parte attrice.
AN parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 9.465,12, oltre a spese generali e accessori di legge.
Ancona, li 26/11/2025
IL GOP
ET ER
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa ET ER ha pronunciato ex art. 281 sexies,
ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4547/2024 R.G.
avente ad oggetto: querela di falso promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Discepolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito ad Ancona alla Via Matteotti n. 99, in virtù di procura speciale posta in calce all'atto di citazione
attore
contro rappresentata e difesa dall'avv. Vito Iorio ed elettivamente domiciliata presso CP_1
l'indirizzo digitale in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di Email_1
costituzione e risposta
COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO A N. 13 POSTI DI DIRIGENTE
NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Iorio ed elettivamente pagina 1 di 8 domiciliata presso l'indirizzo digitale in virtù di procura alle liti in calce Email_1
alla comparsa di costituzione e risposta
convenuti
nonché
CP_2
convenuto contumace
PROCURA DELLE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Parte attrice:
1) rinunciata.
2)che il verbale n. 9 redatto in data 31.3.2016 dalla Commissione Esaminatrice del concorso per 13
posti di dirigente nell'ambito della struttura organizzativa della giunta regionale, bandito con decreto
del Segretario Generale n. 23/sgg del 25.11.2013, è errato nella parte in cui è stato dichiarato che
all'interno della busta del candidato n. 11 è stata rinvenuta la busta n. 2A, la quale era stata in realtà
aperta in data 24.3.2016 e non conteneva alcun elaborato redatto dall' avv. Parte_1
3) che nella stesura del verbale n. 9 redatto in data 31.3.2016 dalla Commissione Esaminatrice del
concorso per 13 posti di dirigente nell'ambito della struttura organizzativa della giunta regionale,
bandito con decreto del Segretario Generale n. 23/sgg del 25.11.2013, è stato omesso di dichiarare che
la busta n. 11 presenta segni di manomissioni sul lembo di chiusura, e dunque non risulta integra;
4) che nella stesura del verbale n. 9 redatto in data 31.3.2016 dalla Commissione Esaminatrice del
concorso per 13 posti di dirigente nell'ambito della struttura organizzativa della giunta regionale,
bandito con decreto del Segretario Generale n. 23/sgg del 25.11.2013, è stato omesso di dichiarare
altresì che le buste nn. 11A e 11B, le quali dovrebbero avere contenuto gli elaborati della ricorrente,
presentano segni identificativi;
pagina 2 di 8 5) che nella stesura del verbale n. 9 redatto in data 31.3.2016 dalla Commissione Esaminatrice del
concorso per 13 posti di dirigente nell'ambito della struttura organizzativa della giunta regionale,
bandito con decreto del Segretario Generale n. 23/sgg del 25.11.2013, è stato omesso di dichiarare
inoltre che il lembo di chiusura della busta 11A, dove sarebbero stati reperiti i due piccoli foglietti sui
quali era fotocopiato l' art. 118 Cost., risulta parzialmente sollevato, per cui detta busta non risulta
integra;
6) che nella stesura del verbale n. 9 redatto in data 31.3.2016 dalla Commissione Esaminatrice del
concorso per 13 posti di dirigente nell'ambito della struttura organizzativa della giunta regionale,
bandito con decreto del Segretario Generale n. 23/sgg del 25.11.2013, è stato omesso di dichiarare che
la “fotocopia” asseritamente rinvenuta all' interno della busta 2A di cui al punto 2) che precede, era
in realtà costituita da n. 2 piccoli foglietti, i quali risultano parzialmente incollati tra loro, dove è
riprodotto l' art. 118 Cost. con scritture a mano quasi illeggibili, delle dimensioni di circa cm. 6 x 4.
Refuse le spese in caso di ingiustificata opposizione.
In via istruttoria, si chiede disporsi l'acquisizione degli originali degli elaborati redatti dalla
ricorrente e delle buste dove essi sarebbero stati contenuti, e comunque delle buste 2A, 11, 11A e 11B e
degli elaborati ivi contenuti, nonché dell'originale o di copia autentica dei verbali della procedura di
concorso, ed in particolare dei nn. 8, 9 e 19, nonché degli allegati 1 e 2 al verbale n. 19.
Parte convenuta e Commissione Esaminatrice: CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale:
-dichiarare inammissibile la querela di falso proposta;
-rigettare in ogni caso le domande attoree
perché infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con richiesta di
condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc di cui si chiede all'Ecc.mo Tribunale
la determinazione e liquidazione con modo equitativo”
Svolgimento del procedimento
L'avv. proponeva querela di falso, in via incidentale rispetto al ricorso pendente Parte_1
pagina 3 di 8 avanti al TAR rubricato al N. 493/2016 RG, al fine di far accertare i falsi commissivi ed CP_1
omissivi contenuti nel verbale n. 8 redatto in data 24.3.2016 e nel verbale n. 9 redatto in data 31.3.2016
dalla Commissione Esaminatrice del concorso per 13 posti di dirigente nell'ambito della struttura organizzativa della giunta regionale bandito con decreto del Segretario Generale n. 23/sgg del CP_1
25.11.2013, che avevano comportato l'esclusione dell'attrice.
Assumeva in particolare l'attrice quanto segue:
1) che il verbale n. 8 è errato nella parte in cui è stato dichiarato che all' interno di uno dei fogli protocollo contenuti nella busta 2A è stata rinvenuta la “fotocopia” in formato ridotto di due articoli del titolo V della Costituzione Italiana;
2) che il verbale n. 9 è errato nella parte in cui è stato dichiarato che all' interno della busta del candidato n. 11 è stata rinvenuta la busta n. 2A, la quale era stata in realtà aperta in data
24.3.2016 e non conteneva alcun elaborato redatto dall' avv. Parte_1
3) che nel verbale n. 9 è stato omesso di dichiarare che la busta n. 11 presenta segni di manomissioni sul lembo di chiusura, e dunque non risulta integra;
4) che nel verbale n. 9 è stato omesso di dichiarare altresì che le buste nn. 11A e 11B, le quali dovrebbero avere contenuto gli elaborati della ricorrente, presentano segni identificativi;
5) che nel verbale n. 9 è stato omesso di dichiarare che il lembo di chiusura della busta
11A, dove sarebbero stati reperiti i due piccoli foglietti sui quali era fotocopiato l'art. 118 Cost.,
risulta parzialmente sollevato, per cui detta busta non risulta integra;
6) che nel verbale n. 9 è stato omesso di dichiarare che la “fotocopia” asseritamente rinvenuta all' interno della busta 2A di cui al punto 2) che precede, era in realtà costituita da n.
2 piccoli foglietti, i quali risultano parzialmente incollati tra loro, dove è riprodotto l'art. 118
Cost. con scritture a mano quasi illeggibili, delle dimensioni di circa cm. 6 x 4.
pagina 4 di 8 La e la Commissione Esaminatrice si costituivano evidenziando, in via preliminare, CP_1
che l'azione esperita ai sensi dell'art. 221 c.p.c. è inammissibile in quanto fondata su illazioni e non assistita da una rigorosa prova della falsità del contenuto intrinseco dell'atto.
Sottolinea, altresì, parte convenuta che il procedimento de quo, avendo ad oggetto la falsità ideologica dell'atto, è inammissibile in quanto secondo un noto orientamento giurisprudenziale che “la querela di falso è esperibile solo nel caso di falsità materiale dell'atto, ma non quindi quando sia soltanto invocata la sua falsità ideologica, potendo il contenuto dell'atto essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità” (Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 16246/2022; Nello stesso senso:
Cass. civ. 25 maggio 2006 n. 12386; Cass., sez. V, sentenza n. 28060 del 24 novembre 2017)
Nel merito, parte convenuta contesta la domanda attrice punto per punto come di seguito indicato:
1) è inverosimile che la Commissione abbia dichiarato falsamente di aver rinvenuto nella busta attribuita all'attrice la “fotocopia” in formato ridotto di due articoli del titolo V della
Costituzione Italiana, al solo scopo di escludere dal concorso un candidato;
2) è un mero errore di battitura l'indicazione da parte della commissione nel verbale n. 9
del numero “2” davanti alla lettera A anziché del n.11/A; tale errore non ha in alcun modo inciso sul contenuto sostanziale del documento, che è stato formato sulla constatazione da parte dei commissari che nella busta numerata 11/A correttamente attribuita alla candidata, era contenuta la fotocopia in questione;
3) è inverosimile l'ipotesi secondo cui la Commissione avrebbe scientemente omesso di dichiarare che la busta contenente l'elaborato non fosse integra, in quanto scollata su di un lembo;
4) è palesemente infondata l'ipotesi secondo cui la commissione avrebbe scientemente omesso di dichiarare che la busta contenente l'elaborato dell'attrice presentasse segni identificativi;
i 'segni' di colore rosso presenti sulle buste sono, in realtà semplici ed involontarie macchie causate nella operazione di numerazione delle buste avvenuta appunto pagina 5 di 8 mediante apposizione del numero (2,3,6,11,18 etc.) con un pennarello di colore rosso.
Con provvedimento emesso dalla d.ssa Seccacini in data 14/02/2025, la causa veniva assegnata al GOP
che scrive.
Istauratosi il contraddittorio, le parti depositavano le memorie istruttorie ex art. 171 ter cpc.
Parte attrice nella prima memoria ex art. 171 ter cpc rinunciava alla domanda contenuta al punto 1).
La querela di falso veniva confermata dall'attrice in prima udienza ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.p.c.
Respinte le istanze istruttorie di parte attrice, la causa veniva rinviata all'udienza del 28/10/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Discussa oralmente la causa, il GOP si è riservato di pronunciare sentenza ai sensi del terzo comma del predetto art. 281-sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre tener presente che la principale caratteristica della querela di falso, e in particolare se proposta in via incidentale, è quella di essere l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che ad un documento debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702
c.c.
Il procedimento per querela di falso, per costante indirizzo della giurisprudenza, “ha il fine di privare”
un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. (Cfr Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 19626 del 18/09/2020).
Ne segue che, alla luce della superiore premessa, qualora non venga perseguito il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli dalla legge, la querela di falso è inammissibile. pagina 6 di 8 Nel caso di specie le censure formulate da parte attrice nelle domande contenute nei punti 2), 3), 4), 5)
e 6) sono inammissibili ed infondate.
Riguardo al punto 2), infatti, la querela di falso è inammissibile in quanto viene denunciato un mero errore materiale cagionato da svista o disattenzione nella redazione dell'atto che non ne vizia la sostanza (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19626 del 18/09/2020).
Riguardo alle censure di falso omissivo contenute nei punti 3), 4), 5) e 6), esse risultano prive di supporto probatorio, stante l'assenza di prova che dimostri lo stato delle buste al momento della verbalizzazione della Commissione Esaminatrice.
La descrizione delle buste n. 11-11A-11B fornita dall'attrice è successiva di circa cinque anni
(02/09/2021) rispetto alla redazione del verbale impugnato, e perciò irrilevante e inattendibile.
Per tutti i motivi sopra esposti la querela di falso deve essere rigettata.
Quanto, invece, alla richieste di condanna formulata da parte convenuta e al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., occorre precisare che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, I co., c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima,
nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza,
o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio. Ciò
posto, con riferimento alla fattispecie concreta deve, innanzitutto, evidenziarsi come nell'iniziativa assunta da parte attrice non è dato ravvisare quei profili di dolo o colpa grave richiesti ai fini dell'affermazione della responsabilità ex art. 96 c.p.c.; ad ogni buon conto parte convenuta pur gravata dall'onere di specifica allegazione e prova, non ha offerto elementi concreti da cui inferire che, per effetto dell'iniziativa e della condotta processuale della parte avversa, abbia sofferto un qualche pregiudizio risarcibile;
pregiudizio che, come noto, non può che essere diverso ed ulteriore rispetto pagina 7 di 8 all'onere economico sopportato per la difesa tecnica, atteso che quest'ultimo è coperto, invece, dalle previsioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. e dalla rifusione delle spese di lite contemplata a carico di parte soccombente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Occorre precisare che i compensi sono stati liquidati - in favore di parte convenuta e CP_1
unitariamente intesa per l'identità della posizione processuale e della difesa Controparte_3
tecnica - ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e calcolati con riguardo ai parametri previsti per le controversie di valore indeterminabile di complessità alta e nei valori medi applicando la riduzione della metà dell'importo previsto nella voce “istruttoria”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di parte attrice.
AN parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 9.465,12, oltre a spese generali e accessori di legge.
Ancona, li 26/11/2025
IL GOP
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