Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
10/12/1972, residente in [...]24/9 GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. LALLI CLAUDIO (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
19/01/1969, residente in [...]15 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. FORONI DANIELA ROSA (C.F. ), che lo C.F._4
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17/3/2025
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ALBENGA il 13/09/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 3097/2023 emessa dal Tribunale
Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ALBENGA il
13/09/2008 dai Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Entrambi i coniugi sono autonomi economicamente ed in grado di provvedere reciprocamente alle loro necessità di vita in quanto la Dott.ssa Parte_1 svolge attività professionale di Odontoiatra presso il proprio Studio posto
[...]
in Genova e l'Ing. svolge la sua attività di imprenditore in Controparte_1
Genova;
2) Le due figlie maggiorenni, e , saranno libere di stabilire la loro Persona_1 Persona_2
abitazione presso l'immobile di residenza del padre o della madre. Il genitore tenuto al mantenimento ordinario in forma diretta sarà quello presso la cui abitazione nel periodo ci sarà l'effettiva permanenza abitativa di entrambe le figlie, o di una di esse. Resta inteso che il genitore che avrà provveduto al mantenimento ordinario in forma diretta in ragione della permanenza abitativa effettiva presso la sua abitazione di entrambe le figlie, o di una di esse, nulla potrà pretendere a tale titolo dall'altro genitore;
3) I genitori concordano che nel mantenimento ordinario delle figlie rientrino, il vitto,
l'abbigliamento, il contributo spese abitazione, il materiale scolastico di cancelleria, i medicinali da banco, le spese di trasporto urbano, il carburante, la ricarica cellulare, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.);
4) I genitori, per quanto riguarda le spese straordinarie e quindi tutte le spese non rientranti nel precedente punto 3, fermo il verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. Del
15.09.2016 della IV sez. civ. Tribunale Genova, noto ai ricorrenti, si impegnano a ripartire le stesse nella misura del 50% ciascuno all'espressa condizione che le stesse siano state concordate per iscritto dai coniugi stessi, ove si disciplineranno anche le modalità di effettivo pagamento delle stesse;
5) I coniugi hanno già regolato in parte i loro rapporti economici, come indicati in sede di separazione consensuale. Il Signor si impegna ed obbliga a versare Controparte_1
alla Signora la somma di Euro 10.000,00 (diecimila euro) a Parte_1
tombale definizione di ogni possibile titolo e/o ragione discendente dal loro intercorso rapporto coniugale, con ciò intendendosi anche qualsivoglia pretesa di dare/avere connessa sia ai reciproci obblighi passati verso le figlie, anche per quanto stabilito nel verbale di separazione consensuale, che alla gestione della casa già familiare di Viale Ammiraglio Des
Geneys 24/9 nel periodo antecedente la separazione.
Tale somma dovrà essere versata, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza di divorzio, a mezzo bonifico sull'IBAN
[...] dal Signor alla Signora Controparte_1 Parte_1
, pena in difetto l'azione esecutiva di quest'ultima per il suo recupero;
[...] 6) I coniugi, pertanto, dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione comunque riconducibile alla loro relazione coniugale, ai beni mobili presenti nelle rispettive abitazioni e ad ogni titolo relativo alle spese ordinarie, straordinarie e di mantenimento delle due figlie sino alla data di sottoscrizione del presente atto salvo l'obbligo di pagamento a carico del Signor come Controparte_1 disciplinato al precedente punto 5;
7) Le spese e competenze del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2008, Numero 33, Parte 2, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 18 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba