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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2128/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2128/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata ad [...] il [...], C. F.: Parte_1 C.F._1 nte domiciliata in AG (SA), alla via
[...] lo studio dell'avv. Andrea Vele che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
e domiciliato in Sarno (SA), alla via R. Laudi
[...] dell'avv. Olga Califano che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 25 settembre 2025, e Parte_1 CP_1 avanzavano richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili del
[...] io, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Campagna (SA) in data 12 agosto 2012 e che, dalla loro unione, era nato un figlio, (25.11.2015). Per_1
Perta rsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 692/2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza, dandone comunicazione all'altro;
2. La casa familiare in Campagna (SA) alla via Aristotele n. 33, di proprietà della sig.ra rimarrà assegnata a quest'ultima. Il sig. dimorerà in Via Pt_1 CP_1
Mame
3. In caso di alienazione della casa familiare, madre e figlio trasferiranno la residenza presso la porzione della casa dei nonni materni, in via Madonna del Ponte n. 14;
4. Nessuno dei coniugi corrisponderà all'altro assegno per il reciproco mantenimento;
5. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi con Per_1 collocamento paritet ni alternati da venerdì a venerdì);
6. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale per le decisioni ordinarie nei tempi di permanenza, mentre le decisioni straordinarie saranno assunte congiuntamente;
7. Ciascun genitore contribuirà direttamente al mantenimento, nei propri tempi di permanenza;
8. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50%, previo accordo per quelle non urgenti;
9. Il compleanno, feste religiose e ricorrenze saranno gestiti con criterio di alternanza e previo accordo, tenendo conto delle esigenze del minore;
10. In estate: 2 settimane a luglio e 2 settimane ad agosto con ciascun genitore, da concordarsi entro giugno;
11. I genitori si impegnano a garantire continuità scolastica, relazioni stabili con entrambi i rami familiari e dialogo sereno;
12. Entrambi prestano consenso al rilascio/rinnovo del passaporto proprio e del minore. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 12 agosto 2012 nel Comune di Campagna (SA) tra , nata ad [...] Parte_1
CI (SA) il 05.10.1987, C. F.: , nato CodiceFiscale_1 Controparte_1
a AG (SA) il 29.11.1 o nel CodiceFiscale_2
Registro Atti Matrimonio del Comune d 12, atto n. 34, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campagna (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2128/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata ad [...] il [...], C. F.: Parte_1 C.F._1 nte domiciliata in AG (SA), alla via
[...] lo studio dell'avv. Andrea Vele che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
e domiciliato in Sarno (SA), alla via R. Laudi
[...] dell'avv. Olga Califano che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 25 settembre 2025, e Parte_1 CP_1 avanzavano richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili del
[...] io, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Campagna (SA) in data 12 agosto 2012 e che, dalla loro unione, era nato un figlio, (25.11.2015). Per_1
Perta rsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 692/2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza, dandone comunicazione all'altro;
2. La casa familiare in Campagna (SA) alla via Aristotele n. 33, di proprietà della sig.ra rimarrà assegnata a quest'ultima. Il sig. dimorerà in Via Pt_1 CP_1
Mame
3. In caso di alienazione della casa familiare, madre e figlio trasferiranno la residenza presso la porzione della casa dei nonni materni, in via Madonna del Ponte n. 14;
4. Nessuno dei coniugi corrisponderà all'altro assegno per il reciproco mantenimento;
5. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi con Per_1 collocamento paritet ni alternati da venerdì a venerdì);
6. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale per le decisioni ordinarie nei tempi di permanenza, mentre le decisioni straordinarie saranno assunte congiuntamente;
7. Ciascun genitore contribuirà direttamente al mantenimento, nei propri tempi di permanenza;
8. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50%, previo accordo per quelle non urgenti;
9. Il compleanno, feste religiose e ricorrenze saranno gestiti con criterio di alternanza e previo accordo, tenendo conto delle esigenze del minore;
10. In estate: 2 settimane a luglio e 2 settimane ad agosto con ciascun genitore, da concordarsi entro giugno;
11. I genitori si impegnano a garantire continuità scolastica, relazioni stabili con entrambi i rami familiari e dialogo sereno;
12. Entrambi prestano consenso al rilascio/rinnovo del passaporto proprio e del minore. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 12 agosto 2012 nel Comune di Campagna (SA) tra , nata ad [...] Parte_1
CI (SA) il 05.10.1987, C. F.: , nato CodiceFiscale_1 Controparte_1
a AG (SA) il 29.11.1 o nel CodiceFiscale_2
Registro Atti Matrimonio del Comune d 12, atto n. 34, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campagna (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi