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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 02/07/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente rel.
dott. EA Padalino Giudice
dott.ssa Simona Francese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 522/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ) nata l'[...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Borgosesia (VC) con il patrocinio dell'avv. Cacciami Giovanni del Foro di Vercelli
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ) nato il [...] a [...] e ivi residente _1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Patriarca Lucetta del Foro di Vercelli
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 25.06.2025 hanno accettato la proposta conciliativa del Presidente relatore, concludendo come di seguito riportato:
Affido condiviso dei minori, loro collocazione prevalente presso la madre, regime di incontri padre- figli secondo i desideri dei figli stessi, assegnazione della casa coniugale alla madre, contributo a carico del sig. di euro 2000,00 mensili -di cui euro 1300 per i figli e 700 per la moglie) e spese _1
extra per i figli ripartite al 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre. Assegno unico percepito integralmente dalla madre.
Il PM ha concluso con visto agli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Quarona (VC), il Parte_1 _1
giorno 09.09.2007 e successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune al n. 5, Parte II – Serie A, anno 2007.
Dall'unione sono nati i figli EA e , rispettivamente in data 10.08.2008 e 17.09.2010, Per_1
entrambi ancora minori.
Depositati i rispettivi atti introduttivi, alla prima udienza celebratasi in data 25.06.2025 davanti al
Presidente relatore, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dallo stesso, concludendo come in epigrafe.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO
DI VISITA
Sia quanto all'affidamento della prole minorenne, sia in punto di modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, le conclusioni rassegnate dalle parti debbono essere accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole. Tali conclusioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti e meritano quindi accoglimento.
In particolare, i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
gli incontri padre-figli avverranno secondo i desideri dei figli stessi, stante la loro età ormai adolescenziale.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Viene disposta l'assegnazione ex art. 337sexies c.c. della casa precedentemente adibita ad abitazione familiare alla ricorrente , che la abiterà unitamente ai figli minori. Parte_1
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE E DEL CONIUGE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della prole e del coniuge, considerata la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti deve disporsi che il padre, versi, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori EA e _1
, l'importo mensile di euro 1.300,00 da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat, oltre al Per_1
65% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Vercelli.
L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre, la quale sosterrà il 35% delle spese straordinarie, e a cui il padre verserà inoltre euro 700,00 a titolo di mantenimento.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 522/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. PRONUNCIA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 _1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Quarona (VC), il giorno
[...] 09.09.2007 e successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune al n. 5, Parte II – Serie A, anno 2007;
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE che i figli minori EA e siano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
4. DISPONE che il padre possa vedere i figli secondo il desiderio degli stessi;
5. ASSEGNA ex art. 337sexies c.c. la casa precedentemente adibita ad abitazione familiare alla ricorrente che la abiterà unitamente ai figli minori;
Parte_1
6. DISPONE che il padre, versi, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli _1 minori, l'importo mensile di euro 1.300,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat, oltre al 65% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di
Vercelli; l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre, la quale sosterrà il 35% delle suddette spese straordinarie;
7. DISPONE che versi a la somma di euro 700,00 a titolo di assegno di _1 Parte_1
mantenimento;
8. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 02.07.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente rel.
dott. EA Padalino Giudice
dott.ssa Simona Francese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 522/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ) nata l'[...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Borgosesia (VC) con il patrocinio dell'avv. Cacciami Giovanni del Foro di Vercelli
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ) nato il [...] a [...] e ivi residente _1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Patriarca Lucetta del Foro di Vercelli
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 25.06.2025 hanno accettato la proposta conciliativa del Presidente relatore, concludendo come di seguito riportato:
Affido condiviso dei minori, loro collocazione prevalente presso la madre, regime di incontri padre- figli secondo i desideri dei figli stessi, assegnazione della casa coniugale alla madre, contributo a carico del sig. di euro 2000,00 mensili -di cui euro 1300 per i figli e 700 per la moglie) e spese _1
extra per i figli ripartite al 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre. Assegno unico percepito integralmente dalla madre.
Il PM ha concluso con visto agli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Quarona (VC), il Parte_1 _1
giorno 09.09.2007 e successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune al n. 5, Parte II – Serie A, anno 2007.
Dall'unione sono nati i figli EA e , rispettivamente in data 10.08.2008 e 17.09.2010, Per_1
entrambi ancora minori.
Depositati i rispettivi atti introduttivi, alla prima udienza celebratasi in data 25.06.2025 davanti al
Presidente relatore, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dallo stesso, concludendo come in epigrafe.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO
DI VISITA
Sia quanto all'affidamento della prole minorenne, sia in punto di modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, le conclusioni rassegnate dalle parti debbono essere accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole. Tali conclusioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti e meritano quindi accoglimento.
In particolare, i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
gli incontri padre-figli avverranno secondo i desideri dei figli stessi, stante la loro età ormai adolescenziale.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Viene disposta l'assegnazione ex art. 337sexies c.c. della casa precedentemente adibita ad abitazione familiare alla ricorrente , che la abiterà unitamente ai figli minori. Parte_1
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE E DEL CONIUGE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della prole e del coniuge, considerata la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti deve disporsi che il padre, versi, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori EA e _1
, l'importo mensile di euro 1.300,00 da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat, oltre al Per_1
65% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Vercelli.
L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre, la quale sosterrà il 35% delle spese straordinarie, e a cui il padre verserà inoltre euro 700,00 a titolo di mantenimento.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 522/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. PRONUNCIA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 _1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Quarona (VC), il giorno
[...] 09.09.2007 e successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune al n. 5, Parte II – Serie A, anno 2007;
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE che i figli minori EA e siano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
4. DISPONE che il padre possa vedere i figli secondo il desiderio degli stessi;
5. ASSEGNA ex art. 337sexies c.c. la casa precedentemente adibita ad abitazione familiare alla ricorrente che la abiterà unitamente ai figli minori;
Parte_1
6. DISPONE che il padre, versi, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli _1 minori, l'importo mensile di euro 1.300,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat, oltre al 65% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di
Vercelli; l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre, la quale sosterrà il 35% delle suddette spese straordinarie;
7. DISPONE che versi a la somma di euro 700,00 a titolo di assegno di _1 Parte_1
mantenimento;
8. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 02.07.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone