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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/10/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente relatore dr. Rosario Murgida Consigliere
Consigliere dr. Antonio Cestone
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 609 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
Pt 1 (avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Maria Teresa Pugliano);
appellante e
Controparte 1 (avv. Giovanni Scarpino);
appellata
FATTO E DIRITTO 1. L' Pt_1 appella la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 1\12\12023,
con la quale è stato annullato l'avviso di addebito per l'importo di 8.448,07 a titolo di contributi e sanzioni civili, notificato alla signora Controparte_1 in
data 16\12\2022, sul presupposto dell'insussistenza delle condizioni di legge per l'iscrizione della medesima alla Gestione Agricola - Lavoratori Autonomi
ed Associati. 2. Assume l' Pt 2 appellante che i presupposti stabiliti dagli artt.2 L.n.
1047/57, 2 e 3 L.n. 9/63 per l'iscrizione d'ufficio alla predetta gestione sarebbero stati pienamente sussistenti nei confronti dell'opponente, ciò in quanto la stessa: a) era già stata iscritta come coltivatore diretto dal 15\11\2001 al
17\12\2009; b) risultava essere ancora titolare di partita IVA per la vendita di prodotti agricoli;
c) nonché al registro delle imprese come impresa agricola;
d) risultava titolare di terreni ed allevamenti “per l'estensione di ha 8.11.34, 135 capi di bestiame di cui 113 ovini e 22 caprini e fabbisogno stimato in 600 giornate di lavoro annuo"; e) risultava avere percepito i contributi ARCEA in qualità di lavoratore agricolo autonomo e non svolgere alcun'altra attività lavorativa;
f) l'unico reddito che aveva dichiarato negli anni 2019-2022, per come risultante dei modelli Unico prodotti, è stato quello derivante dall'attività agricola.
Ciò premesso, l'appellante contesta la fondatezza del ragionamento posto dal
Tribunale a fondamento dell'accoglimento della domanda, secondo cui "la evidente esiguità del reddito complessivo [sarebbe] difficilmente conciliabile con il requisito secondo il quale le attività debbano impegnare il coltivatore diretto per la maggior parte dell'anno", le dichiarazioni reddituali prodotte dall'istituto dimostrando la prevalenza "unicamente sotto il profilo reddituale, ma non certamente sotto quello temporale".
Assume, infatti, l'appellante di avere dimostrato la prevalenza dell'attività di coltivatrice diretta della signora CP_1 anche sotto il profilo del tempo ad essa dedicato nel corso dell'anno. Le sopra ricordate circostanze dando prova della prevalenza, se non dell'esclusività, "del reddito e del tempo dall'attività di coltivazione dei fondi e di governo del bestiame".
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto del ricorso ex adverso proposto. 3. Resiste Controparte_1 contestando la fondatezza dei motivi d'appello proposti dall' Pt_1 in primo luogo sotto il profilo della propria consistenza reddituale negli anni di causa, in entrambi i quali non risulta avere percepito alcun reddito.
Contesta poi la rilevanza dall'Istituto attribuita ai contributi AR percepiti,
rilevando come, sulla base della disciplina comunitaria di settore, "unico vincolo imposto all'agricoltore beneficiario dell'aiuto di mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, nel rispetto dei parametri fissati da ciascuno stato membro". Non corrispondendo, pertanto, al vero che presupposto per poterne godere sia che il reddito dell'azienda agricola rappresenti almeno il
50% del reddito complessivo del beneficiario.
Rileva che per l'iscrizione nella gestione agricola autonoma, i presupposti di legge sono i seguenti: "a) diretta e abituale coltivazione del fondo, che costituisca per il soggetto l'attività esclusiva o prevalente e la sua maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9208 del 09/06/2003)". L' Pt_1
avendo fornito prova, peraltro solo documentale, del solo secondo requisito,
ma non del primo.
Conclude chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata. 4. Nella resistenza della parte appellata e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa in esito all'odierna camera di consiglio. 5. L'appello merita accoglimento.
6. L'attività agricola svolta dall'appellata ha generato un contenzioso che ha portato a diverse pronunce, spesso con esiti contrastanti, come lo stesso
Tribunale rileva nell'appellata sentenza.
L' Pt 1 con le odierne note di trattazione ha prodotto le sentenze 621/2024 e
1229/2024 con le quali questa Corte ha accolto suoi analoghi appelli ed, in riforma delle sentenze ivi impugnate, ha rigettato le opposizioni ad altrettanti avvisi di addebito proposti dalla signora CP_1, per annualità diverse da quelle che qui occupano, ma sempre concernenti contributi ritenuti dovuti per effetto dell'iscrizione d'ufficio alle Gestione autonoma coltivatori diretti.
Ritiene la Corte di dovere confermare l'indirizzo espresso nelle due citate sentenze, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell'art.118, disp. att., c.p.c.
I presupposti di legge per la ridetta iscrizione sono stati così sintetizzati 7.
da Cass. 15869/2017: "Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 della l. n. 9
del 1963, sicché per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo".
Cass. 13938/2006 avendo poi specificato che "il giudizio di prevalenza deve tener conto sia del criterio temporale che di quello reddituale, in riferimento al quale la comparazione deve essere instaurata tra il reddito da lavoro agricolo e tutti gli altri redditi del lavoratore, derivino essi dalla prestazione di altra attività lavorativa o da pensione". 8. Proprio muovendo da tali principi, con la sentenza 621/2024 questa
Corte ha rilevato che "il tribunale-pur delineando esattamente la cornice normativa
-entro cui inquadrare la fattispecie ha erroneamente ritenuto che nel 2018 la
ricorrente abbia svolto attività di lavoro subordinato oltre a quella per cui l Pt_1 l'ha iscritta alla gestione assicurativa dei coltivatori diretti. È invece pacifico tra le parti che in quell'anno essa non abbia lavorato alle dipendenze d'altri, ma sia stata impegnata esclusivamente nella gestione della propria azienda agricola (...) Il giudizio di prevalenza, temporale e reddituale, non può dunque utilmente svolgersi in termini comparativi qualora, come nel caso in esame, la prestazione autonoma di lavoro agricolo sia l'unica eseguita dall'interessata che, per l'appunto, non ha percepito altri redditi e, altresì, ha provveduto con l'ausilio del coniuge e dei figli alla conduzione della propria azienda in relazione alla quale, nell'anno per cui è causa, ha ricevuto gli aiuti economici riservati agli imprenditori agricoli".
Censura che può essere mossa negli identici termini anche alla sentenza oggi appellata.
Atteso che, pur constatata l'esiguità dei redditi dichiarati dalla signora CP_1
negli anni 2020 e 2021 e pari, rispettivamente, ad € 215,00 (reddito dominicale agrario) ed € 1.392,00 (reddito dominicale agrario e da allevamento), ciò non esclude che si debba valutare se vi siano elementi per ritenere che la stessa abbia comunque svolto attività prevalente di coltivatrice diretta, sia pure per il solo sostentamento proprio e della propria famiglia e questi elementi devono ritenersi sussistenti.
Essi sono così condivisibilmente sintetizzati nei due citati precedenti di questa
Corte:
"1) la coltivazione dell'uliveto, in base agli incontestati dati tabellari forniti dall' Pt_1
esige all'incirca 4.550 ore di lavoro annuo (650 ore per ettaro moltiplicate per i 7 ettari di estensione dell'uliveto risultanti dai dati del fascicolo aziendale CP_2 ), pari a 568 giornate di lavoro;
2) la cura del bestiame, in base ai medesimi dati e alle risultanze del medesimo fascicolo (dal quale risulta che l'appellata ha un gregge di circa 130 capi), esige almeno 1.040 ore lavorative annue, pari a 130 giornate di lavoro". 9. La precedente pronuncia della Corte sfavorevole alle ragioni dell' Pt_2 costituita dalla sentenza n.563/2021 non contraddice, in realtà, l'orientamento al quale si intende dare continuità atteso che in quel caso, riferito all'annualità
2015, la signora CP_1 aveva percepito redditi da lavoro subordinato di importo superiore a quelli derivanti dall'attività di coltivatrice diretta.
Risultando pertanto insussistente uno dei due requisiti richiesti dalle citate norme di legge. 10. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 1\12\2023, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
Rigetta il ricorso della signora Controparte_1 ;1)
2) Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida in € 1.800, oltre accessori per il primo grado ed in € 2.000, oltre accessori, per il presente grado.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 26\9\2025.
Il Presidente ed estensore dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente relatore dr. Rosario Murgida Consigliere
Consigliere dr. Antonio Cestone
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 609 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
Pt 1 (avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Maria Teresa Pugliano);
appellante e
Controparte 1 (avv. Giovanni Scarpino);
appellata
FATTO E DIRITTO 1. L' Pt_1 appella la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 1\12\12023,
con la quale è stato annullato l'avviso di addebito per l'importo di 8.448,07 a titolo di contributi e sanzioni civili, notificato alla signora Controparte_1 in
data 16\12\2022, sul presupposto dell'insussistenza delle condizioni di legge per l'iscrizione della medesima alla Gestione Agricola - Lavoratori Autonomi
ed Associati. 2. Assume l' Pt 2 appellante che i presupposti stabiliti dagli artt.2 L.n.
1047/57, 2 e 3 L.n. 9/63 per l'iscrizione d'ufficio alla predetta gestione sarebbero stati pienamente sussistenti nei confronti dell'opponente, ciò in quanto la stessa: a) era già stata iscritta come coltivatore diretto dal 15\11\2001 al
17\12\2009; b) risultava essere ancora titolare di partita IVA per la vendita di prodotti agricoli;
c) nonché al registro delle imprese come impresa agricola;
d) risultava titolare di terreni ed allevamenti “per l'estensione di ha 8.11.34, 135 capi di bestiame di cui 113 ovini e 22 caprini e fabbisogno stimato in 600 giornate di lavoro annuo"; e) risultava avere percepito i contributi ARCEA in qualità di lavoratore agricolo autonomo e non svolgere alcun'altra attività lavorativa;
f) l'unico reddito che aveva dichiarato negli anni 2019-2022, per come risultante dei modelli Unico prodotti, è stato quello derivante dall'attività agricola.
Ciò premesso, l'appellante contesta la fondatezza del ragionamento posto dal
Tribunale a fondamento dell'accoglimento della domanda, secondo cui "la evidente esiguità del reddito complessivo [sarebbe] difficilmente conciliabile con il requisito secondo il quale le attività debbano impegnare il coltivatore diretto per la maggior parte dell'anno", le dichiarazioni reddituali prodotte dall'istituto dimostrando la prevalenza "unicamente sotto il profilo reddituale, ma non certamente sotto quello temporale".
Assume, infatti, l'appellante di avere dimostrato la prevalenza dell'attività di coltivatrice diretta della signora CP_1 anche sotto il profilo del tempo ad essa dedicato nel corso dell'anno. Le sopra ricordate circostanze dando prova della prevalenza, se non dell'esclusività, "del reddito e del tempo dall'attività di coltivazione dei fondi e di governo del bestiame".
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto del ricorso ex adverso proposto. 3. Resiste Controparte_1 contestando la fondatezza dei motivi d'appello proposti dall' Pt_1 in primo luogo sotto il profilo della propria consistenza reddituale negli anni di causa, in entrambi i quali non risulta avere percepito alcun reddito.
Contesta poi la rilevanza dall'Istituto attribuita ai contributi AR percepiti,
rilevando come, sulla base della disciplina comunitaria di settore, "unico vincolo imposto all'agricoltore beneficiario dell'aiuto di mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, nel rispetto dei parametri fissati da ciascuno stato membro". Non corrispondendo, pertanto, al vero che presupposto per poterne godere sia che il reddito dell'azienda agricola rappresenti almeno il
50% del reddito complessivo del beneficiario.
Rileva che per l'iscrizione nella gestione agricola autonoma, i presupposti di legge sono i seguenti: "a) diretta e abituale coltivazione del fondo, che costituisca per il soggetto l'attività esclusiva o prevalente e la sua maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9208 del 09/06/2003)". L' Pt_1
avendo fornito prova, peraltro solo documentale, del solo secondo requisito,
ma non del primo.
Conclude chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata. 4. Nella resistenza della parte appellata e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa in esito all'odierna camera di consiglio. 5. L'appello merita accoglimento.
6. L'attività agricola svolta dall'appellata ha generato un contenzioso che ha portato a diverse pronunce, spesso con esiti contrastanti, come lo stesso
Tribunale rileva nell'appellata sentenza.
L' Pt 1 con le odierne note di trattazione ha prodotto le sentenze 621/2024 e
1229/2024 con le quali questa Corte ha accolto suoi analoghi appelli ed, in riforma delle sentenze ivi impugnate, ha rigettato le opposizioni ad altrettanti avvisi di addebito proposti dalla signora CP_1, per annualità diverse da quelle che qui occupano, ma sempre concernenti contributi ritenuti dovuti per effetto dell'iscrizione d'ufficio alle Gestione autonoma coltivatori diretti.
Ritiene la Corte di dovere confermare l'indirizzo espresso nelle due citate sentenze, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell'art.118, disp. att., c.p.c.
I presupposti di legge per la ridetta iscrizione sono stati così sintetizzati 7.
da Cass. 15869/2017: "Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 della l. n. 9
del 1963, sicché per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo".
Cass. 13938/2006 avendo poi specificato che "il giudizio di prevalenza deve tener conto sia del criterio temporale che di quello reddituale, in riferimento al quale la comparazione deve essere instaurata tra il reddito da lavoro agricolo e tutti gli altri redditi del lavoratore, derivino essi dalla prestazione di altra attività lavorativa o da pensione". 8. Proprio muovendo da tali principi, con la sentenza 621/2024 questa
Corte ha rilevato che "il tribunale-pur delineando esattamente la cornice normativa
-entro cui inquadrare la fattispecie ha erroneamente ritenuto che nel 2018 la
ricorrente abbia svolto attività di lavoro subordinato oltre a quella per cui l Pt_1 l'ha iscritta alla gestione assicurativa dei coltivatori diretti. È invece pacifico tra le parti che in quell'anno essa non abbia lavorato alle dipendenze d'altri, ma sia stata impegnata esclusivamente nella gestione della propria azienda agricola (...) Il giudizio di prevalenza, temporale e reddituale, non può dunque utilmente svolgersi in termini comparativi qualora, come nel caso in esame, la prestazione autonoma di lavoro agricolo sia l'unica eseguita dall'interessata che, per l'appunto, non ha percepito altri redditi e, altresì, ha provveduto con l'ausilio del coniuge e dei figli alla conduzione della propria azienda in relazione alla quale, nell'anno per cui è causa, ha ricevuto gli aiuti economici riservati agli imprenditori agricoli".
Censura che può essere mossa negli identici termini anche alla sentenza oggi appellata.
Atteso che, pur constatata l'esiguità dei redditi dichiarati dalla signora CP_1
negli anni 2020 e 2021 e pari, rispettivamente, ad € 215,00 (reddito dominicale agrario) ed € 1.392,00 (reddito dominicale agrario e da allevamento), ciò non esclude che si debba valutare se vi siano elementi per ritenere che la stessa abbia comunque svolto attività prevalente di coltivatrice diretta, sia pure per il solo sostentamento proprio e della propria famiglia e questi elementi devono ritenersi sussistenti.
Essi sono così condivisibilmente sintetizzati nei due citati precedenti di questa
Corte:
"1) la coltivazione dell'uliveto, in base agli incontestati dati tabellari forniti dall' Pt_1
esige all'incirca 4.550 ore di lavoro annuo (650 ore per ettaro moltiplicate per i 7 ettari di estensione dell'uliveto risultanti dai dati del fascicolo aziendale CP_2 ), pari a 568 giornate di lavoro;
2) la cura del bestiame, in base ai medesimi dati e alle risultanze del medesimo fascicolo (dal quale risulta che l'appellata ha un gregge di circa 130 capi), esige almeno 1.040 ore lavorative annue, pari a 130 giornate di lavoro". 9. La precedente pronuncia della Corte sfavorevole alle ragioni dell' Pt_2 costituita dalla sentenza n.563/2021 non contraddice, in realtà, l'orientamento al quale si intende dare continuità atteso che in quel caso, riferito all'annualità
2015, la signora CP_1 aveva percepito redditi da lavoro subordinato di importo superiore a quelli derivanti dall'attività di coltivatrice diretta.
Risultando pertanto insussistente uno dei due requisiti richiesti dalle citate norme di legge. 10. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 1\12\2023, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
Rigetta il ricorso della signora Controparte_1 ;1)
2) Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida in € 1.800, oltre accessori per il primo grado ed in € 2.000, oltre accessori, per il presente grado.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 26\9\2025.
Il Presidente ed estensore dr. Emilio Sirianni