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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/11/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1203/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 3.10.2025 regolarmente comunicato alle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalla sola parte attrice, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1203 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa DA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
IE IA, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roseto degli Abruzzi (TE), Via A. Manzoni n. 33 Attore CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo Giuseppe Di Censo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pescara alla via Cesare Battisti n. 44 Convenuto OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI: Per parte attrice Parte_1
“1) Voglia l'Ill.stre Giudice adito quantificare e condannare il convenuto al risarcimento del danno per euro 8.000 o in quella somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite liquidando le spese di gratuito patrocinio. Per parte convenuta : Controparte_1
“Accertare e dichiarare che le prove del processo penale portano alla esclusione, in termini civilistici, di ogni e qualsivoglia responsabilità da parte del Sig. per la Controparte_1 causazione dell'evento, mancando palesemente il carattere dell'offesa. Sul quantum, voglia il Giudice respingere la quantizzazione priva di ogni fondamento giuridico e pagina 1 di 4 comunque sproporzionata rispetto ad una presunta offesa smentita dallo stesso attore in sede di prova testimoniale”. SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
affinché l'intestato Tribunale lo condannasse al risarcimento dei danni allo Controparte_1 stesso causati pari ad € 8.000,00 in conseguenza delle seguenti dichiarazioni contenute nel post da quest'ultimo pubblicato in data 23.10.2017 sul profilo, aperto a tutti, appartenente a Parte_1 del social network Facebook: “…vai a lavorare senza truffare nessuno, così puoi permetterti una casa calda…smettila di fare il profugo. Vai a lavorare come fanno tutte le persone serie…”, “…mi hai truffato, ti scotta. Non sei una persona seria e non sai cosa significa lavorare purtroppo…”,
“…adesso lasciami perdere io ti ho pagato e non sono stato servito. Ti ringrazio per il lavoro fatto di merda. Addio.”
2. Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, sostenendo l'assenza di contenuto diffamatorio nonché l'eccessiva quantificazione del danno richiesto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
4. Quanto alla condotta lesiva occorre premettere che risulta agli atti la sentenza penale n. 462/2020, divenuta irrevocabile in data 7.03.2021, con la quale il Tribunale Penale di Teramo, pur accertando la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e l'elemento soggettivo del reato, ha assolto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. per la particolare tenuità del fatto. Controparte_1
L'art. 651bis c.p.p. prevede che «la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale», dove per «fatto» deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, comprensivo della condotta, dell'evento e del nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale), con la conseguenza che il giudice civile non può procedere ad un nuovo accertamento con una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio come già ricostruito dal giudice penale. In particolare, nel caso di specie la sentenza penale divenuta irrevocabile ha accertato che l'odierno convenuto non si è limitato ad una contestazione del merito del lavoro svolto dall'odierno attore, ma, utilizzando l'epiteto di “truffatore”, ha dato “della persona offesa l'immagine” “della ricorrenza di un comportamento illecito penalmente rilevante”, così superando sia i limiti della
“dimostranza di un supposto mero inadempimento civile” sia i limiti del diritto di critica (avendo l'espressione utilizzata superato il limite della dignità della persona). Ne deriva l'integrazione del reato di diffamazione sussistendo, altresì, sia il requisito della propalazione (atteso che “il post, per come è emerso e risulta agli atti, era visibile a più persone”) sia il requisito dell'offesa alla reputazione, in applicazione del principio, consolidato in pagina 2 di 4 giurisprudenza, secondo cui “le espressioni usate sono idonee ad integrare l'offesa alla reputazione laddove si attribuiscano alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati e privi di qualsivoglia riferimento determinato, ma in maniera idonea ad ingenerare nel lettore medio la convinzione che il soggetto diffamato si sia reso autore di una qualsivoglia condotta connotata da illiceità (Cass. Pen. 47041/19, Cass. Pen. n 4298 del 19/11/2015 Cass. Pen. n. 37124 del 15/7/2008)”.
5. Chiarita la rilevanza penale della condotta tenuta da parte convenuta, ritiene il Tribunale che – alla luce del tenore dell'espressione utilizzata e del fatto che la stessa è stata inserita nel profilo facebook appartenente all'odierno attore visibile a tutti, si presume l'esistenza di un danno al diritto alla reputazione dell'odierno attore – tutelato dall'art. 2 Cost. – la cui liquidazione avviene in via necessariamente equitativa (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 26 giugno 2023, n. 18217), facendo – a tal fine – applicazione dei criteri elaborati nelle Tabelle Milanesi – edizione 2024. Ne deriva che, occorrendo procedere alla liquidazione del danno da diffamazione a mezzo di comunicazione di massa (quale è il social network Facebook), occorre prendere come riferimento i seguenti criteri:
- notorietà del diffamante: assente;
- carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato: no;
- natura della condotta diffamatoria: trattasi di condotta che colpisce la sfera professionale del danneggiato, in assenza di riferimenti a vicende circostanziate, con utilizzo del termine “truffatore”;
- condotte reiterate, campagne stampa: no;
- collocazione dell'articolo e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo/libro/trasmissione televisiva o radiofonica: trattasi di un post pubblicato sulla pagina facebook personale dell'attore, accessibile a tutti, in spazio e in tempo contenuti;
- intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione: lieve;
- mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, eventualmente anche con edizione on line del giornale: lieve diffusività, trattandosi di post pubblicato sulla pagina Facebook non professionale dell'attore;
- risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante: no;
- natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato: non emergono concreti e specifici profili di danno;
- reputazione già compromessa: no;
- limitata riconoscibilità del diffamato: essendo stato il post pubblicato sulla pagina personale dell'attore, il diffamato risulta ben individuato;
- ampio lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale: no, considerato il precedente procedimento penale;
- rettifica: no, non essendo emersi elementi in tal senso;
- pubblicazione della sentenza: no, in assenza di domanda di parte ex art. 120 c.p.c. Pertanto, in applicazione dei sopraesposti criteri, ritiene il Tribunale che la diffamazione debba essere qualificata come di tenue gravità, considerata, da un lato, l'assenza di notorietà del diffamante e la tenue intensità dell'elemento soggettivo e, dall'altro lato, la modesta diffusione pagina 3 di 4 dello scritto (stante l'accessibilità a tutti del profilo facebook di parte attrice).
5.1. In applicazione di tali criteri, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice di € 1.175,00 (importo già rivalutato) oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta. Esse, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sulla base del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano in € 2.127,00 (€ 425,00 per la fase di studio, € 4251,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale - ed € 851,00 per la fase decisionale) da liquidarsi in favore dell'Erario, risultando parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] contro , ogni contraria domanda e eccezione Pt_1 Controparte_1 respinta e/o assorbita, così dispone:
1) condanna, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in Controparte_1 favore di parte attrice di € 1.175,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario che si liquidano in € 2.127,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge Teramo, il 27.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 3.10.2025 regolarmente comunicato alle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalla sola parte attrice, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1203 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa DA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
IE IA, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roseto degli Abruzzi (TE), Via A. Manzoni n. 33 Attore CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo Giuseppe Di Censo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pescara alla via Cesare Battisti n. 44 Convenuto OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI: Per parte attrice Parte_1
“1) Voglia l'Ill.stre Giudice adito quantificare e condannare il convenuto al risarcimento del danno per euro 8.000 o in quella somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite liquidando le spese di gratuito patrocinio. Per parte convenuta : Controparte_1
“Accertare e dichiarare che le prove del processo penale portano alla esclusione, in termini civilistici, di ogni e qualsivoglia responsabilità da parte del Sig. per la Controparte_1 causazione dell'evento, mancando palesemente il carattere dell'offesa. Sul quantum, voglia il Giudice respingere la quantizzazione priva di ogni fondamento giuridico e pagina 1 di 4 comunque sproporzionata rispetto ad una presunta offesa smentita dallo stesso attore in sede di prova testimoniale”. SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
affinché l'intestato Tribunale lo condannasse al risarcimento dei danni allo Controparte_1 stesso causati pari ad € 8.000,00 in conseguenza delle seguenti dichiarazioni contenute nel post da quest'ultimo pubblicato in data 23.10.2017 sul profilo, aperto a tutti, appartenente a Parte_1 del social network Facebook: “…vai a lavorare senza truffare nessuno, così puoi permetterti una casa calda…smettila di fare il profugo. Vai a lavorare come fanno tutte le persone serie…”, “…mi hai truffato, ti scotta. Non sei una persona seria e non sai cosa significa lavorare purtroppo…”,
“…adesso lasciami perdere io ti ho pagato e non sono stato servito. Ti ringrazio per il lavoro fatto di merda. Addio.”
2. Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, sostenendo l'assenza di contenuto diffamatorio nonché l'eccessiva quantificazione del danno richiesto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
4. Quanto alla condotta lesiva occorre premettere che risulta agli atti la sentenza penale n. 462/2020, divenuta irrevocabile in data 7.03.2021, con la quale il Tribunale Penale di Teramo, pur accertando la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e l'elemento soggettivo del reato, ha assolto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. per la particolare tenuità del fatto. Controparte_1
L'art. 651bis c.p.p. prevede che «la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale», dove per «fatto» deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, comprensivo della condotta, dell'evento e del nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale), con la conseguenza che il giudice civile non può procedere ad un nuovo accertamento con una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio come già ricostruito dal giudice penale. In particolare, nel caso di specie la sentenza penale divenuta irrevocabile ha accertato che l'odierno convenuto non si è limitato ad una contestazione del merito del lavoro svolto dall'odierno attore, ma, utilizzando l'epiteto di “truffatore”, ha dato “della persona offesa l'immagine” “della ricorrenza di un comportamento illecito penalmente rilevante”, così superando sia i limiti della
“dimostranza di un supposto mero inadempimento civile” sia i limiti del diritto di critica (avendo l'espressione utilizzata superato il limite della dignità della persona). Ne deriva l'integrazione del reato di diffamazione sussistendo, altresì, sia il requisito della propalazione (atteso che “il post, per come è emerso e risulta agli atti, era visibile a più persone”) sia il requisito dell'offesa alla reputazione, in applicazione del principio, consolidato in pagina 2 di 4 giurisprudenza, secondo cui “le espressioni usate sono idonee ad integrare l'offesa alla reputazione laddove si attribuiscano alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati e privi di qualsivoglia riferimento determinato, ma in maniera idonea ad ingenerare nel lettore medio la convinzione che il soggetto diffamato si sia reso autore di una qualsivoglia condotta connotata da illiceità (Cass. Pen. 47041/19, Cass. Pen. n 4298 del 19/11/2015 Cass. Pen. n. 37124 del 15/7/2008)”.
5. Chiarita la rilevanza penale della condotta tenuta da parte convenuta, ritiene il Tribunale che – alla luce del tenore dell'espressione utilizzata e del fatto che la stessa è stata inserita nel profilo facebook appartenente all'odierno attore visibile a tutti, si presume l'esistenza di un danno al diritto alla reputazione dell'odierno attore – tutelato dall'art. 2 Cost. – la cui liquidazione avviene in via necessariamente equitativa (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 26 giugno 2023, n. 18217), facendo – a tal fine – applicazione dei criteri elaborati nelle Tabelle Milanesi – edizione 2024. Ne deriva che, occorrendo procedere alla liquidazione del danno da diffamazione a mezzo di comunicazione di massa (quale è il social network Facebook), occorre prendere come riferimento i seguenti criteri:
- notorietà del diffamante: assente;
- carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato: no;
- natura della condotta diffamatoria: trattasi di condotta che colpisce la sfera professionale del danneggiato, in assenza di riferimenti a vicende circostanziate, con utilizzo del termine “truffatore”;
- condotte reiterate, campagne stampa: no;
- collocazione dell'articolo e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo/libro/trasmissione televisiva o radiofonica: trattasi di un post pubblicato sulla pagina facebook personale dell'attore, accessibile a tutti, in spazio e in tempo contenuti;
- intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione: lieve;
- mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, eventualmente anche con edizione on line del giornale: lieve diffusività, trattandosi di post pubblicato sulla pagina Facebook non professionale dell'attore;
- risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante: no;
- natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato: non emergono concreti e specifici profili di danno;
- reputazione già compromessa: no;
- limitata riconoscibilità del diffamato: essendo stato il post pubblicato sulla pagina personale dell'attore, il diffamato risulta ben individuato;
- ampio lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale: no, considerato il precedente procedimento penale;
- rettifica: no, non essendo emersi elementi in tal senso;
- pubblicazione della sentenza: no, in assenza di domanda di parte ex art. 120 c.p.c. Pertanto, in applicazione dei sopraesposti criteri, ritiene il Tribunale che la diffamazione debba essere qualificata come di tenue gravità, considerata, da un lato, l'assenza di notorietà del diffamante e la tenue intensità dell'elemento soggettivo e, dall'altro lato, la modesta diffusione pagina 3 di 4 dello scritto (stante l'accessibilità a tutti del profilo facebook di parte attrice).
5.1. In applicazione di tali criteri, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice di € 1.175,00 (importo già rivalutato) oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta. Esse, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sulla base del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano in € 2.127,00 (€ 425,00 per la fase di studio, € 4251,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale - ed € 851,00 per la fase decisionale) da liquidarsi in favore dell'Erario, risultando parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] contro , ogni contraria domanda e eccezione Pt_1 Controparte_1 respinta e/o assorbita, così dispone:
1) condanna, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in Controparte_1 favore di parte attrice di € 1.175,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario che si liquidano in € 2.127,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge Teramo, il 27.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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