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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5150/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA GIACINTO CARINI 1, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. FERRANTE DAVIDE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in VIA GIACINTO CARINI 1, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
AR NL, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 30 ottobre 2025 e sottoscritto il 29 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 4 aprile
2003).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con il reciproco obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza;
2) Le parti dichiarano che il sig. continuerà ad abitare la casa CP_1 coniugale di via Antonio Marinuzzi n. 153 in Palermo, mentre la sig.ra abiterà l'appartamento di Via Trapani n. 2 in Capaci (PA), Parte_1 condotto in locazione già dal mese di maggio 2025, unitamente alle figlie.
3) La figlia maggiorenne , non economicamente indipendente, regolerà Per_1 in piena autonomia i rapporti con i genitori, mentre la figlia minore avrà Per_2 diritto di stare con il padre il martedì ed il giovedì, dalle 16:00 alle 20:00 ed i fine settimana alternati. Tuttavia le parti precisano che, tale regime di visita sarà liberamente concordato tra il padre e la figlia minore, tenuto conto delle esigenze scolastiche, ludiche e ricreative di . Il medesimo regime sarà Per_2 applicato per le festività e le vacanze estive della figlia minore. Entrambe le figlie avranno la residenza prevalente presso la di loro madre;
4) Il sig. prestatore di lavoro subordinato privato presso la CP_1
Metronotte Italia s.r.l., verserà alla sig.ra 0) mensili, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie, (euro cento/00 per ogni figlia) da corrispondersi entro il giorno quindici di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. La signora dichiara di Parte_1 rinunciare ad ogni forma di mantenimento economico da parte del marito.
5) Il sig. rappresenta di essere in attesa di ricevere delle somme CP_1 relative a liquidazioni dovute ad emolumenti del precedente lavoro, e precisa che tali somme saranno erogate dal fondo di garanzia gestito dall . La CP_2 signora dichiara di essere a conoscenza di tale circostanza. Parte_1
6) Le parti stabiliscono che le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50%, mentre l Assegno Unico Universale sarà percepito nella sua totalità dalla sig.ra ; Parte_1
2 7) Il sig. continuerà a farsi carico esclusivo 50,00 (euro CP_1 quattrocentocinquanta/00) a titolo di rateo del mutuo, relativo all acquisto della casa coniugale in comproprietà con la moglie;
8) Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni rapporto e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le parto prestano il relativo consenso a non depositare la documemntazione economica che dichiarano di avere visionato e conoscere”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 9, P. II, S. A, Anno 2003) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5150/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA GIACINTO CARINI 1, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. FERRANTE DAVIDE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in VIA GIACINTO CARINI 1, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
AR NL, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 30 ottobre 2025 e sottoscritto il 29 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 4 aprile
2003).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con il reciproco obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza;
2) Le parti dichiarano che il sig. continuerà ad abitare la casa CP_1 coniugale di via Antonio Marinuzzi n. 153 in Palermo, mentre la sig.ra abiterà l'appartamento di Via Trapani n. 2 in Capaci (PA), Parte_1 condotto in locazione già dal mese di maggio 2025, unitamente alle figlie.
3) La figlia maggiorenne , non economicamente indipendente, regolerà Per_1 in piena autonomia i rapporti con i genitori, mentre la figlia minore avrà Per_2 diritto di stare con il padre il martedì ed il giovedì, dalle 16:00 alle 20:00 ed i fine settimana alternati. Tuttavia le parti precisano che, tale regime di visita sarà liberamente concordato tra il padre e la figlia minore, tenuto conto delle esigenze scolastiche, ludiche e ricreative di . Il medesimo regime sarà Per_2 applicato per le festività e le vacanze estive della figlia minore. Entrambe le figlie avranno la residenza prevalente presso la di loro madre;
4) Il sig. prestatore di lavoro subordinato privato presso la CP_1
Metronotte Italia s.r.l., verserà alla sig.ra 0) mensili, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie, (euro cento/00 per ogni figlia) da corrispondersi entro il giorno quindici di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. La signora dichiara di Parte_1 rinunciare ad ogni forma di mantenimento economico da parte del marito.
5) Il sig. rappresenta di essere in attesa di ricevere delle somme CP_1 relative a liquidazioni dovute ad emolumenti del precedente lavoro, e precisa che tali somme saranno erogate dal fondo di garanzia gestito dall . La CP_2 signora dichiara di essere a conoscenza di tale circostanza. Parte_1
6) Le parti stabiliscono che le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50%, mentre l Assegno Unico Universale sarà percepito nella sua totalità dalla sig.ra ; Parte_1
2 7) Il sig. continuerà a farsi carico esclusivo 50,00 (euro CP_1 quattrocentocinquanta/00) a titolo di rateo del mutuo, relativo all acquisto della casa coniugale in comproprietà con la moglie;
8) Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni rapporto e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le parto prestano il relativo consenso a non depositare la documemntazione economica che dichiarano di avere visionato e conoscere”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 9, P. II, S. A, Anno 2003) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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