Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/03/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1152/2023
R.G.
N......................Sent.
N......................Cron
.
REPUBBLICA ITALIANA N......................Rep.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
TRIBUNALE DI GENOVA mediazione
Sezione Terza Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Ada Lucca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1152/2023 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Genova, Via dei Santi e Giacomo e Filippo 15/6 presso lo studio dell'avv.
Roberto Elia che la rappresenta e difende come da mandato in atti,
- Attrice in opposizione -
CONTRO
(P.IVA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, elettivamente domiciliata in Genova, Via XII Ottobre 1 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Fazzari che la rappresenta e difende come da mandato in atti,
- Convenuta opposta –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente (conclusioni così precisate all'udienza del 15.10.2024 con scambio di note scritte): “Voglia il Tribunale di Genova:
1
1. accertare e dichiarare che l'importo richiesto da a titolo di Controparte_1
provvigione non è dovuto nella misura pretesa ed indicata nel ricorso per ingiunzione;
2. accertare e dichiarare che la IG.ra non doveva e non deve Parte_1
pagare a l'importo indicato nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Controparte_1
Genova n. 3525 del 23 novembre 2022, reso nel procedimento avente R.G.
10433/2022 e notificato in data 28 dicembre 2022;
3. accertare e dichiarare l'ammontare dell'importo effettivamente dovuto a
[...]
per l'attività svolta, tenendo conto degli inadempimenti di questa o CP_1
comunque nella misura ritenta di giustizia;
4. accertare e dichiarare il diritto della IG.ra ad ottenere la Parte_1
restituzione dell'importo pagato in eccesso rispetto a quello effettivamente dovuto a titolo di provvigione, nonché la restituzione delle spese legali pagate a seguito dell'ingiunzione provvisoriamente esecutiva e dell'atto di precetto e, conseguentemente, condannare a corrispondere l'importo nella Controparte_1
misura accertata e le spese legali pagate, oltre rivalutazione ed interessi legali fino alla domanda e moratori dalla domanda;
5. accertare e dichiarare il diritto della IG.ra ad ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni patiti a seguito della condotta di e, Controparte_1
conseguentemente, condannare a risarcire detti danni nella misura Controparte_1
emersa in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali fino alla domanda e moratori dalla data della domanda;
6. dichiarare nullo, annullato, revocato e/o, comunque, inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 3525 del 23 novembre 2022, reso nel procedimento avente R.G. 10433/2022 e notificato in data 28 dicembre 2022, nonché i pagamenti eseguiti in base ad esso;
7. respingere le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate.
Con vittoria di compenso e spese del presente procedimento”.
2 Parte opposta (conclusioni così precisate all'udienza del 15.10.2024 con scambio di note scritte): “Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere per i motivi di cui in narrativa le difese di e pertanto rigettare le domande tutte così come formulare Controparte_1
nell'atto di citazione in opposizione notificato in quanto infondate in fatto e in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 3525/2022 emesso dal
Tribunale di Genova in data 23.11.2022 (Rg. 10433/2022) e notificato in data
28.12.2022.
Si insta affinché siano ammessi i capitoli di prova dedotti nelle memorie istruttorie così come formulati da e non ammessi dal G.I. con rimessione della Controparte_1
causa in istruttoria dichiarando di non accettare il contradittorio su domande e/o eccezioni nuove eventualmente formulate da controparte.
Si insiste nelle rassegnate conclusioni e si chiede che il presente giudizio sia trattenuto in decisione “.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1
contro il decreto ingiuntivo relativo alla provvigione alla stessa ingiunta su ricorso monitorio di Più precisamente l'opposizione non Controparte_1
riguarda l'intera provvigione (che ammontava a 7.686,00 euro) ma la somma di euro 2.500,00 che l'opponente ritiene non dovuta, mentre la somma di 5.186,00 euro è stata pacificamente versata dalla stessa opponente prima della notifica del decreto ingiuntivo stesso. Di questa somma l'attrice chiede la restituzione, oltre alla restituzione delle spese legali del monitorio stesso, che ebbe a corrispondere a seguito di precetto con l'espressa riserva.
Secondo l'attrice opponente la convenuta è risultata inadempiente ai propri obblighi informativi di mediatrice, non avendo informato la cliente di numerose circostanze rilevanti per l'affare (esistenza di gravami sull'immobile, incluse cinque ipoteche e due domande giudiziali di cui una relativa all'acquisto simulato dell'immobile, deposito di un piano attestato di risanamento della venditrice, esistenza di una situazione economica del venditore gravemente pregiudicata) e
3 che questo le cagionò alcuni danni anche a causa del superamento dei termini per la conclusione del definitivo (deposito dei propri arredi in un magazzino, innalzamento del tasso del mutuo, necessità di incaricare un legale e anche per alcuni lavori all'impianto elettrico). Chiede sia la riduzione della provvigione (sub specie di riduzione del prezzo) per l'inadempimento, riduzione che propone nella misura del 30% sia il risarcimento dei danni subiti.
La società mediatrice contesta l'inadempimento, affermando di avere informato la cliente delle varie problematiche rilevanti (sia economiche sia tecniche) relative all'affare, problematiche di cui non nega la peculiarità; evidenzia in particolare che al momento della redazione del preliminare dinanzi al Notaio – come risulta dallo stesso - la compratrice era edotta delle ipoteche e della necessità di cancellare i gravami e delle domande giudiziali, che le spese di suddivisione degli impianti incluso quello elettrico dovevano gravare sul venditore, come previsto sin dalla proposta, e quindi il relativo inadempimento del venditore non può essere addebitato alla mediatrice (che in merito aveva correttamente informato l'acquirente). Sostanzialmente, la convenuta evidenzia che nonostante le difficoltà dell'affare, che sarebbero state oggetto di informazione completa da parte della mediatrice, difficoltà relative a circostanze di difficoltà economico/giuridiche della parte venditrice pregresse, e nonostante altre difficoltà subentrate nel corso dell'affare (come ulteriori iscrizioni ipotecarie relative a debiti condominiali) la vendita venne poi conclusa alle condizioni previste negli accordi preliminari e senza danni per la cliente.
Ritiene questo giudice che:
- vi sia stato inadempimento del mediatore ai propri obblighi informativi al momento in cui venne concluso l'affare e che questo momento coincide con la sottoscrizione della proposta da parte di , accettata dal venditore;
Parte_1
- che questo inadempimento non può comportare in un contratto di mediazione immobiliare la riduzione della mediazione poiché, a differenza di quanto afferma l'attrice opponente, la riduzione della controprestazione non è un rimedio
4 previsto in via generale nel nostro ordinamento ma soltanto in alcuni casi (come la riduzione del prezzo nella vendita e nell'appalto per la mancanza di qualità promesse o per l'esistenza di vizi);
- che dall'inadempimento deriva l'obbligo della parte inadempiente di risarcire i danni subiti e che siano causalmente connessi con la mancata conoscenza delle circostanze di cui il mediatore avrebbe dovuto informare la cliente.
INADEMPIMENTO DELLA Controparte_1
E' pacifico che viene presentata da una proposta in data Parte_1
23.12.2021 (cfr. docc. 27-28-29) indirizzata a 2, proprietaria CP_2
dell'immobile. Dopo alcuni giorni in data 14.01.2022 (cfr. doc. da 30 a 33), su indicazione della agenzia immobiliare, sottoscrive identica proposta Parte_1
indirizzata a La proposta viene accettata in data 17.01.2022 (cfr. doc. 33) Pt_2
È documentalmente provato che subito dopo questa proposta Parte_1
promette in vendita/vende la propria abitazione (doc. 34), trasloca i mobili e li mette in un deposito (doc. 45). In data 10 marzo 2022 tramite email (cfr. doc.
40), l'agenzia rassicura circa i gravami esistenti sull'immobile scrivendo che “ci sono delle ipoteche che come di consueto per gli altri atti fatti, saranno cancellate prima del rogito notarile”, evidentemente sminuendo ancora la situazione, mentre nessuna menzione veniva fatta in merito alle due cause di adempimento e di simulazione intraprese dal sig. , nonché delle relative trascrizioni. CP_3
In data 13.04.2022 si conclude il preliminare dinanzi al Notaio Per_1
E' pacifico per entrambe le parti che al momento della conclusione del preliminare è edotta dell'esistenza di 5 gravami 2 domande giudiziali di Parte_1
cui una relativa alla richiesta di esecuzione in forma specifica di alcuni accordi conclusi tra e aventi ad oggetto CP_4 Controparte_5
l'appartamento di Piazza Pittaluga, e una relativa alla dichiarazione della natura simulata dell'intestazione dell'immobile in capo alla oltre che la Parte_3
presentazione di un piano attestato di risanamento poi revocato.
5 Si tratta di una situazione che evidenzia la grave compromissione della solvibilità della venditrice.
L'agenzia immobiliare doveva esserne al corrente sia perché i gravami e le domande giudiziali erano trascritte, sia perché aveva officiato altre vendite per la due (non contestato) perché il legale della e quello della CP_2 Pt_4
era la stessa persona (non contestato e documentale). Parte_3
Infatti, la non nega che sussistessero tali problematiche e neppure di Pt_4
averle conosciute, ma afferma di averne data adeguata informazione alla cliente.
L'onere di provare tale circostanza non è stato assolto dalla convenuta.
Quanto agli obblighi del mediatore e la sua responsabilità si possono richiamare:
- Nella mediazione, che consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, i soggetti del contratto sono tenuti all'obbligo generale e reciproco della buona fede, il quale si concreta a norma dell'art.1759 cod. civ. nel dovere del mediatore di fornire tutte le informazioni di cui egli sia a conoscenza
(compreso lo stato d'insolvenza dell'altra parte), che comprende sia le circostanze conoscendo le quali le parti o taluna di esse non avrebbero dato il consenso a quel contratto, sia le circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere il contratto a diverse condizioni. Ne consegue che la parte tenuta al pagamento della provvigione può far valere, secondo i principi di cui all'art. 1218 cod. civ., l'inadempimento del mediatore rispetto a tali obblighi per sottrarsi al pagamento della stessa provvigione.
(Sez. 2, Sentenza n. 5777 del 15/03/2006, Rv. 586303 - 01)
- L'obbligo del mediatore di comunicare, ai sensi dell'art. 1759, comma primo, cod. civ., alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso, non è limitato alle circostanze conoscendo le quali le parti o taluna di essa non avrebbero dato il consenso a quel contratto, ma si estende anche alle circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere quel contratto con diverse condizioni e clausole. Il dovere di imparzialità che incombe sul mediatore è, infatti, violato - e da ciò deriva la
6 sua responsabilità - tanto nel caso di omessa comunicazione di circostanze che avrebbero indotto la parte a non concludere l'affare, quanto nel caso in cui la conoscenza di determinate circostanze avrebbero indotto la parte a concludere
l'affare a condizioni diverse. (Sez. 2, Sentenza n. 2277 del 09/04/1984)
- Poiché nella mediazione, che consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, i soggetti del contratto sono tenuti all'obbligo generale e reciproco della buona fede, il quale si concreta a norma dell'art. 1759 cod. civ. nel dovere del mediatore di fornire tutte le informazioni di cui egli sia a conoscenza
(compreso lo stato d'insolvenza dell'altra parte), la parte tenuta al pagamento della provvigione può far valere, secondo i principi di cui all'art. 1218 cod. civ.,
l'inadempimento del mediatore rispetto agli obblighi nascenti dalla mediazione ed indicati nell'art. 1759, primo comma, cit., per sottrarsi al pagamento della stessa provvigione (Sez. 3, Sentenza n. 5938 del 27/05/1993) .
- Nell'attuale sistema normativo, quale risulta delineato dalla legge 3 febbraio 1989
n.39, il mediatore è un operatore specializzato e, come tale, è tenuto nello svolgimento della sua attività ad osservare la diligenza qualificata richiesta all'operatore professionale. Ne consegue che l'obbligo di informazione gravante sul mediatore ex art. 1759 cod. civ. comprende non soltanto l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note, ma anche quelle conoscibili con l'uso della diligenza richiesta ad un operatore professionale. Il grado di diligenza richiesto al mediatore professionale deve essere commisurato sia alle caratteristiche dell'affare che al livello di organizzazione del mediatore. Pertanto, se "l'affare" presenta particolari caratteristiche, il mediatore è tenuto ad una più penetrante verifica degli elementi rilevanti sulla valutazione e sicurezza dell'affare, soprattutto se, potendo avvalersi di mezzi e di una organizzazione propria, può agevolmente procurarsene la conoscenza
(Nella specie il mediatore professionale aveva procurato e ricevuto una proposta irrevocabile di acquisto, immediatamente vincolante per l'acquirente, relativa ad un immobile che era risultato gravato da iscrizioni e trascrizione pregiudizievoli in sede di
7 stipula del contratto definitivo. Le trattative si erano svolte al "buio", essendosi ciascuna parte impegnata a sottoscrivere il preliminare di compravendita immobiliare senza conoscere l'altra ed il mediatore, nel corso delle stesse trattative, aveva avuto un ruolo di attiva assistenza. La Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità del mediatore professionale, fondata anche sul rilievo che quanto emerso implicava, secondo un criterio di buona fede, un ampliamento dell'ambito di affidamento del cliente sulla correttezza e diligenza del professionista e l'assunzione implicita da parte di costui dell'obbligo di procurarsi, anche con mezzi propri, la conoscenza delle circostanze relative alla sicurezza dell'affare). Sez. 2, Sentenza n. 4126 del
22/03/2001 (Rv. 545021 - 01)
- Inoltre, nel perimetro della responsabilità ex art. 1759 c.c. del mediatore professionale rientra altresì il profilo della capacità patrimoniale delle parti stesse, costituendo un elemento influente sulla sicurezza dell'affare, specie in presenza della dazione di una somma a titolo di anticipo di pagamento o di caparra (Cassazione civile, Sez. II, 29/09/2020, n. 20512).
- In altri termini, il mediatore, nei confronti dell'intermediato, ha il duplice obbligo di dichiarare le circostanze rilevanti dell'affare delle quali sia a conoscenza e di tacere le circostanze delle quali egli non abbia sicura contezza;
pertanto, viene meno a tali obblighi il mediatore che, richiesto dal venditore, dichiari la sicura affidabilità del compratore, pur non avendolo mai conosciuto (Cassazione civile, Sez. III,
18/07/2008, n. 19951).
Applicando questi principi è evidente che non poteva sfuggire ad una valutazione non superficiale il fatto che l'immobile posto in vendita fosse oggetto di tante iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di domande giudiziali, che pregiudicavano la tranquillità dell'affare, e che la venditrice – sul punto era sufficiente una visura camerale- avesse altresì presentato domanda per essere ammessa alla procedura concorsuale di un piano attestato di risanamento.
8 Più volte nel corso del giudizio l'agenzia si è difesa evidenziando che al momento della sottoscrizione del preliminare dinanzi al Notaio la cliente avrebbe potuto sottrarsi alla firma e chiedere la risoluzione del contratto concluso tramite la proposta e l'accettazione già firmate. In realtà, la cliente era già vincolata dalla propria proposta. Inoltre, la stessa dopo che la propria proposta di acquisto era stata accettata aveva:
- venduto la propria abitazione;
- messo i mobili in deposito in un magazzino;
- chiesto un mutuo.
L'istruttoria ha chiarito inoltre che presso il notaio si parlò anche di cosa sarebbe successo se la signora si fosse ritirata, ma era chiaro che la stessa in questo caso avrebbe perso la caparra di 10.000 euro, vista la situazione giuridica in cui versava l'immobile e quella finanziaria del venditore (Boschetto Due/Stasi) ed inoltre, avendo venduto la propria casa, aveva la necessità di perfezionare l'acquisto.
Dopo questo preliminare, poi, si infittiscono le difficoltà: come bene evidenzia la convenuta, oltre a quelle esistenti e a quel punto a tutti note nascono ulteriori difficoltà:
i) pignoramento presso terzi in capo alla per un debito fiscale dello Parte_1
Stasi indicato nel preliminare quale beneficiario del pagamento della caparra confirmatoria;
ii) ipoteca giudiziale del condominio iscritta successivamente alla stipula del preliminare;
iii) ipoteca giudiziale iscritta dal Dott. nch'essa in data posteriore. Per_2
Il definitivo, inizialmente previsto per giugno, viene concluso il 14.09.2022.
Nel frattempo, la signora incarica un legale che svolge una fittissima attività stragiudiziale (per la quale viene compensato).
Il deposito dei mobili quindi si protrae per tre mesi.
9 Il mutuo, inizialmente concesso con un tasso di 1,78% viene concluso col tasso del 2,22, oltre lo SPRED del 0,530 da applicare ad entrambe le ipotesi, e quindi un tasso complessivo passato dal 2,31% al 2,75% (cfr. docc. 51; 48; 53 e 54).
La signora provvede alla divisione dell'impianto elettrico a proprie spese.
DOMANDA DI RIDUZIONE DELLA PROVVIGIONE
L'attrice non contesta che secondo gli accordi intercorsi tra cliente ed agenzia la provvigione ammontasse a 7.686,00 euro Non è qui in discussione la misura fissata al momento della conclusione del contratto.
Ritiene l'attrice che a seguito dell'inadempimento il giudice possa diminuire la provvigione pattuita, come se si trattasse di un'opera eseguita non a regola d'arte in un appalto o di un bene compravenduto senza alcune qualità promesse.
Tale rimedio, tuttavia, attiene alle specifiche garanzie che il legislatore prevede in alcuni contratti e non è un rimedio generale.
Come già si è accennato, non è possibile scorporare l'obbligo informativo rispetto alla complessiva attività del mediatore, come se fosse un oggetto non consegnato o consegnato in misura minore e ridurre il prezzo. Si tratta di un rimedio non previsto per questa tipologia contrattuale in questo contratto.
Nella mediazione il mediatore procura la conclusione di un affare e in questo caso l'affare è stato concluso, sia pure con un ritardo di circa tre mesi e con alcuni aggravi economici di cui si terrà conto per la domanda risarcitoria infra.
La domanda di riduzione del prezzo deve essere respinta.
RISARCIMENTO DEL DANNO
Deve invece accogliersi la domanda risarcitoria.
La gravità della situazione di insolvenza di 2 e l'esistenza di così gravi CP_2
pesi sull'immobile non è stata oggetto di informazione da parte del mediatore. È evidente che nessun acquirente informato avrebbe concluso la compravendita, venduto la propria casa, messi i mobili in un deposito e chiesto un mutuo se avesse saputo che la controparte, a causa della propria situazione debitoria testimoniata dalle ipoteche e dal piano di risanamento, e dalla stessa incertezza
10 di intestazione dell'immobile (oggetto delle due domande giudiziali di simulazione) non era affatto affidabile e tutto il progetto di cambiare casa sarebbe potuto fallire. Oltre tutto, la proposta prevedeva un arco temporale così lungo (sei mesi dalla proposta), poi prolungatosi ulteriormente.
Riguardo alle ulteriori difficoltà presentatesi dopo il preliminare, e sopra riportate, in realtà si tratta di fatti che sono soltanto lo sviluppo della situazione economicamente compromessa. Anche la necessità di rivolgersi ad un legale che si districasse tra i legali delle parti coinvolte è stata una conseguenza inevitabile della situazione giuridico economica in cui la compratrice è stata suo malgrado coinvolta. Il legale della signora si è dovuto rapportare con ben cinque altri avvocati (Avv. Fazzari per , Avv. Pinato per Avv. Gioffrè per Parte_3 Pt_2
, Avv. Petrelli per il Condominio, Avv. Marescalchi per il IG. CP_3 Per_2
La parte attrice ha quindi subito il danno di dover compensare per l'attività il proprio legale, nella misura di - € 1.459,12 (cfr. doc. 24);
Quanto alla necessità del deposito dei mobili, essa in parte era già prevista fin dall'inizio per la compratrice, che voleva evidentemente vendere il proprio immobile per comprarne un altro: quello che è causalmente collegato con la mancanza di informazioni sull'insolvenza del venditore è il protrarsi per tre mesi del deposito. Certamente, se avesse conosciuto fin dall'inizio l'alto rischio di ritardo nell'adempimento del venditore (così oberato da pregiudizi anche sull'immobile), il cliente avrebbe potuto fin dall'inizio decidere se concludere il deposito dei mobili. In altre parole, se non vi fosse stata la grave situazione di insolvenza, non vi sarebbe stato un aggravio dei costi di deposito (o un venditore solvibile li avrebbe rimborsati).
L'attrice tuttavia non ha fornito prova del quantum di tale danno.
Quanto al danno collegato all'aumento dei tassi di mutuo è causalmente collegato. Sono in atti la prima e la seconda proposta (doc. 47 -48-49 delibera del mutuo del 06 giugno 2022) si può rilevare che i tassi passano da da 2,31% al
11 2,75% e che la differenza tra il primo ed il secondo mutuo (vedi docc. 52-53-54, piani di ammortamento) ammonta a € 5.183,79 euro.
Quanto all'impianto elettrico, la parte attrice ha evidenziato che le era stato chiarito dal mediatore che l'immobile – che derivava da un frazionamento— doveva essere munito di un proprio contatore, ma che al momento dello svolgimento delle opere si accorse che erano anche necessarie crene ed opere murarie, spendendo 1.400,00 euro.
L'agenzia ha invece affermato di avere dato piena informazione di quanto a propria conoscenza (ossia che era necessario provvedere ad un nuovo contatore), che altre circostanze non potevano essere conosciute dal mediatore e che in ogni caso fin dalla proposta risultava la necessità di compiere delle opere all'impianto per la divisione dell'immobile e che queste opere erano state poste a carico del venditore: l'inadempimento di quest'ultimo non poteva gravare sul mediatore.
Anche in questo caso è mancata la prova da parte del mediatore di avere data adeguata informazione del fatto che fosse necessario effettuare anche opere murarie e soprattutto del fatto che il venditore, a causa delle proprie condizioni economiche, non avrebbe adempiuto al proprio obbligo di accollarsi le spese per la suddivisione dell'impianto.
Ritiene questo giudice che dall'inadempimento all'obbligo informativo sulle condizioni del venditore sia derivato anche questo danno: le opere di divisione dell'impianto (e poco importa invero che consistessero solo nel contatore o anche nelle crene) dovevano rimanere a carico della parte venditrice ed invece vennero svolte dall'attrice e la stessa ne sopportò il carico. L'insolvenza del venditore non è contesta. Se l'agenzia avesse avvertito di questa insolvenza, la cliente probabilmente non avrebbe concluso, o comunque avrebbe potuto concludere a condizioni diverse, ad esempio trattenendo una parte del prezzo a garanzia di questi adempimenti. Il relativo danno èè stato dimostrato nella
12 misura di € 1400 (docc. 21 e 46 e dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
elettricista all'udienza del 26.03.2024);
I danni quindi ammontano a:
- € 1.459,12 a titolo di compenso pagato al legale (cfr. doc. 24);
- € 1.400,00 per intervento elettricista
- € 5.183,79 a titolo di maggiori interessi mutuo tassi.
Il totale ammonta a 8042,91 euro.
All'obbligazione di pagare la provvigione, pari a 7.686,00 euro a carico di si contrappone quindi quella di risarcire il danno pari a 8042.91 Parte_1
euro a carico di Si tratta di una compensazione atecnica, Controparte_1
derivando dal medesimo titolo (il contratto di mediazione). La differenza è di €
356,91, ossia la differenza tra la provvigione da corrispondere ed i danni subiti.
Si deve tener conto del fatto che prima del giudizio e prima del d.i. l'attrice ha corrisposto 5.186,00 e dopo il d.i. e il precetto ha corrisposto l'ulteriore importo di 3.621,37 comprensivo di spese legali.
In realtà doveva pagare (come differenza tra la provvigione dovuta e i danni subiti) solo 356,91 euro. Avendo invece pagato (prima del d.i.) la somma di 5186
e dopo lo stesso quella di 3621,37 euro per un totale di 8807.37, Parte_1
deve ottenere la restituzione di Euro 8807.37- 356.91= 8450.46.
Quando è stato notificato il d.i., avendo la cliente pagato già 5.186,00 euro a fronte di un pregresso debito di soli 356.91, la richiesta era del tutto infondata, perché aveva già pagato più del proprio debito.
Quindi il d.i. deve essere revocato poiché nulla era dovuto al momento della notifica e quindi devono essere restituite le somme pagate pari a 8450,46, oltre interessi.
SULLE SPESE
MIGLIETTA è interamente vittoriosa: prima della causa si è vista notificare un decreto ingiuntivo per la somma totale di 7.686,00 euro e un precetto per
3.621,37 euro (cfr. doc. 1).
13 Avendo già pagato prima della notifica del d.i. la somma di 5.186,00 euro, corrispondeva dopo la notifica e con espressa riserva di ripetizione l'ulteriore somma di 3.621,00 euro.
In realtà il d.i, era da revocare perché non era dovuta né la somma di 5.186,00 euro già corrisposta prima della notifica, né l'ulteriore somma poi corrisposta, ma era invece la convenuta a dover risarcire i danni subiti.
Non rileva il fatto che avrebbe potuto ottenere ancora di più se anche la domanda di riduzione del prezzo fosse stata accolta: questo avrebbe reso la parte ancor più vittoriosa, su un quantum più elevato, ma non avrebbe cambiato l'assetto della presente pronuncia qualitativamente favorevole alla attrice opponente.
Inoltre, occorre rilevare che per ben due volte nel giudizio la parte attrice ha accettato due proposte del giudice ex art. 185 bis cpc, di molto inferiori a quanto ottiene con la presente sentenza, al solo scopo di evitare il protrarsi di una lite così evidentemente antieconomica. Senza motivo le stesse proposte sono state respinte dalla parte convenuta.
PQM
Definitivamente pronunciando,
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1
pagare a la somma di 8.450,46 euro, oltre interessi dalla Parte_1
domanda al saldo.
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1
pagare a le spese di lite che liquida in 5.077,00 euro oltre IVA Parte_1
e CPA
Genova, 28 febbraio 2025.
Il giudice
Ada Lucca
14