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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11277 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 06/11/2025, nella causa R.G. n. 2260/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
*****
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Massimiliano Biolchini, Sergio Antonelli e Daniele Demelio, per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carla Attanasio, per procura in atti;
RESISTENTE
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 21/01/2025, la società Parte_1 impugnava il provvedimento n. INPS.7014.06/09/2023.0518962 emesso dalla sede di Roma CP_1
Flaminio, avente ad oggetto l'accertamento di presunte omissioni contributive relative all'anno 2022, con riferimento alle posizioni assicurative dei lavoratori , Guerra e Tombolini. CP_2
L' aveva contestato alla ricorrente l'applicazione del massimale contributivo, ritenendo che i CP_1 lavoratori, pur avendo esercitato l'opzione al sistema pensionistico contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della L. n. 335/1995, non ne avessero titolo, in quanto – a dire dell' – privi del requisito CP_1 dell'“anzianità contributiva” pari ad almeno 15 anni, di cui 5 nel sistema contributivo. La società ricorrente ha dedotto che i dipendenti in questione: risultavano iscritti alla Gestione Ordinaria;
avevano maturato una contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996 per un periodo inferiore a 18 anni ma superiore ad un anno;
vantavano almeno 5 anni di contribuzione successiva al 1° gennaio 1996; avevano complessivamente maturato oltre 15 anni di contribuzione, tenendo conto anche dei periodi versati in altre gestioni previdenziali (ex ENPALS, Gestione Spettacolo, ecc.). L' costituendosi in giudizio, ha sostenuto che, ai fini del computo dell'anzianità contributiva utile CP_1 per l'esercizio dell'opzione, debbano considerarsi esclusivamente i contributi versati al
[...]
con esclusione di ogni altra gestione. Controparte_3
Con memoria conclusiva, la società ha insistito per l'accoglimento del ricorso, deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e per difetto di istruttoria, ovvero in subordine per l'espunzione delle sanzioni civili. All'odierna udienza i procuratori delle parti si sono riportati ai loro rispettivi scritti difensivi, chiedendo la decisione della causa , ed il Giudice vista la natura documentale della controversia ha deciso la causa come da separata sentenza contestuale.
IN DIRITTO La controversia attiene alla corretta interpretazione della locuzione “anzianità contributiva” contenuta nell'art. 1, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in relazione alla facoltà dei lavoratori iscritti alle forme di previdenza obbligatoria di optare per il sistema di calcolo contributivo.
1. Sulla nozione di “anzianità contributiva” L'art. 1, comma 23, citato, prevede che l'opzione al sistema contributivo sia consentita a condizione che il lavoratore abbia maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo. La norma di interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 355/2001 (conv. con L. n. 417/2001), pur chiarendo che l'opzione è riservata ai lavoratori di cui al comma 12 dell'art. 1 della L. 335/1995, non contiene alcuna limitazione del concetto di “anzianità contributiva” alle sole gestioni dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria). La stessa amministrazione previdenziale, nel Messaggio n. 5062 del 31 dicembre 2020 e CP_1 successivamente nel Messaggio n. 730 del 20 febbraio 2023, ha precisato che “per anzianità contributiva si intende il complesso degli accrediti — pur se registrati in gestioni diverse — relativi a rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi, in Italia o all'estero”. Tale interpretazione è stata fatta propria da una pluralità di pronunce di merito, tra cui Trib. Milano, 29 aprile 2022, n. 1108, confermata da Corte d'Appello di Milano, 26 gennaio 2023, n. 31, nonché Trib. Milano, 29 aprile 2024, n. 1051 e App. Firenze, 12 febbraio 2024, n. 17, che hanno ribadito l'interpretazione estensiva della nozione di anzianità contributiva, non limitata al solo . CP_3
Pertanto, deve ritenersi che ai fini dell'esercizio dell'opzione al sistema contributivo sia legittimo computare anche i periodi assicurativi maturati presso gestioni diverse da quella ordinaria, purché riferibili a rapporti di lavoro rientranti nel sistema previdenziale obbligatorio.
2. Sulla condotta dell' e sul provvedimento impugnato CP_1
L' non ha contestato i conteggi prodotti dalla società circa le settimane contributive maturate dai CP_1 lavoratori, limitandosi ad una diversa interpretazione giuridica del concetto di anzianità contributiva. Ne consegue che la pretesa contributiva si fonda esclusivamente su una questione di diritto. Tuttavia, risulta dagli atti che, per uno dei lavoratori interessati (IG.ra ), il provvedimento di CP_2 rigetto dell'opzione è intervenuto solo in data 28 agosto 2024, quindi successivamente all'emissione del provvedimento sanzionatorio (settembre 2023). Tale circostanza comporta l'illegittimità parziale del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha considerato non validamente esercitata l'opzione al momento dell'applicazione del massimale. Inoltre, ai sensi della giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. civ., sez. lav., 22 luglio 2014, n. 16639), nelle controversie relative all'opposizione a provvedimenti contributivi dell l'onere della prova circa la CP_1 sussistenza dell'obbligo contributivo grava sull'Ente previdenziale. Nel caso di specie, l non ha fornito elementi idonei a dimostrare la fondatezza della propria CP_1 pretesa in presenza di documentazione aziendale coerente con i requisiti normativi e con la stessa prassi amministrativa. Pertanto, la domanda della ricorrente va parzialmente accolta, nei limiti dell'annullamento del provvedimento impugnato quanto all'applicazione del massimale contributivo e alle relative sanzioni civili, restando assorbite le ulteriori doglianze. Le spese processuali, compensate per un terzo tra le parti, sono poste a carico della parte convenuta soccombente per i restanti due terzi e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo alla stregua del Decreto Ministeriale Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. oltre competenze ed onorari come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ontro così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto;
2) dichiara l'illegittimità parziale del provvedimento n. 7014.06/09/2023.0518962 nella CP_1 CP_1 parte in cui esclude la validità dell'opzione al sistema contributivo esercitata dai lavoratori indicati in ricorso;
3) annulla il medesimo provvedimento nei limiti di cui sopra;
4) dispone l'espunzione delle sanzioni civili dal quantum eventualmente dovuto;
5) rigetta nel resto le ulteriori domande della ricorrente;
6) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, di due terzi delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi € 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, € 2.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge. Compensa inter-partes il residuo terzo per giusti motivi. Roma, lì 06/11/2025. Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 06/11/2025, nella causa R.G. n. 2260/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
*****
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Massimiliano Biolchini, Sergio Antonelli e Daniele Demelio, per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carla Attanasio, per procura in atti;
RESISTENTE
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 21/01/2025, la società Parte_1 impugnava il provvedimento n. INPS.7014.06/09/2023.0518962 emesso dalla sede di Roma CP_1
Flaminio, avente ad oggetto l'accertamento di presunte omissioni contributive relative all'anno 2022, con riferimento alle posizioni assicurative dei lavoratori , Guerra e Tombolini. CP_2
L' aveva contestato alla ricorrente l'applicazione del massimale contributivo, ritenendo che i CP_1 lavoratori, pur avendo esercitato l'opzione al sistema pensionistico contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della L. n. 335/1995, non ne avessero titolo, in quanto – a dire dell' – privi del requisito CP_1 dell'“anzianità contributiva” pari ad almeno 15 anni, di cui 5 nel sistema contributivo. La società ricorrente ha dedotto che i dipendenti in questione: risultavano iscritti alla Gestione Ordinaria;
avevano maturato una contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996 per un periodo inferiore a 18 anni ma superiore ad un anno;
vantavano almeno 5 anni di contribuzione successiva al 1° gennaio 1996; avevano complessivamente maturato oltre 15 anni di contribuzione, tenendo conto anche dei periodi versati in altre gestioni previdenziali (ex ENPALS, Gestione Spettacolo, ecc.). L' costituendosi in giudizio, ha sostenuto che, ai fini del computo dell'anzianità contributiva utile CP_1 per l'esercizio dell'opzione, debbano considerarsi esclusivamente i contributi versati al
[...]
con esclusione di ogni altra gestione. Controparte_3
Con memoria conclusiva, la società ha insistito per l'accoglimento del ricorso, deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e per difetto di istruttoria, ovvero in subordine per l'espunzione delle sanzioni civili. All'odierna udienza i procuratori delle parti si sono riportati ai loro rispettivi scritti difensivi, chiedendo la decisione della causa , ed il Giudice vista la natura documentale della controversia ha deciso la causa come da separata sentenza contestuale.
IN DIRITTO La controversia attiene alla corretta interpretazione della locuzione “anzianità contributiva” contenuta nell'art. 1, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in relazione alla facoltà dei lavoratori iscritti alle forme di previdenza obbligatoria di optare per il sistema di calcolo contributivo.
1. Sulla nozione di “anzianità contributiva” L'art. 1, comma 23, citato, prevede che l'opzione al sistema contributivo sia consentita a condizione che il lavoratore abbia maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo. La norma di interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 355/2001 (conv. con L. n. 417/2001), pur chiarendo che l'opzione è riservata ai lavoratori di cui al comma 12 dell'art. 1 della L. 335/1995, non contiene alcuna limitazione del concetto di “anzianità contributiva” alle sole gestioni dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria). La stessa amministrazione previdenziale, nel Messaggio n. 5062 del 31 dicembre 2020 e CP_1 successivamente nel Messaggio n. 730 del 20 febbraio 2023, ha precisato che “per anzianità contributiva si intende il complesso degli accrediti — pur se registrati in gestioni diverse — relativi a rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi, in Italia o all'estero”. Tale interpretazione è stata fatta propria da una pluralità di pronunce di merito, tra cui Trib. Milano, 29 aprile 2022, n. 1108, confermata da Corte d'Appello di Milano, 26 gennaio 2023, n. 31, nonché Trib. Milano, 29 aprile 2024, n. 1051 e App. Firenze, 12 febbraio 2024, n. 17, che hanno ribadito l'interpretazione estensiva della nozione di anzianità contributiva, non limitata al solo . CP_3
Pertanto, deve ritenersi che ai fini dell'esercizio dell'opzione al sistema contributivo sia legittimo computare anche i periodi assicurativi maturati presso gestioni diverse da quella ordinaria, purché riferibili a rapporti di lavoro rientranti nel sistema previdenziale obbligatorio.
2. Sulla condotta dell' e sul provvedimento impugnato CP_1
L' non ha contestato i conteggi prodotti dalla società circa le settimane contributive maturate dai CP_1 lavoratori, limitandosi ad una diversa interpretazione giuridica del concetto di anzianità contributiva. Ne consegue che la pretesa contributiva si fonda esclusivamente su una questione di diritto. Tuttavia, risulta dagli atti che, per uno dei lavoratori interessati (IG.ra ), il provvedimento di CP_2 rigetto dell'opzione è intervenuto solo in data 28 agosto 2024, quindi successivamente all'emissione del provvedimento sanzionatorio (settembre 2023). Tale circostanza comporta l'illegittimità parziale del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha considerato non validamente esercitata l'opzione al momento dell'applicazione del massimale. Inoltre, ai sensi della giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. civ., sez. lav., 22 luglio 2014, n. 16639), nelle controversie relative all'opposizione a provvedimenti contributivi dell l'onere della prova circa la CP_1 sussistenza dell'obbligo contributivo grava sull'Ente previdenziale. Nel caso di specie, l non ha fornito elementi idonei a dimostrare la fondatezza della propria CP_1 pretesa in presenza di documentazione aziendale coerente con i requisiti normativi e con la stessa prassi amministrativa. Pertanto, la domanda della ricorrente va parzialmente accolta, nei limiti dell'annullamento del provvedimento impugnato quanto all'applicazione del massimale contributivo e alle relative sanzioni civili, restando assorbite le ulteriori doglianze. Le spese processuali, compensate per un terzo tra le parti, sono poste a carico della parte convenuta soccombente per i restanti due terzi e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo alla stregua del Decreto Ministeriale Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. oltre competenze ed onorari come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ontro così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto;
2) dichiara l'illegittimità parziale del provvedimento n. 7014.06/09/2023.0518962 nella CP_1 CP_1 parte in cui esclude la validità dell'opzione al sistema contributivo esercitata dai lavoratori indicati in ricorso;
3) annulla il medesimo provvedimento nei limiti di cui sopra;
4) dispone l'espunzione delle sanzioni civili dal quantum eventualmente dovuto;
5) rigetta nel resto le ulteriori domande della ricorrente;
6) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, di due terzi delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi € 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, € 2.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge. Compensa inter-partes il residuo terzo per giusti motivi. Roma, lì 06/11/2025. Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile