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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 06/08/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 855/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il giudice, viste le note d'udienza depositate dalle parti con cui precisano le conclusioni e si riportano integralmente ai propri atti,
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Sara
Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 855/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata, assistita e difesa, Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CRISTINA BIANCHINI (C.F. ; p.e.c. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Email_1
di Morbegno (SO), Piazza San Pietro n. 18, in forza di procura in atti
- parte attrice - nei confronti di:
C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del procuratore Dott. nato a [...] il Controparte_2
21/04/1972, a tanto abilitato in virtù di procura conferita con atto autenticato dal notaio in data 02 febbraio 2024 rep. 61830, racc. 29428 registrato a Milano in data Persona_1
05 febbraio 2024 al n. 8304 Serie 1T (All. C), rappresentata e difesa, come da procura in atti (All. A), dall'Avvocato ANTONIO FORMARO (C.F. ) del C.F._3
foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso e nello studio del suddetto procuratore sito in Bologna, via Galliera n. 8, il quale dichiara, ai sensi di legge, di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al seguente numero di Fax 051.274350 e/o pec:
Email_2
- parte convenuta - in persona del procuratore Dott. Controparte_3 CP_4
nato a [...] - RA il 08/06/1976, a ciò autorizzato in forza di procura conferita
[...]
pagina 2 di 13 con atto in autentica per Notaio Dott.ssa del 6 febbraio 2023 (rep. 49.656 Persona_2
racc. 18.188) (doc. 1, doc. 1.1) rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti
(All. A), dall'Avv. MARCO PESENTI (C.F. - P.E.C. CodiceFiscale_4
- FAX 0248011624), elettivamente domiciliata Email_3 presso lo studio dell'Avv. GIANPIERO SALVADALENA in Sondrio, Via Tre Leghe n. 7.
- parte intervenuta –
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza, domanda ed eccezione avversaria respinta, così giudicare:
Nel merito
Accertata la violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio da parte della banca
(poi ed oggi Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
[...]
parte cedente verso ), dichiarare nullo il contratto di finanziamento stipulato
[...] CP_1 il
7.04.2004, a rogito del Notaio Dott. di Sondrio (Rep. 167163-Racc. Persona_3
14148), per la somma di €1.000.000,00, nonché nullo il contratto di finanziamento stipulato il
15.06.2005, a rogito Notaio Dott. di Morbegno (Rep. 61409-Racc. 1409), Persona_4 per la somma di €95.000,00,
e conseguentemente, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'inesistenza in capo ad nonché in capo a Controparte_7 Controparte_3
[...]
di qualsivoglia diritto di credito e/o di qualsivoglia diritto di agire in via esecutiva
[...] nei confronti della NOa Parte_1
Rigettare la domanda ex art. 96, III comma, c.p.c., ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nel merito, in subordine
Accertata la violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio da parte della banca
(poi ed oggi Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
[...]
parte cedente verso ), nonché la sussistenza del danno subito dall'odierna
[...] CP_1
pagina 3 di 13 opponente, dichiarare che la NOa ha diritto al risarcimento del Parte_1 danno con conseguente declaratoria di inesistenza in capo ad Controparte_7
nonché in capo a di qualsivoglia diritto di
[...] Controparte_3 credito e/o di qualsivoglia diritto di agire in via esecutiva nei suoi confronti.
Rigettare la domanda ex art. 96, III comma, c.p.c., ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria
Istanza di prova costituenda Alla luce di tutte le deduzioni ed eccezioni formulate in atti, non essendo stata fornita la dimostrazione della valutazione del merito creditizio e la sua sussistenza in sede di erogazione del credito da parte di né da parte dell'intervenuta, thema probandum di CP_1 questo giudizio, solo per mero tuziorismo e senza acconsentire all'inversione dell'onere della prova che, si ripete, spetta alle altre parti, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli, aventi ad oggetto il ruolo assunto dal NO Parte_2 nell'operazione PR: 1) Vero che nell'anno 2000 il NO , noto per la sua attività Parte_2 imprenditoriale in Valtellina, decise di acquistare dei terreni nel Comune di MO
(SO) per ivi costruire un grosso agriturismo all'insegna Il PR, pianificando tutta l'operazione finanziaria ed intestando alla NOa solo formalmente, Parte_3 tali terreni.
2) Vero che nell'anno 2004 il NO , di positiva reputazione Parte_2 imprenditoriale per le banche, coinvolgeva la NOa nell'operazione Parte_3 finanziaria per la costruzione dell'agriturismo Il PR, facendole sottoscrivere, in data 7 aprile 2004, il contratto di mutuo fondiario di 1 milione di euro avanti al Notaio di Sondrio, come terzo datore di ipoteca sui terreni a lei intestati solo Persona_3 formalmente.
3) Vero che la banca ha erogato il mutuo da 1 milione di euro a Controparte_5
facendo affidamento unicamente sulla persona del NO Parte_1 [...]
. Pt_2
4) Vero che durante tutta la fase di erogazione del finanziamento i rapporti con la banca furono gestiti esclusivamente dal NO , senza che vi fossero contatti Parte_2 diretti tra la banca e la NOa o la NOa Parte_1 Parte_3
5) Vero che la gestione dell'agriturismo Il PR veniva iniziata nel 2004 da lei, e da suo marito, su ordine del NO e che a lui doveva Testimone_1 Parte_2 riferire costantemente dell'andamento dell'attività aziendale, essendo lui il soggetto imprenditoriale interessato economicamente all'operazione Sui predetti capitoli si indica quale teste la NOa residente in [...]
MO (SO), Località Prati dell'Acqua n. 395/D ed il NO residente a [...]
pagina 4 di 13 MO (SO).
6) Vero che nell'anno 2004 fu il NO a rivolgersi alla Banca Credito Parte_2
Valtellinese per progettare l'operazione finanziaria Il PR, destinata alla costruzione dell'agriturismo a MO (SO) e ad ottenere l'erogazione del mutuo da
1 milione di euro, con parte formalmente mutuataria la NOa , Parte_1 come da documento che le si mostra (Doc. 1).
7) Vero che per definire l'operazione finanziaria l'unico soggetto con il quale ha interloquito la banca è sempre stato il NO , Controparte_5 Parte_2 titolare di rapporti bancari consolidati, e che quest'ultimo aveva richiesto di indicare quali fiduciarie le NOe e , che hanno sottoscritto Parte_1 Parte_3 formalmente il mutuo da 1 milione di euro, senza che lui comparisse nominativamente.
8) Vero che la banca e anche lei personalmente sapevate che il mutuo Controparte_5 da 1 milione di euro sarebbe poi stato onorato dal NO perché la Parte_2 NOa era solo la sua cameriera. Parte_1
Sui predetti capitoli si indicano quali testi i NOi residente in [...]
RD (SO), Via Valeriana n. 26, e Morbegno (SO), Piazza Caduti Testimone_3 per la Libertà n. 8.
***
Si chiede, altresì, di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli, aventi ad oggetto la volontà espressa dalla banca Credito Valtellinese di chiudere la vicenda
PR nei confronti della NOa dopo averle comunicato il recesso da Parte_1 entrambi i contratti di mutuo stipulati (Cfr. Doc. 6), come dedotto alle pagine 7 e 8 dell'atto di citazione: 9) Vero che nell'anno 2017 si è rivolta a lei la NOa , la quale aveva Parte_1 ricevuto dalla banca una comunicazione di recesso da un contratto Controparte_5 di mutuo da 1 milione di euro stipulato nel 2004 ritenendosi estranea.
10) Vero che lei conosceva già prima la NOa perché era la donna di Parte_1 servizio a casa del NO e che quest'ultimo era un noto imprenditore Parte_2 che intratteneva con le banche, soprattutto con , rapporti Controparte_5 consolidati.
11) Vero che lei ha esaminato l'operazione finanziaria dell'agriturismo Il PR, ne ha riscontrato i dati economici ed ha verificato che il finanziamento era stato concesso ad una persona, la NOa con redditi inferiori rispetto alla rata Parte_1 mensile prevista di €10.000,00 nel mutuo predetto.
12) Vero che lei sapeva che dietro l'operazione Il PR c'era la figura del NO
[...]
. Pt_2
13) Vero che lei, per aiutare la NOa si è attivato per cercare una Parte_1 soluzione e si è rivolto personalmente al funzionario di Milano di Credito Valtellinese, dott. per riferirgli che la banca aveva concesso alla NOa un Persona_5
pagina 5 di 13 mutuo da 1 milione di euro nonostante la mutuataria percepisse un reddito mensile di circa €900,00 a fronte di una rata da €10.000,00 mensili. 14) Vero che a seguito del suo racconto al funzionario della sede di Milano dell'Istituto bancario, dott. circa le condizioni reddituali della NOa e Per_5 Parte_1
l'importo del finanziamento concessole, il medesimo le manifestò stupore per la concessione di un mutuo di tale entità in assenza di adeguate garanzie reddituali da parte della mutuataria.
15) Vero che dopo qualche giorno e dopo che il dott. si era personalmente Per_5 interessato riguardo al contratto di mutuo da 1 milione per l'operazione Il PR oltre a quello da €95.000,00 per l'acquisto della prima casa da parte di
[...]
veniva dallo stesso contattato per comunicarle la volontà di Parte_1 [...]
a risolvere la vertenza. CP_5
16) Vero che il dott. le aveva espresso la volontà della banca di concedere alla Per_5 NOa un nuovo finanziamento di €30.000,00 che le avrebbe Parte_1 permesso di estinguere il debito residuo del mutuo della casa e, nel contempo, l'avrebbe liberata definitivamente dal mutuo del 2004 da un milione di euro, solo formalmente stipulato e sottoscritto per l'operazione PR.
17) Vero che secondo gli accordi con il dott. per conto di , in Per_5 Controparte_5 pratica, la NOa pagando €30.000,00 si sarebbe liberata da Parte_1 qualsiasi rapporto con il . Controparte_5
Sui predetti capitoli si indica quale teste il dott. , residente in [...]
Circo n. 10.
18) Vero che nel 2017 si è rivolto a lei il dott. raccontandogli che la banca Testimone_4
, nel 2004, aveva concesso alla NOa , Controparte_5 Parte_1 cameriera del NO di RD (SO), un finanziamento da 1 milione di Parte_2 euro per l'operazione Il PR (agriturismo), nella quale, però, il soggetto imprenditoriale interessato economicamente era stesso. Pt_2
19) Vero che il NO era un noto imprenditore che intratteneva con le Parte_2 banche, soprattutto con , rapporti bancari consolidati. Controparte_5
20) Vero che lei, dopo avere ricevuto il dott. , ha verificato i termini dell'operazione Tes_4 finanziaria constatando che effettivamente il NO era stato il soggetto Parte_2 interlocutore della banca nonché l'unico soggetto al quale la banca aveva dato fiducia, mentre la mutuataria era un soggetto con un reddito inidoneo a Parte_1 pagare le rate del mutuo da 1 milione di euro.
21) Vero che lei, dunque, manifestò stupore riguardo alla concessione di un finanziamento di tale entità da parte di a senza che avesse Controparte_5 Parte_1 garanzie reddituali adeguate.
22) Vero che dopo qualche giorno dall'incontro con il dott. , lo contattava per Tes_4 comunicarle la volontà di a risolvere la vertenza. Controparte_5
23) Vero che lei esprimeva al dott. la volontà della banca di concedere alla NOa Tes_4 un nuovo finanziamento di €30.000,00 che le avrebbe permesso di Parte_1
pagina 6 di 13 estinguere il debito relativo al mutuo per l'acquisto della prima casa mentre per il mutuo da 1 milione di euro nulla sarebbe stato più dovuto. Sui predetti capitoli si indica quale teste il dott. residente in [...]
DO SC (CO), Via dei Tigli n. 64.
Istanza di esibizione
Si insiste affinché l'Ill.mo Tribunale ordini alla società opposta, nonché all'intervenuta, l'esibizione:
- di tutti i documenti costituenti l'istruttoria per la concessione dei mutui fondanti l'atto di precetto notificato;
- della delibera con la quale la banca ha deciso di acconsentire Controparte_5 all'erogazione dei due mutui.
In ogni caso
Condannare la società convenuta, nonché l'intervenuta, alla rifusione integrale delle spese di lite, ivi comprese le spese forfetarie, oltre IVA, CPA e rimborso contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo ed eventuali ulteriori spese che saranno documentate, come da nota spese che viene qui allegata”.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, rigettare ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e precisamente:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione ex adverso promossa ai sensi dell'art. 100 c.p.c., per le ragioni ampiamente esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare il difetto dei presupposti dei gravi motivi e, per l'effetto, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa;
In via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande e delle eccezioni avversarie e per l'effetto rigettarle integralmente, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- condannare il reclamante per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
Conclusioni di parte intervenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 7 di 13 Nel merito, in via preliminare:
● accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione ex adverso promossa ai sensi dell'art. 100 c.p.c., per le ragioni ampiamente esposte in narrativa;
● Rigettare, per tutte le ragioni evidenziate in fatto ed in diritto, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli e del precetto;
Nel merito, in via principale:
● Respingere tutte le domande proposta da parte opponente in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione ex art. 615, co. 1, c.p.c., ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio cessionaria Controparte_7 del credito originariamente vantato dalla banca Controparte_5
(poi ed oggi proponendo Controparte_6 Controparte_3 opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto intimato in data 17.06.2024 a da parte della società Parte_1 Controparte_7
avente ad oggetto la somma di euro 269.147,98 in forza di due contratti di mutuo
[...] fondiario: il primo stipulato il 7.04.2004, a rogito del Notaio Dott. di Persona_3
Sondrio (Rep. 167163-Racc. 14148), per la somma di €1.000.000,00 ed il secondo stipulato il 15.06.2005, a rogito del Notaio di Morbegno (Rep. 61409-Racc. 1409), per Persona_4 la somma di €95.000,00.
Parte opponente eccepiva l'illegittimità del precetto notificato in assenza di alcun credito esigibile e azionabile nei confronti dell'opponente in ragione della violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio ex art. 124 bis T.U.B. e art. 120 undecies, comma 1, T.U.B., attuativi della direttiva comunitaria e degli artt. 1175 e 1337 c.c., oltre che dell'art. 21, DLT n. 58 del 24.02.1998 e della scorretta indicazione delle somme dovute nell'atto di precetto notificato da Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità dei contratti azionati. Ritenuta CP_1 poi la sussistenza di gravi motivi, sussistendo il pericolo di grave pregiudizio al diritto di opporsi all'esecuzione forzata in re ipsa nell'astratta possibilità di porre in essere atti esecutivi a seguito della notifica dell'atto di precetto, oltre al rischio che venga pignorata e messa in vendita la sua unica casa, formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli stragiudiziali per cui è causa.
pagina 8 di 13 - Ritenuta l'opportunità di instaurare il contraddittorio sull'istanza di sospensione veniva fissata udienza a tal fine.
- Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e delle domande di merito. In particolare eccepiva l'inefficacia esecutiva del precetto per il decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto di precetto opposto, con conseguente carenza di interesse ad agire della opponente;
e nel merito contestando quanto ex adverso dedotto allegando la correttezza del comportamento della banca ed evidenziando come non sia previsto dall'ordinamento il rimedio della nullità alle violazioni allegate dall'attrice.
- A scioglimento della riserva assunta all'udienza di discussione, il giudice rigettava l'istanza di sospensione per le seguenti ragioni: “Premesso che l'odierno oggetto di disamina è limitato in questa sede all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto;
Rilevato come risulti pacifico e non contestato che il precetto di cui si chiede la sospensione era già perento al momento della notifica della presente opposizione, essendo trascorso il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto e senza che il creditore abbia iniziato alcuna azione esecutiva, avendo anzi notificato precetto in rinnovazione;
Rilevato vieppiù come lo stesso creditore ha riconosciuto la “pacifica e non contestata inefficacia esecutiva del precetto”, dichiarazione che potrebbe qualificarsi come rinuncia, sì da venir meno anche l'interesse sostanziale alla declaratoria di invalidità o di inefficacia e quindi anche di sospensione dell'efficacia esecutiva di un precetto che non può più essere azionato per volontà della stessa parte creditrice;
Considerato, quindi, come non sia possibile sospendere l'efficacia di un atto già perento, a prescindere da ogni valutazione circa l'eventuale permanere dell'interesse alla decisione nel merito dell'opposizione avente per oggetto il diritto a procedere a esecuzione forzata, che avverrà in sede di cognizione piena”;
- Nelle more del giudizio interveniva che riproponeva le tesi Controparte_3 difensive della convenuta e insisteva nel rigetto delle domande attoree.
- Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all' udienza del 22/7/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. previa assegnazione di termine alle parti per il deposito di note conclusive.
1. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 100 c.p.c. per carenza di interesse ad agire sollevata dalla convenuta e dall'intervenuta in ragione della inefficacia esecutiva del precetto notificato a già perento Parte_1 al momento della notifica della presente opposizione, laddove nessuna azione esecutiva potrà essere instaurata dalla creditrice procedente essendo trascorso il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto.
Tale eccezione è stata contestata dalla attrice trattandosi di eccezione di parte non sollevata pagina 9 di 13 dalla stessa opponente nonché in ragione delle contestazioni mosse con riferimento al diritto a procedere all'esecuzione anche rispetto ad ogni altro processo esecutivo che potrebbe essere instaurato, eccependo l'inesistenza del rapporto sostanziale dedotto sotto il profilo della nullità.
Premessa la rilevabilità anche d'ufficio della carenza originaria dell'interesse ad agire essendo un requisito per la trattazione nel merito della domanda, sul punto si osserva, come bene evidenziato da Cass. 13817/2017 nell'ipotesi, sia pure parzialmente diversa, di rinuncia all'esecuzione: “è principio consolidato in materia che, ove siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporti la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi;
permanendo invece l'interesse alla decisione per le opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (Cass. 16 novembre 2005, n.
23084; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4498; Cass. 31 gennaio 2012, n. 1353; Cass. 10 luglio
2014, n. 15761).
E ciò si comprende per l'autonomia dell'accertamento in ordine all'esistenza del titolo esecutivo e del credito rispetto alla vicenda della singola procedura esecutiva, che non esaurisce la "spendibilità" del titolo né, tanto meno, del credito.”
E detta logica non può che applicarsi anche al caso della – sia pure stragiudiziale – fase prodromica all'instaurazione di una procedura esecutiva costituita dalla notifica del precetto.
Del resto la prova del fatto che la materia del contendere non è affatto cessata e che permane l'interesse ad agire dell'attrice è costituita dal fatto che sarebbe stato nelle more intimato un nuovo precetto in forza del medesimo titolo esecutivo.
Sicché sussiste l'interesse attoreo alla disamina nel merito dell'opposizione proposta, restando invece assorbiti i motivi di doglianza riferiti al precetto perento, come la non corretta indicazione delle somme indicate.
2. Nel merito parte attrice ha dedotto l'insussistenza del diritto di credito della convenuta in ragione della nullità dei contratti di mutuo azionati in quanto sottoscritti in violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio ex art. 124 bis T.U.B. e art. 120 undecies, comma 1, T.U.B., attuativi della direttiva comunitaria e degli artt. 1175 e 1337 c.c., oltre che dell'art. 21, DLT n. 58 del 24.02.1998 per avere la banca concesso abusivamente il credito ad un soggetto incapace di restituirlo.
Parte convenuta e così anche l'intervenuta hanno contestato le deduzioni avverse eccependo in via preliminare che parte attrice in primo luogo non può essere qualificata pagina 10 di 13 come consumatrice, avendo sottoscritto i relativi contratti nell'ambito dell'attività professionale svolta;
che nel merito sussiste la buona fede della banca per aver concesso il credito dietro congrua garanzia e in ogni caso l'impossibilità di invocare la nullità del contratto ma al più la tutela risarcitoria.
3. Orbene, quanto alla qualifica di parte attrice come consumatore si rileva come dagli atti di causa emerga che l'attrice era ed è imprenditrice agricola. Tale qualità risulta: dal contratto di mutuo Rep. n. 167173 – Racc. n. 14148 (cfr. docc. 1 convenuta); dalla visura camerale della Società omonima (doc. 15 convenuta) da cui risulta che all'epoca della sottoscrizione dei contratti di mutuo (anni 2004 e 2005) e sin dal 27.03.2001, la sig.ra era titolare dell'omonima Impresa Individuale avente ad oggetto Parte_1
l'attività di “allevamento ovicaprini, produzione di foraggio per i capi allevati ed agriturismo”; dal fatto che era socia della Società il PR di IN & Bricalli Società
Agricola s.s. come risulta dalla visura camerale della Società (doc. 16 convenuta); dal fatto che l'attrice – di concerto con gli altri soci ed imprenditori agricoli sig.ri Parte_1
e la sorella – ha curato la progettazione dell'Agriturismo CP_8 Parte_3
Azienda Agricola IN Morena poi divenuto “il PR” come emerge dal Piano di sviluppo industriale c.d. Business Plan (doc. 17 convenuta); nonché dal fatto che è tra i soci che hanno costituito la Società il PR di IN & Bricalli Società Agricola s.s. come risulta dall'atto costitutivo ( doc. 18 convenuta) partecipando alla divisione degli utili.
Le predette circostante non sono state specificamente contestate dall'attrice.
Sicché si ritiene non possa essere attribuita all'attrice la qualifica di consumatrice.
4. Vieppiù si rileva come, per valutare la fondatezza delle doglianze attoree in punto di verifica del merito creditizio, risulta dirimente la considerazione per cui l'obbligo di positiva verifica del merito creditizio sia stato introdotto nel nostro ordinamento in recepimento della Direttiva 2008/48. Con riferimento al credito immobiliare al consumatore, invero, più che all'art. 124 bis parrebbe doversi fare riferimento all'art. 120 undecies Testo Unico Bancario che, per espressa previsione legislativa, trova applicazione unicamente relativamente ai contratti conclusi a partire dal 1.7.2016.
In particolare l'art. 124 bis TUB, è stato introdotto dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e quindi entrato in vigore in data successiva alla stipula dei contratti per cui è causa (stipulati rispettivamente in data 7/4/2004 e 15/6/2005), ed era comunque inapplicabile alla fattispecie poiché l'art. 122 esclude l'applicazione ai “finanziamenti di importo ... superiore a 75.000 euro” come ai “finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili” di tutto il capo II del titolo VI del TUB, e l'art. 120 undecies del TUB è stato introdotto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, e l'attrice non è consumatore per quanto sopra evidenziato.
pagina 11 di 13 Si rileva inoltre che l'art. 124 bis non vieta affatto la stipulazione del contratto in assenza di positiva verifica della sostenibilità finanziaria del mutuo, né prevede una vera e propria sanzione al suo inadempimento.
Il legislatore nazionale, in sede di recepimento delle direttive, non ha previsto però le conseguenze relative alla violazione di tale obbligo.
Si deve infatti considerare che la norma è posta a tutela del sistema bancario, onde evitare dissesti, di talché inferirne come conseguenza la nullità del contratto, una volta che il finanziamento è ormai stato erogato, determinerebbe conseguenze evidentemente opposte rispetto all'obiettivo della norma.
Non è infatti possibile far conseguire all'eventuale violazione del principio del prestito responsabile la nullità del contratto, con conseguente inesistenza del credito stesso (Corte appello Milano sez. III, 01/10/2024, (ud. 23/09/2024, dep. 01/10/2024), n.2573).
5. Quanto alla eventuale responsabilità precontrattuale della banca ex art. 1325 e 1418 c.c.
– premesso che la verifica della solvibilità pare imposta più in chiave di tutela del sistema creditizio che del consumatore – dagli atti risulta che la banca mutuataria abbia effettuato le verifiche sulla capacità dell'opponente a far fronte alle proprie obbligazioni, ritenendo sufficiente la prestazione di garanzia da parte di soggetti terzi.
Risulta infatti in atti che la banca abbia verificato:
a) gli immobili a garanzia del mutuo Rep. n. 167173 – Racc. n. 14148 di euro 1.000.000,00 avevano un valore stimato pari quasi al doppio e precisamente di euro 1.930.000.000,00
(come risulta dalla perizia tecnico/estimativa allegato sub doc. 23 conv.);
b) lo stesso era garantito, altresì, fideiussione omnibus limitata sino alla concorrenza dell'importo di €390.000,00, da parte del sig. (cfr. doc. 3 conv.) e da Parte_2 fideiussione omnibus limitata sino alla concorrenza dell'importo di €390.000,00, da parte dei sig.ri e (cfr. doc. 5 conv.); Testimone_1 Parte_3
c) era stata acquisita tutta la documentazione in ordine alla regolarità (anche di trascrizione e catastale) dall'acquisto del compendio immobiliare da parte della terza datrice di ipoteca sig.ra (doc. 24 conv.) - che già in data 10.01.2001 aveva acquistato l'intera Parte_3 proprietà del compendio immobiliare (doc. 22 conv.) sito nel Comune di MO e poi concesso a garanzia del finanziamento e all'epoca avente valore stimato dalle stesse parti in complessivi 402.990.000,00 Lire - e compiuta ricerca anagrafica/economica personale sull'intestataria del mutuo sig.ra avente qualifica di imprenditrice CP_9 Parte_1 agricola (doc. 25 conv.).
Non pare, dunque, potersi contestare all'opposta la violazione, al momento della pagina 12 di 13 conclusione del contratto, dell'obbligo di buona fede per non aver svolto le pregnanti verifiche introdotte dall'art. 120 undecies TUB, o comunque dell'obbligo di informazione e trasparenza insito nei principi generali, laddove lo stesso non comprendeva la necessità, a tutela del debitore, di verificare non solo la sua solvibilità ma la sua capacità di sostenere il debito con strumenti ulteriori rispetto alla verifica delle titolarità di un patrimonio immobiliare.
Vieppiù, a prescindere dalla sproporzione tra rata del mutuo e reddito della odierna opponente, è pacifica la sussistenza di altre fonti di reddito, tanto che le relative rate risultano essere state onorate per diversi anni e in particolare le rate del mutuo sottoscritto nel 2005, per quanto dichiarato dalla stessa attrice, sono state onorate sino alla rata di settembre 2017 e successivamente sospese per decisione unilaterale della stessa su consiglio del suo consulente, e non quindi per impossibilità o incapacità.
Tali circostanze escludono la possibilità di ravvisare le violazioni allegate dall'attrice.
Alla luce di quanto sin qui esposto l'opposizione deve essere respinta.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi compensate tra le pari nella misura di 1/3 atteso il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta e dall'intervenuta, ponendosi la restante parte a carico dell'attore-opponente prevalentemente soccombente, nella misura di € 7.860,30 da corrispondere sia alla convenuta che all'intervenuta per compensi professionali ex DM 55/2014 (secondo i valori minimi in ragione del valore effettivo della causa e dell'attività prestata per fascia di valore da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00) oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta e parte intervenuta:
2) rigetta nel merito l'opposizione;
3) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta e parte intervenuta delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte nella misura di euro 7.860,30 ex
DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. già compensate nella misura di 1/3
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Sondrio, 6 agosto 2025
Il giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il giudice, viste le note d'udienza depositate dalle parti con cui precisano le conclusioni e si riportano integralmente ai propri atti,
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Sara
Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 855/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata, assistita e difesa, Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CRISTINA BIANCHINI (C.F. ; p.e.c. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Email_1
di Morbegno (SO), Piazza San Pietro n. 18, in forza di procura in atti
- parte attrice - nei confronti di:
C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del procuratore Dott. nato a [...] il Controparte_2
21/04/1972, a tanto abilitato in virtù di procura conferita con atto autenticato dal notaio in data 02 febbraio 2024 rep. 61830, racc. 29428 registrato a Milano in data Persona_1
05 febbraio 2024 al n. 8304 Serie 1T (All. C), rappresentata e difesa, come da procura in atti (All. A), dall'Avvocato ANTONIO FORMARO (C.F. ) del C.F._3
foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso e nello studio del suddetto procuratore sito in Bologna, via Galliera n. 8, il quale dichiara, ai sensi di legge, di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al seguente numero di Fax 051.274350 e/o pec:
Email_2
- parte convenuta - in persona del procuratore Dott. Controparte_3 CP_4
nato a [...] - RA il 08/06/1976, a ciò autorizzato in forza di procura conferita
[...]
pagina 2 di 13 con atto in autentica per Notaio Dott.ssa del 6 febbraio 2023 (rep. 49.656 Persona_2
racc. 18.188) (doc. 1, doc. 1.1) rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti
(All. A), dall'Avv. MARCO PESENTI (C.F. - P.E.C. CodiceFiscale_4
- FAX 0248011624), elettivamente domiciliata Email_3 presso lo studio dell'Avv. GIANPIERO SALVADALENA in Sondrio, Via Tre Leghe n. 7.
- parte intervenuta –
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza, domanda ed eccezione avversaria respinta, così giudicare:
Nel merito
Accertata la violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio da parte della banca
(poi ed oggi Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
[...]
parte cedente verso ), dichiarare nullo il contratto di finanziamento stipulato
[...] CP_1 il
7.04.2004, a rogito del Notaio Dott. di Sondrio (Rep. 167163-Racc. Persona_3
14148), per la somma di €1.000.000,00, nonché nullo il contratto di finanziamento stipulato il
15.06.2005, a rogito Notaio Dott. di Morbegno (Rep. 61409-Racc. 1409), Persona_4 per la somma di €95.000,00,
e conseguentemente, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'inesistenza in capo ad nonché in capo a Controparte_7 Controparte_3
[...]
di qualsivoglia diritto di credito e/o di qualsivoglia diritto di agire in via esecutiva
[...] nei confronti della NOa Parte_1
Rigettare la domanda ex art. 96, III comma, c.p.c., ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nel merito, in subordine
Accertata la violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio da parte della banca
(poi ed oggi Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
[...]
parte cedente verso ), nonché la sussistenza del danno subito dall'odierna
[...] CP_1
pagina 3 di 13 opponente, dichiarare che la NOa ha diritto al risarcimento del Parte_1 danno con conseguente declaratoria di inesistenza in capo ad Controparte_7
nonché in capo a di qualsivoglia diritto di
[...] Controparte_3 credito e/o di qualsivoglia diritto di agire in via esecutiva nei suoi confronti.
Rigettare la domanda ex art. 96, III comma, c.p.c., ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria
Istanza di prova costituenda Alla luce di tutte le deduzioni ed eccezioni formulate in atti, non essendo stata fornita la dimostrazione della valutazione del merito creditizio e la sua sussistenza in sede di erogazione del credito da parte di né da parte dell'intervenuta, thema probandum di CP_1 questo giudizio, solo per mero tuziorismo e senza acconsentire all'inversione dell'onere della prova che, si ripete, spetta alle altre parti, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli, aventi ad oggetto il ruolo assunto dal NO Parte_2 nell'operazione PR: 1) Vero che nell'anno 2000 il NO , noto per la sua attività Parte_2 imprenditoriale in Valtellina, decise di acquistare dei terreni nel Comune di MO
(SO) per ivi costruire un grosso agriturismo all'insegna Il PR, pianificando tutta l'operazione finanziaria ed intestando alla NOa solo formalmente, Parte_3 tali terreni.
2) Vero che nell'anno 2004 il NO , di positiva reputazione Parte_2 imprenditoriale per le banche, coinvolgeva la NOa nell'operazione Parte_3 finanziaria per la costruzione dell'agriturismo Il PR, facendole sottoscrivere, in data 7 aprile 2004, il contratto di mutuo fondiario di 1 milione di euro avanti al Notaio di Sondrio, come terzo datore di ipoteca sui terreni a lei intestati solo Persona_3 formalmente.
3) Vero che la banca ha erogato il mutuo da 1 milione di euro a Controparte_5
facendo affidamento unicamente sulla persona del NO Parte_1 [...]
. Pt_2
4) Vero che durante tutta la fase di erogazione del finanziamento i rapporti con la banca furono gestiti esclusivamente dal NO , senza che vi fossero contatti Parte_2 diretti tra la banca e la NOa o la NOa Parte_1 Parte_3
5) Vero che la gestione dell'agriturismo Il PR veniva iniziata nel 2004 da lei, e da suo marito, su ordine del NO e che a lui doveva Testimone_1 Parte_2 riferire costantemente dell'andamento dell'attività aziendale, essendo lui il soggetto imprenditoriale interessato economicamente all'operazione Sui predetti capitoli si indica quale teste la NOa residente in [...]
MO (SO), Località Prati dell'Acqua n. 395/D ed il NO residente a [...]
pagina 4 di 13 MO (SO).
6) Vero che nell'anno 2004 fu il NO a rivolgersi alla Banca Credito Parte_2
Valtellinese per progettare l'operazione finanziaria Il PR, destinata alla costruzione dell'agriturismo a MO (SO) e ad ottenere l'erogazione del mutuo da
1 milione di euro, con parte formalmente mutuataria la NOa , Parte_1 come da documento che le si mostra (Doc. 1).
7) Vero che per definire l'operazione finanziaria l'unico soggetto con il quale ha interloquito la banca è sempre stato il NO , Controparte_5 Parte_2 titolare di rapporti bancari consolidati, e che quest'ultimo aveva richiesto di indicare quali fiduciarie le NOe e , che hanno sottoscritto Parte_1 Parte_3 formalmente il mutuo da 1 milione di euro, senza che lui comparisse nominativamente.
8) Vero che la banca e anche lei personalmente sapevate che il mutuo Controparte_5 da 1 milione di euro sarebbe poi stato onorato dal NO perché la Parte_2 NOa era solo la sua cameriera. Parte_1
Sui predetti capitoli si indicano quali testi i NOi residente in [...]
RD (SO), Via Valeriana n. 26, e Morbegno (SO), Piazza Caduti Testimone_3 per la Libertà n. 8.
***
Si chiede, altresì, di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli, aventi ad oggetto la volontà espressa dalla banca Credito Valtellinese di chiudere la vicenda
PR nei confronti della NOa dopo averle comunicato il recesso da Parte_1 entrambi i contratti di mutuo stipulati (Cfr. Doc. 6), come dedotto alle pagine 7 e 8 dell'atto di citazione: 9) Vero che nell'anno 2017 si è rivolta a lei la NOa , la quale aveva Parte_1 ricevuto dalla banca una comunicazione di recesso da un contratto Controparte_5 di mutuo da 1 milione di euro stipulato nel 2004 ritenendosi estranea.
10) Vero che lei conosceva già prima la NOa perché era la donna di Parte_1 servizio a casa del NO e che quest'ultimo era un noto imprenditore Parte_2 che intratteneva con le banche, soprattutto con , rapporti Controparte_5 consolidati.
11) Vero che lei ha esaminato l'operazione finanziaria dell'agriturismo Il PR, ne ha riscontrato i dati economici ed ha verificato che il finanziamento era stato concesso ad una persona, la NOa con redditi inferiori rispetto alla rata Parte_1 mensile prevista di €10.000,00 nel mutuo predetto.
12) Vero che lei sapeva che dietro l'operazione Il PR c'era la figura del NO
[...]
. Pt_2
13) Vero che lei, per aiutare la NOa si è attivato per cercare una Parte_1 soluzione e si è rivolto personalmente al funzionario di Milano di Credito Valtellinese, dott. per riferirgli che la banca aveva concesso alla NOa un Persona_5
pagina 5 di 13 mutuo da 1 milione di euro nonostante la mutuataria percepisse un reddito mensile di circa €900,00 a fronte di una rata da €10.000,00 mensili. 14) Vero che a seguito del suo racconto al funzionario della sede di Milano dell'Istituto bancario, dott. circa le condizioni reddituali della NOa e Per_5 Parte_1
l'importo del finanziamento concessole, il medesimo le manifestò stupore per la concessione di un mutuo di tale entità in assenza di adeguate garanzie reddituali da parte della mutuataria.
15) Vero che dopo qualche giorno e dopo che il dott. si era personalmente Per_5 interessato riguardo al contratto di mutuo da 1 milione per l'operazione Il PR oltre a quello da €95.000,00 per l'acquisto della prima casa da parte di
[...]
veniva dallo stesso contattato per comunicarle la volontà di Parte_1 [...]
a risolvere la vertenza. CP_5
16) Vero che il dott. le aveva espresso la volontà della banca di concedere alla Per_5 NOa un nuovo finanziamento di €30.000,00 che le avrebbe Parte_1 permesso di estinguere il debito residuo del mutuo della casa e, nel contempo, l'avrebbe liberata definitivamente dal mutuo del 2004 da un milione di euro, solo formalmente stipulato e sottoscritto per l'operazione PR.
17) Vero che secondo gli accordi con il dott. per conto di , in Per_5 Controparte_5 pratica, la NOa pagando €30.000,00 si sarebbe liberata da Parte_1 qualsiasi rapporto con il . Controparte_5
Sui predetti capitoli si indica quale teste il dott. , residente in [...]
Circo n. 10.
18) Vero che nel 2017 si è rivolto a lei il dott. raccontandogli che la banca Testimone_4
, nel 2004, aveva concesso alla NOa , Controparte_5 Parte_1 cameriera del NO di RD (SO), un finanziamento da 1 milione di Parte_2 euro per l'operazione Il PR (agriturismo), nella quale, però, il soggetto imprenditoriale interessato economicamente era stesso. Pt_2
19) Vero che il NO era un noto imprenditore che intratteneva con le Parte_2 banche, soprattutto con , rapporti bancari consolidati. Controparte_5
20) Vero che lei, dopo avere ricevuto il dott. , ha verificato i termini dell'operazione Tes_4 finanziaria constatando che effettivamente il NO era stato il soggetto Parte_2 interlocutore della banca nonché l'unico soggetto al quale la banca aveva dato fiducia, mentre la mutuataria era un soggetto con un reddito inidoneo a Parte_1 pagare le rate del mutuo da 1 milione di euro.
21) Vero che lei, dunque, manifestò stupore riguardo alla concessione di un finanziamento di tale entità da parte di a senza che avesse Controparte_5 Parte_1 garanzie reddituali adeguate.
22) Vero che dopo qualche giorno dall'incontro con il dott. , lo contattava per Tes_4 comunicarle la volontà di a risolvere la vertenza. Controparte_5
23) Vero che lei esprimeva al dott. la volontà della banca di concedere alla NOa Tes_4 un nuovo finanziamento di €30.000,00 che le avrebbe permesso di Parte_1
pagina 6 di 13 estinguere il debito relativo al mutuo per l'acquisto della prima casa mentre per il mutuo da 1 milione di euro nulla sarebbe stato più dovuto. Sui predetti capitoli si indica quale teste il dott. residente in [...]
DO SC (CO), Via dei Tigli n. 64.
Istanza di esibizione
Si insiste affinché l'Ill.mo Tribunale ordini alla società opposta, nonché all'intervenuta, l'esibizione:
- di tutti i documenti costituenti l'istruttoria per la concessione dei mutui fondanti l'atto di precetto notificato;
- della delibera con la quale la banca ha deciso di acconsentire Controparte_5 all'erogazione dei due mutui.
In ogni caso
Condannare la società convenuta, nonché l'intervenuta, alla rifusione integrale delle spese di lite, ivi comprese le spese forfetarie, oltre IVA, CPA e rimborso contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo ed eventuali ulteriori spese che saranno documentate, come da nota spese che viene qui allegata”.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, rigettare ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e precisamente:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione ex adverso promossa ai sensi dell'art. 100 c.p.c., per le ragioni ampiamente esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare il difetto dei presupposti dei gravi motivi e, per l'effetto, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa;
In via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande e delle eccezioni avversarie e per l'effetto rigettarle integralmente, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- condannare il reclamante per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
Conclusioni di parte intervenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 7 di 13 Nel merito, in via preliminare:
● accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione ex adverso promossa ai sensi dell'art. 100 c.p.c., per le ragioni ampiamente esposte in narrativa;
● Rigettare, per tutte le ragioni evidenziate in fatto ed in diritto, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli e del precetto;
Nel merito, in via principale:
● Respingere tutte le domande proposta da parte opponente in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione ex art. 615, co. 1, c.p.c., ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio cessionaria Controparte_7 del credito originariamente vantato dalla banca Controparte_5
(poi ed oggi proponendo Controparte_6 Controparte_3 opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto intimato in data 17.06.2024 a da parte della società Parte_1 Controparte_7
avente ad oggetto la somma di euro 269.147,98 in forza di due contratti di mutuo
[...] fondiario: il primo stipulato il 7.04.2004, a rogito del Notaio Dott. di Persona_3
Sondrio (Rep. 167163-Racc. 14148), per la somma di €1.000.000,00 ed il secondo stipulato il 15.06.2005, a rogito del Notaio di Morbegno (Rep. 61409-Racc. 1409), per Persona_4 la somma di €95.000,00.
Parte opponente eccepiva l'illegittimità del precetto notificato in assenza di alcun credito esigibile e azionabile nei confronti dell'opponente in ragione della violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio ex art. 124 bis T.U.B. e art. 120 undecies, comma 1, T.U.B., attuativi della direttiva comunitaria e degli artt. 1175 e 1337 c.c., oltre che dell'art. 21, DLT n. 58 del 24.02.1998 e della scorretta indicazione delle somme dovute nell'atto di precetto notificato da Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità dei contratti azionati. Ritenuta CP_1 poi la sussistenza di gravi motivi, sussistendo il pericolo di grave pregiudizio al diritto di opporsi all'esecuzione forzata in re ipsa nell'astratta possibilità di porre in essere atti esecutivi a seguito della notifica dell'atto di precetto, oltre al rischio che venga pignorata e messa in vendita la sua unica casa, formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli stragiudiziali per cui è causa.
pagina 8 di 13 - Ritenuta l'opportunità di instaurare il contraddittorio sull'istanza di sospensione veniva fissata udienza a tal fine.
- Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e delle domande di merito. In particolare eccepiva l'inefficacia esecutiva del precetto per il decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto di precetto opposto, con conseguente carenza di interesse ad agire della opponente;
e nel merito contestando quanto ex adverso dedotto allegando la correttezza del comportamento della banca ed evidenziando come non sia previsto dall'ordinamento il rimedio della nullità alle violazioni allegate dall'attrice.
- A scioglimento della riserva assunta all'udienza di discussione, il giudice rigettava l'istanza di sospensione per le seguenti ragioni: “Premesso che l'odierno oggetto di disamina è limitato in questa sede all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto;
Rilevato come risulti pacifico e non contestato che il precetto di cui si chiede la sospensione era già perento al momento della notifica della presente opposizione, essendo trascorso il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto e senza che il creditore abbia iniziato alcuna azione esecutiva, avendo anzi notificato precetto in rinnovazione;
Rilevato vieppiù come lo stesso creditore ha riconosciuto la “pacifica e non contestata inefficacia esecutiva del precetto”, dichiarazione che potrebbe qualificarsi come rinuncia, sì da venir meno anche l'interesse sostanziale alla declaratoria di invalidità o di inefficacia e quindi anche di sospensione dell'efficacia esecutiva di un precetto che non può più essere azionato per volontà della stessa parte creditrice;
Considerato, quindi, come non sia possibile sospendere l'efficacia di un atto già perento, a prescindere da ogni valutazione circa l'eventuale permanere dell'interesse alla decisione nel merito dell'opposizione avente per oggetto il diritto a procedere a esecuzione forzata, che avverrà in sede di cognizione piena”;
- Nelle more del giudizio interveniva che riproponeva le tesi Controparte_3 difensive della convenuta e insisteva nel rigetto delle domande attoree.
- Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all' udienza del 22/7/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. previa assegnazione di termine alle parti per il deposito di note conclusive.
1. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 100 c.p.c. per carenza di interesse ad agire sollevata dalla convenuta e dall'intervenuta in ragione della inefficacia esecutiva del precetto notificato a già perento Parte_1 al momento della notifica della presente opposizione, laddove nessuna azione esecutiva potrà essere instaurata dalla creditrice procedente essendo trascorso il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto.
Tale eccezione è stata contestata dalla attrice trattandosi di eccezione di parte non sollevata pagina 9 di 13 dalla stessa opponente nonché in ragione delle contestazioni mosse con riferimento al diritto a procedere all'esecuzione anche rispetto ad ogni altro processo esecutivo che potrebbe essere instaurato, eccependo l'inesistenza del rapporto sostanziale dedotto sotto il profilo della nullità.
Premessa la rilevabilità anche d'ufficio della carenza originaria dell'interesse ad agire essendo un requisito per la trattazione nel merito della domanda, sul punto si osserva, come bene evidenziato da Cass. 13817/2017 nell'ipotesi, sia pure parzialmente diversa, di rinuncia all'esecuzione: “è principio consolidato in materia che, ove siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporti la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi;
permanendo invece l'interesse alla decisione per le opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (Cass. 16 novembre 2005, n.
23084; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4498; Cass. 31 gennaio 2012, n. 1353; Cass. 10 luglio
2014, n. 15761).
E ciò si comprende per l'autonomia dell'accertamento in ordine all'esistenza del titolo esecutivo e del credito rispetto alla vicenda della singola procedura esecutiva, che non esaurisce la "spendibilità" del titolo né, tanto meno, del credito.”
E detta logica non può che applicarsi anche al caso della – sia pure stragiudiziale – fase prodromica all'instaurazione di una procedura esecutiva costituita dalla notifica del precetto.
Del resto la prova del fatto che la materia del contendere non è affatto cessata e che permane l'interesse ad agire dell'attrice è costituita dal fatto che sarebbe stato nelle more intimato un nuovo precetto in forza del medesimo titolo esecutivo.
Sicché sussiste l'interesse attoreo alla disamina nel merito dell'opposizione proposta, restando invece assorbiti i motivi di doglianza riferiti al precetto perento, come la non corretta indicazione delle somme indicate.
2. Nel merito parte attrice ha dedotto l'insussistenza del diritto di credito della convenuta in ragione della nullità dei contratti di mutuo azionati in quanto sottoscritti in violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio ex art. 124 bis T.U.B. e art. 120 undecies, comma 1, T.U.B., attuativi della direttiva comunitaria e degli artt. 1175 e 1337 c.c., oltre che dell'art. 21, DLT n. 58 del 24.02.1998 per avere la banca concesso abusivamente il credito ad un soggetto incapace di restituirlo.
Parte convenuta e così anche l'intervenuta hanno contestato le deduzioni avverse eccependo in via preliminare che parte attrice in primo luogo non può essere qualificata pagina 10 di 13 come consumatrice, avendo sottoscritto i relativi contratti nell'ambito dell'attività professionale svolta;
che nel merito sussiste la buona fede della banca per aver concesso il credito dietro congrua garanzia e in ogni caso l'impossibilità di invocare la nullità del contratto ma al più la tutela risarcitoria.
3. Orbene, quanto alla qualifica di parte attrice come consumatore si rileva come dagli atti di causa emerga che l'attrice era ed è imprenditrice agricola. Tale qualità risulta: dal contratto di mutuo Rep. n. 167173 – Racc. n. 14148 (cfr. docc. 1 convenuta); dalla visura camerale della Società omonima (doc. 15 convenuta) da cui risulta che all'epoca della sottoscrizione dei contratti di mutuo (anni 2004 e 2005) e sin dal 27.03.2001, la sig.ra era titolare dell'omonima Impresa Individuale avente ad oggetto Parte_1
l'attività di “allevamento ovicaprini, produzione di foraggio per i capi allevati ed agriturismo”; dal fatto che era socia della Società il PR di IN & Bricalli Società
Agricola s.s. come risulta dalla visura camerale della Società (doc. 16 convenuta); dal fatto che l'attrice – di concerto con gli altri soci ed imprenditori agricoli sig.ri Parte_1
e la sorella – ha curato la progettazione dell'Agriturismo CP_8 Parte_3
Azienda Agricola IN Morena poi divenuto “il PR” come emerge dal Piano di sviluppo industriale c.d. Business Plan (doc. 17 convenuta); nonché dal fatto che è tra i soci che hanno costituito la Società il PR di IN & Bricalli Società Agricola s.s. come risulta dall'atto costitutivo ( doc. 18 convenuta) partecipando alla divisione degli utili.
Le predette circostante non sono state specificamente contestate dall'attrice.
Sicché si ritiene non possa essere attribuita all'attrice la qualifica di consumatrice.
4. Vieppiù si rileva come, per valutare la fondatezza delle doglianze attoree in punto di verifica del merito creditizio, risulta dirimente la considerazione per cui l'obbligo di positiva verifica del merito creditizio sia stato introdotto nel nostro ordinamento in recepimento della Direttiva 2008/48. Con riferimento al credito immobiliare al consumatore, invero, più che all'art. 124 bis parrebbe doversi fare riferimento all'art. 120 undecies Testo Unico Bancario che, per espressa previsione legislativa, trova applicazione unicamente relativamente ai contratti conclusi a partire dal 1.7.2016.
In particolare l'art. 124 bis TUB, è stato introdotto dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e quindi entrato in vigore in data successiva alla stipula dei contratti per cui è causa (stipulati rispettivamente in data 7/4/2004 e 15/6/2005), ed era comunque inapplicabile alla fattispecie poiché l'art. 122 esclude l'applicazione ai “finanziamenti di importo ... superiore a 75.000 euro” come ai “finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili” di tutto il capo II del titolo VI del TUB, e l'art. 120 undecies del TUB è stato introdotto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, e l'attrice non è consumatore per quanto sopra evidenziato.
pagina 11 di 13 Si rileva inoltre che l'art. 124 bis non vieta affatto la stipulazione del contratto in assenza di positiva verifica della sostenibilità finanziaria del mutuo, né prevede una vera e propria sanzione al suo inadempimento.
Il legislatore nazionale, in sede di recepimento delle direttive, non ha previsto però le conseguenze relative alla violazione di tale obbligo.
Si deve infatti considerare che la norma è posta a tutela del sistema bancario, onde evitare dissesti, di talché inferirne come conseguenza la nullità del contratto, una volta che il finanziamento è ormai stato erogato, determinerebbe conseguenze evidentemente opposte rispetto all'obiettivo della norma.
Non è infatti possibile far conseguire all'eventuale violazione del principio del prestito responsabile la nullità del contratto, con conseguente inesistenza del credito stesso (Corte appello Milano sez. III, 01/10/2024, (ud. 23/09/2024, dep. 01/10/2024), n.2573).
5. Quanto alla eventuale responsabilità precontrattuale della banca ex art. 1325 e 1418 c.c.
– premesso che la verifica della solvibilità pare imposta più in chiave di tutela del sistema creditizio che del consumatore – dagli atti risulta che la banca mutuataria abbia effettuato le verifiche sulla capacità dell'opponente a far fronte alle proprie obbligazioni, ritenendo sufficiente la prestazione di garanzia da parte di soggetti terzi.
Risulta infatti in atti che la banca abbia verificato:
a) gli immobili a garanzia del mutuo Rep. n. 167173 – Racc. n. 14148 di euro 1.000.000,00 avevano un valore stimato pari quasi al doppio e precisamente di euro 1.930.000.000,00
(come risulta dalla perizia tecnico/estimativa allegato sub doc. 23 conv.);
b) lo stesso era garantito, altresì, fideiussione omnibus limitata sino alla concorrenza dell'importo di €390.000,00, da parte del sig. (cfr. doc. 3 conv.) e da Parte_2 fideiussione omnibus limitata sino alla concorrenza dell'importo di €390.000,00, da parte dei sig.ri e (cfr. doc. 5 conv.); Testimone_1 Parte_3
c) era stata acquisita tutta la documentazione in ordine alla regolarità (anche di trascrizione e catastale) dall'acquisto del compendio immobiliare da parte della terza datrice di ipoteca sig.ra (doc. 24 conv.) - che già in data 10.01.2001 aveva acquistato l'intera Parte_3 proprietà del compendio immobiliare (doc. 22 conv.) sito nel Comune di MO e poi concesso a garanzia del finanziamento e all'epoca avente valore stimato dalle stesse parti in complessivi 402.990.000,00 Lire - e compiuta ricerca anagrafica/economica personale sull'intestataria del mutuo sig.ra avente qualifica di imprenditrice CP_9 Parte_1 agricola (doc. 25 conv.).
Non pare, dunque, potersi contestare all'opposta la violazione, al momento della pagina 12 di 13 conclusione del contratto, dell'obbligo di buona fede per non aver svolto le pregnanti verifiche introdotte dall'art. 120 undecies TUB, o comunque dell'obbligo di informazione e trasparenza insito nei principi generali, laddove lo stesso non comprendeva la necessità, a tutela del debitore, di verificare non solo la sua solvibilità ma la sua capacità di sostenere il debito con strumenti ulteriori rispetto alla verifica delle titolarità di un patrimonio immobiliare.
Vieppiù, a prescindere dalla sproporzione tra rata del mutuo e reddito della odierna opponente, è pacifica la sussistenza di altre fonti di reddito, tanto che le relative rate risultano essere state onorate per diversi anni e in particolare le rate del mutuo sottoscritto nel 2005, per quanto dichiarato dalla stessa attrice, sono state onorate sino alla rata di settembre 2017 e successivamente sospese per decisione unilaterale della stessa su consiglio del suo consulente, e non quindi per impossibilità o incapacità.
Tali circostanze escludono la possibilità di ravvisare le violazioni allegate dall'attrice.
Alla luce di quanto sin qui esposto l'opposizione deve essere respinta.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi compensate tra le pari nella misura di 1/3 atteso il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta e dall'intervenuta, ponendosi la restante parte a carico dell'attore-opponente prevalentemente soccombente, nella misura di € 7.860,30 da corrispondere sia alla convenuta che all'intervenuta per compensi professionali ex DM 55/2014 (secondo i valori minimi in ragione del valore effettivo della causa e dell'attività prestata per fascia di valore da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00) oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta e parte intervenuta:
2) rigetta nel merito l'opposizione;
3) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta e parte intervenuta delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte nella misura di euro 7.860,30 ex
DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. già compensate nella misura di 1/3
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Sondrio, 6 agosto 2025
Il giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi
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