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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11633 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16627/2023
R.G. n. 16627/23
TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI DISCUSSIONE DEL 11.12.2025
È presente per l'Avv. Renato Lucarelli che discute oralmente la causa, chiedendo Parte_1 l'accoglimento dell'appello.
È presente per l' già l'Avv. Controparte_1 Controparte_2 Serena De Simone per delega dell'Avv. Maria Gabriella Marotta che discute oralmente la causa, chiedendo il rigetto dell'appello. IL GIUDICE all'esito della discussione letto l'art. 429 c.p.c; decide la causa mediante lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 16627/23 decisa all'udienza del 11.12.2025 vertente TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Renato Lucarelli, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n. 10; APPELLANTE e
(subentrata, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, Controparte_1 anche processuali, delle società del Gruppo , ai sensi del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, CP_2 convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 1° dicembre 2016), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Maria Gabriella Marotta, presso il cui studio elett.te domicilia in Salerno alla via Arcangelo Rotunno,15. APPELLATA e
Controparte_3 pagina 1 di 4 APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: OPPOSIZIONE avverso cartella di pagamento FATTO
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, avverso la Cartella di pagamento n. 07120210102601201 emessa dall' già , notificata in data Controparte_1 Controparte_2
22.06.2022, con cui veniva ingiunto all'attore il pagamento della somma € 323,02 a titolo di sanzione amministrativa, riferita a verbale di infrazione di Polizia locale di Napoli n. 1719023484. Non si era costituita l' . Controparte_4
Con la sentenza n. 8049/2023 pubblicata in data 13.02.2023, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso, in quanto il verbale di accertamento di violazione di norme del CdS non era mai stato regolarmente notificato, ma ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione:” la natura della controversia e le ragioni che hanno portato all'accoglimento della opposizione inducono il decidente a compensare le spese di giudizio”. Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Si è costituita l' , eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, tenuto conto che l'opposizione veniva accolta per un vizio riferibile esclusivamente all'ente impositore, pertanto, non può esserle imputata alcuna responsabilità processuale o oneri di spese. Nel merito chiede il rigetto della domanda. Non si è costituito il Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la contumacia del ritualmente citato e non costituitosi. Controparte_3
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'
[...]
, tenuto conto che” Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa Controparte_4 al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (v. Cass. Sez. 6 -
5, Ordinanza n. 15900 del 26/06/2017). L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Il motivo è fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 13.02.2023, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto-legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre pagina 2 di 4 la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla “assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato la cartella di pagamento perché avente ad oggetto la somma derivante da un verbale mai regolarmente notificato, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., l' già e Controparte_1 Controparte_2 il devono essere condannati in solido a rifondere a le spese di lite Controparte_3 Parte_1 relative al primo grado, considerato che “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui Controparte_1 la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (v. Cass. sez. 6 -
2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022 ). Per quanto detto, vanno riconosciuti all'appellante compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 139,00, tenuto conto del valore della controversia e della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, pagina 3 di 4 del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) accoglie l'appello avverso la sentenza n. 8049/2023 del Giudice di Pace di Napoli pubblicata in data 13.02.2023 e condanna l' già e il Controparte_1 Controparte_2 in solido a rimborsare a le spese di lite del primo grado di giudizio, Controparte_3 Parte_1 liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 139,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Renato Lucarelli dichiaratosi anticipatario;
b) condanna l' , già , e il Controparte_1 Controparte_2 [...] in solido a rimborsare a le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate CP_3 Parte_1 in € 64,50 per esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Renato Lucarelli dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Napoli in data 11.12.2025. Il Giudice Francesco Pastore
pagina 4 di 4
R.G. n. 16627/23
TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI DISCUSSIONE DEL 11.12.2025
È presente per l'Avv. Renato Lucarelli che discute oralmente la causa, chiedendo Parte_1 l'accoglimento dell'appello.
È presente per l' già l'Avv. Controparte_1 Controparte_2 Serena De Simone per delega dell'Avv. Maria Gabriella Marotta che discute oralmente la causa, chiedendo il rigetto dell'appello. IL GIUDICE all'esito della discussione letto l'art. 429 c.p.c; decide la causa mediante lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 16627/23 decisa all'udienza del 11.12.2025 vertente TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Renato Lucarelli, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n. 10; APPELLANTE e
(subentrata, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, Controparte_1 anche processuali, delle società del Gruppo , ai sensi del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, CP_2 convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 1° dicembre 2016), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Maria Gabriella Marotta, presso il cui studio elett.te domicilia in Salerno alla via Arcangelo Rotunno,15. APPELLATA e
Controparte_3 pagina 1 di 4 APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: OPPOSIZIONE avverso cartella di pagamento FATTO
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, avverso la Cartella di pagamento n. 07120210102601201 emessa dall' già , notificata in data Controparte_1 Controparte_2
22.06.2022, con cui veniva ingiunto all'attore il pagamento della somma € 323,02 a titolo di sanzione amministrativa, riferita a verbale di infrazione di Polizia locale di Napoli n. 1719023484. Non si era costituita l' . Controparte_4
Con la sentenza n. 8049/2023 pubblicata in data 13.02.2023, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso, in quanto il verbale di accertamento di violazione di norme del CdS non era mai stato regolarmente notificato, ma ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione:” la natura della controversia e le ragioni che hanno portato all'accoglimento della opposizione inducono il decidente a compensare le spese di giudizio”. Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Si è costituita l' , eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, tenuto conto che l'opposizione veniva accolta per un vizio riferibile esclusivamente all'ente impositore, pertanto, non può esserle imputata alcuna responsabilità processuale o oneri di spese. Nel merito chiede il rigetto della domanda. Non si è costituito il Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la contumacia del ritualmente citato e non costituitosi. Controparte_3
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'
[...]
, tenuto conto che” Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa Controparte_4 al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (v. Cass. Sez. 6 -
5, Ordinanza n. 15900 del 26/06/2017). L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Il motivo è fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 13.02.2023, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto-legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre pagina 2 di 4 la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla “assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato la cartella di pagamento perché avente ad oggetto la somma derivante da un verbale mai regolarmente notificato, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., l' già e Controparte_1 Controparte_2 il devono essere condannati in solido a rifondere a le spese di lite Controparte_3 Parte_1 relative al primo grado, considerato che “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui Controparte_1 la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (v. Cass. sez. 6 -
2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022 ). Per quanto detto, vanno riconosciuti all'appellante compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 139,00, tenuto conto del valore della controversia e della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, pagina 3 di 4 del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) accoglie l'appello avverso la sentenza n. 8049/2023 del Giudice di Pace di Napoli pubblicata in data 13.02.2023 e condanna l' già e il Controparte_1 Controparte_2 in solido a rimborsare a le spese di lite del primo grado di giudizio, Controparte_3 Parte_1 liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 139,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Renato Lucarelli dichiaratosi anticipatario;
b) condanna l' , già , e il Controparte_1 Controparte_2 [...] in solido a rimborsare a le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate CP_3 Parte_1 in € 64,50 per esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Renato Lucarelli dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Napoli in data 11.12.2025. Il Giudice Francesco Pastore
pagina 4 di 4