Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05027/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5027 del 2025, proposto dalla sig.ra AO AC, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Aucelli e Francesco Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale Ordinario di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 182/2025, depositata e resa pubblica in data 13 maggio 2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 14 maggio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 5 dicembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lodi, sez. Lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire della “ carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ” per le annualità indicate nella sentenza e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme indicate nel predetto titolo.
2. La sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata all’Amministrazione debitrice ed è passata in giudicato.
3. La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza predetta, non avendo il Ministero dato esecuzione.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
5. Con memoria depositata il 24 marzo 2026 la parte ricorrente ha dichiarato che, successivamente alla proposizione del ricorso, le è stata liquidata la somma capitale portata dalla sentenza, ma residuerebbero ancora “ interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo ”, come previsto dalla sentenza.
Ha insistito, comunque, per la liquidazione delle spese di lite.
6. Indi alla camera di consiglio del 29 aprile 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
7. Il Tribunale prende atto di quanto dichiarato dalla parte ricorrente, ovvero che successivamente all’instaurazione del giudizio il Ministero resistente ha provveduto a corrispondere la somma capitale portata in sentenza, ma non gli interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36 della L. n. 724/1994, così come previsto dalla sentenza stessa.
8. La pretesa della ricorrente è stata quindi solo parzialmente soddisfatta.
9. Deve pertanto essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato per la somma residua portata dal titolo, dedotto quanto già corrisposto.
Al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 90 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad Acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lodi/Pavia, o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che provvederà ad adottare quegli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso, al predetto Commissario ad Acta.
10. In ragione dell’esiguità dell’importo da corrispondere, il Collegio non ritiene, invece, sussistenti allo stato i presupposti per la condanna alle penalità di mora di cui all’art. 114, co. 2, lett. e), c.p.a., cui potrà eventualmente provvedersi, su istanza della parte ricorrente, in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati con la presente sentenza.
11. Le spese seguono la soccombenza, considerato che solo a seguito della proposizione del ricorso il Ministero ha adempiuto, peraltro ancora parzialmente, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario, e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale, nonché del non elevato livello di complessità anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi completa esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad Acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RI, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | MA RI |
IL SEGRETARIO