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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°4524 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 03/05/2024 la ricorrente in epigrafe indicata, già beneficiaria di indennizzo nella misura del 6% per altra malattia professionale riconosciuta, ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggior indennizzo per la ulteriore malattia professionale “tendinosi del sovraspinoso bilaterale”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla CP_1 vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “tendinosi spalla dx e sin” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
Dalla istruttoria è emerso che la ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di operaia agricola, ed è stata in maniera continuativa e giornaliera esposta ad un sovraccarico biomeccanico tale da determinare la malattia muscolo – scheletrica.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 8% (otto per cento), che in cumulo con la ulteriore malattia professionale già riconosciuta conduce ad un danno complessivo del
13% in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda (2.10.2023).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a conseguire un maggior indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 13% (6% già riconosciuti per “ernie discali lombari” e 8% per la denunciata
“tendinosi del sovraspinoso bilaterale”) a far data dal 2.10.2023, condanna l' al pagamento CP_1 del dovuto con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 24.11.2025
Il Giudice
dott.ssa RI LEONE
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°4524 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 03/05/2024 la ricorrente in epigrafe indicata, già beneficiaria di indennizzo nella misura del 6% per altra malattia professionale riconosciuta, ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggior indennizzo per la ulteriore malattia professionale “tendinosi del sovraspinoso bilaterale”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla CP_1 vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “tendinosi spalla dx e sin” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
Dalla istruttoria è emerso che la ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di operaia agricola, ed è stata in maniera continuativa e giornaliera esposta ad un sovraccarico biomeccanico tale da determinare la malattia muscolo – scheletrica.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 8% (otto per cento), che in cumulo con la ulteriore malattia professionale già riconosciuta conduce ad un danno complessivo del
13% in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda (2.10.2023).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a conseguire un maggior indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 13% (6% già riconosciuti per “ernie discali lombari” e 8% per la denunciata
“tendinosi del sovraspinoso bilaterale”) a far data dal 2.10.2023, condanna l' al pagamento CP_1 del dovuto con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 24.11.2025
Il Giudice
dott.ssa RI LEONE
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