Articolo 9 della Legge 13 giugno 1985, n. 296
Articolo 8Articolo 10
Versione
23 giugno 1985
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Versione
25 giugno 1994
Art. 9.
Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attivita' di cui al precedente articolo, ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per le ostetriche di cittadinanza italiana. ((A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni al collegio delle ostetriche competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.)) Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da ostetriche di cittadinanza italiana, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, il collegio delle ostetriche competente per territorio comunica immediatamente i fatti al Ministero della sanita' che, con decreto motivato, proibisce all'ostetrica cittadina di uno degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.
Del provvedimento e' data tempestiva comunicazione all'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.
Entrata in vigore il 25 giugno 1994