CASS
Sentenza 19 aprile 2007
Sentenza 19 aprile 2007
Massime • 1
Nel momento in cui si ha notizia del domicilio dell'imputato dichiarato irreperibile, le notificazioni devono essere effettuate nelle forme ordinarie, senza che sussista la necessità di una revoca formale del decreto di irreperibilità, che ha natura meramente dichiarativa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che, una volta comunicato il domicilio dell'imputato irreperibile, l'ufficio procedente sia tenuto a revocare il decreto di irreperibilità e a comunicare gli atti del procedimento già notificati a norma dell'at. 159 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2007, n. 19047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19047 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2007 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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