Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2007, n. 19047
CASS
Sentenza 19 aprile 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel momento in cui si ha notizia del domicilio dell'imputato dichiarato irreperibile, le notificazioni devono essere effettuate nelle forme ordinarie, senza che sussista la necessità di una revoca formale del decreto di irreperibilità, che ha natura meramente dichiarativa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che, una volta comunicato il domicilio dell'imputato irreperibile, l'ufficio procedente sia tenuto a revocare il decreto di irreperibilità e a comunicare gli atti del procedimento già notificati a norma dell'at. 159 cod. proc. pen.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2007, n. 19047
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19047
    Data del deposito : 19 aprile 2007

    Testo completo