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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/07/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3424/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Federica Sacchetto Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 3424/2025 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 31.3.2025 da:
, con il patrocinio dell'avvocato Paggi Marco e dell'avvocato Giantin Andrea Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Paggi Marco e dell'avvocato Giantin Controparte_1
Andrea
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti:
“- pronunciare la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo, ossia disporsi che:
a) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare, ove crede, la propria residenza, con l'unico obbligo di comunicarla all'altro coniuge e fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto: il sig. continuerà a risiedere nella casa coniugale, mentre la Parte_1
sig.ra risiederà con i figli presso la propria abitazione in Padova, via Controparte_2
Dante di Nanni n. 34/B;
pagina 1 di 4 b) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni reciproco assegno, nonché di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra dal punto di vista patrimoniale, dandosi reciproco atto di aver già diviso tra loro, di comune intesa, i beni già facenti parte del patrimonio mobiliare, stante l'avvenuto asporto dalla casa coniugale dei propri beni ed effetti personali da parte della sig.ra Controparte_2
c) stante l'affidamento condiviso dei figli minori e pertanto l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, i coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti la prole, avendo predisposto il piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo relativo agli impegni e alle attività quotidiane dei figli, in particolare per quanto attiene a scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali e periodi di vacanza;
d) i figli potranno accedere ai sacramenti della fede cattolica nonché frequentare il catechismo e le altre attività parrocchiali, venendo al contempo avvicinati anche alla cultura, alle tradizioni e alla lingua del paese d'origine della famiglia materna, l' ; Per_1
e) il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 Parte_1 Controparte_2 di ogni mese l'importo di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo Per Per l'indice Istat, per il mantenimento dei figli e minorenni e non autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui determinazione e disciplina i coniugi concordano di far riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di Padova del 17 gennaio 2017 ad eccezione di quanto concordato nel piano genitoriale per i soggiorni all'estero, le cui spese saranno integralmente sostenute dal genitore da cui sono organizzati;
f) la richiesta per spese straordinarie avanzata da uno dei coniugi e rientranti tra quelle che richiedono il preventivo accordo, dovrà essere avanzata per iscritto con e-mail – avvisando contestualmente l'altro coniuge dell'inoltro della richiesta tramite l'applicazione whatsapp – e quest'ultimo potrà entro 15 giorni manifestare a propria volta per iscritto sempre con e-mail il suo eventuale e motivato dissenso, dovendo in difetto intendersi approvata;
g) il versamento delle spese straordinarie avverrà sempre con bonifico bancario distinto rispetto al contributo al mantenimento ordinario, indicando specificamente, quale causale: “spese straordinarie figli” per evitare equivoci ed incertezze sull'imputazione delle spese versate;
h) ogni genitore dovrà documentare all'altro le spese straordinarie anticipate, per ottenere il rimborso della quota del 50%;
pagina 2 di 4 i) la sig.ra sarà esclusiva beneficiaria dell'assegno unico e universale Controparte_2
per figli a carico che verrà versato nel conto corrente intestato alla stessa acceso presso la Banca
Monte dei Paschi di Siena;
l) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti personali validi per
l'espatrio; nonché i successivi adempimenti di rito per l'omologa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 31.3.2025, Parte_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, Controparte_1
allegando:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 5.9.2015 in Noventa Padovana (PD), atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune al N. 8, parte I serie Ufficio 1;
- che i coniugi fissavano la loro residenza nella casa coniugale sita in Noventa Padovana (PD), via Panà
n. 10/A, concessa a dal padre in comodato d'uso gratuito;
Parte_1 Persona_4
Per Per
- che dal matrimonio sono nati due figli, (in data 9.2.2017) e (in data 21.11.2020);
- che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti: dipendente della Elior Parte_1
Ristorazione S.p.A. presso l'Hotel Sheraton di Padova, ove presta la propria opera come cuoco, mentre
è dipendente della Regione Veneto come impiegata amministrativa;
Controparte_2
- che dopo i primi anni trascorsi in armonia e reciproco sostegno, è progressivamente venuta meno ogni unione affettiva e sentimentale tra i coniugi tanto che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile per i sempre più frequenti contrasti e conflitti;
- la convivenza tra i coniugi di fatto è già venuta meno in data 2.1.2024, quando CP_2 ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi con i figli nell'abitazione sita in Padova (PD), via
[...]
Dante di Nanni n. 34/B, acquistata dalla stessa, ove convive con il padre Persona_5
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 6.5.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
pagina 3 di 4 La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli minorenni in conformità all'art. 337 ter c.c. e, pertanto, la separazione va omologata, con la precisazione che quanto concordato al punto d) costituisce espressione di scelte educative dei genitori conformi all'affidamento condiviso, che non necessitano del recepimento da parte del
Tribunale.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli Parte_1 Controparte_2
a vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti riportate in epigrafe;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Federica Sacchetto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Federica Sacchetto Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 3424/2025 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 31.3.2025 da:
, con il patrocinio dell'avvocato Paggi Marco e dell'avvocato Giantin Andrea Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Paggi Marco e dell'avvocato Giantin Controparte_1
Andrea
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti:
“- pronunciare la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo, ossia disporsi che:
a) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare, ove crede, la propria residenza, con l'unico obbligo di comunicarla all'altro coniuge e fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto: il sig. continuerà a risiedere nella casa coniugale, mentre la Parte_1
sig.ra risiederà con i figli presso la propria abitazione in Padova, via Controparte_2
Dante di Nanni n. 34/B;
pagina 1 di 4 b) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni reciproco assegno, nonché di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra dal punto di vista patrimoniale, dandosi reciproco atto di aver già diviso tra loro, di comune intesa, i beni già facenti parte del patrimonio mobiliare, stante l'avvenuto asporto dalla casa coniugale dei propri beni ed effetti personali da parte della sig.ra Controparte_2
c) stante l'affidamento condiviso dei figli minori e pertanto l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, i coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti la prole, avendo predisposto il piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo relativo agli impegni e alle attività quotidiane dei figli, in particolare per quanto attiene a scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali e periodi di vacanza;
d) i figli potranno accedere ai sacramenti della fede cattolica nonché frequentare il catechismo e le altre attività parrocchiali, venendo al contempo avvicinati anche alla cultura, alle tradizioni e alla lingua del paese d'origine della famiglia materna, l' ; Per_1
e) il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 Parte_1 Controparte_2 di ogni mese l'importo di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo Per Per l'indice Istat, per il mantenimento dei figli e minorenni e non autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui determinazione e disciplina i coniugi concordano di far riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di Padova del 17 gennaio 2017 ad eccezione di quanto concordato nel piano genitoriale per i soggiorni all'estero, le cui spese saranno integralmente sostenute dal genitore da cui sono organizzati;
f) la richiesta per spese straordinarie avanzata da uno dei coniugi e rientranti tra quelle che richiedono il preventivo accordo, dovrà essere avanzata per iscritto con e-mail – avvisando contestualmente l'altro coniuge dell'inoltro della richiesta tramite l'applicazione whatsapp – e quest'ultimo potrà entro 15 giorni manifestare a propria volta per iscritto sempre con e-mail il suo eventuale e motivato dissenso, dovendo in difetto intendersi approvata;
g) il versamento delle spese straordinarie avverrà sempre con bonifico bancario distinto rispetto al contributo al mantenimento ordinario, indicando specificamente, quale causale: “spese straordinarie figli” per evitare equivoci ed incertezze sull'imputazione delle spese versate;
h) ogni genitore dovrà documentare all'altro le spese straordinarie anticipate, per ottenere il rimborso della quota del 50%;
pagina 2 di 4 i) la sig.ra sarà esclusiva beneficiaria dell'assegno unico e universale Controparte_2
per figli a carico che verrà versato nel conto corrente intestato alla stessa acceso presso la Banca
Monte dei Paschi di Siena;
l) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti personali validi per
l'espatrio; nonché i successivi adempimenti di rito per l'omologa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 31.3.2025, Parte_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, Controparte_1
allegando:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 5.9.2015 in Noventa Padovana (PD), atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune al N. 8, parte I serie Ufficio 1;
- che i coniugi fissavano la loro residenza nella casa coniugale sita in Noventa Padovana (PD), via Panà
n. 10/A, concessa a dal padre in comodato d'uso gratuito;
Parte_1 Persona_4
Per Per
- che dal matrimonio sono nati due figli, (in data 9.2.2017) e (in data 21.11.2020);
- che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti: dipendente della Elior Parte_1
Ristorazione S.p.A. presso l'Hotel Sheraton di Padova, ove presta la propria opera come cuoco, mentre
è dipendente della Regione Veneto come impiegata amministrativa;
Controparte_2
- che dopo i primi anni trascorsi in armonia e reciproco sostegno, è progressivamente venuta meno ogni unione affettiva e sentimentale tra i coniugi tanto che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile per i sempre più frequenti contrasti e conflitti;
- la convivenza tra i coniugi di fatto è già venuta meno in data 2.1.2024, quando CP_2 ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi con i figli nell'abitazione sita in Padova (PD), via
[...]
Dante di Nanni n. 34/B, acquistata dalla stessa, ove convive con il padre Persona_5
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 6.5.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
pagina 3 di 4 La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli minorenni in conformità all'art. 337 ter c.c. e, pertanto, la separazione va omologata, con la precisazione che quanto concordato al punto d) costituisce espressione di scelte educative dei genitori conformi all'affidamento condiviso, che non necessitano del recepimento da parte del
Tribunale.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli Parte_1 Controparte_2
a vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti riportate in epigrafe;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Federica Sacchetto
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