CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 313/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9037/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN.P.T. n. LVPG6020250000085
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 17.4.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 13 del mese successivo, impugna:
- l'atto di pignoramento presso terzi n. LVPG6020250000085;
- emesso da: Sogert Spa;
- Ente creditore: Comune di Liveri;
- anni d'imposta: 2017 e 2018;
- tributo: Tasi;
- data di notifica atto: 7.4.2025;
- importo complessivo: € 734,05;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica atti prodromici;
-) carenza di motivazione.
Il dì 11.11.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce la Sogert che eccepisce il difetto di giurisdizione in favore dell'A.G.O.; contesta le eccezioni di difetto di motivazione;
assume la corretta notifica e la mancata impugnazione degli atti sottesi;
allega documentazione e chiede la declaratoria di difetto di giurisdizione e, nel merito, il rigetto del ricorso.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza della richiesta di declaratoria del difetto di giurisdizione poiché il ricorrente non ha contestato solamente la carenza di motivazione dell'atto impugnato ma anche l'omessa notifica di quelli prodromici, pertanto il ricorso è stato correttamente proposto innanzi a questo giudice tributario.
L'eccezione di difetto di motivazione va rigettata poiché l'avviso di pignoramento contiene tutti i riferimenti agli atti pregressi e la specifica delle ulteriori spese, tant'è che il ricorrente ha potuto adeguatamente difendersi.
Del pari va rigettata l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici poiché, dalla copiosa documentazione offerta dalla resistente, risultano notificati nel 2022, a mani proprie, i due accertamenti sottesi e, quale atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n. 2024/565, riferita ad entrambi e notificata (registro cronologico n.
LVIZ5020240000565) il 12.12.2024 a mani del destinatario;
ne consegue che il ricorso va rigettato e l'atto impugnato confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione di € 278,00, oltre spese generali 15%, cp ed iva, con attribuzione al difensore di Sogert, Avv. Nominativo_1, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il G.U. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese per € 278,00, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9037/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN.P.T. n. LVPG6020250000085
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 17.4.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 13 del mese successivo, impugna:
- l'atto di pignoramento presso terzi n. LVPG6020250000085;
- emesso da: Sogert Spa;
- Ente creditore: Comune di Liveri;
- anni d'imposta: 2017 e 2018;
- tributo: Tasi;
- data di notifica atto: 7.4.2025;
- importo complessivo: € 734,05;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica atti prodromici;
-) carenza di motivazione.
Il dì 11.11.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce la Sogert che eccepisce il difetto di giurisdizione in favore dell'A.G.O.; contesta le eccezioni di difetto di motivazione;
assume la corretta notifica e la mancata impugnazione degli atti sottesi;
allega documentazione e chiede la declaratoria di difetto di giurisdizione e, nel merito, il rigetto del ricorso.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza della richiesta di declaratoria del difetto di giurisdizione poiché il ricorrente non ha contestato solamente la carenza di motivazione dell'atto impugnato ma anche l'omessa notifica di quelli prodromici, pertanto il ricorso è stato correttamente proposto innanzi a questo giudice tributario.
L'eccezione di difetto di motivazione va rigettata poiché l'avviso di pignoramento contiene tutti i riferimenti agli atti pregressi e la specifica delle ulteriori spese, tant'è che il ricorrente ha potuto adeguatamente difendersi.
Del pari va rigettata l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici poiché, dalla copiosa documentazione offerta dalla resistente, risultano notificati nel 2022, a mani proprie, i due accertamenti sottesi e, quale atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n. 2024/565, riferita ad entrambi e notificata (registro cronologico n.
LVIZ5020240000565) il 12.12.2024 a mani del destinatario;
ne consegue che il ricorso va rigettato e l'atto impugnato confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione di € 278,00, oltre spese generali 15%, cp ed iva, con attribuzione al difensore di Sogert, Avv. Nominativo_1, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il G.U. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese per € 278,00, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione.