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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/10/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1974/2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
via Lucci n. 4 (cod. fisc. ), , nato CodiceFiscale_1 Parte_2
a San PE AN (NA) il 6 aprile 1983 e residente in [...] al Vico I Oratorio n. 1 (cod. fisc. ), CodiceFiscale_2 Parte_3
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
[...]
alla via Spacconi n. 34 (cod. fisc. ), CodiceFiscale_3 Parte_4
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla via
[...]
Pennino n. 4 (cod. fisc. ), , nato CodiceFiscale_4 Controparte_1
a TT (NA) il 25 marzo 1963 ed ivi residente a[...]
(cod. fisc. ) e , nato a [...] CodiceFiscale_5 Parte_5
AN (NA) il 2 agosto 1995 e residente in [...] alla via Degli
Abeti n. 29 (cod. fisc. ), tutti rappresentati e difesi, CodiceFiscale_6
giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Luigi Mazza (Cod. Fisc.
[...]
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in TT C.F._7
(Na), via Piediterra n.24; PEC Email_1
RICORRENTI CONTRO in p.l.r.p.t., , CF Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
con sede in Scafati, alla via L. Da Vinci n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti
ID RE (CF ) e NT AT (CF C.F._8
) – giusta procura in calce alla memoria PEC C.F._9
e ed Email_2 Email_3
elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Scafati (Sa), alla Via Dante
Alighieri n. 102.
RESISTENTE
OGGETTO: Controversia di lavoro – Appalto pubblico – Passaggio di cantiere ai sensi dell'art. 6 Fise Assombiente – Diritto all'indennità di preavviso dalla ditta appaltatrice cessante – Ratio dell'indennità di preavviso – Previsione generale dell'art. 2118 c.c. – Interpretazione del CCNL – Tesi del mutuo consenso del recesso – Precedenti della giurisprudenza di legittimità.
Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione, all'odierna udienza, all'esito di discussione orale dei procuratori costituiti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, già alle dipendenze della sono transitati, in Controparte_2
virtù del disposto di cui all'art. 6 CCNL Fise Assoambiente, alle dipendenze della nuova ditta aggiudicatrice dell'appalto pubblico. Deducendo l'estinzione del primo rapporto di lavoro e la costituzione ex novo del nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze del neoappaltatore, i ricorrenti hanno invocato il diritto a ricevere dall'impresa cessate l'indennità di mancato preavviso, così come contrattualmente prevista, ed hanno concluso chiedendo la condanna della resistente al pagamento delle somme analiticamente quantificate per tale titolo.
La questione di diritto non è nuova, venendo in discussione la stessa ratio del preavviso che, secondo i sostenitori della tesi negativa, verrebbe meno nell'ipotesi in cui sia garantita al lavoratore l'assunzione senza soluzione di continuità nell'impresa subentrante nell'appalto pubblico. Diversamente la
Corte di legittimità aveva già chiarito che l'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. Ne consegue che l'indennità di preavviso è dovuta anche nel caso, di cui all'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003
FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, di cosiddetto passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto di pulizie a quella che subentra nell'appalto medesimo, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità (Cass. n. 1148 del 21/01/2014).
La stesa Corte Regolatrice ha poi ulteriormente affermato che “Non è conferente, pertanto, nella fattispecie il principio affermato da Cass. n. 4553 del 1995, (…); pronuncia questa che ha sì ritenuto che l'indennità sostitutiva del preavviso non compete al lavoratore nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ex art. 1372 c.c.) seguita, senza soluzione di continuità, da una nuova assunzione dello stesso lavoratore alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, atteso che in tale ipotesi non ricorrono le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., individuabili, da un lato, nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro. Ma appunto tale principio si riferisce alla diversa fattispecie della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Né la circostanza che al primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente fosse seguito quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante, vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 c.c. secondo cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso. (…)
Le disposizioni della contrattazione collettiva - art. 6 del CCNL di settore e la dichiarazione congiunta in calce allo stesso - non introducono elementi atti a sostenere la tesi della ricorrente, come da quest'ultima prospettato. L'art. 6 in questione (…) afferma: «nei casi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il datore di lavoro subentrante e la RSU e, in mancanza, le RSA delle 00.SS stipulanti, congiuntamente alle strutture territoriali competenti, si incontreranno in tempo utile per avviare le procedure relative al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante addetto allo specifico appalto, nei limiti dei dipendenti in forza 180 giorni calendariali prima della scadenza dell'appalto». La medesima disposizione prevede, altresì: «Al personale di cui al comma che precede l'azienda subentrante riconosce il trattamento economico e normativo contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante». Nella sentenza n. 9195 del 2012, si affermava, quindi, che (…), la suddetta previsione della contrattazione collettiva esclude che nel passaggio di gestione si configuri continuità del rapporto di lavoro tra impresa cessante e impresa subentrante. Il rapporto che si verrà ad instaurare è nuovo rispetto a quello cessato. Le parti sociali hanno voluto sottolineare la cesura tra i due rapporti laddove, nella dichiarazione congiunta in calce all'art. 6, hanno espressamente ribadito che «le parti stipulanti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non modifica il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante - ai sensi della legge 15 luglio 1996, n. 604, art.
3 - e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante» (Cass .24429/2015). Dette pronunce non sono state contraddette da altre sentenze successive apparendo, allo stato, ben consolidati i principi ivi enunciati.
Non si condivide, pertanto, alla luce di tali enunciati della Suprema Corte, il precedente di merito di questo medesimo Tribunale (sentenza n. 950/21) che ha ritenuto non sussistere il diritto al preavviso nella concreta fattispecie, ritenendo che con la procedura di cui all'art. 6 richiamato (c.d. passaggio di cantiere) si realizzi una ipotesi di scioglimento del rapporto di lavoro per mutuo consenso.
Invero nell'anzidetta procedura di passaggio di cantiere il lavoratore non concorda con il datore di lavoro la risoluzione del rapporto lavorativo, ma la subisce. La circostanza che egli, senza soluzione di continuità, continui poi a lavorare con l'impresa subentrante nell'appalto, non costituisce ipotesi di successione d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., venendo ad essere costituito ex novo un diverso rapporto di lavoro. Tant'è che non è infrequente l'ipotesi
(anche contenziosa) di un diverso regolamento contrattuale da parte dell'impresa subentrante (sia avuto riguardo al CCNL in concreto applicato, sia avuto riguardo alla contrattazione integrativa). Il lavoratore resta peraltro libero di impugnare il licenziamento intimato dall'appaltatore cessante, anche lì dove costituisca il nuovo rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.
Difatti “ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire
l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiscenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo (Cass.
n. 12613 del 29/05/2007; Cass. n. 29922 del 20/11/2018).
Ne consegue che all'atto del passaggio di cantiere e della contestuale risoluzione del rapporto di lavoro sin a quel momento in essere con l'appaltatore cessante, nessun mutuo consenso può essere legittimamente interpretato nelle intenzioni del lavoratore, restando invece dovuta, in mancanza del periodo di preavviso, l'indennità sostitutiva del preavviso.
La domanda azionata deve essere, pertanto, accolta nei sensi di cui al dispositivo, ove sono altresì liquidate le spese, che seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: condanna la parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ciascun ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso così come da CCNL applicato, e precisamente:
€.1.242,90 lordi in favore di;
Parte_1
€.791,10 lordi in favore di;
Parte_2
€.791,10 lordi in favore di;
Parte_3
€.719,40 lordi in favore di;
Parte_4
€.1.132,35 lordi in favore di;
Controparte_1
€.791,10 lordi in favore di;
Parte_5
oltre agli accessori come per legge, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, in complessivi € 2.800,00 oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e spese borsuali documentate. La presente sentenza é esecutiva "ope legis".
Nocera Inferiore 16.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
via Lucci n. 4 (cod. fisc. ), , nato CodiceFiscale_1 Parte_2
a San PE AN (NA) il 6 aprile 1983 e residente in [...] al Vico I Oratorio n. 1 (cod. fisc. ), CodiceFiscale_2 Parte_3
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
[...]
alla via Spacconi n. 34 (cod. fisc. ), CodiceFiscale_3 Parte_4
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla via
[...]
Pennino n. 4 (cod. fisc. ), , nato CodiceFiscale_4 Controparte_1
a TT (NA) il 25 marzo 1963 ed ivi residente a[...]
(cod. fisc. ) e , nato a [...] CodiceFiscale_5 Parte_5
AN (NA) il 2 agosto 1995 e residente in [...] alla via Degli
Abeti n. 29 (cod. fisc. ), tutti rappresentati e difesi, CodiceFiscale_6
giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Luigi Mazza (Cod. Fisc.
[...]
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in TT C.F._7
(Na), via Piediterra n.24; PEC Email_1
RICORRENTI CONTRO in p.l.r.p.t., , CF Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
con sede in Scafati, alla via L. Da Vinci n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti
ID RE (CF ) e NT AT (CF C.F._8
) – giusta procura in calce alla memoria PEC C.F._9
e ed Email_2 Email_3
elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Scafati (Sa), alla Via Dante
Alighieri n. 102.
RESISTENTE
OGGETTO: Controversia di lavoro – Appalto pubblico – Passaggio di cantiere ai sensi dell'art. 6 Fise Assombiente – Diritto all'indennità di preavviso dalla ditta appaltatrice cessante – Ratio dell'indennità di preavviso – Previsione generale dell'art. 2118 c.c. – Interpretazione del CCNL – Tesi del mutuo consenso del recesso – Precedenti della giurisprudenza di legittimità.
Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione, all'odierna udienza, all'esito di discussione orale dei procuratori costituiti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, già alle dipendenze della sono transitati, in Controparte_2
virtù del disposto di cui all'art. 6 CCNL Fise Assoambiente, alle dipendenze della nuova ditta aggiudicatrice dell'appalto pubblico. Deducendo l'estinzione del primo rapporto di lavoro e la costituzione ex novo del nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze del neoappaltatore, i ricorrenti hanno invocato il diritto a ricevere dall'impresa cessate l'indennità di mancato preavviso, così come contrattualmente prevista, ed hanno concluso chiedendo la condanna della resistente al pagamento delle somme analiticamente quantificate per tale titolo.
La questione di diritto non è nuova, venendo in discussione la stessa ratio del preavviso che, secondo i sostenitori della tesi negativa, verrebbe meno nell'ipotesi in cui sia garantita al lavoratore l'assunzione senza soluzione di continuità nell'impresa subentrante nell'appalto pubblico. Diversamente la
Corte di legittimità aveva già chiarito che l'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. Ne consegue che l'indennità di preavviso è dovuta anche nel caso, di cui all'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003
FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, di cosiddetto passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto di pulizie a quella che subentra nell'appalto medesimo, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità (Cass. n. 1148 del 21/01/2014).
La stesa Corte Regolatrice ha poi ulteriormente affermato che “Non è conferente, pertanto, nella fattispecie il principio affermato da Cass. n. 4553 del 1995, (…); pronuncia questa che ha sì ritenuto che l'indennità sostitutiva del preavviso non compete al lavoratore nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ex art. 1372 c.c.) seguita, senza soluzione di continuità, da una nuova assunzione dello stesso lavoratore alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, atteso che in tale ipotesi non ricorrono le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., individuabili, da un lato, nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro. Ma appunto tale principio si riferisce alla diversa fattispecie della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Né la circostanza che al primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente fosse seguito quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante, vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 c.c. secondo cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso. (…)
Le disposizioni della contrattazione collettiva - art. 6 del CCNL di settore e la dichiarazione congiunta in calce allo stesso - non introducono elementi atti a sostenere la tesi della ricorrente, come da quest'ultima prospettato. L'art. 6 in questione (…) afferma: «nei casi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il datore di lavoro subentrante e la RSU e, in mancanza, le RSA delle 00.SS stipulanti, congiuntamente alle strutture territoriali competenti, si incontreranno in tempo utile per avviare le procedure relative al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante addetto allo specifico appalto, nei limiti dei dipendenti in forza 180 giorni calendariali prima della scadenza dell'appalto». La medesima disposizione prevede, altresì: «Al personale di cui al comma che precede l'azienda subentrante riconosce il trattamento economico e normativo contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante». Nella sentenza n. 9195 del 2012, si affermava, quindi, che (…), la suddetta previsione della contrattazione collettiva esclude che nel passaggio di gestione si configuri continuità del rapporto di lavoro tra impresa cessante e impresa subentrante. Il rapporto che si verrà ad instaurare è nuovo rispetto a quello cessato. Le parti sociali hanno voluto sottolineare la cesura tra i due rapporti laddove, nella dichiarazione congiunta in calce all'art. 6, hanno espressamente ribadito che «le parti stipulanti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non modifica il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante - ai sensi della legge 15 luglio 1996, n. 604, art.
3 - e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante» (Cass .24429/2015). Dette pronunce non sono state contraddette da altre sentenze successive apparendo, allo stato, ben consolidati i principi ivi enunciati.
Non si condivide, pertanto, alla luce di tali enunciati della Suprema Corte, il precedente di merito di questo medesimo Tribunale (sentenza n. 950/21) che ha ritenuto non sussistere il diritto al preavviso nella concreta fattispecie, ritenendo che con la procedura di cui all'art. 6 richiamato (c.d. passaggio di cantiere) si realizzi una ipotesi di scioglimento del rapporto di lavoro per mutuo consenso.
Invero nell'anzidetta procedura di passaggio di cantiere il lavoratore non concorda con il datore di lavoro la risoluzione del rapporto lavorativo, ma la subisce. La circostanza che egli, senza soluzione di continuità, continui poi a lavorare con l'impresa subentrante nell'appalto, non costituisce ipotesi di successione d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., venendo ad essere costituito ex novo un diverso rapporto di lavoro. Tant'è che non è infrequente l'ipotesi
(anche contenziosa) di un diverso regolamento contrattuale da parte dell'impresa subentrante (sia avuto riguardo al CCNL in concreto applicato, sia avuto riguardo alla contrattazione integrativa). Il lavoratore resta peraltro libero di impugnare il licenziamento intimato dall'appaltatore cessante, anche lì dove costituisca il nuovo rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.
Difatti “ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire
l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiscenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo (Cass.
n. 12613 del 29/05/2007; Cass. n. 29922 del 20/11/2018).
Ne consegue che all'atto del passaggio di cantiere e della contestuale risoluzione del rapporto di lavoro sin a quel momento in essere con l'appaltatore cessante, nessun mutuo consenso può essere legittimamente interpretato nelle intenzioni del lavoratore, restando invece dovuta, in mancanza del periodo di preavviso, l'indennità sostitutiva del preavviso.
La domanda azionata deve essere, pertanto, accolta nei sensi di cui al dispositivo, ove sono altresì liquidate le spese, che seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: condanna la parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ciascun ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso così come da CCNL applicato, e precisamente:
€.1.242,90 lordi in favore di;
Parte_1
€.791,10 lordi in favore di;
Parte_2
€.791,10 lordi in favore di;
Parte_3
€.719,40 lordi in favore di;
Parte_4
€.1.132,35 lordi in favore di;
Controparte_1
€.791,10 lordi in favore di;
Parte_5
oltre agli accessori come per legge, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, in complessivi € 2.800,00 oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e spese borsuali documentate. La presente sentenza é esecutiva "ope legis".
Nocera Inferiore 16.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)