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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 3105/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO AM Presidente dott. IA LL Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 3105/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BESSI PIERA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in GRUGLIASCO il 26/07/1987.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO (atto n. 85 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 10/05/2024.
Con ricorso depositato il 13/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Rivalta di Torino (To) Via Brenta n. 27, con tutti i mobili ed arredi in essa contenuti, rimarrà alla signora , su detto immobile e tutte le pertinenze il Parte_2 signor si impegna a costituire a favore della moglie signora diritto di Parte_1 Parte_2 usufrutto ex art. 982 c.c.
L'immobile ad uso abitativo sito in Rivalta di Torino (To) Via Brenta n. 27, è pervenuto in proprietà esclusiva al signor per Rogito Notaio Dott. di Torino – rep. n° Parte_1 Persona_1 235.585 – raccolta 31.669, per acquisto fattone dal solo signor in virtù dell'articolo Parte_1 179 Lettera F Cod. Civ.
L'unità immobiliare risulta censita alla partita 1004080 del Catasto Urbano 20 Novembre 1988 - Foglio 4 n. 701 - Sub. 2 Via Brenta n.27 - piano T – 1° - 2° e S1, Zona Censuaria U - Categoria A/7
- Classe 2 - Vani 7 – Rendita Catastale Euro 885,72=; Sub. 6 – Via Brenta n. 29 – piano S1 – Zona Censuaria U – Categoria C/6 – Classe 2 – Rendita Catastale Euro 127,26=
Nella vendita per le parti comuni è compresa la comproprietà pari a 240/1000 (Duecentoquaranta millesimi) della rampa e dell'area di manovra al piano interrato e del passaggio comune al piano terreno. L'immobile è costituito da una villetta che si eleva a due piani fuori terra, oltre ai piani interrati e sottotetto, collegati da scala interna, così descritta:
- Piano interrato: autorimessa privata, locale di sgombero, lavanderia e ripostiglio;
- Piano Terreno (1° f.t.): locale soggiorno, cucina, disimpegno e bagno;
- Primo Piano (2° f.t.): due camere, disimpegno e bagno;
- Piano Sottotetto: due locali ad uso sottotetto non abitabili e disimpegno.
DÀ ATTO che al fine di consentire alla signora di godere di reddito integrativo, oltre Parte_2 a quello già in atto per la pensione percepita dall'I.N.P.S., il signor si impegna a Parte_1 costituire a favore della signora diritto di usufrutto ex art. 982 c.c. sull'immobile sito Parte_2 in Torino, corso Vittorio Emanuele n. 108 – piano 5° (6° f.t.), da lui acquistato per Rogito Notaio Dott. di Torino in data 24 Gennaio 2022 rep. n° 204660/32420, censito a N.C.E.U. come Per_2 segue: Foglio 1241 – Particella 108 – Subalterno 157, Zona 1, attualmente concesso in godimento a titolo di locazione a favore dei signori e in virtù di Parte_3 Parte_4 contratto di locazione decorso dalli 1° Ottobre 2023, regolato dalla Legge n° 431/98, art. 2, comma 1, registrato in data 24 Ottobre 2023 al n° 021300 – serie 3T – codice Identificativo:
. In detto contratto di locazione e previa comunicazione all'Agenzia delle CodiceFiscale_1 Entrate la signora subentrerà a tutti gli effetti di legge quale “locatrice”. Parte_2
DÀ ATTO che le parti assumono impegno di effettuare la costituzione di usufrutto sugli immobili descritti ai capi precedenti entro il termine, non perentorio, di giorni 90, decorrenti dal deposito della sentenza, presso il Notaio Dott. con studio in Torino, corso Vinzaglio n. 3, scelto di Per_2 comune accordo. Verrà richiesta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa, a norma dell'art. 19 della Legge n° 74/87, della sentenza della Corte Costituzionale n° 154/99, nonché della Circolare dalla Agenzia delle Entrate n° 27/E del 21 Giugno 2012 e n° 2/E del 21 Febbraio 2014.
DÀ ATTO che i signori dichiarano che gli accordi relativi Parte_1 Parte_2 alle disposizioni patrimoniali di cui ai punti delle condizioni che precedono, in particolare i punti nn. 1 e 2 costituiscono elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
DÀ ATTO che i signori e si dichiarano entrambi Parte_1 Parte_2 autosufficienti, rinunciando l'uno verso l'altro ad ogni ulteriore pretesa patrimoniale, fatta eccezione delle condizioni contenute nell'odierno ricorso.
DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco assenso per la concessione e/o il rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA LL TO AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO AM Presidente dott. IA LL Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 3105/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BESSI PIERA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in GRUGLIASCO il 26/07/1987.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO (atto n. 85 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 10/05/2024.
Con ricorso depositato il 13/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Rivalta di Torino (To) Via Brenta n. 27, con tutti i mobili ed arredi in essa contenuti, rimarrà alla signora , su detto immobile e tutte le pertinenze il Parte_2 signor si impegna a costituire a favore della moglie signora diritto di Parte_1 Parte_2 usufrutto ex art. 982 c.c.
L'immobile ad uso abitativo sito in Rivalta di Torino (To) Via Brenta n. 27, è pervenuto in proprietà esclusiva al signor per Rogito Notaio Dott. di Torino – rep. n° Parte_1 Persona_1 235.585 – raccolta 31.669, per acquisto fattone dal solo signor in virtù dell'articolo Parte_1 179 Lettera F Cod. Civ.
L'unità immobiliare risulta censita alla partita 1004080 del Catasto Urbano 20 Novembre 1988 - Foglio 4 n. 701 - Sub. 2 Via Brenta n.27 - piano T – 1° - 2° e S1, Zona Censuaria U - Categoria A/7
- Classe 2 - Vani 7 – Rendita Catastale Euro 885,72=; Sub. 6 – Via Brenta n. 29 – piano S1 – Zona Censuaria U – Categoria C/6 – Classe 2 – Rendita Catastale Euro 127,26=
Nella vendita per le parti comuni è compresa la comproprietà pari a 240/1000 (Duecentoquaranta millesimi) della rampa e dell'area di manovra al piano interrato e del passaggio comune al piano terreno. L'immobile è costituito da una villetta che si eleva a due piani fuori terra, oltre ai piani interrati e sottotetto, collegati da scala interna, così descritta:
- Piano interrato: autorimessa privata, locale di sgombero, lavanderia e ripostiglio;
- Piano Terreno (1° f.t.): locale soggiorno, cucina, disimpegno e bagno;
- Primo Piano (2° f.t.): due camere, disimpegno e bagno;
- Piano Sottotetto: due locali ad uso sottotetto non abitabili e disimpegno.
DÀ ATTO che al fine di consentire alla signora di godere di reddito integrativo, oltre Parte_2 a quello già in atto per la pensione percepita dall'I.N.P.S., il signor si impegna a Parte_1 costituire a favore della signora diritto di usufrutto ex art. 982 c.c. sull'immobile sito Parte_2 in Torino, corso Vittorio Emanuele n. 108 – piano 5° (6° f.t.), da lui acquistato per Rogito Notaio Dott. di Torino in data 24 Gennaio 2022 rep. n° 204660/32420, censito a N.C.E.U. come Per_2 segue: Foglio 1241 – Particella 108 – Subalterno 157, Zona 1, attualmente concesso in godimento a titolo di locazione a favore dei signori e in virtù di Parte_3 Parte_4 contratto di locazione decorso dalli 1° Ottobre 2023, regolato dalla Legge n° 431/98, art. 2, comma 1, registrato in data 24 Ottobre 2023 al n° 021300 – serie 3T – codice Identificativo:
. In detto contratto di locazione e previa comunicazione all'Agenzia delle CodiceFiscale_1 Entrate la signora subentrerà a tutti gli effetti di legge quale “locatrice”. Parte_2
DÀ ATTO che le parti assumono impegno di effettuare la costituzione di usufrutto sugli immobili descritti ai capi precedenti entro il termine, non perentorio, di giorni 90, decorrenti dal deposito della sentenza, presso il Notaio Dott. con studio in Torino, corso Vinzaglio n. 3, scelto di Per_2 comune accordo. Verrà richiesta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa, a norma dell'art. 19 della Legge n° 74/87, della sentenza della Corte Costituzionale n° 154/99, nonché della Circolare dalla Agenzia delle Entrate n° 27/E del 21 Giugno 2012 e n° 2/E del 21 Febbraio 2014.
DÀ ATTO che i signori dichiarano che gli accordi relativi Parte_1 Parte_2 alle disposizioni patrimoniali di cui ai punti delle condizioni che precedono, in particolare i punti nn. 1 e 2 costituiscono elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
DÀ ATTO che i signori e si dichiarano entrambi Parte_1 Parte_2 autosufficienti, rinunciando l'uno verso l'altro ad ogni ulteriore pretesa patrimoniale, fatta eccezione delle condizioni contenute nell'odierno ricorso.
DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco assenso per la concessione e/o il rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA LL TO AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.