Sentenza 12 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Decorrenza dei termini di impugnazione: conta la conoscenza effettivaRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 2 gennaio 2026
Il TAR Lazio, con sentenza n. 22507 del 12 dicembre 2025, ha ribadito il principio secondo cui il termine per impugnare un provvedimento amministrativo decorre dal momento della sua effettiva conoscenza di fatto, anche se antecedente alla conoscenza formale. Nel caso esaminato, relativo all'autorizzazione all'ampliamento di una farmacia, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per tardività. È infatti emerso che il ricorrente aveva già avuto piena conoscenza del provvedimento in un momento precedente al deposito del ricorso, come dimostrato dalla predisposizione di una consulenza tecnica di parte nell'ambito di un diverso giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 22507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22507 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22507/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09285/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9285 del 2024, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Laudadio, Antonia Tubelli, Umberto Danise, Roberto Gammella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Romagnoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Micheli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore nonché -OMISSIS- -OMISSIS- in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Lubrano, Marco -OMISSIS-, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale num. Rep.-OMISSIS- del 10.01.2023, prot. num. -OMISSIS- del 10.01.2023, mai notificata a -OMISSIS-, e di cui la ricorrente ha avuto conoscenza in data 8.3.2024 nell’ambito di giudizio innanzi al Tar del Lazio rg.n. 1479/2024, che ha autorizzato “l’ampliamento della superficie dei locali della sede farmaceutica -OMISSIS- denominata “-OMISSIS-”, titolata alla -OMISSIS- s.r.l., “sita in -OMISSIS- (vetrina), 32 (ingresso al pubblico 28 28/a -30 -30° (vetrine) angolo -OMISSIS-a(vetrine) 35/b (ingresso al pubblico), 37/a (ingresso merci) 37/b (vetrina) angolo -OMISSIS-(vetrina) 47 (ingresso merci) 49 Ingresso servizio) 51-53-55 (vetrine) mediante l’annessione dei locali siti in -OMISSIS- (ingresso di servizio) 59-61 (vetrine) angolo -OMISSIS- (ingresso al pubblico)”;
- Nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi: a) l’autorizzazione in deroga all’art. 65 Dlgs 81/08 prot.-OMISSIS- del 20 giugno 2018, b) il parere favorevole dell’ASL Roma 2 di cui alla nota prot. -OMISSIS-, c) il verbale di visita ispettiva della Commissione di Vigilanza dell’ASL Roma 2, d) l’autorizzazione per SCIA relativa ai locali oggetto della istanza di ampliamento; atti tutti di contenuti ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti e della controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa NA GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso del 10/09/2024 -OMISSIS- S.r.l. ha depositato l’atto di costituzione in giudizio, di cui all’art. 48 c.p.a., per la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, notificato in data 5.7.2024, opposto ai sensi degli art. 8 e ss. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Parte ricorrente ha agito al fine di ottenere l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e falsa applicazione legge artt. 109, 110, 111, 119 Testo Unico delle leggi sanitarie, rd. 27.07.1934 n. 1265 - violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge 475/1968 – falsa applicazione d.l. 1/2012 conv. in legge 27/2012 - violazione e falsa applicazione artt. 2, 3, 32, 41, 42, 97, 117 Costituzione – violazione artt. 3, 14, 49, 59, 93, 101, 102, 106, 107, 108, 109, 114 TFUE – violazione protocollo 27 UE, sulla tutela del mercato interno e della concorrenza – eccesso di potere ;
II. Violazione e falsa applicazione legge artt. 109, 110, 111, 119 testo unico delle leggi sanitarie, rd. 27.07.1934 n. 1265 - violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge 475/1968 – falsa applicazione d.l. 1/2012 conv. in legge 27/2012 - violazione e falsa applicazione artt. 2, 3, 32, 41, 42, 97, 117 Costituzione – violazione e falsa applicazione artt. 1, 2, e 3 legge 241/90 e ss.mm.ii. – deficit istruttorio – contraddittorietà manifesta - eccesso di potere .
2. Roma Capitale si è costituita il 17/9/2024; la parte controinteressata (d’ora in poi solo “Farmacia -OMISSIS-”), il 7/10/2024; Azienda Sanitaria Locale Roma 2 il 30/10/2024. Le parti hanno chiesto di respingere il ricorso, come da rispettive memorie difensive in atti, eccependo, in via preliminare, la sua irricevibilità per tardività dell’impugnazione, in quanto presentato oltre il termine di centoventi giorni, come previsto dall’art 9, comma 1 del D.P.R. 1199/1971 ossia dalla data di notificazione o comunicazione, o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza.
3. Alla udienza pubblica del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso, come eccepito in atti, è irricevibile per tardività della impugnazione.
5. In via preliminare, l’odierna controinteressata Farmacia -OMISSIS- risulta avere proposto separato giudizio avverso il provvedimento di autorizzazione al trasferimento dei locali rilasciato a favore della attuale ricorrente -OMISSIS- il 15.12.2023, come rettificato in data 08/01/2024 (v. doc. 2.5 allegati ricorrente). Tale contenzioso si è concluso con la sentenza del TAR del Lazio, Sez. II, 15/05/2024, n. 9594 (rg.n. 1479/2024) che ha accolto il ricorso, annullando l’autorizzazione de qua nei limiti e ai sensi di cui alla motivazione. Tale decisione veniva poi confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III, 13/01/2025, -OMISSIS-.
6. Con il presente ricorso è, invece, la -OMISSIS- a dolersi del provvedimento favorevole della controinteressata, in questo caso di ampliamento dei locali (v. epigrafe), dichiarando di averlo conosciuto solo a seguito del suo deposito, da parte della ASL Roma 2, nel giudizio dinanzi al TAR Lazio testé citato e quindi in data 8.3.2024 (rg.n. 1479/2024).
6.1 La tesi sostenuta dalla ricorrente non è condivisibile.
6.2 In primo luogo, la -OMISSIS- non ha proposto alcuna opposizione all’istanza di ampliamento presentata dalla Farmacia -OMISSIS- in data 10/08/2022, a seguito dell’avvenuta pubblicazione per quindici giorni consecutivi, sia all’Albo della ASL Roma 2 sia all’Albo pretorio di Roma Capitale (v. all. 7 e 8).
6. 3 In secondo luogo, come eccepito dalle parti resistenti, l’effettiva conoscenza della situazione di fatto, ovvero dell’avvenuto ampliamento dei locali della sede farmaceutica della controinteressata, con apertura di nuovo ingresso in -OMISSIS-, è avvenuta prima del 8.3.2024, ossia almeno a dal 23/3/2023, data della prima perizia effettuata dal tecnico di fiducia della -OMISSIS-, allegata all’istanza di trasferimento proposta alla ASL Roma 2 in data 30/03/2023. Sul punto la ricorrente nulla ha dedotto.
6.4 In terzo luogo, in ogni caso, la menzionata sentenza di appello -OMISSIS-/2025, nel ripercorrere i fatti di causa relativi alla richiesta di trasferimento della ricorrente, impugnata in tale sede dalla controinteressata Farmacia -OMISSIS-, ricorda che:
“- la Farmacia -OMISSIS- formulava opposizione alla richiesta di trasferimento, allegando, a supporto della contestazione una propria perizia attestante una distanza tra la soglia di -OMISSIS- (Farmacia -OMISSIS-) e quella di -OMISSIS- (-OMISSIS-) di 180 mt., in ipotesi inferiore a quella fissata ex lege (200 mt.).
- conseguentemente la Asl Roma 2 sospendeva il procedimento e la farmacia -OMISSIS- presentava argomentate controdeduzioni corredate da un’ulteriore perizia giurata con la quale veniva indicato analiticamente l’esatto percorso seguito per la determinazione della distanza tra le soglie delle due farmacie, e vieppiù nel rispetto dell’art. 190 comma II CDS che impone, ai fini della corretta misurazione, che l’attraversamento debba avvenire in “condizioni di sicurezza per il pedone”, confermandosi la precedente perizia ”;
- in data 15.12.2023, da ultimo, Roma Capitale adottava la determina di autorizzazione al trasferimento dei locali della sede farmaceutica di proprietà della -OMISSIS- s.r.l., oggetto di impugnazione nel predetto contenzioso.
6.5 È di tutta evidenza, quindi, che la ricorrente era a conoscenza dell’ingresso in -OMISSIS- già prima del 15.12.2023, essendo stata chiamata a contraddire sul punto, a seguito della opposizione della Farmacia -OMISSIS-, nel corso della istruttoria relativa al proprio procedimento di trasferimento, esitato poi nel provvedimento del 15.12.2023, come rettificato in data 8/1/2024.
6.6 Il presente ricorso avverso la Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale del 10.01.2023, in cui si contesta l’ampliamento della Farmacia -OMISSIS- con il nuovo ingresso in -OMISSIS-, è, pertanto, irricevibile per tardività essendo stato gravato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con atto notificato il 5/7/2024 a Roma Capitale.
7. Il ricorso, in ogni caso, sarebbe stato anche infondato nel merito, come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 13/01/2025, -OMISSIS-, sopra citata.
7.1 In particolare l’odierna ricorrente, in qualità di appellante, ha chiesto la sospensione dell’appello per pregiudizialità con questo giudizio, atteso che verrebbe in rilievo la questione pregiudiziale circa la corretta “individuazione delle soglie di ingresso” dei due esercizi farmaceutici ai fini del calcolo distanziale ex art. 1 legge 475/1968. Il Consiglio di Stato, nel respingere la richiesta, ha affermato che: “ Dall’esame degli atti risulta che la farmacia -OMISSIS- è stata autorizzata all’ampliamento con DD di Roma Capitale il 10/01/2023 e dunque in epoca precedente sia rispetto alla richiesta di trasferimento della farmacia -OMISSIS- (presentata al Comune di Roma Capitale soltanto il 30/03/2023), sia rispetto al contratto di affitto dei locali della nuova sede prescelta dall’appellante, sia rispetto all’autorizzazione al trasferimento di sede rilasciata da Roma Capitale soltanto un anno dopo, in data 08/01/2024; sicché l’apertura dei nuovi ingressi della Farmacia -OMISSIS- non può aver determinato alcuna sopravvenuta incidenza negativa sui limiti distanziometrici rispetto a una domanda di trasferimento di sede farmaceutica che all’epoca non era stata nemmeno presentata ”.
7.2 Ne deriva che il ricorso, oltre che irricevibile, risulta, in ogni caso, infondato.
8. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza nel giudizio, mentre sono compensate con la parte Azienda Sanitaria Locale Roma 2 in considerazione della esiguità delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore di Roma Capitale e della parte -OMISSIS- S.r.l. nonché -OMISSIS- -OMISSIS- in proprio (unitariamente intesa), delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di tali parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ET TO, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
NA GL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA GL | ET TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.