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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 6068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6068 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5486/2022
Tribunale di Catania
Sezione Quinta
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 05/12/2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi:
Per l'avv. SA SS Parte_1
Per l'avv. Roberto Magrì per delega dell'Avv. CASANO Controparte_1
AR
E' altresì presente la dott.ssa ai fini di pratica. Persona_1
I procuratori delle parti discutono la causa, insistendo in quanto dedotto in atti e verbali,
e chiedono la decisione. L'Avv. Magrì evidenzia la richiesta di rinnovo della CTU e di distrazione delle spese formulate in atti ed anche nelle memorie conclusive.
Dopo la discussione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5486/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SA SS ( ) ed elettivamente domiciliato in C.F._2
IZ TE
ATTORE/I
contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CASANO AR elettivamente domiciliato in Via Messina, 15 90141
PALERMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: Parte_1 - in data 4/09/21 si era recato presso la concessionaria , sede Controparte_1
di Catania, per l'acquisto di un'autovettura usata;
- in particolare, entrato presso la concessionaria, chiedeva se vi fosse la disponibilità della vettura Mazda modello CX 30 ibrida, essendo espressamente indirizzato all'acquisto di tale autoveicolo;
- essendovi la disponibilità, l'incaricato faceva visionare una Mazda targata
GC879XF di colore blu;
- al momento dei controlli prevendita di rito l'auto si trovava parcata nell'antistante cortile esterno e veniva visionata nello stato in cui si trovava, ossia non lavata internamente ed esternamente e non lucidata;
- la vettura era presentata come un usato seminuovo, in quanto immatricolata nello stesso anno, cioè il 14/01/21 e avendo all'attivo sono 5500 km percorsi;
- veniva, altresì, specificato che si trattava di auto avente unico proprietario, mai incidentata e senza alcun difetto, né dal punto di vista meccanico né di carrozzeria;
- non presentando a prima vista vizi o difetti, il sig. si decideva di acquistare Pt_1
l'auto;
- firmata la proposta di acquisto, il prezzo veniva concordato in euro 21.500 incluso passaggio di proprietà;
- l'attore contestualmente lasciava un acconto di euro 500,00; la data di consegna era fissata per il 11/09/21;
- a specifica domanda del , il concessionario assicurava che la vettura Pt_1
sarebbe stata consegnata lavata, sia internamente che esternamente, nonché lucidata;
- il procedeva al saldo del prezzo e il 13/09 si recava in concessionaria per Pt_1
il ritiro dell'auto;
- tuttavia, contravvenendo a quanto concordato e garantito dal concessionario, la vettura veniva consegnata al senza che fosse stata lavata, né internamente Pt_1
né esternamente;
- alle rimostranze dell'attore che, dopo l'esborso di euro 21.500, si aspettava quantomeno il servizio di lavaggio auto, l'addetto alle vendite adduceva prontamente che il lavaggista della concessionaria si era sentito poco bene e per questo motivo non era stato possibile procedervi;
- ricevuta l'auto il 15/09/21, l'attore a proprie spese la portava presso l'autolavaggio di fiducia per la pulizia interna ed esterna;
- eseguito il lavaggio e la lucidatura della vettura, il signor , suo malgrado, Pt_1
si accorgeva che tutta la carrozzeria presentava dei puntini bianchi, segno di vernice saltata;
inoltre il parabrezza ed il lunotto posteriore, i vetri laterali e i fari risultavano scheggiati a puntini;
- il giorno seguente l'attore si recava presso la concessionaria convenuta per denunciare i vizi riscontrati;
lo stesso addetto alle vendite, signor
[...]
constatava i vizi per cui suggeriva di rivolgersi a uno o più Parte_2
carrozzerie per avere un preventivo dei danni;
- il si rivolgeva a varie carrozzerie, tra cui quella convenzionata Mazda;
Pt_1
- il controllo del veicolo metteva in luce altri ulteriori vizi della vettura: in particolare veniva rilevato che il tetto era stata già stato oggetto di riverniciatura, tra l'altro eseguita in maniera alquanto grossolana con l'utilizzo di stucco non in maniera uniforme;
- atteso quanto sopra, il 22/09/21 il si recava nuovamente in concessionaria Pt_1
e chiedeva la risoluzione del contratto con restituzione dell'intera somma versata;
l'addetto alle vendite, dopo aver previamente consultato il superiore, comunicava che non era possibile procedere alla risoluzione del contratto con la restituzione del prezzo;
tuttavia dichiarava la disponibilità a procedere a un cambio della vettura con altra di pari valore ma di marca diversa, non essendovi nel parco auto un'altra Mazda CX 30, ovvero a procedere alla sostituzione con vettura di valore superiore, con il pagamento del surplus da parte dell'attore; altra soluzione prospettata era la riverniciatura del solo tettuccio presso una carrozzeria scelta nello stesso concessionario, che non sarebbe stata quella convenzionata Mazda;
- tali soluzioni non venivano accolte dal il quale, con lettera di diffida del Pt_1
29/09/21, oltre a denunciare formalmente i vizi della cosa, pur di risolvere bonariamente la questione proponeva diverse soluzioni transattive, attenendosi a quanto previsto dal codice del consumo, ad eliminazione dei vizi dell'auto, con riverniciatura dell'intero veicolo, e quindi non solo del tettuccio, presso una carrozzeria convenzionata Mazda, al fine di avere garanzia dell'eliminazione di tutti i vizi di conformità e del ripristino del bene secondo regola d'arte; di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 130 del codice del consumo, o di riduzione adeguata del prezzo;
- in data 11/11/21 la convenuta riscontrava la diffida e, seppur riconoscendo la presenza nella vettura dei vizi lamentati dall'attore, ritenendoli comunque non occulti non accoglieva nessuna delle soluzioni proposte dall'attore; d'altra parte, come già fatto in precedenza verbalmente, si dichiarava disponibile alla sostituzione della vettura con altra presente nel parco macchine, soluzione che non risultava perseguibile attesa l'impossibilità della sostituzione della vettura con la medesima tipologia marca e modello;
per queste ragioni il signor si Pt_1
rivolgeva al Tribunale.
Sosteneva in diritto:
- la violazione dell'articolo 129 e 130 del codice del consumo: non conformità della vettura. L'articolo 129 prevedeva, in capo al venditore, l'obbligo di consegnare al consumatore un bene conforme al contratto di vendita, ossia idoneo all'uso, conforme alla descrizione, in possesso delle qualità che ci si attende da un bene della stessa categoria, come previsto espressamente dall'articolo 128; tale obbligo gravava sul venditore anche nel caso di vendita di beni usati;
come rappresentato in narrativa, il venditore aveva violato i predetti doveri, posto che il bene venduto certamente non aveva i requisiti e le caratteristiche promesse al momento della vendita;
- il venditore aveva dolosamente occultato i duplici vizi riscontrati nel veicolo, palesi e riconosciuti dallo stesso venditore: il vizio nel tettuccio della macchina, dovuto a una precedente verniciatura, e la presenza dei puntini di vernice saltata sull'intera carrozzeria, la scheggiatura, sempre a puntini, dei fari, del parabrezza e del lunotto posteriore;
sul primo vizio, in particolare, il consulente tecnico di parte aveva evidenziato come il tetto e il piantone fossero stati riparati in modo inadeguato e, comunque, non a regola d'arte, con l'utilizzo di stucco tra l'altro non livellato in maniera uniforme su tutta la superficie, come si evinceva dalle foto allegate;
attraverso l'utilizzo dello spessimetro era dimostrato che in origine lo spessore era di 0,10 micron e che, a seguito della predetta verniciatura, era divenuto di 1,17 micron in corrispondenza del piantone mentre oscillava tra 0,60
e 0,40 nel tetto;
la difformità di verniciatura forniva le seguenti indicazioni sulla storia della vettura: era stato oggetto di sinistro ed era stata riverniciata in maniera grossolana;
di tali vizi il venditore doveva rispondere, atteso che erano stati evidentemente taciuti in malafede e avendo lo stesso garantito che la vettura non era mai stata incidentata); il secondo vizio riguardava la presenza dei puntini di vernice saltata sull'intera carrozzeria e la scheggiatura, sempre a puntini, dei fari del parabrezza del lunotto posteriore, come rilevato dal consulente;
tali vizi erano dovuti verosimilmente alla caduta di cenere vulcanica, come dimostrava la presenza di tale materiale anche negli interstizi della vettura;
tali difetti erano stati palesemente occultati dal rivenditore con un escamotage che, usando un eufemismo, si poteva definire sleale: consegnare la macchina non pulita;
infatti al momento dei controlli preacquisto la vettura era nel cortile antistante il salone, quindi non lavata esternamente, e nelle stesse condizioni veniva consegnata;
pertanto il signor , nel momento dell'acquisto e nel momento della Pt_1
consegna, non era stato messo nelle condizioni di accorgersi dei vizi;
la mancata pulizia dell'auto non aveva consentito la rilevazione degli stessi neanche con l'ordinaria diligenza: non appena il signor aveva proceduto alla pulizia Pt_1
aveva subito riscontrato i vizi e li aveva denunciati alla società venditrice;
- nessun fondamento aveva la difesa di controparte, quando sosteneva che il signor avrebbe acquistato una vettura usata con la formula “vista e Pt_1
piaciuta” in quanto il contratto di compravendita non prevedeva una clausola del genere;
in secondo luogo in nessun clausola “vista e piaciuta” esonerava il venditore dalle proprie responsabilità, in caso di vendita di beni difformi o con vizi anche nel caso si trattasse di beni usati;
- i vizi in oggetto non erano certamente riconoscibili nel momento in cui l'attore aveva effettuato i controlli preacquisto: il vizio del tettuccio certamente non era riconoscibile con la diligenza ordinaria mentre il vizio della vernice saltata e l'ammaccatura dei fari e dei vetri era stato artatamente occultato dal rivenditore facendo effettuare i controlli e consegnando la macchina non pulita e lucidata, in violazione del principio di buona fede nelle trattative e nell'esecuzione del contratto;
la buona fede era un dovere giuridico e la sua violazione costituiva fonte di responsabilità: l'art. 1337 codice civile estendeva la responsabilità precontrattuale ai cosiddetti vizi della volontà, ovvero anomalie che inficiano la formazione del consenso pur non integrando alcuna delle cause tipiche di annullabilità o rescindibilità del contratto;
tale violazione sia palesava in diversi momenti: intanto nella fase della delle trattative, nell'avere la concessionaria taciuto i vizi della carrozzeria;
in secondo luogo nella fase della consegna, ossia nell'avere volutamente occultato il vizio omettendo di lavare l'autovettura; tra l'altro se la convenuta avesse ignorato senza sua colpa i vizi dell'auto avrebbe certamente effettuato il lavaggio;
inoltre aveva più volte rimarcato le caratteristiche proprie dell'auto usata, semi nuova, immatricolata nello stesso anno in cui era stata acquistata, unico proprietario, 5500 km percorsi, al fine di ingenerare nel signor legittimo affidamento;
tale condotta, contraria ai Pt_1
principi generali di buona fede e correttezza, legittimava la richiesta di risarcimento del danno che avanzava l'odierno attore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1175 e 1337 codice civile.
Sul quantum debeatur: - era evidente che i vizi presenti nell'autovettura determinavano notevole deprezzamento del valore della stessa;
infatti il signor non avrebbe mai Pt_1
pagato euro 21.500 se fosse stato a conoscenza dei vizi, atteso che il suo valore era notevolmente minore rispetto a quanto pattuito;
sul punto la consulenza resa dal tecnico aveva quantificato in euro € 6.181,85 la somma degli interventi necessari all'eliminazione dei vizi;
ne discendeva il diritto del signor a Pt_1
vedersi riconosciuta una riduzione del prezzo di vendita del bene, ex articolo 130 decreto legislativo 130/2005, pari almeno al costo preventivato per il ripristino del bene, oltre al risarcimento negato espressamente;
- ciò comportava il diritto alla condanna della società convenuta, per violazione degli obblighi di buona fede, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 1175 e 1337, al pagamento di euro 1500 ovvero quella somma che il giudice avesse ritenuto equa.
Quanto premesso, citava la chiedendo: Controparte_1
- accertare e dichiarare che la vettura Mazda targata GC879XF che il signor Pt_1
ha acquistato presso la concessionaria della convenuta
[...] Controparte_1
al momento dell'acquisto presentava vizi come indicati in narrativa;
[...]
- accertare dichiarare che i predetti vizi determinano una diminuzione del valore dell'autovettura in oggetto pari ad almeno euro 6.185,00 ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà da espletanda CTU;
- per l'effetto in ragione del minore valore dell'autovettura rispetto a quello contrattualmente pattuito, condannare la alla restituzione Controparte_1
all'attore di euro 6185,00 ovvero l'importo maggiore o minore che risulterà da espletanda CTU;
- accertare la violazione da parte della convenuta dei doveri di correttezza e buona fede e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di euro 1500 ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio la contestando in toto il contenuto Controparte_1
dell'atto di citazione per non aver narrato il vero e per aver presentato ad arte i fatti, sia relativamente agli accordi contrattuali sia relativamente ai riscontri forniti dalla concessionaria;
la si opponeva all'accoglimento delle domande perché Controparte_1
infondate in fatto e in diritto per i seguenti motivi:
- era vero che il signor aveva acquistato la Mazda presso la concessionaria Pt_1
Controparte_1
- era pure vero che, nell'esercizio delle proprie pratiche commerciali di fidelizzazione, la concessionaria avesse offerto la sostituzione della vettura con altra usata, al fine di rendere soddisfatto il cliente, ma senza riconoscimento alcuno dell'esistenza di vizio occulto, anzi evidenziando che la vernice era chiaramente visibile a occhio nudo, così come il parabrezza e lunotto posteriore;
- che il signor aveva visionato il mezzo diverse volte prima di acquistarlo e Pt_1
che ne aveva accettato lo stato in cui si trovava: controparte aveva ammesso di aver visionato l'autovettura all'interno e all'esterno, accettandola così come visionata senza porre alcuna condizione, tanto è vero che aveva perfezionato il contratto;
- secondo la stessa narrazione dei fatti contenuta in atto di citazione, il aveva Pt_1
visto l'auto ben tre volte prima di ritirarla;
- sembrava più plausibile che il , volendo uno sconto maggiore, avesse Pt_1
lamentato successivamente dei difetti a suo dire non visibili, cercando di ottenere lo sconto che non era stato concesso al momento della vendita;
- la domanda, quindi, era infondata in fatto e in diritto: l'autovettura era idonea al suo uso proprio, essendo perfettamente circolante, in buono stato e conforme a quanto pattuito;
- contestava la circostanza che l'auto fosse stata incidentata o che fosse stata sporca, circostanza assolutamente non nota alla concessionaria;
- la società aveva consegnato al un'autovettura conforme al contratto Pt_1
firmato: lo stesso attore aveva depositato in atti copia del contratto dal quale si leggeva che era stato pattuito l'acquisto e che il contratto non conteneva patti aggiuntivi;
il aveva ammesso di averla visionata internamente ed Pt_1
esternamente più volte;
- il codice del consumo recitava che non vi era difformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza;
- pertanto il bene era conforme a quanto pattuito, il contratto valido ed efficacia, quindi la domanda attorea andava rigettata;
- ribadiva che la concessionaria, sebbene non obbligata, da subito si era offerta di sostituire il bene al solo scopo di ottenere la soddisfazione del cliente;
- se malafede nelle trattative c'era stata, era da imputare al venditore , che Pt_2
non era dipendente della società pertanto non poteva spenderne il nome essendo un semplice agente di vendita;
- qualora egli, nel corso delle trattative, avesse in malafede occultato un vizio, ne avrebbe risposto personalmente e da ora faceva riserva di agire in via di regresso nei suoi confronti per il risarcimento dei danni cui eventualmente il giudice avesse ritenuto di dover condannare la società;
- contestava, inoltre, il quantum debeatur: il signor pretendeva un Pt_1
abbattimento del prezzo pari ad euro 6500 circa, ma l'autovettura nel suo modello base di listino partiva da un costo di 31.000 € quindi ben 11.000 € meno del prezzo proposto di vendita, trattandosi di modello base e non quello acquistato dal signor che era meglio accessoriato;
la pretesa del Pt_1 Pt_1
poteva trovare ingresso solo nel caso in cui avesse acquistato un'autovettura nuova e l'avesse trovata alla consegna con graffi e macchie di vernice;
- l'auto usata e visionata più volte non poteva certamente fondare la domanda formulata;
l'eventuale obbligo di riparazione sarebbe limitato nel costo alla manodopera e ricambi indispensabili;
- sulla malafede processuale: controparte aveva ricevuto l'offerta di sostituire il mezzo acquistato e non l'aveva accettata;
- in verità il aveva strumentalizzato le sue lamentele con lo scopo unico di Pt_1
ricevere uno sconto sul mezzo che non era riuscito a ottenere in fase di trattative, consapevole, per aver visionato la vettura, dello stato in cui si trovava: aveva ritenuto di acquistarla ugualmente e, successivamente, riteneva di sfruttare le circostanze lamentando inesistenti vizi occulti e chiedendo un risarcimento dei danni;
- in subordine, nell'ipotesi in cui il giudice avesse ritenuto di accogliere in tutto in parte la domanda attorea, contestava quanto segue: innanzitutto il , dopo Pt_1
quasi 11 mesi, aveva trattenuto l'autovettura presso di se usandola e traendone i benefici suoi propri;
pertanto appariva chiaro che nessun danno avesse subito il che serenamente utilizzava il mezzo trovandolo di suo gradimento;
Pt_1
- in ogni caso certamente il vizio lamentato non era tale da integrare una risoluzione del contratto;
l'art. 130 comma 10 chiariva che un difetto di lieve entità per il quale non era possibile o era eccessivamente oneroso esperire la riparazione o la sostituzione non dava diritto alla risoluzione del contratto;
- il Codice del Consumo prevedeva a carico del venditore una serie di rimedi gradati, in modo da non risultare eccessivamente gravosi per il venditore;
il Contr venditore poteva alternativamente, riparare o sostituire il bene. La , non avendo alcuna responsabilità, poiché aveva alienato un bene perfettamente conforme agli accordi presi, aveva proposto, al solo fine di fidelizzare il cliente e soddisfarne le esigenze, la sostituzione del bene con altro del parco auto usato.
Controparte non aveva accettato, pretendendo la riparazione con verniciatura da parte della Mazda a costi elevatissimi, a fronte di un eventuale obbligo del venditore esclusivamente di affrontare “i costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare… per la manodopera e i materiali”. Quindi la tesi Contr di controparte secondo cui sarebbe gravato un obbligo di a coprire i costi di verniciatura presso la Mazda non avrebbe trovato ingresso neanche secondo il Codice del Consumo;
- Infine, i danni legati all'usura, quale, per l'appunto i graffi o le scheggiature che lamentava controparte su lunotto e fari non potevano essere oggetto di risarcimento come ritenuto dal richiamato codice del consumo (art. 128).
- Riassumendo: nessuna responsabilità aveva la , essendo il bene conforme a quanto pattuito;
era impensabile che un compratore con la dovuta diligenza non si accorgesse che la verniciatura aveva delle mancanze;
mentre neanche poteva essere definito danno il graffio al lunotto o ai fari, poichè si trattava di auto usata e come tale era stata acquistata con uno abbattimento notevole rispetto al costo del modello nuovo;
il bene era idoneo all'uso pattuito, infatti, nessun difetto narrava l'attore in ordine alla funzione propria del bene acquistato, che era quella di consentire il trasporto e gli spostamenti, rimanendo la verniciatura un fatto secondario e meramente estetico;
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice ritenesse che il bene presentava Contr vizi, aveva proposto la sostituzione con altro veicolo usato di pari livello del proprio parco usato, calcolato a deconto il deprezzamento del mezzo per l'usura protratta dall'acquisto al giorno della consegna nonché al deprezzamento legato al passaggio dei semestri commerciali cui è legata la valutazione delle auto usate.
Chiedeva:
- rigettare la domanda del Sig. perché infondata in fatto e in diritto;
Parte_1
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, chiedeva limitare l'obbligo di alla sostituzione con altra autovettura Controparte_1
del parco usato della , sia sede di Catania sia sede di Palermo, CP_3
calcolando la svalutazione che aveva subito il mezzo per l'usura protratta dall'acquisito al giorno della consegna, nonché al deprezzamento legato al passare dei semestri commerciali cui era collegata la valutazione dei mezzi usati.
- Con condanna alle spese, compensi con spese forfettarie, cpa e iva
Disposto l'interrogatorio formale, la prova per testi e la CTU la causa era, infine, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nella misura che si dirà.
E' stato accertato in corso di causa che le condizioni dell'auto sono state volontariamente occultate all'acquirente. L'aver fatto visionare l'auto sporca ed averla mantenuta tale anche in fase di consegna rendono evidente la consapevolezza della concessionaria sulle condizioni della vernice e dei vetri della vettura.
L'aver dichiarato che l'auto non aveva subito incidenti, mentre la riparazione del tettuccio era certamente nota alla concessionaria e testimoniava l'accadimento di un sinistro, equivale ad aver condotto le trattative in mala fede.
Il teste , alla domanda “Vero o no che lei indicò quale prezzo di vendita Pt_2
l'importo di € 21.500,00, non trattabile, considerando che si trattava di auto seminuova, unico proprietario con solo 5.000 km percorsi, priva di difetti di carrozzeria e meccanici?” risponde “Confermo tale circostanza.”
Sia il primo che il secondo teste sentiti hanno confermato che la scoperta dei difetti alla carrozzeria da parte del avvenne dopo la consegna, dopo che la vettura venne Pt_1
fatta lavare e fu portata presso un carrozziere per la valutazione del costo per la risoluzione del problema al tettuccio.
L'art. 130 Codice del Consumo si occupa dei diritti dell'acquirente in caso di difetti di conformità del bene di consumo acquistato. Tra i beni di consumo rientrano anche i beni mobili registrati (art. 128 d. lgs. 206/2005), pertanto, l'acquisto di un'autovettura
è soggetta al d. lgs. 206/2005, purché il contraente rivesta la qualità di consumatore, vale a dire si tratti di una persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come nel caso di specie. È previsto che sul venditore gravi l'obbligo di consegnare al consumatore un bene conforme al contratto di compravendita, ossia idoneo all'uso, conforme alla descrizione e in possesso delle qualità che ci si attende da un bene della stessa categoria
(art. 129 d. lgs. 206/2005). Il venditore è responsabile verso il consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (art. 130
c. 1 d. lgs. 206/2005). In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto alternativamente (art. 130 c. 2 d. lgs. cit.) al ripristino, senza spese a suo carico, della conformità del bene (mediante la riparazione o la sostituzione), alla riduzione del prezzo o, infine, alla risoluzione del contratto. Il consumatore può scegliere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto nel caso in cui la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo o la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Invero nel caso che ci occupa il difetto può essere considerato di lieve entità e la concessionaria avrebbe potuto facilmente risolverlo;
tuttavia dagli atti emerge sia stata offerta soltanto la riparazione del tettuccio o la sostituzione con mezzo assai più costoso di quello appena acquistato dall'attore. Secondo la S.C. il consumatore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, anche in caso di difetto di lieve entità, qualora la riparazione del bene sia stata possibile e non eccessivamente onerosa. E' scorretta l'interpretazione della norma (art. 130 c. 10 d. lgs. cit.) che esclude sempre il diritto alla risoluzione del contratto in ipotesi di vizi lievi. Cassazione civile, sez. II, sentenza 3 giugno 2020, n. 10453
Ne consegue che l'attore, che non ha chiesto la risoluzione del contratto ma solo la riduzione del prezzo di vendita, ne ha diritto, in misura tale da riequilibrare il valore del mezzo con quanto sarebbe stato equo pagare considerate le effettive condizioni del mezzo.
Secondo la CTU effettuata il valore del mezzo all'epoca dell'acquisto era pari ad €
18.070,85, mentre il ha acquistato la vettura per € 21.500, comprensive del Pt_1
passaggio di proprietà per € 705, come da contratto. Ne consegue che il ha diritto Pt_1
al rimborso di € 2.724,15, pari alla maggior somma dallo stesso pagata sul valore del mezzo acquistato nelle condizioni in cui effettivamente si trovava. Sulla somma vanno riconosciuti gli interessi legali dal pagamento al soddisfo.
Non si può accogliere, invece, la richiesta di risarcimento del danno perché in atti non vi è prova ve ne sia stato, dal momento che la funzionalità dell'auto non è mai stata messa in discussione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 264,00 per spese ed € 1278,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Gravano a carico della convenuta anche le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiarare che la vettura Mazda targata GC879XF che il signor ha Parte_1
acquistato presso la concessionaria della convenuta al Controparte_1
momento dell'acquisto, presentava vizi occulti;
- dichiara che i predetti vizi hanno determinato una diminuzione del valore dell'autovettura pari ad € 2.724,15;
- per l'effetto condanna la alla restituzione all'attore della somma Controparte_1
di € 2.724,15, oltre interessi dal pagamento al soddisfo;
- rigetta la richiesta di risarcimento del danno perché non provato;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
264,00 per spese ed € 1278,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
- A carico della convenuta anche le spese di CTU
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Così deciso in Catania, 05/12/2025
Il GOT Dott.ssa Assunta Massaro
Tribunale di Catania
Sezione Quinta
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 05/12/2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi:
Per l'avv. SA SS Parte_1
Per l'avv. Roberto Magrì per delega dell'Avv. CASANO Controparte_1
AR
E' altresì presente la dott.ssa ai fini di pratica. Persona_1
I procuratori delle parti discutono la causa, insistendo in quanto dedotto in atti e verbali,
e chiedono la decisione. L'Avv. Magrì evidenzia la richiesta di rinnovo della CTU e di distrazione delle spese formulate in atti ed anche nelle memorie conclusive.
Dopo la discussione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5486/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SA SS ( ) ed elettivamente domiciliato in C.F._2
IZ TE
ATTORE/I
contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CASANO AR elettivamente domiciliato in Via Messina, 15 90141
PALERMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: Parte_1 - in data 4/09/21 si era recato presso la concessionaria , sede Controparte_1
di Catania, per l'acquisto di un'autovettura usata;
- in particolare, entrato presso la concessionaria, chiedeva se vi fosse la disponibilità della vettura Mazda modello CX 30 ibrida, essendo espressamente indirizzato all'acquisto di tale autoveicolo;
- essendovi la disponibilità, l'incaricato faceva visionare una Mazda targata
GC879XF di colore blu;
- al momento dei controlli prevendita di rito l'auto si trovava parcata nell'antistante cortile esterno e veniva visionata nello stato in cui si trovava, ossia non lavata internamente ed esternamente e non lucidata;
- la vettura era presentata come un usato seminuovo, in quanto immatricolata nello stesso anno, cioè il 14/01/21 e avendo all'attivo sono 5500 km percorsi;
- veniva, altresì, specificato che si trattava di auto avente unico proprietario, mai incidentata e senza alcun difetto, né dal punto di vista meccanico né di carrozzeria;
- non presentando a prima vista vizi o difetti, il sig. si decideva di acquistare Pt_1
l'auto;
- firmata la proposta di acquisto, il prezzo veniva concordato in euro 21.500 incluso passaggio di proprietà;
- l'attore contestualmente lasciava un acconto di euro 500,00; la data di consegna era fissata per il 11/09/21;
- a specifica domanda del , il concessionario assicurava che la vettura Pt_1
sarebbe stata consegnata lavata, sia internamente che esternamente, nonché lucidata;
- il procedeva al saldo del prezzo e il 13/09 si recava in concessionaria per Pt_1
il ritiro dell'auto;
- tuttavia, contravvenendo a quanto concordato e garantito dal concessionario, la vettura veniva consegnata al senza che fosse stata lavata, né internamente Pt_1
né esternamente;
- alle rimostranze dell'attore che, dopo l'esborso di euro 21.500, si aspettava quantomeno il servizio di lavaggio auto, l'addetto alle vendite adduceva prontamente che il lavaggista della concessionaria si era sentito poco bene e per questo motivo non era stato possibile procedervi;
- ricevuta l'auto il 15/09/21, l'attore a proprie spese la portava presso l'autolavaggio di fiducia per la pulizia interna ed esterna;
- eseguito il lavaggio e la lucidatura della vettura, il signor , suo malgrado, Pt_1
si accorgeva che tutta la carrozzeria presentava dei puntini bianchi, segno di vernice saltata;
inoltre il parabrezza ed il lunotto posteriore, i vetri laterali e i fari risultavano scheggiati a puntini;
- il giorno seguente l'attore si recava presso la concessionaria convenuta per denunciare i vizi riscontrati;
lo stesso addetto alle vendite, signor
[...]
constatava i vizi per cui suggeriva di rivolgersi a uno o più Parte_2
carrozzerie per avere un preventivo dei danni;
- il si rivolgeva a varie carrozzerie, tra cui quella convenzionata Mazda;
Pt_1
- il controllo del veicolo metteva in luce altri ulteriori vizi della vettura: in particolare veniva rilevato che il tetto era stata già stato oggetto di riverniciatura, tra l'altro eseguita in maniera alquanto grossolana con l'utilizzo di stucco non in maniera uniforme;
- atteso quanto sopra, il 22/09/21 il si recava nuovamente in concessionaria Pt_1
e chiedeva la risoluzione del contratto con restituzione dell'intera somma versata;
l'addetto alle vendite, dopo aver previamente consultato il superiore, comunicava che non era possibile procedere alla risoluzione del contratto con la restituzione del prezzo;
tuttavia dichiarava la disponibilità a procedere a un cambio della vettura con altra di pari valore ma di marca diversa, non essendovi nel parco auto un'altra Mazda CX 30, ovvero a procedere alla sostituzione con vettura di valore superiore, con il pagamento del surplus da parte dell'attore; altra soluzione prospettata era la riverniciatura del solo tettuccio presso una carrozzeria scelta nello stesso concessionario, che non sarebbe stata quella convenzionata Mazda;
- tali soluzioni non venivano accolte dal il quale, con lettera di diffida del Pt_1
29/09/21, oltre a denunciare formalmente i vizi della cosa, pur di risolvere bonariamente la questione proponeva diverse soluzioni transattive, attenendosi a quanto previsto dal codice del consumo, ad eliminazione dei vizi dell'auto, con riverniciatura dell'intero veicolo, e quindi non solo del tettuccio, presso una carrozzeria convenzionata Mazda, al fine di avere garanzia dell'eliminazione di tutti i vizi di conformità e del ripristino del bene secondo regola d'arte; di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 130 del codice del consumo, o di riduzione adeguata del prezzo;
- in data 11/11/21 la convenuta riscontrava la diffida e, seppur riconoscendo la presenza nella vettura dei vizi lamentati dall'attore, ritenendoli comunque non occulti non accoglieva nessuna delle soluzioni proposte dall'attore; d'altra parte, come già fatto in precedenza verbalmente, si dichiarava disponibile alla sostituzione della vettura con altra presente nel parco macchine, soluzione che non risultava perseguibile attesa l'impossibilità della sostituzione della vettura con la medesima tipologia marca e modello;
per queste ragioni il signor si Pt_1
rivolgeva al Tribunale.
Sosteneva in diritto:
- la violazione dell'articolo 129 e 130 del codice del consumo: non conformità della vettura. L'articolo 129 prevedeva, in capo al venditore, l'obbligo di consegnare al consumatore un bene conforme al contratto di vendita, ossia idoneo all'uso, conforme alla descrizione, in possesso delle qualità che ci si attende da un bene della stessa categoria, come previsto espressamente dall'articolo 128; tale obbligo gravava sul venditore anche nel caso di vendita di beni usati;
come rappresentato in narrativa, il venditore aveva violato i predetti doveri, posto che il bene venduto certamente non aveva i requisiti e le caratteristiche promesse al momento della vendita;
- il venditore aveva dolosamente occultato i duplici vizi riscontrati nel veicolo, palesi e riconosciuti dallo stesso venditore: il vizio nel tettuccio della macchina, dovuto a una precedente verniciatura, e la presenza dei puntini di vernice saltata sull'intera carrozzeria, la scheggiatura, sempre a puntini, dei fari, del parabrezza e del lunotto posteriore;
sul primo vizio, in particolare, il consulente tecnico di parte aveva evidenziato come il tetto e il piantone fossero stati riparati in modo inadeguato e, comunque, non a regola d'arte, con l'utilizzo di stucco tra l'altro non livellato in maniera uniforme su tutta la superficie, come si evinceva dalle foto allegate;
attraverso l'utilizzo dello spessimetro era dimostrato che in origine lo spessore era di 0,10 micron e che, a seguito della predetta verniciatura, era divenuto di 1,17 micron in corrispondenza del piantone mentre oscillava tra 0,60
e 0,40 nel tetto;
la difformità di verniciatura forniva le seguenti indicazioni sulla storia della vettura: era stato oggetto di sinistro ed era stata riverniciata in maniera grossolana;
di tali vizi il venditore doveva rispondere, atteso che erano stati evidentemente taciuti in malafede e avendo lo stesso garantito che la vettura non era mai stata incidentata); il secondo vizio riguardava la presenza dei puntini di vernice saltata sull'intera carrozzeria e la scheggiatura, sempre a puntini, dei fari del parabrezza del lunotto posteriore, come rilevato dal consulente;
tali vizi erano dovuti verosimilmente alla caduta di cenere vulcanica, come dimostrava la presenza di tale materiale anche negli interstizi della vettura;
tali difetti erano stati palesemente occultati dal rivenditore con un escamotage che, usando un eufemismo, si poteva definire sleale: consegnare la macchina non pulita;
infatti al momento dei controlli preacquisto la vettura era nel cortile antistante il salone, quindi non lavata esternamente, e nelle stesse condizioni veniva consegnata;
pertanto il signor , nel momento dell'acquisto e nel momento della Pt_1
consegna, non era stato messo nelle condizioni di accorgersi dei vizi;
la mancata pulizia dell'auto non aveva consentito la rilevazione degli stessi neanche con l'ordinaria diligenza: non appena il signor aveva proceduto alla pulizia Pt_1
aveva subito riscontrato i vizi e li aveva denunciati alla società venditrice;
- nessun fondamento aveva la difesa di controparte, quando sosteneva che il signor avrebbe acquistato una vettura usata con la formula “vista e Pt_1
piaciuta” in quanto il contratto di compravendita non prevedeva una clausola del genere;
in secondo luogo in nessun clausola “vista e piaciuta” esonerava il venditore dalle proprie responsabilità, in caso di vendita di beni difformi o con vizi anche nel caso si trattasse di beni usati;
- i vizi in oggetto non erano certamente riconoscibili nel momento in cui l'attore aveva effettuato i controlli preacquisto: il vizio del tettuccio certamente non era riconoscibile con la diligenza ordinaria mentre il vizio della vernice saltata e l'ammaccatura dei fari e dei vetri era stato artatamente occultato dal rivenditore facendo effettuare i controlli e consegnando la macchina non pulita e lucidata, in violazione del principio di buona fede nelle trattative e nell'esecuzione del contratto;
la buona fede era un dovere giuridico e la sua violazione costituiva fonte di responsabilità: l'art. 1337 codice civile estendeva la responsabilità precontrattuale ai cosiddetti vizi della volontà, ovvero anomalie che inficiano la formazione del consenso pur non integrando alcuna delle cause tipiche di annullabilità o rescindibilità del contratto;
tale violazione sia palesava in diversi momenti: intanto nella fase della delle trattative, nell'avere la concessionaria taciuto i vizi della carrozzeria;
in secondo luogo nella fase della consegna, ossia nell'avere volutamente occultato il vizio omettendo di lavare l'autovettura; tra l'altro se la convenuta avesse ignorato senza sua colpa i vizi dell'auto avrebbe certamente effettuato il lavaggio;
inoltre aveva più volte rimarcato le caratteristiche proprie dell'auto usata, semi nuova, immatricolata nello stesso anno in cui era stata acquistata, unico proprietario, 5500 km percorsi, al fine di ingenerare nel signor legittimo affidamento;
tale condotta, contraria ai Pt_1
principi generali di buona fede e correttezza, legittimava la richiesta di risarcimento del danno che avanzava l'odierno attore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1175 e 1337 codice civile.
Sul quantum debeatur: - era evidente che i vizi presenti nell'autovettura determinavano notevole deprezzamento del valore della stessa;
infatti il signor non avrebbe mai Pt_1
pagato euro 21.500 se fosse stato a conoscenza dei vizi, atteso che il suo valore era notevolmente minore rispetto a quanto pattuito;
sul punto la consulenza resa dal tecnico aveva quantificato in euro € 6.181,85 la somma degli interventi necessari all'eliminazione dei vizi;
ne discendeva il diritto del signor a Pt_1
vedersi riconosciuta una riduzione del prezzo di vendita del bene, ex articolo 130 decreto legislativo 130/2005, pari almeno al costo preventivato per il ripristino del bene, oltre al risarcimento negato espressamente;
- ciò comportava il diritto alla condanna della società convenuta, per violazione degli obblighi di buona fede, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 1175 e 1337, al pagamento di euro 1500 ovvero quella somma che il giudice avesse ritenuto equa.
Quanto premesso, citava la chiedendo: Controparte_1
- accertare e dichiarare che la vettura Mazda targata GC879XF che il signor Pt_1
ha acquistato presso la concessionaria della convenuta
[...] Controparte_1
al momento dell'acquisto presentava vizi come indicati in narrativa;
[...]
- accertare dichiarare che i predetti vizi determinano una diminuzione del valore dell'autovettura in oggetto pari ad almeno euro 6.185,00 ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà da espletanda CTU;
- per l'effetto in ragione del minore valore dell'autovettura rispetto a quello contrattualmente pattuito, condannare la alla restituzione Controparte_1
all'attore di euro 6185,00 ovvero l'importo maggiore o minore che risulterà da espletanda CTU;
- accertare la violazione da parte della convenuta dei doveri di correttezza e buona fede e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di euro 1500 ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio la contestando in toto il contenuto Controparte_1
dell'atto di citazione per non aver narrato il vero e per aver presentato ad arte i fatti, sia relativamente agli accordi contrattuali sia relativamente ai riscontri forniti dalla concessionaria;
la si opponeva all'accoglimento delle domande perché Controparte_1
infondate in fatto e in diritto per i seguenti motivi:
- era vero che il signor aveva acquistato la Mazda presso la concessionaria Pt_1
Controparte_1
- era pure vero che, nell'esercizio delle proprie pratiche commerciali di fidelizzazione, la concessionaria avesse offerto la sostituzione della vettura con altra usata, al fine di rendere soddisfatto il cliente, ma senza riconoscimento alcuno dell'esistenza di vizio occulto, anzi evidenziando che la vernice era chiaramente visibile a occhio nudo, così come il parabrezza e lunotto posteriore;
- che il signor aveva visionato il mezzo diverse volte prima di acquistarlo e Pt_1
che ne aveva accettato lo stato in cui si trovava: controparte aveva ammesso di aver visionato l'autovettura all'interno e all'esterno, accettandola così come visionata senza porre alcuna condizione, tanto è vero che aveva perfezionato il contratto;
- secondo la stessa narrazione dei fatti contenuta in atto di citazione, il aveva Pt_1
visto l'auto ben tre volte prima di ritirarla;
- sembrava più plausibile che il , volendo uno sconto maggiore, avesse Pt_1
lamentato successivamente dei difetti a suo dire non visibili, cercando di ottenere lo sconto che non era stato concesso al momento della vendita;
- la domanda, quindi, era infondata in fatto e in diritto: l'autovettura era idonea al suo uso proprio, essendo perfettamente circolante, in buono stato e conforme a quanto pattuito;
- contestava la circostanza che l'auto fosse stata incidentata o che fosse stata sporca, circostanza assolutamente non nota alla concessionaria;
- la società aveva consegnato al un'autovettura conforme al contratto Pt_1
firmato: lo stesso attore aveva depositato in atti copia del contratto dal quale si leggeva che era stato pattuito l'acquisto e che il contratto non conteneva patti aggiuntivi;
il aveva ammesso di averla visionata internamente ed Pt_1
esternamente più volte;
- il codice del consumo recitava che non vi era difformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza;
- pertanto il bene era conforme a quanto pattuito, il contratto valido ed efficacia, quindi la domanda attorea andava rigettata;
- ribadiva che la concessionaria, sebbene non obbligata, da subito si era offerta di sostituire il bene al solo scopo di ottenere la soddisfazione del cliente;
- se malafede nelle trattative c'era stata, era da imputare al venditore , che Pt_2
non era dipendente della società pertanto non poteva spenderne il nome essendo un semplice agente di vendita;
- qualora egli, nel corso delle trattative, avesse in malafede occultato un vizio, ne avrebbe risposto personalmente e da ora faceva riserva di agire in via di regresso nei suoi confronti per il risarcimento dei danni cui eventualmente il giudice avesse ritenuto di dover condannare la società;
- contestava, inoltre, il quantum debeatur: il signor pretendeva un Pt_1
abbattimento del prezzo pari ad euro 6500 circa, ma l'autovettura nel suo modello base di listino partiva da un costo di 31.000 € quindi ben 11.000 € meno del prezzo proposto di vendita, trattandosi di modello base e non quello acquistato dal signor che era meglio accessoriato;
la pretesa del Pt_1 Pt_1
poteva trovare ingresso solo nel caso in cui avesse acquistato un'autovettura nuova e l'avesse trovata alla consegna con graffi e macchie di vernice;
- l'auto usata e visionata più volte non poteva certamente fondare la domanda formulata;
l'eventuale obbligo di riparazione sarebbe limitato nel costo alla manodopera e ricambi indispensabili;
- sulla malafede processuale: controparte aveva ricevuto l'offerta di sostituire il mezzo acquistato e non l'aveva accettata;
- in verità il aveva strumentalizzato le sue lamentele con lo scopo unico di Pt_1
ricevere uno sconto sul mezzo che non era riuscito a ottenere in fase di trattative, consapevole, per aver visionato la vettura, dello stato in cui si trovava: aveva ritenuto di acquistarla ugualmente e, successivamente, riteneva di sfruttare le circostanze lamentando inesistenti vizi occulti e chiedendo un risarcimento dei danni;
- in subordine, nell'ipotesi in cui il giudice avesse ritenuto di accogliere in tutto in parte la domanda attorea, contestava quanto segue: innanzitutto il , dopo Pt_1
quasi 11 mesi, aveva trattenuto l'autovettura presso di se usandola e traendone i benefici suoi propri;
pertanto appariva chiaro che nessun danno avesse subito il che serenamente utilizzava il mezzo trovandolo di suo gradimento;
Pt_1
- in ogni caso certamente il vizio lamentato non era tale da integrare una risoluzione del contratto;
l'art. 130 comma 10 chiariva che un difetto di lieve entità per il quale non era possibile o era eccessivamente oneroso esperire la riparazione o la sostituzione non dava diritto alla risoluzione del contratto;
- il Codice del Consumo prevedeva a carico del venditore una serie di rimedi gradati, in modo da non risultare eccessivamente gravosi per il venditore;
il Contr venditore poteva alternativamente, riparare o sostituire il bene. La , non avendo alcuna responsabilità, poiché aveva alienato un bene perfettamente conforme agli accordi presi, aveva proposto, al solo fine di fidelizzare il cliente e soddisfarne le esigenze, la sostituzione del bene con altro del parco auto usato.
Controparte non aveva accettato, pretendendo la riparazione con verniciatura da parte della Mazda a costi elevatissimi, a fronte di un eventuale obbligo del venditore esclusivamente di affrontare “i costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare… per la manodopera e i materiali”. Quindi la tesi Contr di controparte secondo cui sarebbe gravato un obbligo di a coprire i costi di verniciatura presso la Mazda non avrebbe trovato ingresso neanche secondo il Codice del Consumo;
- Infine, i danni legati all'usura, quale, per l'appunto i graffi o le scheggiature che lamentava controparte su lunotto e fari non potevano essere oggetto di risarcimento come ritenuto dal richiamato codice del consumo (art. 128).
- Riassumendo: nessuna responsabilità aveva la , essendo il bene conforme a quanto pattuito;
era impensabile che un compratore con la dovuta diligenza non si accorgesse che la verniciatura aveva delle mancanze;
mentre neanche poteva essere definito danno il graffio al lunotto o ai fari, poichè si trattava di auto usata e come tale era stata acquistata con uno abbattimento notevole rispetto al costo del modello nuovo;
il bene era idoneo all'uso pattuito, infatti, nessun difetto narrava l'attore in ordine alla funzione propria del bene acquistato, che era quella di consentire il trasporto e gli spostamenti, rimanendo la verniciatura un fatto secondario e meramente estetico;
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice ritenesse che il bene presentava Contr vizi, aveva proposto la sostituzione con altro veicolo usato di pari livello del proprio parco usato, calcolato a deconto il deprezzamento del mezzo per l'usura protratta dall'acquisto al giorno della consegna nonché al deprezzamento legato al passaggio dei semestri commerciali cui è legata la valutazione delle auto usate.
Chiedeva:
- rigettare la domanda del Sig. perché infondata in fatto e in diritto;
Parte_1
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, chiedeva limitare l'obbligo di alla sostituzione con altra autovettura Controparte_1
del parco usato della , sia sede di Catania sia sede di Palermo, CP_3
calcolando la svalutazione che aveva subito il mezzo per l'usura protratta dall'acquisito al giorno della consegna, nonché al deprezzamento legato al passare dei semestri commerciali cui era collegata la valutazione dei mezzi usati.
- Con condanna alle spese, compensi con spese forfettarie, cpa e iva
Disposto l'interrogatorio formale, la prova per testi e la CTU la causa era, infine, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nella misura che si dirà.
E' stato accertato in corso di causa che le condizioni dell'auto sono state volontariamente occultate all'acquirente. L'aver fatto visionare l'auto sporca ed averla mantenuta tale anche in fase di consegna rendono evidente la consapevolezza della concessionaria sulle condizioni della vernice e dei vetri della vettura.
L'aver dichiarato che l'auto non aveva subito incidenti, mentre la riparazione del tettuccio era certamente nota alla concessionaria e testimoniava l'accadimento di un sinistro, equivale ad aver condotto le trattative in mala fede.
Il teste , alla domanda “Vero o no che lei indicò quale prezzo di vendita Pt_2
l'importo di € 21.500,00, non trattabile, considerando che si trattava di auto seminuova, unico proprietario con solo 5.000 km percorsi, priva di difetti di carrozzeria e meccanici?” risponde “Confermo tale circostanza.”
Sia il primo che il secondo teste sentiti hanno confermato che la scoperta dei difetti alla carrozzeria da parte del avvenne dopo la consegna, dopo che la vettura venne Pt_1
fatta lavare e fu portata presso un carrozziere per la valutazione del costo per la risoluzione del problema al tettuccio.
L'art. 130 Codice del Consumo si occupa dei diritti dell'acquirente in caso di difetti di conformità del bene di consumo acquistato. Tra i beni di consumo rientrano anche i beni mobili registrati (art. 128 d. lgs. 206/2005), pertanto, l'acquisto di un'autovettura
è soggetta al d. lgs. 206/2005, purché il contraente rivesta la qualità di consumatore, vale a dire si tratti di una persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come nel caso di specie. È previsto che sul venditore gravi l'obbligo di consegnare al consumatore un bene conforme al contratto di compravendita, ossia idoneo all'uso, conforme alla descrizione e in possesso delle qualità che ci si attende da un bene della stessa categoria
(art. 129 d. lgs. 206/2005). Il venditore è responsabile verso il consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (art. 130
c. 1 d. lgs. 206/2005). In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto alternativamente (art. 130 c. 2 d. lgs. cit.) al ripristino, senza spese a suo carico, della conformità del bene (mediante la riparazione o la sostituzione), alla riduzione del prezzo o, infine, alla risoluzione del contratto. Il consumatore può scegliere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto nel caso in cui la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo o la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Invero nel caso che ci occupa il difetto può essere considerato di lieve entità e la concessionaria avrebbe potuto facilmente risolverlo;
tuttavia dagli atti emerge sia stata offerta soltanto la riparazione del tettuccio o la sostituzione con mezzo assai più costoso di quello appena acquistato dall'attore. Secondo la S.C. il consumatore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, anche in caso di difetto di lieve entità, qualora la riparazione del bene sia stata possibile e non eccessivamente onerosa. E' scorretta l'interpretazione della norma (art. 130 c. 10 d. lgs. cit.) che esclude sempre il diritto alla risoluzione del contratto in ipotesi di vizi lievi. Cassazione civile, sez. II, sentenza 3 giugno 2020, n. 10453
Ne consegue che l'attore, che non ha chiesto la risoluzione del contratto ma solo la riduzione del prezzo di vendita, ne ha diritto, in misura tale da riequilibrare il valore del mezzo con quanto sarebbe stato equo pagare considerate le effettive condizioni del mezzo.
Secondo la CTU effettuata il valore del mezzo all'epoca dell'acquisto era pari ad €
18.070,85, mentre il ha acquistato la vettura per € 21.500, comprensive del Pt_1
passaggio di proprietà per € 705, come da contratto. Ne consegue che il ha diritto Pt_1
al rimborso di € 2.724,15, pari alla maggior somma dallo stesso pagata sul valore del mezzo acquistato nelle condizioni in cui effettivamente si trovava. Sulla somma vanno riconosciuti gli interessi legali dal pagamento al soddisfo.
Non si può accogliere, invece, la richiesta di risarcimento del danno perché in atti non vi è prova ve ne sia stato, dal momento che la funzionalità dell'auto non è mai stata messa in discussione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 264,00 per spese ed € 1278,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Gravano a carico della convenuta anche le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiarare che la vettura Mazda targata GC879XF che il signor ha Parte_1
acquistato presso la concessionaria della convenuta al Controparte_1
momento dell'acquisto, presentava vizi occulti;
- dichiara che i predetti vizi hanno determinato una diminuzione del valore dell'autovettura pari ad € 2.724,15;
- per l'effetto condanna la alla restituzione all'attore della somma Controparte_1
di € 2.724,15, oltre interessi dal pagamento al soddisfo;
- rigetta la richiesta di risarcimento del danno perché non provato;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
264,00 per spese ed € 1278,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
- A carico della convenuta anche le spese di CTU
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Così deciso in Catania, 05/12/2025
Il GOT Dott.ssa Assunta Massaro