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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/07/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1274/2024 promossa tra:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VALICENTI ANTONELLA (C.F. , giusta procura in C.F._2 atti
E
pagina1 di 9 (C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. BISIGNANI ALFIO (C.F. ), giusta procura C.F._4 in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti:
All'Ecc.mo Tribunale adito affinché previa fissazione di udienza di comparizione, Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e i figli minorenni nelle modalità di seguito indicate:
1) Disporre che i minori e siano affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso” con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione sita in Terranova di Pollino (PZ) alla via Convento n.12. La casa familiare sarà abitata esclusivamente dalla sig.ra con i figli, rinunciando il sig. a qualsiasi CP_1 Pt_1 pretesa relativamente alle somme ad oggi corrisposte in virtù del contratto sottoscritto in data 23.02.2024, nonché a vantare qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo in sede di riscatto di detto immobile In ragione di tale rinuncia la sig.ra si impegna a farsi carico Controparte_1
pagina2 di 9 di ogni onere relativo a detto immobile ed a tenere indenne il sig.
da qualsiasi pretesa creditoria da parte del locatore/venditore, Pt_1 per somme maturate successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso. In ogni caso le parti, in virtù dell'accordo raggiunto in ordine alla casa familiare, si obbligano ad apportare le modifiche al suindicato contratto in modo da estromettere il sig. con il consenso Parte_1 del proprietario.
2) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai minori (salute, istruzione, attività ludico-ricreative ecc.). Ogni genitore si impegna ad essere sempre reperibile quando i figli minori saranno con sé e a notiziare l'altro genitore in tempi brevi in caso di richiesta di informazioni relative ai minori. Ciascun genitore si rende disponibile a rispondere a video chiamate da parte dell'altro genitore al fine di permettere allo stesso di colloquiare con i minori. Allo stesso modo in caso di assenza del genitore affidatario per motivi di lavoro i nonni saranno tenuti a rispondere alle chiamate. La responsabilità genitoriale sui minori spetta ad entrambi i genitori, fermo restando il diritto di ciascun genitore di adottare le decisioni relative all'ordinaria amministrazione dei minori nei rispettivi periodi di convivenza senza il consenso dell'altro genitore.
3) I genitori si obbligano ad aprire un libretto in favore del minore per eventuali somme erogate dall'Inps o altri Enti in Persona_3 favore dello stesso in ragione della riconosciuta “invalidità con difficoltà
pagina3 di 9 persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ” come da Verbale della Commissione medica INPS del 04.06.2024, soggetto a revisione ( All. 8); a tal fine i genitori prestano fin d'ora assenso affinché, previo raggiungimento di comune accordo, tali somme potranno essere utilizzate per far fronte a visite mediche specialistiche o spese straordinarie o comunque di notevole importanza nell'esclusivo interesse del minore . Persona_3
4) I minori potranno trascorrere con il padre tutti i weekend dalle ore
09:00 del sabato mattina alle ore 19.00 della domenica, con l'impegno del padre di curare che gli stessi eseguano regolarmente le attività sportive già programmate, eventuali compiti scolastici o altre attività previste e che sia rispettato l'orario di rientro nell'interesse dei medesimi. Il padre e la madre si obbligano a garantire un ambiente sano, salubre, sereno e privo di pericoli;
in particolare il padre si obbliga ad evitare che i figli minori abbiano contatti con animali di qualsiasi genere soprattutto quando i minori si recheranno presso l'abitazione dei nonni paterni avendo gli stessi un'azienda agricola con presenza di animali.
5) I genitori prestano reciproco assenso affinché i bambini, nei giorni previsti e ogni qual volta si ravvisi la necessità, siano accompagnati e prelevati dai rispettivi nonni senza bisogno di ulteriore autorizzazione.
6) Relativamente alle festività natalizie, le parti intendono seguire il principio dell'alternanza, pertanto, a partire dal corrente anno, i minori trascorreranno i giorni 24 e 25 dicembre con la madre e il giorno 26 dicembre con il padre. La vigilia di Capodanno e il giorno di capodanno il padre. Il giorno della befana con la madre e Pasqua e pasquetta con il pagina4 di 9 padre ed in modo alterno l'anno successivo. In ogni caso per le altre eventuali festività si applica sempre il principio dell'alternanza. I minori potranno, inoltre, trascorrere con il sig. la festa del papà e Parte_1 il giorno del compleanno ed onomastico del padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e viceversa con la sig.ra
[...]
la festa della mamma, il compleanno e l'onomastico di CP_1 quest'ultima. Per quanto concerne il periodo estivo e quindi in agosto i minori potranno trascorrere ulteriori 15 giorni con il padre anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli I genitori si danno reciproco consenso affinché possano spostarsi dal Comune di residenza portando con sé i figli minori nei giorni in cui sono a loro affidati.
7) Disporre che il sig. , di professione autotrasportatore, Parte_1 corrisponda, a decorrere dal mese di novembre 2024 mensilmente, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, un bonifico di € 400,00 a titolo di concorso per il mantenimento dei figli. Dette somme dovranno essere conferite mediante versamento sul conto Postale intestato alla sig.ra aperto presso Poste Italiane Posta Pay Controparte_1
Evolution recante iban [...] con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a decorrere dal mese di gennaio 2025. L'assegno unico spettante ai minori, già percepito dalla sig.ra Controparte_1 nella misura di € 398,00 mensili, sarà interamente trattenuto dalla stessa.
8) Disporre a carico del sig. altresì, il pagamento del 50% Parte_1 delle spese straordinarie preventivamente concordate, dietro semplice pagina5 di 9 presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Ciò premesso, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le sole spese mediche ritenute necessarie dal medico curante (o pediatra) e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, i tickets del
SSN; Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-
Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione. Il genitore anticipatario delle spese straordinarie avrà diritto ad ottenere il rimborso pro quota da parte dell'altro genitore, entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta.
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire pagina6 di 9 un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Durante il tempo in cui i minori sono collocati presso ciascun genitore, ognuno di essi si impegna a non consentire all'interno dell'immobile l'ingresso di soggetti che potrebbero minare l'equilibrio familiare.
10) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte
è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna,
pagina7 di 9 non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998). ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che
gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli, precisando che l'assegno è da intendersi di euro 200 per ciascun minore;
ritenuto che
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Prende atto dell'accordo raggiunto tra (C.F Parte_1
e (C.F. C.F._1 Controparte_1
, come in epigrafe riportato, precisando che C.F._3
l'assegno è da intendersi di euro 200,00 per ciascun minore;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
21/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
pagina8 di 9
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1274/2024 promossa tra:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VALICENTI ANTONELLA (C.F. , giusta procura in C.F._2 atti
E
pagina1 di 9 (C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. BISIGNANI ALFIO (C.F. ), giusta procura C.F._4 in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti:
All'Ecc.mo Tribunale adito affinché previa fissazione di udienza di comparizione, Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e i figli minorenni nelle modalità di seguito indicate:
1) Disporre che i minori e siano affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso” con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione sita in Terranova di Pollino (PZ) alla via Convento n.12. La casa familiare sarà abitata esclusivamente dalla sig.ra con i figli, rinunciando il sig. a qualsiasi CP_1 Pt_1 pretesa relativamente alle somme ad oggi corrisposte in virtù del contratto sottoscritto in data 23.02.2024, nonché a vantare qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo in sede di riscatto di detto immobile In ragione di tale rinuncia la sig.ra si impegna a farsi carico Controparte_1
pagina2 di 9 di ogni onere relativo a detto immobile ed a tenere indenne il sig.
da qualsiasi pretesa creditoria da parte del locatore/venditore, Pt_1 per somme maturate successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso. In ogni caso le parti, in virtù dell'accordo raggiunto in ordine alla casa familiare, si obbligano ad apportare le modifiche al suindicato contratto in modo da estromettere il sig. con il consenso Parte_1 del proprietario.
2) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai minori (salute, istruzione, attività ludico-ricreative ecc.). Ogni genitore si impegna ad essere sempre reperibile quando i figli minori saranno con sé e a notiziare l'altro genitore in tempi brevi in caso di richiesta di informazioni relative ai minori. Ciascun genitore si rende disponibile a rispondere a video chiamate da parte dell'altro genitore al fine di permettere allo stesso di colloquiare con i minori. Allo stesso modo in caso di assenza del genitore affidatario per motivi di lavoro i nonni saranno tenuti a rispondere alle chiamate. La responsabilità genitoriale sui minori spetta ad entrambi i genitori, fermo restando il diritto di ciascun genitore di adottare le decisioni relative all'ordinaria amministrazione dei minori nei rispettivi periodi di convivenza senza il consenso dell'altro genitore.
3) I genitori si obbligano ad aprire un libretto in favore del minore per eventuali somme erogate dall'Inps o altri Enti in Persona_3 favore dello stesso in ragione della riconosciuta “invalidità con difficoltà
pagina3 di 9 persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ” come da Verbale della Commissione medica INPS del 04.06.2024, soggetto a revisione ( All. 8); a tal fine i genitori prestano fin d'ora assenso affinché, previo raggiungimento di comune accordo, tali somme potranno essere utilizzate per far fronte a visite mediche specialistiche o spese straordinarie o comunque di notevole importanza nell'esclusivo interesse del minore . Persona_3
4) I minori potranno trascorrere con il padre tutti i weekend dalle ore
09:00 del sabato mattina alle ore 19.00 della domenica, con l'impegno del padre di curare che gli stessi eseguano regolarmente le attività sportive già programmate, eventuali compiti scolastici o altre attività previste e che sia rispettato l'orario di rientro nell'interesse dei medesimi. Il padre e la madre si obbligano a garantire un ambiente sano, salubre, sereno e privo di pericoli;
in particolare il padre si obbliga ad evitare che i figli minori abbiano contatti con animali di qualsiasi genere soprattutto quando i minori si recheranno presso l'abitazione dei nonni paterni avendo gli stessi un'azienda agricola con presenza di animali.
5) I genitori prestano reciproco assenso affinché i bambini, nei giorni previsti e ogni qual volta si ravvisi la necessità, siano accompagnati e prelevati dai rispettivi nonni senza bisogno di ulteriore autorizzazione.
6) Relativamente alle festività natalizie, le parti intendono seguire il principio dell'alternanza, pertanto, a partire dal corrente anno, i minori trascorreranno i giorni 24 e 25 dicembre con la madre e il giorno 26 dicembre con il padre. La vigilia di Capodanno e il giorno di capodanno il padre. Il giorno della befana con la madre e Pasqua e pasquetta con il pagina4 di 9 padre ed in modo alterno l'anno successivo. In ogni caso per le altre eventuali festività si applica sempre il principio dell'alternanza. I minori potranno, inoltre, trascorrere con il sig. la festa del papà e Parte_1 il giorno del compleanno ed onomastico del padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e viceversa con la sig.ra
[...]
la festa della mamma, il compleanno e l'onomastico di CP_1 quest'ultima. Per quanto concerne il periodo estivo e quindi in agosto i minori potranno trascorrere ulteriori 15 giorni con il padre anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli I genitori si danno reciproco consenso affinché possano spostarsi dal Comune di residenza portando con sé i figli minori nei giorni in cui sono a loro affidati.
7) Disporre che il sig. , di professione autotrasportatore, Parte_1 corrisponda, a decorrere dal mese di novembre 2024 mensilmente, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, un bonifico di € 400,00 a titolo di concorso per il mantenimento dei figli. Dette somme dovranno essere conferite mediante versamento sul conto Postale intestato alla sig.ra aperto presso Poste Italiane Posta Pay Controparte_1
Evolution recante iban [...] con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a decorrere dal mese di gennaio 2025. L'assegno unico spettante ai minori, già percepito dalla sig.ra Controparte_1 nella misura di € 398,00 mensili, sarà interamente trattenuto dalla stessa.
8) Disporre a carico del sig. altresì, il pagamento del 50% Parte_1 delle spese straordinarie preventivamente concordate, dietro semplice pagina5 di 9 presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Ciò premesso, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le sole spese mediche ritenute necessarie dal medico curante (o pediatra) e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, i tickets del
SSN; Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-
Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione. Il genitore anticipatario delle spese straordinarie avrà diritto ad ottenere il rimborso pro quota da parte dell'altro genitore, entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta.
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire pagina6 di 9 un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Durante il tempo in cui i minori sono collocati presso ciascun genitore, ognuno di essi si impegna a non consentire all'interno dell'immobile l'ingresso di soggetti che potrebbero minare l'equilibrio familiare.
10) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte
è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna,
pagina7 di 9 non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998). ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che
gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli, precisando che l'assegno è da intendersi di euro 200 per ciascun minore;
ritenuto che
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Prende atto dell'accordo raggiunto tra (C.F Parte_1
e (C.F. C.F._1 Controparte_1
, come in epigrafe riportato, precisando che C.F._3
l'assegno è da intendersi di euro 200,00 per ciascun minore;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
21/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
pagina8 di 9
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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