TAR Milano, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 135
TAR
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2024
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TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità dell'atto per mancata applicazione delle riduzioni previste dalla legge regionale

    La Corte ha ritenuto che la legge regionale preveda una riduzione obbligatoria degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, inclusi quelli di demolizione e ricostruzione, anche su diverso sedime. Pertanto, il Comune avrebbe dovuto applicare tali riduzioni.

  • Accolto
    Contrasto delle delibere con la legge regionale

    La Corte ha implicitamente accolto questa censura ritenendo fondata la doglianza principale relativa alla mancata applicazione delle riduzioni di legge.

  • Accolto
    Diritto alla rideterminazione degli oneri e alla restituzione dell'eccedenza

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente a vedersi applicare le riduzioni di legge e a ottenere la restituzione delle somme versate in eccedenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 135
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 135
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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